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Decisione

15.2005.47

inventario a tutela del diritto di ritenzione. Stima degli oggetti inventariati. Contestazione. Fissazione di un termine per anticipare le spese di perizia. Estensione dell'inventario

2 giugno 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con domanda del 1° aprile 2005, PI 1, PI 2 e PI 3 hanno chiesto all’CO

1 l’erezione dell’inventario dei beni di RI 1 vincolati da un diritto di

ritenzione a garanzia delle pigioni scadute dal 1° agosto al 30 novembre 2004

(limitatamente alla metà dell’importo dovuto) e dal 1°

ottobre 2004 al 31 marzo 2005, quantificate in complessivi fr. 26'950.--.

Con

scritto 4 aprile 2005, i creditori hanno chiesto di limitare la domanda alla

pigione scaduta dal 1° febbraio al 31 marzo 2005, quantificata in fr. 7'700.--.

B. Il 7

aprile 2005, l’CO 1 ha dato seguito alla richiesta dei creditori, inventariando

beni per un valore di stima complessivo di fr. 26'160.--. Nel verbale

d’inventario figura nondimeno quale credito dei procedenti la pigione scaduta

dal 1° febbraio al 31 marzo 2005 di fr. 7'700.--.

C. Con

ricorso del 15 aprile 2005, RI 1 si aggrava contro siffatto provvedimento,

facendo valere, per quanto di rilevanza in questa sede (n° 11 dell’atto

ricorsuale), che:

■ l’Ufficio avrebbe, in modo

illegale, limitato l’inventario alle pigioni di febbraio e marzo 2005, mentre avrebbe

dovuto contemplare anche le pigioni richieste dai creditori nell’esecuzione n° __________

(ossia le “pigioni agosto settembre 2004 (1/2), da ottobre 2004 a gennaio 2005

compresi, acconto spese II sem. 2004 e conguaglio spese non pagati”, cfr. doc.

G allegato al ricorso); così facendo, l’Ufficio avrebbe impedito alla

ricorrente di fare valere anche per quanto riguarda le pigioni di febbraio e marzo

2005 le pretese risarcitorie di fr. 25'851,65, che essa vanta nei confronti dei

creditori nell’ambito di una causa di merito pendente davanti alla Pretura __________,

dal 7 maggio 2002;

■ i valori di stima degli oggetti inventariarti

sono arbitrari.

Nelle sue

conclusioni, la ricorrente ha chiesto la trasformazione del verbale di

ritenzione del 7 aprile 2005 in un precetto esecutivo di fr. 7'700.-- e la

rettifica dei valori di stima degli oggetti inventariati sulla base dei

giustificativi finanziari ricavati dalla propria contabilità.

D. Il

20 aprile 2005, l’CO 1 ha impartito alla ricorrente un termine di 10 giorni per

versare la somma di fr. 1'000.-- quale anticipo spese per l’allestimento di un

rapporto di stima peritale dell’arredo inventariato.

E. Con

atto 28 aprile 2005 denominato “Ricorso no. 2”, la ricorrente ha impugnato la

decisione 20 aprile 2005. Poiché l’Ufficio avrebbe potuto correttamente stimare

gli oggetti inventariati consultando la debitrice e la sua contabilità, essa

sostiene di non dover sopportare le spese di una perizia che ritiene si potesse

evitare, e di conseguenza rifiuta di dare seguito alla richiesta d’anticipo di

fr. 1'000.-- “sotto piena responsabilità dell’UE” (cfr. punto 15

dell’allegato).

RI 1 critica

d’altronde le osservazioni 18 aprile 2005 dell’Ufficio e ribadisce l’asserita

incompetenza del funzionario incaricato di stimare gli oggetti inventariati. Ammettendo

l’esistenza di un avere di fr. 27'253.-- a favore dei creditori a fine aprile

2005, la ricorrente propone loro di vendere l’arredamento espositivo al nuovo

inquilino ad un prezzo idoneo e corretto e di versarglielo sotto deduzione del

loro avere di fr. 27'253.-- (cfr. punto 18 dell’allegato). In conclusione, la

ricorrente esprime una serie di richieste che, come si vedrà, risultano

irricevibili (cfr. cons. 6).

In

applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR il “ricorso no. 2” non é stato intimato

alle controparti.

F. Delle

osservazioni 29 aprile 2005 delle controparti e 18 aprile/3 maggio 2005

dell’Ufficio si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti

considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Più

ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un

solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo

d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il

medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,

possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, e

ciò non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo

tenore, ma anche ove formulino tesi divergenti.

1.1

Il

giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una

sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha

natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte

conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF

16.

febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],

cons. 1a; cfr. pure Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.

2.1.1

a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

1.2

In

concreto, i ricorsi 15 e 28 aprile 2005 sono, in sostanza, entrambi riferiti al

medesimo inventario. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per

ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

Sul

primo ricorso, del 15 aprile 2005 (inc. 15.05.47)

2.

Per

quanto riguarda la prima censura ricorsuale, occorre constatare come la

ricorrente vi abbia rinunciato con la presentazione del suo “ricorso no. 2” del

28.

aprile 2005, nella misura in cui, al punto 17, considera che l’Ufficio ha

aderito al (“primo”) ricorso con l’emissione del precetto esecutivo n° __________.

A scanso di equivoci, va comunque confermata la correttezza dell’operato

dell’Ufficio, il quale ha eretto l’inventario conformemente alle indicazioni

(modificate) dei creditori, ricordato che, in virtù dell’art. 283 cpv. 1 LEF, tale

provvedimento poteva legittimamente essere eseguito prima della promozione di

un’esecuzione e senza prendere in considerazione l’esecuzione n° __________,

peraltro relativa a periodi di affitto precedenti a quelli (febbraio e marzo

2005) indicati nel successivo precetto esecutivo n° __________ emesso a

convalida dell’inventario in esame.

3.

Per

quanto concerne la seconda censura ricorsuale, è anzitutto d’obbligo

determinare se, come sostenuto dall’Ufficio nelle sue osservazioni 3 maggio

2005, le stime degli oggetti inventariati siano divenute definitive in seguito

al mancato versamento da parte della ricorrente dell’anticipo per le spese di

perizia. La risposta è negativa. In effetti, il provvedimento 20 aprile 2005

con il quale l’Ufficio ha fissato il termine per il versamento dell’anticipo

non può essere considerato quale riconsiderazione della decisione impugnata (ai

sensi dell’art. 17 cpv. 4 LEF), che avrebbe reso il ricorso privo di oggetto in

seguito all’integrale accoglimento delle domande ricorsuali (cfr. DTF 126

III 86 cons. 3), siccome la ricorrente non ha chiesto l’intervento di un perito

ma si è limitata a sostenere il carattere a suo dire arbitrario delle stime

dell’Ufficio, tesi peraltro ribadita nel “ricorso no. 2”. Occorre pertanto

entrare nel merito della censura.

Dal profilo formale, il ricorso appare tuttavia irricevibile, perché

non è motivato. La ricorrente si limita infatti ad opporre alle stime dell’Ufficio

i propri listini prezzi, senza indicare per quale motivo questi ultimi

rispecchierebbero valori più vicini all’effettivo prezzo di realizzazione

rispetto a quelli indicati dall’Ufficio. A questo riguardo, è d’uopo precisare

che il valore di stima determinante è quello riferito al prezzo che

probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta eseguita nei termini di

legge (ossia a breve termine) (cfr. Bénédict Foëx,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10

ad art. 97, con rif.). È pertanto un valore fondamentalmente

diverso dal prezzo a nuovo degli oggetti, anche tenuto conto di deduzioni

attinenti a fattori d’invecchiamento. A prescindere dalla loro pertinenza, non

può d’altronde essere tenuto conto delle allegazioni contenute nel “ricorso no.

2” nella misura in cui si riferiscono alla questione della stima, da un canto

perché non sono state presentate secondo la procedura prevista all’art. 12 LPR,

dall’altro perché in replica non è comunque possibile addurre nuovi fatti o mezzi

di prova già proponibili al momento della presentazione del ricorso, le

allegazioni di replica dovendosi limitare a quanto emerso dalle osservazioni

delle controparti (cfr. Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3 ad art. 12, p. 212 s.).

Ma anche

a prescindere dalla carente motivazione del gravame, il ricorso andrebbe

comunque respinto, poiché la ricorrente non ha dimostrato che le stime

dell’Ufficio fossero errate. Infatti, i dati da lei forniti non possono in

nessun modo essere considerati quale mezzo di prova a conforto delle proprie

allegazioni, siccome sono semplici affermazioni di parte, rispettivamente

“perizie” di parte (trattandosi dei doc. J e P allestiti dal marito della

ricorrente), sprovviste di ogni valore probatorio.

4.

A

fronte di un credito di fr. 7'700.--, l’Ufficio ha inventariato oggetti per un

valore di stima complessivo di fr. 26'160.--, in contrasto con quanto disposto

all’art. 97 cpv. 2 LEF, norma applicabile per analogia alla procedura

d’inventario (cfr. Foëx, op.

cit., n. 6 ad art. 97, con rif.). La ricorrente non ha tuttavia fatto valere

questa violazione né chiesto la limitazione dell’inventario a una parte degli

oggetti, nemmeno dopo l’eventuale rettifica dei valori di stima; anzi, RI 1,

nel suo “ricorso no. 2”, sostiene e chiede che venga accertato che l’intero

arredamento espositivo, dopo la consegna delle chiavi del negozio ai locatori,

si trova sotto la responsabilità di questi ultimi. Non patisce dunque alcun

danno dall’estensione dell’inventario a beni sui quali non rivendica (più)

alcun diritto di disposizione. D’altronde, poiché non appaiono lesi interessi

pubblici o di persone che non sono parti alla procedura (cfr. DTF 129 III 595

ss. a contrario), il provvedimento non può essere ritenuto nullo (ai sensi

dell’art. 22 LEF), sicché un intervento d’ufficio di questa Camera non si

giustifica.

Sul secondo

ricorso, del 28 aprile 2005 (inc. 15.05.57)

5.

Come

visto sopra (cons. 3), l’Ufficio non poteva fondarsi sui dati forniti dalla

ricorrente per procedere alla stima degli oggetti inventariati. Le ha pertanto

correttamente fissato un termine per anticipare le spese di allestimento di una

perizia. Se fondamentalmente l’anticipazione delle spese spetta al procedente

(cfr. Foëx, op. cit., n. 18 ad art.

97, con rif.), va invece messa a carico dell’escusso qualora sia quest’ultimo a

chiedere la nuova stima, sia esplicitamente che implicitamente a mezzo di un

ricorso in cui – come nella fattispecie – contesta che l’Ufficio abbia le

conoscenze specialistiche richieste (cfr. art. 9 cpv. 2 RFF per analogia; CEF

10.

giugno 1996 [15.96.50], cons. 4; 17 febbraio 1997 [15.97.18).

6.

Le

domande che la ricorrente ha formulato alla fine del “ricorso no. 2”,

indipendentemente dalla questione di sapere se rientrano o no nella competenza

di questa Camera, sono irricevibili, siccome erano già proponibili al momento

della presentazione del primo ricorso (cfr. supra cons. 3) e sono pertanto

tardive.

7.

Nella

misura in cui sono ricevibili, entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 97, 283 LEF, art. 9

cpv. 2 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Le

procedure dipendenti dai ricorsi 15 e 28 aprile 2005 di RI 1, __________, sono

congiunte.

2.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso 15 aprile 2005 di RI 1 è respinto.

3.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso 28 aprile 2005 di RI 1 è respinto.

4.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

avv. RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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