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Decisione

15.2005.5

ricorso contro l'avviso di pignoramento

21 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.5

Data decisione, Autorità:

21.02.2005, CEF

Titolo:

ricorso contro l'avviso di pignoramento

AVVISO DI PIGNORAMENTO

art. 90 LEF

Incarto n.

15.2005.5

Lugano

21 febbraio

2005

PF/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nelle esecuzioni n__________

e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1

rappr. da RA 1;

richiamata

l’ordinanza presidenziale 17 gennaio 2005 con la quale al ricorso è stato

concesso effetto sospensivo;

viste

le osservazioni:

-

28 gennaio 2005 dello PI 1;

-

8 febbraio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che lo PI

1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso dei propri crediti;

che in

data 3 gennaio 2005 l’CO 1 notificava all’escusso gli avvisi di pignoramento

nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei suoi confronti dal

creditore;

che con

ricorso 9 gennaio 2005 RI 1 si aggrava contro gli avvisi di pignoramento sostenendo

che gli stessi sono stati intimati mediante invio semplice e non risultano

firmati;

che delle

osservazioni dello PI 1, nonché di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in

seguito;

che per

l’art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il

giorno prima;

che,

secondo la dottrina un pignoramento non correttamente notificato non è nullo,

ma unicamente annullabile (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 ad art. 90 );

che

tuttavia un pignoramento può essere annullato unicamente nel caso in cui a

causa di un’errata o ritardata notifica il debitore non ha potuto presenziare

al pignoramento o non ha potuto fare valere i propri diritti (cfr. André E.

Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 90);

che nel

caso di specie il ricorrente si duole del fatto che gli avvisi di pignoramento

gli sono pervenuti mediante invio semplice e non risulterebbero firmati;

che tuttavia

a prescindere dalle modalità in cui sono stati

notificati

gli avvisi di pignoramento, gli stessi risultano essere pervenuti all’escusso

il 9 gennaio 2005,

prova ne è il presente

gravame, nonché il fatto che gli atti esecutivi in questione sono stati prodotti

dal ricorrente stesso;

che di

conseguenza il ricorrente ha avuto notizia del pignoramento, previsto per il 26

gennaio 2005, almeno il 9 gennaio 2005 (data del ricorso) e quindi ben prima

del termine previsto dall’art. 90 LEF;

che la

censura relativa alla mancata firma degli avvisi di pignoramento si rivela

irrilevante, potendo essere l’escusso avvisato del pignoramento anche oralmente

(cfr. Lebrecht, op. cit., n. 10 ad art. 90);

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 9 gennaio 2005 di RI 1, , è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RA 1;

RA

1,.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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