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Decisione

15.2005.48

pignorabilità di prestazioni previdenziali e di libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale

25 luglio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

tempestivo ricorso 20 aprile 2005 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità

del provvedimento dell’11 aprile 2005, evidenziando che la Cassa pensione

autonoma dei dipendenti del PI 1 non sarebbe stata una Cassa pensione nel senso

corrente, vale a dire a norma della LPP, ma una cassa autonoma autogestita

dall’amministrazione comunale. Il 31 marzo 1991 egli avrebbe disdetto il

proprio contratto di lavoro, chiedendo alla Cassa pensione il versamento del

capitale di vecchiaia, cosa che avvenne il 22 agosto 1994. A dipendenza

dell’intervento di un dipendente, il Comune sarebbe stato in seguito costretto

a rifare i conteggi in base ai quali, l’11 novembre 2002, è stato stabilito che

a suo favore dovevano essere ancora versati fr. 30'709.50. Il PI 1

contrariamente a quanto avvenuto in occasione del primo pagamento, al momento

di versare il residuo, ha sollevato delle pretese per imposte non pagate che sarebbero

già esistite il 22 agosto 1994.

Dall’esame

degli Statuti e del Regolamento risulterebbe poi che i proventi dell’istituto

di previdenza sono impignorabili come le rendite dell’AVS.

L. Con

osservazioni 9 maggio 2005 il PI 1 ha postulato la reiezione del gravame,

precisando che esso, oltre all’usuale istituto di previdenza professionale, si

sarebbe dotato per un certo periodo di una cassa sciolta con decisione del 22

luglio 1996. D’intesa con l’autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli

istituti di previdenza professionale si sarebbe quindi stabilito un piano di

riparto, in base al quale al ricorrente dovevano ancora essere versati fr.

30'709.52. Tale importo, depositato su un conto corrente postale intestato al

Comune, costituirebbe un “capitale libero” ai sensi dell’art. 11 dello Statuto,

ossia un capitale non vincolato né al risparmio né alla previdenza. Tale

capitale costituirebbe una prestazione previdenziale esigibile e come tale

pignorabile.

A titolo

abbondanziale il PI 1 ha posto in compensazione al credito del ricorrente i

propri crediti per imposte scoperte.

M. Con

osservazioni 17 maggio 2005 l’CO 1 ha postulato la reiezione del gravame, con

motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

In virtù dell’art. 92 cpv. 1 cifra 10 LEF sono impignorabili i

diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio

nei confronti di fondi di previdenza professionale. Questa norma tuttavia non

sancisce l’impignorabilità assoluta dei versamenti di capitale erogati in virtù

della LPP: essa semmai stabilisce la tempistica del pignoramento. Infatti tale

norma esclude che un capitale LPP possa venire intaccato a favore dei creditori

dell’escusso, allorquando queste prestazioni previdenziali non sono ancora

esigibili. Tali prestazioni sono dunque pignorabili unicamente alla loro

scadenza (CEF 16.1.2001 [15.2000.165] consid. 2.5 e

4.6.1998

[15.1997.173] consid 3; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar

zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 39 ad art. 92 e n. 12 ad art.

93; Riemer, Berufliche Vorsorge und Revision des SchKG, in: BlSchK

1996, pag. 129; Lorandi, Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten

Säule (BVG), in: BlSchK 1997, pag. 219 segg.; Bianchi, Previdenza

professionale e diritto esecutivo, in: Schuldbetreibung und Konkurs im

Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der

Schweiz, edito da: Angst/Cometta/Gasser, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 216 segg.; Matthey,

La saisie de salaire et de revenu, Losanna 1989, n. 47; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 99).

2.

Nel caso di specie, come emerge

dallo scritto 11 novembre 2002, l’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e

sugli istituti di previdenza professionale, a seguito dello scioglimento della

Cassa pensione per i dipendenti del PI 1, ha comunicato al Comune che poteva

procedere a bonificare quanto spettante agli aventi diritto con pagamento in

contanti ai pensionati, tra cui figura il ricorrente con un capitale a suo

favore di fr. 30'709.50. Di conseguenza, vista l’esigibilità della prestazione

previdenziale, l’importo menzionato e depositato sul conto corrente postale del

PI 1 è stato correttamente pignorato dall’CO 1.

3.

In merito alla censura sollevata da RI 1

secondo cui il PI 1, al momento di versare quanto ancora dovutogli, avrebbe

sollevato delle pretese per imposte non pagate che già esistevano in occasione

del primo bonifico del 22 agosto 1994, si rileva a titolo abbondanziale, a

prescindere dall’irrilevanza della censura in sede di ricorso contro il verbale

di pignoramento, che il PI 1 procede in concreto per l’incasso delle imposte

comunali per gli anni dal 1995 al 2003, imposte che, all’evidenza, non potevano

già essere scadute nel 1994.

4.

Il

ricorso 20 aprile 2005 di RI 1 è respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 92 cpv. 1 cifra 10 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 20 aprile 2005 di RI 1, Faido, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione a:

–__________

avv. dr. RA 3, __________.

Comunicazione

all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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