15.2005.47
inventario a tutela del diritto di ritenzione. Stima degli oggetti inventariati. Contestazione. Fissazione di un termine per anticipare le spese di perizia. Estensione dell'inventario
2 giugno 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
15.2005.47
Data decisione, Autorità:
02.06.2005, CEF
Titolo:
inventario a tutela del diritto di ritenzione. Stima degli oggetti inventariati. Contestazione. Fissazione di un termine per anticipare le spese di perizia. Estensione dell'inventario
INVNETARIO PER OGGETTI VINCOLATI DAL DIRITTO DI RITENZIONE
art. 17 cpv. 4 LEF
art. 22 LEF
art. 97 cpv. 1 LEF
art. 97 cpv. 2 LEF
art. 283 LEF
art. 9 cpv. 2 RFF
Incarto n.
15.2005.47
15.2005.57
Lugano
2 giugno 2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi 15 e 28 aprile 2005 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’inventario n° __________
degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione allestito il 7 aprile 2005
contro la ricorrente a domanda di
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
tutti rappr. dall’ RA 2
rispettivamente (inc. 15.05.57) contro la decisione
emessa il 20 aprile 2005 nella stessa procedura con cui è stato assegnato alla
ricorrente un termine per anticipare le spese per l’allestimento di una stima
peritale degli oggetti inventariati;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Con domanda del 1° aprile 2005, PI 1, PI 2 e PI 3 hanno chiesto all’CO
1 l’erezione dell’inventario dei beni di RI 1 vincolati da un diritto di
ritenzione a garanzia delle pigioni scadute dal 1° agosto al 30 novembre 2004
(limitatamente alla metà dell’importo dovuto) e dal 1°
ottobre 2004 al 31 marzo 2005, quantificate in complessivi fr. 26'950.--.
Con
scritto 4 aprile 2005, i creditori hanno chiesto di limitare la domanda alla
pigione scaduta dal 1° febbraio al 31 marzo 2005, quantificata in fr. 7'700.--.
B. Il 7
aprile 2005, l’CO 1 ha dato seguito alla richiesta dei creditori, inventariando
beni per un valore di stima complessivo di fr. 26'160.--. Nel verbale
d’inventario figura nondimeno quale credito dei procedenti la pigione scaduta
dal 1° febbraio al 31 marzo 2005 di fr. 7'700.--.
C. Con
ricorso del 15 aprile 2005, RI 1 si aggrava contro siffatto provvedimento,
facendo valere, per quanto di rilevanza in questa sede (n° 11 dell’atto
ricorsuale), che:
■ l’Ufficio avrebbe, in modo
illegale, limitato l’inventario alle pigioni di febbraio e marzo 2005, mentre avrebbe
dovuto contemplare anche le pigioni richieste dai creditori nell’esecuzione n° __________
(ossia le “pigioni agosto settembre 2004 (1/2), da ottobre 2004 a gennaio 2005
compresi, acconto spese II sem. 2004 e conguaglio spese non pagati”, cfr. doc.
G allegato al ricorso); così facendo, l’Ufficio avrebbe impedito alla
ricorrente di fare valere anche per quanto riguarda le pigioni di febbraio e marzo
2005 le pretese risarcitorie di fr. 25'851,65, che essa vanta nei confronti dei
creditori nell’ambito di una causa di merito pendente davanti alla Pretura __________,
dal 7 maggio 2002;
■ i valori di stima degli oggetti inventariarti
sono arbitrari.
Nelle sue
conclusioni, la ricorrente ha chiesto la trasformazione del verbale di
ritenzione del 7 aprile 2005 in un precetto esecutivo di fr. 7'700.-- e la
rettifica dei valori di stima degli oggetti inventariati sulla base dei
giustificativi finanziari ricavati dalla propria contabilità.
D. Il
20 aprile 2005, l’CO 1 ha impartito alla ricorrente un termine di 10 giorni per
versare la somma di fr. 1'000.-- quale anticipo spese per l’allestimento di un
rapporto di stima peritale dell’arredo inventariato.
E. Con
atto 28 aprile 2005 denominato “Ricorso no. 2”, la ricorrente ha impugnato la
decisione 20 aprile 2005. Poiché l’Ufficio avrebbe potuto correttamente stimare
gli oggetti inventariati consultando la debitrice e la sua contabilità, essa
sostiene di non dover sopportare le spese di una perizia che ritiene si potesse
evitare, e di conseguenza rifiuta di dare seguito alla richiesta d’anticipo di
fr. 1'000.-- “sotto piena responsabilità dell’UE” (cfr. punto 15
dell’allegato).
RI 1 critica
d’altronde le osservazioni 18 aprile 2005 dell’Ufficio e ribadisce l’asserita
incompetenza del funzionario incaricato di stimare gli oggetti inventariati. Ammettendo
l’esistenza di un avere di fr. 27'253.-- a favore dei creditori a fine aprile
2005, la ricorrente propone loro di vendere l’arredamento espositivo al nuovo
inquilino ad un prezzo idoneo e corretto e di versarglielo sotto deduzione del
loro avere di fr. 27'253.-- (cfr. punto 18 dell’allegato). In conclusione, la
ricorrente esprime una serie di richieste che, come si vedrà, risultano
irricevibili (cfr. cons. 6).
In
applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR il “ricorso no. 2” non é stato intimato
alle controparti.
F. Delle
osservazioni 29 aprile 2005 delle controparti e 18 aprile/3 maggio 2005
dell’Ufficio si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti
considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Più
ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un
solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, e
ciò non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo
tenore, ma anche ove formulino tesi divergenti.
1.1
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF
16.
febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],
cons. 1a; cfr. pure Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.
2.1.1
a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
1.2
In
concreto, i ricorsi 15 e 28 aprile 2005 sono, in sostanza, entrambi riferiti al
medesimo inventario. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per
ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.
Sul
primo ricorso, del 15 aprile 2005 (inc. 15.05.47)
2.
Per
quanto riguarda la prima censura ricorsuale, occorre constatare come la
ricorrente vi abbia rinunciato con la presentazione del suo “ricorso no. 2” del
28.
aprile 2005, nella misura in cui, al punto 17, considera che l’Ufficio ha
aderito al (“primo”) ricorso con l’emissione del precetto esecutivo n° __________.
A scanso di equivoci, va comunque confermata la correttezza dell’operato
dell’Ufficio, il quale ha eretto l’inventario conformemente alle indicazioni
(modificate) dei creditori, ricordato che, in virtù dell’art. 283 cpv. 1 LEF, tale
provvedimento poteva legittimamente essere eseguito prima della promozione di
un’esecuzione e senza prendere in considerazione l’esecuzione n° __________,
peraltro relativa a periodi di affitto precedenti a quelli (febbraio e marzo
2005) indicati nel successivo precetto esecutivo n° __________ emesso a
convalida dell’inventario in esame.
3.
Per
quanto concerne la seconda censura ricorsuale, è anzitutto d’obbligo
determinare se, come sostenuto dall’Ufficio nelle sue osservazioni 3 maggio
2005, le stime degli oggetti inventariati siano divenute definitive in seguito
al mancato versamento da parte della ricorrente dell’anticipo per le spese di
perizia. La risposta è negativa. In effetti, il provvedimento 20 aprile 2005
con il quale l’Ufficio ha fissato il termine per il versamento dell’anticipo
non può essere considerato quale riconsiderazione della decisione impugnata (ai
sensi dell’art. 17 cpv. 4 LEF), che avrebbe reso il ricorso privo di oggetto in
seguito all’integrale accoglimento delle domande ricorsuali (cfr. DTF 126
III 86 cons. 3), siccome la ricorrente non ha chiesto l’intervento di un perito
ma si è limitata a sostenere il carattere a suo dire arbitrario delle stime
dell’Ufficio, tesi peraltro ribadita nel “ricorso no. 2”. Occorre pertanto
entrare nel merito della censura.
Dal profilo formale, il ricorso appare tuttavia irricevibile, perché
non è motivato. La ricorrente si limita infatti ad opporre alle stime dell’Ufficio
i propri listini prezzi, senza indicare per quale motivo questi ultimi
rispecchierebbero valori più vicini all’effettivo prezzo di realizzazione
rispetto a quelli indicati dall’Ufficio. A questo riguardo, è d’uopo precisare
che il valore di stima determinante è quello riferito al prezzo che
probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta eseguita nei termini di
legge (ossia a breve termine) (cfr. Bénédict Foëx,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10
ad art. 97, con rif.). È pertanto un valore fondamentalmente
diverso dal prezzo a nuovo degli oggetti, anche tenuto conto di deduzioni
attinenti a fattori d’invecchiamento. A prescindere dalla loro pertinenza, non
può d’altronde essere tenuto conto delle allegazioni contenute nel “ricorso no.
2” nella misura in cui si riferiscono alla questione della stima, da un canto
perché non sono state presentate secondo la procedura prevista all’art. 12 LPR,
dall’altro perché in replica non è comunque possibile addurre nuovi fatti o mezzi
di prova già proponibili al momento della presentazione del ricorso, le
allegazioni di replica dovendosi limitare a quanto emerso dalle osservazioni
delle controparti (cfr. Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3 ad art. 12, p. 212 s.).
Ma anche
a prescindere dalla carente motivazione del gravame, il ricorso andrebbe
comunque respinto, poiché la ricorrente non ha dimostrato che le stime
dell’Ufficio fossero errate. Infatti, i dati da lei forniti non possono in
nessun modo essere considerati quale mezzo di prova a conforto delle proprie
allegazioni, siccome sono semplici affermazioni di parte, rispettivamente
“perizie” di parte (trattandosi dei doc. J e P allestiti dal marito della
ricorrente), sprovviste di ogni valore probatorio.
4.
A
fronte di un credito di fr. 7'700.--, l’Ufficio ha inventariato oggetti per un
valore di stima complessivo di fr. 26'160.--, in contrasto con quanto disposto
all’art. 97 cpv. 2 LEF, norma applicabile per analogia alla procedura
d’inventario (cfr. Foëx, op.
cit., n. 6 ad art. 97, con rif.). La ricorrente non ha tuttavia fatto valere
questa violazione né chiesto la limitazione dell’inventario a una parte degli
oggetti, nemmeno dopo l’eventuale rettifica dei valori di stima; anzi, RI 1,
nel suo “ricorso no. 2”, sostiene e chiede che venga accertato che l’intero
arredamento espositivo, dopo la consegna delle chiavi del negozio ai locatori,
si trova sotto la responsabilità di questi ultimi. Non patisce dunque alcun
danno dall’estensione dell’inventario a beni sui quali non rivendica (più)
alcun diritto di disposizione. D’altronde, poiché non appaiono lesi interessi
pubblici o di persone che non sono parti alla procedura (cfr. DTF 129 III 595
ss. a contrario), il provvedimento non può essere ritenuto nullo (ai sensi
dell’art. 22 LEF), sicché un intervento d’ufficio di questa Camera non si
giustifica.
Sul secondo
ricorso, del 28 aprile 2005 (inc. 15.05.57)
5.
Come
visto sopra (cons. 3), l’Ufficio non poteva fondarsi sui dati forniti dalla
ricorrente per procedere alla stima degli oggetti inventariati. Le ha pertanto
correttamente fissato un termine per anticipare le spese di allestimento di una
perizia. Se fondamentalmente l’anticipazione delle spese spetta al procedente
(cfr. Foëx, op. cit., n. 18 ad art.
97, con rif.), va invece messa a carico dell’escusso qualora sia quest’ultimo a
chiedere la nuova stima, sia esplicitamente che implicitamente a mezzo di un
ricorso in cui – come nella fattispecie – contesta che l’Ufficio abbia le
conoscenze specialistiche richieste (cfr. art. 9 cpv. 2 RFF per analogia; CEF
10.
giugno 1996 [15.96.50], cons. 4; 17 febbraio 1997 [15.97.18).
6.
Le
domande che la ricorrente ha formulato alla fine del “ricorso no. 2”,
indipendentemente dalla questione di sapere se rientrano o no nella competenza
di questa Camera, sono irricevibili, siccome erano già proponibili al momento
della presentazione del primo ricorso (cfr. supra cons. 3) e sono pertanto
tardive.
7.
Nella
misura in cui sono ricevibili, entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 97, 283 LEF, art. 9
cpv. 2 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Le
procedure dipendenti dai ricorsi 15 e 28 aprile 2005 di RI 1, __________, sono
congiunte.
2.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 15 aprile 2005 di RI 1 è respinto.
3.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 28 aprile 2005 di RI 1 è respinto.
4.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
–
avv. RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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