15.2005.43
Sequestro di una quota in un'ererdità indivisa. Erede escusso domiciliato all'estero. Eccezione d'incompetenza territoriale. Stima degli oggetti sequestrati.
27 maggio 2005Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2005.43
Data decisione, Autorità:
27.05.2005, CEF
Titolo:
Sequestro di una quota in un'ererdità indivisa. Erede escusso domiciliato all'estero. Eccezione d'incompetenza territoriale. Stima degli oggetti sequestrati.
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
art. 86 LDIP
art. 22 LEF
art. 95 LEF
art. 97 LEF
art. 275 LEF
art. 3 RDC
Incarto n.
15.2005.43
15.2005.44
Lugano
27 maggio 2005
CJ/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Pellegrini
e Walser
segretario:
Jaques
statuendo
sui ricorsi 11 aprile 2005 di
RI
1 , e
RI
2, __________
entrambi
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro l’esecuzione dei sequestri n° __________ (inc. __________),
rispettivamente n° __________ (inc. __________), decretati il 30 marzo 2005 dal
Pretore __________ su istanza dello
PI
1
rappr.
dall’RA 2
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 30 marzo 2005, il
Pretore __________ ha emesso, su richiesta dell’RA 2, tre decreti di sequestro
contro RI 1, RI 2 e B__________, a garanzia di due crediti di fr. 4'594'182.--
con interessi al 3% dal 30 marzo 2005, rispettivamente di fr. 582'439,15, oltre
interessi al “4.5, 4, 3% fino al 29.03.2005” a titolo d’imposta sulla
successione di M__________. Con scritto 31 marzo 2005, la Pretura ha poi
precisato all’CO 1 che il credito dell’autorità fiscale era uno solo e che i
debitori sequestrati ne rispondevano solidalmente.
Nei tre casi è stato
ordinato il sequestro dei seguenti beni:
“– quota parte
di ½ del fondo part. n. __________ e part. __________ RFD di __________
intestati al defunto signor __________ M__________;
– tutti i
beni mobili, suppellettili domestiche, oggetti di valore, denaro contante,
quadri, sculture, nulla escluso, che si trovano nelle abitazioni di cui ai
mappali n. __________ e __________ di __________;
– presso __________
di __________, __________, casella postale, __________, tutti gli averi, somme,
titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo, che si trovino
su conti, depositi, relazioni bancarie, “tesori”, oppure in cassette di
sicurezza, dei quali il debitore [la debitrice] sia titolare, comunque nulla
escluso intestato e/o appartenente al debitore [alla debitrice].
Sostanzialmente
tutto quanto la banca sa, deve e o possa sapere, appartenente al debitore
sequestrato.
In
particolare: il conto n. __________;
– tutti i
diritti ereditari vantati dal debitore [dalla debitrice] nella successione __________
M__________, deceduto il 24.12.1996 a __________, __________, ma domiciliato ad
__________ del quale il debitore [la debitrice] risulta erede
Il tutto sino a concorrenza dei crediti”.
B. Lo stesso giorno,
ovvero il 30 marzo 2005, l’CO 1 ha notificato a __________ il sequestro degli
averi depositati presso di essa (in particolare il conto n°__________) a
concorrenza di fr. 5'176'621,20 oltre interessi e spese. Dalle affermazioni dei
ricorrenti, non contestate né dall’Ufficio né dal creditore, risulta che
funzionari dell’CO 1 si sono presentati il medesimo giorno al domicilio di __________
dei debitori (part. n° __________ e __________ RFD di __________), ma, dopo
discussione tra i rappresentanti delle parti, hanno rinunciato a sequestrare i
mobili e gli altri beni che vi si trovavano, così come autorizzati dall’RA 2.
Il 31 marzo 2005, l’CO 1
ha chiesto l’annotazione nel registro fondiario di una restrizione della
facoltà di disporre dei fondi part. n__________ (quota A di ½) e __________ RFD
di __________.
Il 6 aprile 2005,
l’Ufficio ha notificato al patrocinatore dei debitori il sequestro della loro
parte nella comunione ereditaria di M__________.
C. Il 1° aprile 2005 il
sequestro diretto contro B__________ è stato revocato.
D. Con ricorsi 11 aprile
2005 di analogo contenuto, RI 1 e RI 2 chiedono che siano dichiarati nulli,
rispettivamente annullati, i sequestri della quota parte di ½ del fondo part. n°
__________ e della part. __________ RFD di __________ e di tutti i diritti
ereditari da loro vantati nella successione di M__________. Chiedono pure la
cancellazione dal registro fondiario delle restrizioni della facoltà di
disporre dei due fondi.
In sostanza, i ricorrenti
fanno valere l’incompetenza territoriale dell’CO 1 per sequestrare le loro
quote parte nella comunione ereditaria di M__________, siccome, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, esse non possono essere sequestrate in
Svizzera qualora l’erede escusso sia domiciliato all’estero, neppure quando tra
gli attivi della successione vi sia un immobile situato in Svizzera.
I ricorrenti contestano
inoltre il sequestro dei beni immobili, i quali ora appartengono alla comunione
ereditaria, sebbene ancora formalmente intestati al defunto. Essi rilevano come
solo i diritti ereditari possano essere sequestrati – e non i fondi stessi –,
ciò che esclude l’annotazione a registro fondiario di una restrizione della
facoltà di disporre (art. 5 cpv. 2 RDC).
Infine, i ricorrenti
lamentano una violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, nella misura in cui l’CO 1
non ha limitato i sequestri all’importo del credito fiscale indicato nei
decreti di sequestro.
E. Delle osservazioni
dell’RA 2 e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai fini del presente
giudizio, nei successivi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Più
ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione
forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o
incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere
congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPAmm non solo quando
sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove
formulino tesi divergenti.
1.1
Il giudizio di
congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza,
preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura
ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano
comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio
1999.
[15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a;
cfr. pure Cometta, Commentario
alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art.
5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
1.2
In concreto, i
sequestri, diretti contro due persone diverse (i ricorrenti) sono stati
richiesti dallo stesso creditore a garanzia di un unico credito, di cui i
debitori rispondono solidalmente (cfr. scritto 31 marzo 2005 della Pretura __________
all’CO 1), e vertono in parte sugli stessi beni. I ricorsi sono motivati allo
stesso modo e presentano le stesse conclusioni. Le due vertenze possono
pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una
sola sentenza.
2.
È pacifica e non
contestata la legittimazione a ricorrere dei signori RI 1, così come la
tempestività degli atti di ricorso.
3.
La questione della
ricevibilità dei ricorsi sotto il profilo della competenza materiale di questa
Camera merita invece un esame più circostanziato.
3.1
In materia di
sequestro, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono limitate al
solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure
d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF
(richiamati all’art. 275 LEF). Le censure che toccano invece i presupposti
materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la
titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano
nell’esclusiva competenza del giudice dell’opposizione (art. 278 LEF),
rispettivamente dell’autorità fiscale trattandosi di sequestro fiscale (cfr.
art. 169 cpv. 2 LIFD e 248 cpv. 3 LT), sicché l'autorità di vigilanza che
dovesse decidere su tali questioni pronuncerebbe un giudizio nullo (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208;
cfr. pure cfr. CEF 2 febbraio 2004 [15.03.210]; 30 gennaio 2003 [15.2003.13];
22.
novembre 2001 [15.2001.286]; 6 marzo 2001 [15.2001.18], cons. 2.1; 3 agosto
1999.
[15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 12 s. e 44 ad art. 275).
Contro l’esecuzione di un
sequestro è dunque dato ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza
unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione del
sequestro siano state rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si
riveli incontestabilmente nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 129 III 207
cons. 2.3; Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. ed., Berna 2003, n. 49 ad § 51 con
rif.; Hans Reiser, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 13 ad art. 275).
3.2
In particolare,
giurisprudenza e dottrina ritengono che l’incompetenza territoriale del giudice
del sequestro o dell’ufficio esecuzione chiamato ad eseguire il decreto di
sequestro sia un motivo di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. DTF 129 III
207.
cons. 2.3; Amonn/Walther, op.
cit., n. 50 ad § 51; Gilliéron,
op. cit., n. 24 ad art. 275 [per quanto concerne l’incompetenza del giudice,
mentre questo autore ritiene solo annullabile il sequestro ordinato dal giudice
territorialmente competente ma eseguito da un ufficio territorialmente
incompetente, cfr. n. 26 ad art. 275]; Stoffel,
Voies d'exécution, Berna 2002, n. 107 ad § 8, p. 226 [che però si contraddice
al n. 108, p. 227]; Reiser, n. 19
e 24 ad art. 275). Invero, la questione meriterebbe di essere riesaminata alla
luce del cambiamento legislativo intervenuto nel 1997, siccome la competenza
del giudice del sequestro può ora essere contestata anche in sede di
opposizione (art. 278 LEF), rispettivamente davanti all’autorità fiscale
competente (art. 169 cpv. 2 LIFD e 248 cpv. 3 LT): sussiste pertanto il
concreto rischio che vengano emesse decisioni contraddittorie. Viene inoltre
leso il principio secondo cui il ricorso è escluso quando un’azione giudiziaria
sia possibile (cfr. DTF 129 III 207, cons. 2.4, con rif.). Il quesito può
comunque essere lasciato indeciso nel caso di specie, perché la censura fondata
sull’asserita incompetenza dell’UEF __________ va comunque respinta (cfr. infra
cons. 4).
3.3
La censura relativa al
sequestro dei fondi è invece chiaramente irricevibile. Determinare se essi
possano o no essere sequestrati in più dei diritti ereditari è questione che
attiene all’esame dei presupposti del sequestro e che compete pertanto
esclusivamente al giudice del sequestro.
3.4
La terza censura, riferita
alla violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, rientra per contro tra quelle che
possono essere sottoposte all’autorità di vigilanza (cfr. infra cons. 5).
4.
Come giustamente rilevato
dai ricorrenti, secondo il Tribunale federale “la quota di un debitore
residente all’estero di una successione indivisa giacente all’estero non può
essere sequestrata in Svizzera, anche quando il fondo appartenente alla
successione è situato in Svizzera” (DTF 118 III 62, alla massima).
4.1
A dire il vero, il
senso della sentenza testé citata non è esattamente quello espresso nella
massima. Il Tribunale federale ha nondimeno successivamente “confermato” la sua
giurisprudenza nel senso formulato nella massima, precisando che il sequestro
di una quota nella liquidazione di una successione non è possibile in Svizzera,
quando tutti gli eredi siano domiciliati all’estero e l’ultimo domicilio del
defunto si trovi all’estero (cfr. DTF 124 III 508, cons. 3b; STF del 20 agosto
2004.
[5P.94/2004], cons. 5, parzialmente riprodotto in ZZZ 2004, 411; cfr. pure
TC VS del 2 luglio 2002 in RVJ 2003, 180 ss., cons. 3b). Questo orientamento è
condiviso dalla dottrina dominante (cfr. Louis Dallèves, Le séquestre, FJS n. 740, Ginevra 1999, p. 8 ad
B/1/b; Reiser, op. cit., n. 57 ad
art. 275; Daniel Staehelin, Die
internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, AJP 1995 p. 267). Il Tribunale federale ha d’altronde respinto,
senza esame, la tesi di Gilliéron
(Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 25 ad art. 49), secondo cui il
diritto di proprietà comune (cfr. art. 602 cpv. 2 CC) del debitore sugli
immobili situati in Svizzera possa essere sequestrato indipendentemente dal
luogo di apertura della successione.
4.2
Ciò posto, la censura
dei ricorrenti appare comunque infondata. Essi non pretendono infatti che la
successione di M__________ sia stata aperta all’estero né che debba esserlo. Al
contrario, poiché non contestano l’affermazione dell’CO 1 e della parte
sequestrante, pure riportata nei decreti di sequestro, secondo cui M__________ ha
avuto il suo ultimo domicilio ad __________, si può ritenere che i diritti
successori dei ricorrenti sono situati in Svizzera e potevano di conseguenza
essere sequestrati dall’CO 1, nel circondario del quale si trova __________.
5.
Giusta l’art. 97
cpv. 2 LEF, il pignoramento deve essere limitato a quanto basti per soddisfare
dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.
Questa norma si applica per analogia al sequestro (art. 275 LEF; cfr. Gilliéron, op. cit., n. 88 ss. ad art.
275; Reiser, op. cit., n. 69 ss.
ad art. 275). Del resto, questo precetto è stato esplicitamente richiamato nei
decreti di sequestro la cui esecuzione è oggetto di impugnazione.
5.1
I ricorrenti affermano
che il valore dei fondi sequestrati copre già da solo il credito della parte
sequestrante. Non ne forniscono però la prova. Poiché l’CO 1 non ha ancora
allestito il verbale di sequestro né stimato i beni sequestrati, ci si può, a
questo stadio della procedura, soltanto fondare sul valore di stima ufficiale
dei fondi, pari a fr. 574'229.-- per il fondo n° __________ – di cui solo la
metà è sequestrata – e a fr. 1'546'824.-- per il fondo n° 498 (stime SIFTI del
7.
aprile 2004). I crediti del sequestrante, di oltre 5'000'000.--, non risultano
pertanto coperti. Invece, va dato atto ai ricorrenti che il sequestro dei loro
diritti ereditari sarebbe dovuto essere limitato al massimo all’importo dei
crediti del sequestrante. A questo stadio della procedura, una riforma del
provvedimento impugnato appare tuttavia impossibile, fintanto che il verbale di
sequestro non sarà stato allestito, non solo perché l’Ufficio non ha ancora
stimato i beni sequestrati, ma anche perché non è stata data l’occasione alla
terza proprietaria dei fondi – ossia la comunione ereditaria – di formulare
un’eventuale rivendicazione (ai sensi degli art. 106 ss. LEF), la quale
modificherebbe l’ordine di pignoramento stabilito all’art. 95 LEF, il quale è
determinante anche in materia di sequestro (art. 275 LEF).
5.2
Occorre pertanto, in
parziale accoglimento dei ricorsi, ordinare all’CO 1 di allestire il verbale di
pignoramento conformemente a quanto disposto all’art. 276 LEF. In un primo
tempo, verranno indicati quali valori di stima dei fondi i valori di stima
ufficiale indicati a registro fondiario, riservata la facoltà per le parti di
chiedere l’allestimento di una stima peritale, anticipandone le spese (cfr.
art. 9 cpv. 2 RFF per il rinvio dell’art. 275 LEF). Per quanto concerne la
stima dei diritti ereditari, l’Ufficio dovrà interrogare i ricorrenti (art. 91
cpv. 1 LEF) sull’esistenza di un eventuale inventario successorio nonché di
eventuali disposizioni di ultima volontà, così da permettere la determinazione
della quota parte spettante a ogni erede. Contrariamente a quanto sostenuto dal
creditore sequestrante in sede di osservazioni, a questo riguardo va anche
tenuto conto del valore dei beni della successione situati all’estero
indipendentemente dall’effettiva possibilità di realizzarli in Svizzera, dal
momento che siffatti beni non sono stati direttamente sequestrati. Infatti, oggetto
del sequestro è la pretesa di ogni singolo ricorrente al versamento della quota
spettantegli nella liquidazione della comunione ereditaria, il cui valore
dipende dal valore dell’intero asse successorio. Come detto, l’Ufficio, in applicazione
dell’art. 97 cpv. 2 LEF, si atterrà all’ordine di pignoramento di cui all’art.
95.
LEF, sequestrando quindi in prima linea gli averi bancari, poi i mobili, i
fondi e in ultimo luogo i diritti ereditari (cfr. art. 3 RDC), sotto riserva di
circostanze speciali o di un accordo diverso tra creditore e debitore (art. 95
cpv. 4bis LEF). Fintanto che le parti manterranno la sospensione del sequestro
dei beni mobili (cfr. scritto 31 marzo 2005 dell’RA 2 all’CO 1) e fintanto che
non verranno date informazioni sugli attivi bancari, il peso dei sequestri
graverà interamente sugli altri beni sequestrati. Man mano che dovessero essere
specificati i beni mobili indicati nei decreti di sequestro, così come in caso
di rivendicazione (art. 106 ss. LEF) dei fondi o di nuova stima, l’Ufficio
modificherà il verbale di sequestro e, se del caso, l’ordine di sequestro,
ricordato che i beni rivendicati vanno sequestrati dopo tutti gli altri (cfr.
art. 95 cpv. 3 LEF e 3 RDC).
5.3
A scanso di equivoci, è
utile precisare che il mancato allestimento del verbale di sequestro non ha
quale conseguenza la nullità dei sequestri ai sensi dell’art. 22 LEF. La
designazione dei beni sequestrati figura in effetti nei decreti di sequestro, i
quali risultano nel caso concreto essere stati notificati alle parti. Il fatto
che i beni sequestrati designati nei decreti solo con il loro genere (mobili,
averi bancari) non siano (ancora) stati specificati non compromette la validità
del sequestro (cfr. DTF 125 III 395-396, cons. 2c/cc). D’altronde gli interessi
degli eventuali terzi lesi dal provvedimento (in particolare i terzi debitori o
detentori, in quanto devono sapere fino a quale importo il credito o i beni che
detengono sono da considerare sequestrati) sono sufficientemente garantiti,
tenuto conto della loro facoltà d’interporre opposizione contro il decreto di
sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF; cfr. SJ 2002 I 485 ss.) e di ricorrere contro
l’esecuzione del sequestro, in particolare sulla questione della stima.
6.
I ricorsi vanno
pertanto parzialmente accolti.
Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
richiamati gli art. 17,
20a, 22, 91, 95, 97, 275, 278 LEF; 9 RFF; 3 RDC; 86, 90 LDIP; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Le procedure dipendenti
dai ricorsi 11 aprile 2005 di RI 1, __________ (inc. 15.05.43), e RI 2, __________
(inc. 15.05.44), sono congiunte.
2.
Il ricorso 11 aprile
2005.
di RI 1 è parzialmente accolto.
2.1
Di conseguenza è fatto
ordine all’CO 1 di allestire il verbale di sequestro nella procedura n° __________
conformemente a quanto esposto al considerando 5.2.
3.
Il ricorso 11 aprile
2005.
di RI 2 è parzialmente accolto.
3.1
Di conseguenza è fatto
ordine all’CO 1 di allestire il verbale di sequestro nella procedura n° __________
conformemente a quanto esposto al considerando 5.2.
4.
Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
5.
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
6.
Intimazione
a: – __________ RA 1, __________
–
RA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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