15.2005.53
istanza di restituzione del termine di opposizione. Malattia
23 maggio 2005Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2005.53
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, CEF
Titolo:
istanza di restituzione del termine di opposizione. Malattia
RESTITUZIONE TERMINI
art. 33 cpv. 4 LEF
Incarto n.
15.2005.53
Lugano
23 maggio
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 25 aprile 2005 di restituzione
del termine di opposizione presentata da
RI 1
nell’esecuzione n° __________ dell’CO 1 promossa
da
PI 1
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 12
aprile 2005 il precetto esecutivo n° __________ è stato notificato al genero
dell’escusso, __________, il quale non ha interposto opposizione (cfr.
originale dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore);
che solo
Fatti
il 25 aprile 2005, l’escusso, RI 1, si è poi presentato all’CO 1 per interporre
opposizione;
che in
presenza della funzionaria __________, egli ha apposto sul suo esemplare la
dicitura “faccio opposizione”, benché fosse stato informato del fatto che il
termine di opposizione era già scaduto il 22 aprile 2005;
che con
istanza 25 aprile 2005 l’escusso ha allora chiesto la restituzione di detto
termine, “in quanto causa malattia non ho potuto presenziare o fare l’opposizione
nei termini stabiliti dalla legge”, allegando un certificato medico del dott. __________,
__________, datato 26 aprile 2005, attestante che l’escusso è in cura per
malattia;
che nel
caso concreto, come rettamente indicato dall’Ufficio, il termine d’opposizione,
di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), è scaduto il venerdì 22 aprile 2005 (cfr.
art. 31 cpv. 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74);
che l’opposizione
dichiarata dall’escusso all’Ufficio il lunedì 25 aprile 2005 è pertanto
tardiva;
che secondo
l’art. 33 cpv. 4, 1° periodo LEF, chi
è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non
imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità
giudiziaria competente la restituzione del termine;
che
in concreto l’escusso si è limitato ad allegare di essere stato impedito a
tempestivamente opporre opposizione a causa di malattia;
che
non ha però spiegato per quale motivo non è stato in grado di formulare
opposizione, anche per via postale o per il tramite di sua figlia o del genero,
prima del 22 aprile 2005, mentre è stato in grado di accedere di persona
all’Ufficio proprio il lunedì 25 aprile 2005;
che
l’istanza va pertanto respinta, con il rilievo che la legge prevede a favore
dell’escusso la facoltà di far annullare l’esecuzione qualora il credito
vantato dall’escutente non esista o sia estinto (cfr. art. 85 e 85a LEF);
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 33 cpv. 4 LEF, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza
25 aprile 2005 di RI 1, __________, è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
–
RI 1, __________;
–
PI 1, __________;
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster