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Decisione

15.2005.53

istanza di restituzione del termine di opposizione. Malattia

23 maggio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

il 25 aprile 2005, l’escusso, RI 1, si è poi presentato all’CO 1 per interporre

opposizione;

che in

presenza della funzionaria __________, egli ha apposto sul suo esemplare la

dicitura “faccio opposizione”, benché fosse stato informato del fatto che il

termine di opposizione era già scaduto il 22 aprile 2005;

che con

istanza 25 aprile 2005 l’escusso ha allora chiesto la restituzione di detto

termine, “in quanto causa malattia non ho potuto presenziare o fare l’opposizione

nei termini stabiliti dalla legge”, allegando un certificato medico del dott. __________,

__________, datato 26 aprile 2005, attestante che l’escusso è in cura per

malattia;

che nel

caso concreto, come rettamente indicato dall’Ufficio, il termine d’opposizione,

di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), è scaduto il venerdì 22 aprile 2005 (cfr.

art. 31 cpv. 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74);

che l’opposizione

dichiarata dall’escusso all’Ufficio il lunedì 25 aprile 2005 è pertanto

tardiva;

che secondo

l’art. 33 cpv. 4, 1° periodo LEF, chi

è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non

imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità

giudiziaria competente la restituzione del termine;

che

in concreto l’escusso si è limitato ad allegare di essere stato impedito a

tempestivamente opporre opposizione a causa di malattia;

che

non ha però spiegato per quale motivo non è stato in grado di formulare

opposizione, anche per via postale o per il tramite di sua figlia o del genero,

prima del 22 aprile 2005, mentre è stato in grado di accedere di persona

all’Ufficio proprio il lunedì 25 aprile 2005;

che

l’istanza va pertanto respinta, con il rilievo che la legge prevede a favore

dell’escusso la facoltà di far annullare l’esecuzione qualora il credito

vantato dall’escutente non esista o sia estinto (cfr. art. 85 e 85a LEF);

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 33 cpv. 4 LEF, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. L’istanza

25 aprile 2005 di RI 1, __________, è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

RI 1, __________;

PI 1, __________;

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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