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Decisione

15.2005.51

pignoramento di parte di un'interessanza in una comunione ereditaria. Autorizzazione dell'autorità di vigilanza per la messa all'asta

27 giugno 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12 luglio 2002, nell’ambito di 34 esecuzioni dirette contro PI 1,

l’IS 1 ha pignorato i due seguenti fondi:

1. Part. no. __________

– Ubicazione: __________

sita nel Comune di __________

fabbricato mq. 42

Stima ufficiale

limitatamente alla quota di 1/3 di proprietà del debitore ca. fr. 630.00

Stima UEF ca fr. 30'000.00 limitatamente

alla quota di 1/3 ca. fr. 10'000.00

2. Part. no. __________

– Ubicazione: __________

sita nel Comune di __________

prato mq. 6’778

Limitatamente

all’interessenza del debitore nella Comunione Ereditaria composta da: PI 1, __________,

__________ e __________

Stima UEF fr. 1.00 [stima ufficiale dell’intero fondo:

2'372.30].

Il

29 agosto 2002 i due pignoramenti sono stati annotati a registro fondiario per

l’importo di fr. 41'599,35. Sulla particella n° __________ gravava già un

precedente pignoramento per fr. 30'102,10, annotato il 19 giugno 2002 a favore

dei creditori del coerede __________.

B. Dagli

estratti del registro fondiario che si trovano nell’incarto dell’Ufficio

risulta che l’escusso ha un diritto di comproprietà di 1/3 sul fondo part. n° __________,

mentre proprietaria del fondo part. n° __________ è la comunione ereditaria –

di una persona non indicata – composta da PI 1, __________, __________ e __________,

la quale l’ha acquistato per successione il 26 marzo 1976.

C. In

seguito al deposito di diverse domande di realizzazione, l’IS 1 ha convocato

tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi

dell’art. 9 cpv. 1 RDC, che si è tenuta il 18 marzo 2005. A causa dell’assenza

di quasi tutti i creditori, nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta. Il

5 aprile 2005, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10

giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della

quota ereditaria dell’escusso. Solo due creditori (Comune di __________ e __________)

si sono espressi, pur senza proporre alcun modo di realizzazione.

D. Il

21 aprile 2005, l’IS 1 ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro

vendita a pubblici incanti.

Considerandi

in diritto:

1.

Ci

si potrebbe anzitutto chiedere se i diritti in comunione di cui si chiede la

determinazione del modo di realizzazione siano effettivamente stati pignorati.

Dal verbale di pignoramento 12 luglio 2002 sembra infatti risultare che sono

stati pignorati fondi e non diritti in comunione. In realtà, dalla limitazione

del pignoramento alla quota di 1/3 (per quanto concerne il fondo n° __________),

rispettivamente (trattandosi del fondo n° __________) all’interessenza spettante

all’escusso si deve dedurre che l’oggetto del pignoramento è un altro.

Nel primo

caso, l’Ufficio risulta aver pignorato una quota di comproprietà di 1/3 sul

fondo n° __________ di __________. Non trattandosi di un diritto di proprietà

comune, l’art. 132 LEF è inapplicabile (cfr. art. 4 RDC). L’IS 1 lo può

pertanto realizzare senza preventiva autorizzazione della Camera, in ossequio –

in particolare – degli art. 73 ss. RFF.

Nel

secondo caso, è stato pignorato il fondo n° __________ limitatamente

all’interessenza dell’escusso in una comunione ereditaria il cui defunto non è peraltro

nominato. In altri termini, è stata pignorata la quota parte del valore

dell’immobile spettante all’escusso nella divisione ereditaria. Dato che l’importo

dei crediti posti in esecuzione è ben superiore al valore di stima

dell’immobile, l’Ufficio non avrebbe dovuto limitare il pignoramento dei

diritti ereditari dell’escusso soltanto alla sua quota parte del valore

dell’immobile, ma avrebbe dovuto pignorare tutti i suoi diritti nella comunione

ereditaria (anche in considerazione del fatto che in sede di divisione

l’immobile potrebbe essere attribuito interamente a un altro dei coeredi). Non

spetta tuttavia a questa Camera modificare un provvedimento che non è stato

impugnato. L’Ufficio avrà comunque la possibilità di procedere al pignoramento

complementare (ai sensi dell’art. 145 cpv. 1 LEF) dell’intera quota ereditaria

dell’escusso, qualora si dovesse rivelare l’esistenza di altri attivi

successori. Determinante in questa sede è il fatto che il diritto pignorato sia

diretto contro una successione apparentemente indivisa, donde l’applicabilità

dell’art. 132 LEF e del Regolamento del Tribunale federale concernente il

pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41).

2.

A

parte per quanto riguarda l’annotazione a registro fondiario del pignoramento

del fondo part. n° __________ – escluso dall’art. 5 cpv. 2 RDC (il

provvedimento non è tuttavia stato impugnato) –, l’Ufficio ha correttamente

eseguito la procedura prevista dal RDC, citando tutti gli interessati a

un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di

formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).

Occorre

tuttavia ricordare che l’art. 10 cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all’asta

dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della

quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle

informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione. Orbene, l’Ufficio, pur preavvisando in concreto la vendita a

pubblici incanti dei diritti pignorati, precisa di non aver assegnato alla

quota pignorata alcun valore di stima. Invero, il verbale di pignoramento indica

che il valore di stima ufficiale dell’intero fondo è di fr. 2'372.30 mentre il

valore di stima della quota dell’escusso è secondo l’Ufficio di fr. 1.--.

Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate. Si può pertanto

ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato

ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita

all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento

della comunione e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2

RDC) appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da

realizzare, limitato – si ricorda – alla quota parte spettante all’escusso

nella vendita del fondo part. n° __________ RF __________. Prima

della pubblicazione dell’asta, perché i dati della vendita siano completi,

l’Ufficio si informerà presso l’Ufficio dei registri di __________

sull’identità del defunto, chiedendo copia del documento giustificativo n° __________

relativo all’iscrizione della comunione ereditaria quale proprietaria del fondo

part. n° __________ RF di __________.

3.

L’istanza

va pertanto accolta.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale

federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in

comunione (RDC)

pronuncia:

1.

L’istanza 21 aprile 2005 dell’IS 1 è parzialmente accolta.

1.1

Di

conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza

– limitatamente al fondo part.

n° __________ di __________ – spettante ad PI 1 nella divisione della comunione

relitta composta di PI 1, __________, __________, __________,

__________, defunta, e per essa i tre altri coeredi, e __________, __________.

1.2

La

realizzazione della quota di comproprietà di 1/3 di PI 1 sul fondo part. n° __________

di __________ non necessita di nessuna preventiva autorizzazione dall’autorità

di vigilanza.

2.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in

conformità dell'art. 19 LEF.

3.

Intimazione

all'IS 1 (presso l’__________) e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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