15.2005.48
pignorabilità di prestazioni previdenziali e di libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale
25 luglio 2005Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2005.48
Data decisione, Autorità:
25.07.2005, CEF
Titolo:
pignorabilità di prestazioni previdenziali e di libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale
IMPIGNORABILITÀ
art. 92 cpv. 1 cf. 10 LEF
Incarto n.
15.2005.48
Lugano
25 luglio 2005
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 aprile 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento dell’11 aprile 2005
nell’esecuzione n. __________, a convalida del sequestro n. __________, promossa
nei confronti del ricorrente dal
PI 1
rappr. da: RA 3
viste le
osservazioni:
- 9 maggio
2005 del PI 1;
- 17
maggio 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il
16 luglio 2004, il PI 1 ha emesso nei confronti di RI 1 una richiesta di
garanzia ai sensi dell'art. 248 LT per fr. 36'241,50, pari al saldo delle
imposte comunali dovute per gli anni dal 1995 al 2003.
Sebbene
gli art. 249 cpv. 1 LT e 170 cpv. 1 LIFD parifichino la decisione di richiesta
di garanzia al decreto di sequestro dell'art. 274 LEF, l'autorità fiscale,
alfine di specificare gli oggetti da sequestrare, deve emanare un decreto di
sequestro distinto dalla decisione di richiesta di garanzia (cfr. Fessler, Basler Kommentar zum DGB, vol.
I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 56 ad art. 169; moduli n. 31 [richiesta
di garanzia] e 32 [decreto di sequestro] dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni).
Il 19
luglio 2004 il PI 1 ha pertanto decretato il sequestro dell'importo di fr.
30'709,50 depositato sul suo conto corrente postale dal debitore sequestrato,
rispettivamente il sequestro del credito di quest'ultimo nei confronti del
Comune in restituzione dell'importo depositato.
B. Il
19 luglio 2004, l'CO 1 ha proceduto al sequestro del conto corrente postale n. __________
intestato al PI 1 limitatamente all'importo di fr. 30'709,50.
C. Il
20 luglio 2004 il PI 1 ha presentato la domanda di esecuzione a convalida del
sequestro n. __________. Al precetto esecutivo n. __________ del 2/6 agosto
2004, l’escusso non ha interposto opposizione.
D. lI 27 agosto 2004, l'Ufficio, per errore, ha allestito di proprio
pugno sul fronte del modulo n. 45 destinato al giudice del sequestro un
(ulteriore) "decreto di sequestro", indicando quale autorità del
sequestro l'UEF stesso.
Il 1.
ottobre 2004, l'Ufficio ha riconsiderato il provvedimento, invitando le parti a
sostituire la prima e la seconda pagina del "verbale" del
pignoramento (denominato in realtà "decreto di sequestro") con la
richiesta di garanzia del PI 1, allegata alla decisione di riconsiderazione.
E. Nel
frattempo, il 6 settembre 2004, RI 1 ha interposto "opposizione a sequestro
(art. 278 LEF)" presso l'CO 1, chiedendo l'annullamento integrale del
decreto del 27 agosto 2004. Il ricorrente si è lamentato in particolare
dell'impossibilità in cui si era trovato d'interporre opposizione al sequestro,
in quanto il decreto 27 agosto 2004 non indicava l'autorità che l’aveva
ordinato.
F. Il
13 settembre 2004 l’UEF, facendo seguito alla domanda di prosecuzione
dell’esecuzione dell’8 settembre 2004, ha emesso l’avviso di pignoramento.
G. Statuendo
sul ricorso 6 settembre 2004, con pronunciato del 18 ottobre 2004 (inc.
15.2004.__________) la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza ha stralciato dai ruoli, nella
misura in cui era ricevibile, il gravame di RI 1. Questo perché, da una parte,
contro il decreto di sequestro fiscale è data la via del ricorso alla Camera di
diritto tributario e non all’Autorità di vigilanza: dall’altra perché la
censura riferita alla carente indicazione dell'autorità del sequestro contenuta
nel verbale era diventata senza oggetto con la decisione di riconsiderazione
dell’ufficio del 1. ottobre 2004.
H. L’11
aprile 2005 l’CO 1 ha pignorato il “credito ammontante a fr. 30'709.50,
depositati sul conto corrente postale n. __________ (intestato al PI 1) di
pertinenza del debitore, in base al sequestro n. __________”.
Fatti
I. Con
tempestivo ricorso 20 aprile 2005 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità
del provvedimento dell’11 aprile 2005, evidenziando che la Cassa pensione
autonoma dei dipendenti del PI 1 non sarebbe stata una Cassa pensione nel senso
corrente, vale a dire a norma della LPP, ma una cassa autonoma autogestita
dall’amministrazione comunale. Il 31 marzo 1991 egli avrebbe disdetto il
proprio contratto di lavoro, chiedendo alla Cassa pensione il versamento del
capitale di vecchiaia, cosa che avvenne il 22 agosto 1994. A dipendenza
dell’intervento di un dipendente, il Comune sarebbe stato in seguito costretto
a rifare i conteggi in base ai quali, l’11 novembre 2002, è stato stabilito che
a suo favore dovevano essere ancora versati fr. 30'709.50. Il PI 1
contrariamente a quanto avvenuto in occasione del primo pagamento, al momento
di versare il residuo, ha sollevato delle pretese per imposte non pagate che sarebbero
già esistite il 22 agosto 1994.
Dall’esame
degli Statuti e del Regolamento risulterebbe poi che i proventi dell’istituto
di previdenza sono impignorabili come le rendite dell’AVS.
L. Con
osservazioni 9 maggio 2005 il PI 1 ha postulato la reiezione del gravame,
precisando che esso, oltre all’usuale istituto di previdenza professionale, si
sarebbe dotato per un certo periodo di una cassa sciolta con decisione del 22
luglio 1996. D’intesa con l’autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli
istituti di previdenza professionale si sarebbe quindi stabilito un piano di
riparto, in base al quale al ricorrente dovevano ancora essere versati fr.
30'709.52. Tale importo, depositato su un conto corrente postale intestato al
Comune, costituirebbe un “capitale libero” ai sensi dell’art. 11 dello Statuto,
ossia un capitale non vincolato né al risparmio né alla previdenza. Tale
capitale costituirebbe una prestazione previdenziale esigibile e come tale
pignorabile.
A titolo
abbondanziale il PI 1 ha posto in compensazione al credito del ricorrente i
propri crediti per imposte scoperte.
M. Con
osservazioni 17 maggio 2005 l’CO 1 ha postulato la reiezione del gravame, con
motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
In virtù dell’art. 92 cpv. 1 cifra 10 LEF sono impignorabili i
diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio
nei confronti di fondi di previdenza professionale. Questa norma tuttavia non
sancisce l’impignorabilità assoluta dei versamenti di capitale erogati in virtù
della LPP: essa semmai stabilisce la tempistica del pignoramento. Infatti tale
norma esclude che un capitale LPP possa venire intaccato a favore dei creditori
dell’escusso, allorquando queste prestazioni previdenziali non sono ancora
esigibili. Tali prestazioni sono dunque pignorabili unicamente alla loro
scadenza (CEF 16.1.2001 [15.2000.165] consid. 2.5 e
4.6.1998
[15.1997.173] consid 3; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 39 ad art. 92 e n. 12 ad art.
93; Riemer, Berufliche Vorsorge und Revision des SchKG, in: BlSchK
1996, pag. 129; Lorandi, Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten
Säule (BVG), in: BlSchK 1997, pag. 219 segg.; Bianchi, Previdenza
professionale e diritto esecutivo, in: Schuldbetreibung und Konkurs im
Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der
Schweiz, edito da: Angst/Cometta/Gasser, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 216 segg.; Matthey,
La saisie de salaire et de revenu, Losanna 1989, n. 47; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 99).
2.
Nel caso di specie, come emerge
dallo scritto 11 novembre 2002, l’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e
sugli istituti di previdenza professionale, a seguito dello scioglimento della
Cassa pensione per i dipendenti del PI 1, ha comunicato al Comune che poteva
procedere a bonificare quanto spettante agli aventi diritto con pagamento in
contanti ai pensionati, tra cui figura il ricorrente con un capitale a suo
favore di fr. 30'709.50. Di conseguenza, vista l’esigibilità della prestazione
previdenziale, l’importo menzionato e depositato sul conto corrente postale del
PI 1 è stato correttamente pignorato dall’CO 1.
3.
In merito alla censura sollevata da RI 1
secondo cui il PI 1, al momento di versare quanto ancora dovutogli, avrebbe
sollevato delle pretese per imposte non pagate che già esistevano in occasione
del primo bonifico del 22 agosto 1994, si rileva a titolo abbondanziale, a
prescindere dall’irrilevanza della censura in sede di ricorso contro il verbale
di pignoramento, che il PI 1 procede in concreto per l’incasso delle imposte
comunali per gli anni dal 1995 al 2003, imposte che, all’evidenza, non potevano
già essere scadute nel 1994.
4.
Il
ricorso 20 aprile 2005 di RI 1 è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 92 cpv. 1 cifra 10 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 20 aprile 2005 di RI 1, Faido, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
5.
Intimazione a:
–__________
–
avv. dr. RA 3, __________.
Comunicazione
all'CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster