15.2005.5
ricorso contro l'avviso di pignoramento
21 febbraio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.5
Data decisione, Autorità:
21.02.2005, CEF
Titolo:
ricorso contro l'avviso di pignoramento
AVVISO DI PIGNORAMENTO
art. 90 LEF
Incarto n.
15.2005.5
Lugano
21 febbraio
2005
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nelle esecuzioni n__________
e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1
rappr. da RA 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 17 gennaio 2005 con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo;
viste
le osservazioni:
-
28 gennaio 2005 dello PI 1;
-
8 febbraio 2005 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che lo PI
1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso dei propri crediti;
che in
data 3 gennaio 2005 l’CO 1 notificava all’escusso gli avvisi di pignoramento
nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei suoi confronti dal
creditore;
che con
ricorso 9 gennaio 2005 RI 1 si aggrava contro gli avvisi di pignoramento sostenendo
che gli stessi sono stati intimati mediante invio semplice e non risultano
firmati;
che delle
osservazioni dello PI 1, nonché di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in
seguito;
che per
l’art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il
giorno prima;
che,
secondo la dottrina un pignoramento non correttamente notificato non è nullo,
ma unicamente annullabile (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 ad art. 90 );
che
tuttavia un pignoramento può essere annullato unicamente nel caso in cui a
causa di un’errata o ritardata notifica il debitore non ha potuto presenziare
al pignoramento o non ha potuto fare valere i propri diritti (cfr. André E.
Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 90);
che nel
caso di specie il ricorrente si duole del fatto che gli avvisi di pignoramento
gli sono pervenuti mediante invio semplice e non risulterebbero firmati;
che tuttavia
a prescindere dalle modalità in cui sono stati
notificati
gli avvisi di pignoramento, gli stessi risultano essere pervenuti all’escusso
il 9 gennaio 2005,
prova ne è il presente
gravame, nonché il fatto che gli atti esecutivi in questione sono stati prodotti
dal ricorrente stesso;
che di
conseguenza il ricorrente ha avuto notizia del pignoramento, previsto per il 26
gennaio 2005, almeno il 9 gennaio 2005 (data del ricorso) e quindi ben prima
del termine previsto dall’art. 90 LEF;
che la
censura relativa alla mancata firma degli avvisi di pignoramento si rivela
irrilevante, potendo essere l’escusso avvisato del pignoramento anche oralmente
(cfr. Lebrecht, op. cit., n. 10 ad art. 90);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 9 gennaio 2005 di RI 1, , è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RA 1;
RA
1,.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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