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Decisione

15.2005.50

modo di realizzazione di una quota in una successione indivisa

27 aprile 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.50

Data decisione, Autorità:

27.04.2005, CEF

Titolo:

modo di realizzazione di una quota in una successione indivisa

QUOTA EREDITÀ

art. 132 LEF

Incarto n.

15.2005.50

Lugano

27 aprile

2005

FP/sc/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sull’istanza 22 aprile 2005 dell’IS 1 tendente a far

determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

PI 1

nell’eredità

indivisa relitta dal defunto

__________, composta di:

__________

PI 1,

Considerandi

__________

nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 8 dell’IS 1 promosse dai

creditori ivi partitamente indicati;

preso

atto delle domande di vendita presentate il 5 gennaio e il 31 gennaio 2005;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione

tenutosi in data 24 febbraio 2005 in conformità della citazione del 9 febbraio

2005;

rilevato che nel termine fissato in data 28 febbraio 2005 agli

interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, non è

giunta all’IS 1 alcuna proposta da parte dei creditori;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici

incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale

federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in

comunione (RDC)

pronuncia: 1. È ordinata

la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1,

nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, interessenza

pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppo n. 8 dell’IS 1, promosse dai

creditori ivi partitamente indicati.

2.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in

conformità dell'art. 19 LEF.

3.

Intimazione

all'IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il

presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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