15.2005.51
pignoramento di parte di un'interessanza in una comunione ereditaria. Autorizzazione dell'autorità di vigilanza per la messa all'asta
27 giugno 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2005.51
Data decisione, Autorità:
27.06.2005, CEF
Titolo:
pignoramento di parte di un'interessanza in una comunione ereditaria. Autorizzazione dell'autorità di vigilanza per la messa all'asta
QUOTA EREDITÀ
art. 132 LEF
art. 10 cpv. 3 RDC
Incarto n.
15.2005.51
Lugano
27 giugno 2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 21 aprile 2005 dell’IS 1 tendente a far determinare il
modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
PI 1
nell’eredità
indivisa relitta composta, oltre all’escusso, da:
__________, __________
__________, defunta, e per essa i tre coeredi
__________, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 12 luglio 2002, nell’ambito di 34 esecuzioni dirette contro PI 1,
l’IS 1 ha pignorato i due seguenti fondi:
1. Part. no. __________
– Ubicazione: __________
sita nel Comune di __________
fabbricato mq. 42
Stima ufficiale
limitatamente alla quota di 1/3 di proprietà del debitore ca. fr. 630.00
Stima UEF ca fr. 30'000.00 limitatamente
alla quota di 1/3 ca. fr. 10'000.00
2. Part. no. __________
– Ubicazione: __________
sita nel Comune di __________
prato mq. 6’778
Limitatamente
all’interessenza del debitore nella Comunione Ereditaria composta da: PI 1, __________,
__________ e __________
Stima UEF fr. 1.00 [stima ufficiale dell’intero fondo:
2'372.30].
Il
29 agosto 2002 i due pignoramenti sono stati annotati a registro fondiario per
l’importo di fr. 41'599,35. Sulla particella n° __________ gravava già un
precedente pignoramento per fr. 30'102,10, annotato il 19 giugno 2002 a favore
dei creditori del coerede __________.
B. Dagli
estratti del registro fondiario che si trovano nell’incarto dell’Ufficio
risulta che l’escusso ha un diritto di comproprietà di 1/3 sul fondo part. n° __________,
mentre proprietaria del fondo part. n° __________ è la comunione ereditaria –
di una persona non indicata – composta da PI 1, __________, __________ e __________,
la quale l’ha acquistato per successione il 26 marzo 1976.
C. In
seguito al deposito di diverse domande di realizzazione, l’IS 1 ha convocato
tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi
dell’art. 9 cpv. 1 RDC, che si è tenuta il 18 marzo 2005. A causa dell’assenza
di quasi tutti i creditori, nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta. Il
5 aprile 2005, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10
giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della
quota ereditaria dell’escusso. Solo due creditori (Comune di __________ e __________)
si sono espressi, pur senza proporre alcun modo di realizzazione.
D. Il
21 aprile 2005, l’IS 1 ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro
vendita a pubblici incanti.
Considerandi
in diritto:
1.
Ci
si potrebbe anzitutto chiedere se i diritti in comunione di cui si chiede la
determinazione del modo di realizzazione siano effettivamente stati pignorati.
Dal verbale di pignoramento 12 luglio 2002 sembra infatti risultare che sono
stati pignorati fondi e non diritti in comunione. In realtà, dalla limitazione
del pignoramento alla quota di 1/3 (per quanto concerne il fondo n° __________),
rispettivamente (trattandosi del fondo n° __________) all’interessenza spettante
all’escusso si deve dedurre che l’oggetto del pignoramento è un altro.
Nel primo
caso, l’Ufficio risulta aver pignorato una quota di comproprietà di 1/3 sul
fondo n° __________ di __________. Non trattandosi di un diritto di proprietà
comune, l’art. 132 LEF è inapplicabile (cfr. art. 4 RDC). L’IS 1 lo può
pertanto realizzare senza preventiva autorizzazione della Camera, in ossequio –
in particolare – degli art. 73 ss. RFF.
Nel
secondo caso, è stato pignorato il fondo n° __________ limitatamente
all’interessenza dell’escusso in una comunione ereditaria il cui defunto non è peraltro
nominato. In altri termini, è stata pignorata la quota parte del valore
dell’immobile spettante all’escusso nella divisione ereditaria. Dato che l’importo
dei crediti posti in esecuzione è ben superiore al valore di stima
dell’immobile, l’Ufficio non avrebbe dovuto limitare il pignoramento dei
diritti ereditari dell’escusso soltanto alla sua quota parte del valore
dell’immobile, ma avrebbe dovuto pignorare tutti i suoi diritti nella comunione
ereditaria (anche in considerazione del fatto che in sede di divisione
l’immobile potrebbe essere attribuito interamente a un altro dei coeredi). Non
spetta tuttavia a questa Camera modificare un provvedimento che non è stato
impugnato. L’Ufficio avrà comunque la possibilità di procedere al pignoramento
complementare (ai sensi dell’art. 145 cpv. 1 LEF) dell’intera quota ereditaria
dell’escusso, qualora si dovesse rivelare l’esistenza di altri attivi
successori. Determinante in questa sede è il fatto che il diritto pignorato sia
diretto contro una successione apparentemente indivisa, donde l’applicabilità
dell’art. 132 LEF e del Regolamento del Tribunale federale concernente il
pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41).
2.
A
parte per quanto riguarda l’annotazione a registro fondiario del pignoramento
del fondo part. n° __________ – escluso dall’art. 5 cpv. 2 RDC (il
provvedimento non è tuttavia stato impugnato) –, l’Ufficio ha correttamente
eseguito la procedura prevista dal RDC, citando tutti gli interessati a
un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di
formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
Occorre
tuttavia ricordare che l’art. 10 cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all’asta
dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della
quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle
informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione. Orbene, l’Ufficio, pur preavvisando in concreto la vendita a
pubblici incanti dei diritti pignorati, precisa di non aver assegnato alla
quota pignorata alcun valore di stima. Invero, il verbale di pignoramento indica
che il valore di stima ufficiale dell’intero fondo è di fr. 2'372.30 mentre il
valore di stima della quota dell’escusso è secondo l’Ufficio di fr. 1.--.
Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate. Si può pertanto
ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato
ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita
all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento
della comunione e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2
RDC) appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da
realizzare, limitato – si ricorda – alla quota parte spettante all’escusso
nella vendita del fondo part. n° __________ RF __________. Prima
della pubblicazione dell’asta, perché i dati della vendita siano completi,
l’Ufficio si informerà presso l’Ufficio dei registri di __________
sull’identità del defunto, chiedendo copia del documento giustificativo n° __________
relativo all’iscrizione della comunione ereditaria quale proprietaria del fondo
part. n° __________ RF di __________.
3.
L’istanza
va pertanto accolta.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale
federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in
comunione (RDC)
pronuncia:
1.
L’istanza 21 aprile 2005 dell’IS 1 è parzialmente accolta.
1.1
Di
conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza
– limitatamente al fondo part.
n° __________ di __________ – spettante ad PI 1 nella divisione della comunione
relitta composta di PI 1, __________, __________, __________,
__________, defunta, e per essa i tre altri coeredi, e __________, __________.
1.2
La
realizzazione della quota di comproprietà di 1/3 di PI 1 sul fondo part. n° __________
di __________ non necessita di nessuna preventiva autorizzazione dall’autorità
di vigilanza.
2.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
3.
Intimazione
all'IS 1 (presso l’__________) e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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