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Decisione

15.2005.43

Sequestro di una quota in un'ererdità indivisa. Erede escusso domiciliato all'estero. Eccezione d'incompetenza territoriale. Stima degli oggetti sequestrati.

27 maggio 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 30 marzo 2005, il

Pretore __________ ha emesso, su richiesta dell’RA 2, tre decreti di sequestro

contro RI 1, RI 2 e B__________, a garanzia di due crediti di fr. 4'594'182.--

con interessi al 3% dal 30 marzo 2005, rispettivamente di fr. 582'439,15, oltre

interessi al “4.5, 4, 3% fino al 29.03.2005” a titolo d’imposta sulla

successione di M__________. Con scritto 31 marzo 2005, la Pretura ha poi

precisato all’CO 1 che il credito dell’autorità fiscale era uno solo e che i

debitori sequestrati ne rispondevano solidalmente.

Nei tre casi è stato

ordinato il sequestro dei seguenti beni:

“– quota parte

di ½ del fondo part. n. __________ e part. __________ RFD di __________

intestati al defunto signor __________ M__________;

– tutti i

beni mobili, suppellettili domestiche, oggetti di valore, denaro contante,

quadri, sculture, nulla escluso, che si trovano nelle abitazioni di cui ai

mappali n. __________ e __________ di __________;

– presso __________

di __________, __________, casella postale, __________, tutti gli averi, somme,

titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo, che si trovino

su conti, depositi, relazioni bancarie, “tesori”, oppure in cassette di

sicurezza, dei quali il debitore [la debitrice] sia titolare, comunque nulla

escluso intestato e/o appartenente al debitore [alla debitrice].

Sostanzialmente

tutto quanto la banca sa, deve e o possa sapere, appartenente al debitore

sequestrato.

In

particolare: il conto n. __________;

– tutti i

diritti ereditari vantati dal debitore [dalla debitrice] nella successione __________

M__________, deceduto il 24.12.1996 a __________, __________, ma domiciliato ad

__________ del quale il debitore [la debitrice] risulta erede

Il tutto sino a concorrenza dei crediti”.

B. Lo stesso giorno,

ovvero il 30 marzo 2005, l’CO 1 ha notificato a __________ il sequestro degli

averi depositati presso di essa (in particolare il conto n°__________) a

concorrenza di fr. 5'176'621,20 oltre interessi e spese. Dalle affermazioni dei

ricorrenti, non contestate né dall’Ufficio né dal creditore, risulta che

funzionari dell’CO 1 si sono presentati il medesimo giorno al domicilio di __________

dei debitori (part. n° __________ e __________ RFD di __________), ma, dopo

discussione tra i rappresentanti delle parti, hanno rinunciato a sequestrare i

mobili e gli altri beni che vi si trovavano, così come autorizzati dall’RA 2.

Il 31 marzo 2005, l’CO 1

ha chiesto l’annotazione nel registro fondiario di una restrizione della

facoltà di disporre dei fondi part. n__________ (quota A di ½) e __________ RFD

di __________.

Il 6 aprile 2005,

l’Ufficio ha notificato al patrocinatore dei debitori il sequestro della loro

parte nella comunione ereditaria di M__________.

C. Il 1° aprile 2005 il

sequestro diretto contro B__________ è stato revocato.

D. Con ricorsi 11 aprile

2005 di analogo contenuto, RI 1 e RI 2 chiedono che siano dichiarati nulli,

rispettivamente annullati, i sequestri della quota parte di ½ del fondo part. n°

__________ e della part. __________ RFD di __________ e di tutti i diritti

ereditari da loro vantati nella successione di M__________. Chiedono pure la

cancellazione dal registro fondiario delle restrizioni della facoltà di

disporre dei due fondi.

In sostanza, i ricorrenti

fanno valere l’incompetenza territoriale dell’CO 1 per sequestrare le loro

quote parte nella comunione ereditaria di M__________, siccome, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, esse non possono essere sequestrate in

Svizzera qualora l’erede escusso sia domiciliato all’estero, neppure quando tra

gli attivi della successione vi sia un immobile situato in Svizzera.

I ricorrenti contestano

inoltre il sequestro dei beni immobili, i quali ora appartengono alla comunione

ereditaria, sebbene ancora formalmente intestati al defunto. Essi rilevano come

solo i diritti ereditari possano essere sequestrati – e non i fondi stessi –,

ciò che esclude l’annotazione a registro fondiario di una restrizione della

facoltà di disporre (art. 5 cpv. 2 RDC).

Infine, i ricorrenti

lamentano una violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, nella misura in cui l’CO 1

non ha limitato i sequestri all’importo del credito fiscale indicato nei

decreti di sequestro.

E. Delle osservazioni

dell’RA 2 e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai fini del presente

giudizio, nei successivi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Più

ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione

forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o

incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere

congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPAmm non solo quando

sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove

formulino tesi divergenti.

1.1

Il giudizio di

congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza,

preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura

ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano

comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e

possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio

1999.

[15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a;

cfr. pure Cometta, Commentario

alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art.

5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

1.2

In concreto, i

sequestri, diretti contro due persone diverse (i ricorrenti) sono stati

richiesti dallo stesso creditore a garanzia di un unico credito, di cui i

debitori rispondono solidalmente (cfr. scritto 31 marzo 2005 della Pretura __________

all’CO 1), e vertono in parte sugli stessi beni. I ricorsi sono motivati allo

stesso modo e presentano le stesse conclusioni. Le due vertenze possono

pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una

sola sentenza.

2.

È pacifica e non

contestata la legittimazione a ricorrere dei signori RI 1, così come la

tempestività degli atti di ricorso.

3.

La questione della

ricevibilità dei ricorsi sotto il profilo della competenza materiale di questa

Camera merita invece un esame più circostanziato.

3.1

In materia di

sequestro, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono limitate al

solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure

d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF

(richiamati all’art. 275 LEF). Le censure che toccano invece i presupposti

materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la

titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano

nell’esclusiva competenza del giudice dell’opposizione (art. 278 LEF),

rispettivamente dell’autorità fiscale trattandosi di sequestro fiscale (cfr.

art. 169 cpv. 2 LIFD e 248 cpv. 3 LT), sicché l'autorità di vigilanza che

dovesse decidere su tali questioni pronuncerebbe un giudizio nullo (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208;

cfr. pure cfr. CEF 2 febbraio 2004 [15.03.210]; 30 gennaio 2003 [15.2003.13];

22.

novembre 2001 [15.2001.286]; 6 marzo 2001 [15.2001.18], cons. 2.1; 3 agosto

1999.

[15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 12 s. e 44 ad art. 275).

Contro l’esecuzione di un

sequestro è dunque dato ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza

unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione del

sequestro siano state rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si

riveli incontestabilmente nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 129 III 207

cons. 2.3; Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. ed., Berna 2003, n. 49 ad § 51 con

rif.; Hans Reiser, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 13 ad art. 275).

3.2

In particolare,

giurisprudenza e dottrina ritengono che l’incompetenza territoriale del giudice

del sequestro o dell’ufficio esecuzione chiamato ad eseguire il decreto di

sequestro sia un motivo di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. DTF 129 III

207.

cons. 2.3; Amonn/Walther, op.

cit., n. 50 ad § 51; Gilliéron,

op. cit., n. 24 ad art. 275 [per quanto concerne l’incompetenza del giudice,

mentre questo autore ritiene solo annullabile il sequestro ordinato dal giudice

territorialmente competente ma eseguito da un ufficio territorialmente

incompetente, cfr. n. 26 ad art. 275]; Stoffel,

Voies d'exécution, Berna 2002, n. 107 ad § 8, p. 226 [che però si contraddice

al n. 108, p. 227]; Reiser, n. 19

e 24 ad art. 275). Invero, la questione meriterebbe di essere riesaminata alla

luce del cambiamento legislativo intervenuto nel 1997, siccome la competenza

del giudice del sequestro può ora essere contestata anche in sede di

opposizione (art. 278 LEF), rispettivamente davanti all’autorità fiscale

competente (art. 169 cpv. 2 LIFD e 248 cpv. 3 LT): sussiste pertanto il

concreto rischio che vengano emesse decisioni contraddittorie. Viene inoltre

leso il principio secondo cui il ricorso è escluso quando un’azione giudiziaria

sia possibile (cfr. DTF 129 III 207, cons. 2.4, con rif.). Il quesito può

comunque essere lasciato indeciso nel caso di specie, perché la censura fondata

sull’asserita incompetenza dell’UEF __________ va comunque respinta (cfr. infra

cons. 4).

3.3

La censura relativa al

sequestro dei fondi è invece chiaramente irricevibile. Determinare se essi

possano o no essere sequestrati in più dei diritti ereditari è questione che

attiene all’esame dei presupposti del sequestro e che compete pertanto

esclusivamente al giudice del sequestro.

3.4

La terza censura, riferita

alla violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, rientra per contro tra quelle che

possono essere sottoposte all’autorità di vigilanza (cfr. infra cons. 5).

4.

Come giustamente rilevato

dai ricorrenti, secondo il Tribunale federale “la quota di un debitore

residente all’estero di una successione indivisa giacente all’estero non può

essere sequestrata in Svizzera, anche quando il fondo appartenente alla

successione è situato in Svizzera” (DTF 118 III 62, alla massima).

4.1

A dire il vero, il

senso della sentenza testé citata non è esattamente quello espresso nella

massima. Il Tribunale federale ha nondimeno successivamente “confermato” la sua

giurisprudenza nel senso formulato nella massima, precisando che il sequestro

di una quota nella liquidazione di una successione non è possibile in Svizzera,

quando tutti gli eredi siano domiciliati all’estero e l’ultimo domicilio del

defunto si trovi all’estero (cfr. DTF 124 III 508, cons. 3b; STF del 20 agosto

2004.

[5P.94/2004], cons. 5, parzialmente riprodotto in ZZZ 2004, 411; cfr. pure

TC VS del 2 luglio 2002 in RVJ 2003, 180 ss., cons. 3b). Questo orientamento è

condiviso dalla dottrina dominante (cfr. Louis Dallèves, Le séquestre, FJS n. 740, Ginevra 1999, p. 8 ad

B/1/b; Reiser, op. cit., n. 57 ad

art. 275; Daniel Staehelin, Die

internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetrei­bungs- und

Konkursrecht, AJP 1995 p. 267). Il Tribunale federale ha d’altronde respinto,

senza esame, la tesi di Gilliéron

(Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 25 ad art. 49), secondo cui il

diritto di proprietà comune (cfr. art. 602 cpv. 2 CC) del debitore sugli

immobili situati in Svizzera possa essere sequestrato indipendentemente dal

luogo di apertura della successione.

4.2

Ciò posto, la censura

dei ricorrenti appare comunque infondata. Essi non pretendono infatti che la

successione di M__________ sia stata aperta all’estero né che debba esserlo. Al

contrario, poiché non contestano l’affermazione dell’CO 1 e della parte

sequestrante, pure riportata nei decreti di sequestro, secondo cui M__________ ha

avuto il suo ultimo domicilio ad __________, si può ritenere che i diritti

successori dei ricorrenti sono situati in Svizzera e potevano di conseguenza

essere sequestrati dall’CO 1, nel circondario del quale si trova __________.

5.

Giusta l’art. 97

cpv. 2 LEF, il pignoramento deve essere limitato a quanto basti per soddisfare

dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.

Questa norma si applica per analogia al sequestro (art. 275 LEF; cfr. Gilliéron, op. cit., n. 88 ss. ad art.

275; Reiser, op. cit., n. 69 ss.

ad art. 275). Del resto, questo precetto è stato esplicitamente richiamato nei

decreti di sequestro la cui esecuzione è oggetto di impugnazione.

5.1

I ricorrenti affermano

che il valore dei fondi sequestrati copre già da solo il credito della parte

sequestrante. Non ne forniscono però la prova. Poiché l’CO 1 non ha ancora

allestito il verbale di sequestro né stimato i beni sequestrati, ci si può, a

questo stadio della procedura, soltanto fondare sul valore di stima ufficiale

dei fondi, pari a fr. 574'229.-- per il fondo n° __________ – di cui solo la

metà è sequestrata – e a fr. 1'546'824.-- per il fondo n° 498 (stime SIFTI del

7.

aprile 2004). I crediti del sequestrante, di oltre 5'000'000.--, non risultano

pertanto coperti. Invece, va dato atto ai ricorrenti che il sequestro dei loro

diritti ereditari sarebbe dovuto essere limitato al massimo all’importo dei

crediti del sequestrante. A questo stadio della procedura, una riforma del

provvedimento impugnato appare tuttavia impossibile, fintanto che il verbale di

sequestro non sarà stato allestito, non solo perché l’Ufficio non ha ancora

stimato i beni sequestrati, ma anche perché non è stata data l’occasione alla

terza proprietaria dei fondi – ossia la comunione ereditaria – di formulare

un’eventuale rivendicazione (ai sensi degli art. 106 ss. LEF), la quale

modificherebbe l’ordine di pignoramento stabilito all’art. 95 LEF, il quale è

determinante anche in materia di sequestro (art. 275 LEF).

5.2

Occorre pertanto, in

parziale accoglimento dei ricorsi, ordinare all’CO 1 di allestire il verbale di

pignoramento conformemente a quanto disposto all’art. 276 LEF. In un primo

tempo, verranno indicati quali valori di stima dei fondi i valori di stima

ufficiale indicati a registro fondiario, riservata la facoltà per le parti di

chiedere l’allestimento di una stima peritale, anticipandone le spese (cfr.

art. 9 cpv. 2 RFF per il rinvio dell’art. 275 LEF). Per quanto concerne la

stima dei diritti ereditari, l’Ufficio dovrà interrogare i ricorrenti (art. 91

cpv. 1 LEF) sull’esistenza di un eventuale inventario successorio nonché di

eventuali disposizioni di ultima volontà, così da permettere la determinazione

della quota parte spettante a ogni erede. Contrariamente a quanto sostenuto dal

creditore sequestrante in sede di osservazioni, a questo riguardo va anche

tenuto conto del valore dei beni della successione situati all’estero

indipendentemente dall’effettiva possibilità di realizzarli in Svizzera, dal

momento che siffatti beni non sono stati direttamente sequestrati. Infatti, oggetto

del sequestro è la pretesa di ogni singolo ricorrente al versamento della quota

spettantegli nella liquidazione della comunione ereditaria, il cui valore

dipende dal valore dell’intero asse successorio. Come detto, l’Ufficio, in applicazione

dell’art. 97 cpv. 2 LEF, si atterrà all’ordine di pignoramento di cui all’art.

95.

LEF, sequestrando quindi in prima linea gli averi bancari, poi i mobili, i

fondi e in ultimo luogo i diritti ereditari (cfr. art. 3 RDC), sotto riserva di

circostanze speciali o di un accordo diverso tra creditore e debitore (art. 95

cpv. 4bis LEF). Fintanto che le parti manterranno la sospensione del sequestro

dei beni mobili (cfr. scritto 31 marzo 2005 dell’RA 2 all’CO 1) e fintanto che

non verranno date informazioni sugli attivi bancari, il peso dei sequestri

graverà interamente sugli altri beni sequestrati. Man mano che dovessero essere

specificati i beni mobili indicati nei decreti di sequestro, così come in caso

di rivendicazione (art. 106 ss. LEF) dei fondi o di nuova stima, l’Ufficio

modificherà il verbale di sequestro e, se del caso, l’ordine di sequestro,

ricordato che i beni rivendicati vanno sequestrati dopo tutti gli altri (cfr.

art. 95 cpv. 3 LEF e 3 RDC).

5.3

A scanso di equivoci, è

utile precisare che il mancato allestimento del verbale di sequestro non ha

quale conseguenza la nullità dei sequestri ai sensi dell’art. 22 LEF. La

designazione dei beni sequestrati figura in effetti nei decreti di sequestro, i

quali risultano nel caso concreto essere stati notificati alle parti. Il fatto

che i beni sequestrati designati nei decreti solo con il loro genere (mobili,

averi bancari) non siano (ancora) stati specificati non compromette la validità

del sequestro (cfr. DTF 125 III 395-396, cons. 2c/cc). D’altronde gli interessi

degli eventuali terzi lesi dal provvedimento (in particolare i terzi debitori o

detentori, in quanto devono sapere fino a quale importo il credito o i beni che

detengono sono da considerare sequestrati) sono sufficientemente garantiti,

tenuto conto della loro facoltà d’interporre opposizione contro il decreto di

sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF; cfr. SJ 2002 I 485 ss.) e di ricorrere contro

l’esecuzione del sequestro, in particolare sulla questione della stima.

6.

I ricorsi vanno

pertanto parzialmente accolti.

Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

richiamati gli art. 17,

20a, 22, 91, 95, 97, 275, 278 LEF; 9 RFF; 3 RDC; 86, 90 LDIP; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Le procedure dipendenti

dai ricorsi 11 aprile 2005 di RI 1, __________ (inc. 15.05.43), e RI 2, __________

(inc. 15.05.44), sono congiunte.

2.

Il ricorso 11 aprile

2005.

di RI 1 è parzialmente accolto.

2.1

Di conseguenza è fatto

ordine all’CO 1 di allestire il verbale di sequestro nella procedura n° __________

conformemente a quanto esposto al considerando 5.2.

3.

Il ricorso 11 aprile

2005.

di RI 2 è parzialmente accolto.

3.1

Di conseguenza è fatto

ordine all’CO 1 di allestire il verbale di sequestro nella procedura n° __________

conformemente a quanto esposto al considerando 5.2.

4.

Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

5.

Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità

dell’art. 19 LEF.

6.

Intimazione

a: – __________ RA 1, __________

RA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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