15.2005.55
fallimento. Onorari dell'amminsitrazione speciale e della delegazione dei creditori. Spese per consulenti giuridici. IVA
14 luglio 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
15.2005.55
Data decisione, Autorità:
14.07.2005, CEF
Titolo:
fallimento. Onorari dell'amminsitrazione speciale e della delegazione dei creditori. Spese per consulenti giuridici. IVA
SPESE ESECUTIVE
art. 23 cpv. 1 LIVA
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2005.55
Lugano
14 luglio
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Walzer ed Epiney-Colombo in sostituzione di
Pellegrini, assente
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 25 aprile 2005 di
1. __________, __________
rappr. da IS 1 ,
presidente del consiglio d’amministrazione
2. IS 2
tendente
alla determinazione della loro rimunerazione quali membri dell’Amministrazione
speciale del fallimento di
PI 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
fallimento in oggetto è aperto dal 3 gennaio 2000.
Il 4 febbraio 2000 la prima assemblea dei creditori ha nominato
un’amministrazione speciale composta dell’avv. __________, cui è succeduto
l’avv. IS 2, e della ditta F__________, nella persona di IS 1.
Nella
stessa occasione è stata designata una delegazione dei creditori composta
dell’avv. __________, presidente, dei membri __________, __________ e avv. __________.
B. Lo
stato di riparto relativo ai crediti di prima classe è stato depositato dal 4
al 13 dicembre 2001 (dividendo: 100%) e quello relativo ai crediti di terza
classe dal 26 maggio al 6 giugno 2003 (dividendo: 5,49%). Per svista, le note
d’onorario degli amministratori speciali non sono state allestite né sottoposte
a questa Camera prima del deposito degli stati di riparto.
C. Con
l’istanza in esame, l’avv. IS 2 sottopone a questa Camera per approvazione la
sua parcella legale, che si presenta così:
Onorario (in ragione di fr. 130.--/h) fr. 12'068.--
Spese fr. 1'300,70
IVA
7,6% su fr. 2'108,70 fr. 160,25
Totale fr. 13'528,25
Anticipi ./. fr. 11'100.--
Scoperto fr. 2'428,95
Il totale
delle ore lavorative ammonta a 92½ ore ripartite su un periodo compreso tra il
31 gennaio 2000 e il 7 aprile 2005. L’avv. IS 2 si è dichiarato disposto a
rinunciare alla parte della sua nota non coperta da anticipo, ossia a fr.
2'428,95.
F__________
ha emesso 5 fatture per le prestazioni fornite per l’amministrazione speciale
del fallimento, per un importo complessivo di fr. 42'218,50. Ha incassato a
titolo di anticipi fr. 38'562,40 e rinunciato a percepire il saldo, pari a fr.
3'656,10.
Nel dettaglio,
le prestazioni e le spese di F__________ possono essere così riassunte:
IS
1: 180.50 ore in ragione di fr. 130.--/h fr. 23'465.--
51.00 ore in ragione di fr. 140.--/h fr. 7'140.--
(totale
Bellinelli: 231.50 ore fr. 30'605.--)
Contabile
diplomato: 28.50 ore a fr. 90.--/h fr. 2'565.--
Segretariato:
31.75 ore a fr. 70.--/h fr. 2'222,50
3.00 ore a fr. 50.--/h fr. 150.--
(totale
segretariato: 34.75 ore fr. 2'372,50)
Apprendista:
15.50 ore a fr. 20.--/h fr. 310.--
Spese fr. 3'562.--
IVA fr. 2'804.--
Totale fr. 42'218,50
anticipi ./. fr. 38'562,40
Scoperto fr. 3'656,10
Tenuto
conto dello scoperto (interamente portato in deduzione degli onorari), il
totale degli onorari (fr. 41'835,45 = 9'639,05 + 32'196,40) e delle spese (fr.
7'826,95 = 1'460,95 + 6'366) preteso dall’amministrazione speciale ammonta
pertanto a fr. 49'662,40.
D. Così
come richiesta da questa Camera il 9 maggio 2005, l’amministrazione speciale
del fallimento ha pure prodotto il dettaglio delle prestazioni corrisposte alla
delegazione dei creditori, allegato allo stato di ripartizione del 22 maggio
2003, che riassunto si presenta così come segue:
avv.
Moghini: 9.75 ore in ragione di fr. 150.--/h fr. 1'462,50
spese fr. 248,40
(totale
avv. Moghini fr. 1'710,90)
avv.
Dominé: 9.75 ore in ragione di fr. 150.--/h fr. 1'462,50
spese fr. 115,20
(totale avv. Dominé fr. 1'577,70)
Pezzati:
9.75 ore in ragione di fr. 130.--/h fr. 1'267,50
spese fr. 115,20
(totale Pezzati fr. 1'382,70)
Guidicelli:
6.75 ore in ragione di fr. 130.--/h fr. 877,50
spese fr. 86,40
(totale Guidicelli fr. 963,90)
Totale complessivo degli onorari fr. 5'070.--
Totale
complessivo delle spese fr. 565,20
Totale
onorari e spese fr. 5'635,20
Considerando in diritto
1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per
il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento
(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver
diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),
dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla
competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta
particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede
tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento
autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare
all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è
impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2
seconda proposizione OTLEF).
Considerandi
2.
L’art.
47.
OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure
complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1
Giusta
l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della
fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà
aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che
speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF).
2.2
Con
“tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla
complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in
attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il
rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra
altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché
necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi
che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea
di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un
calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e
lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in
categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra
nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130
III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di
complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione),
mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004
[15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,
op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).
2.3
L’autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si
giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della
rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa
della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato
spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120
III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
3.
Nel
caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi
dell’art. 47 OTLEF, in considerazione dell’elevato numero dei crediti insinuati
(quasi 150), tra cui 59 collocati in prima classe, la cui verifica ha parecchio
impegnato l’amministrazione speciale. Va anche menzionato l’operato
dell’amministrazione in relazione con l’insinuazione del credito della fallita
contro la società “sorella” italiana __________, la rivendicazione di tutti i
crediti della fallita formulata dalla __________ e il fallimento della ditta __________
di __________ (che risultava debitrice della fallita per fr. 441'754.--).
3.1
Dai
dati forniti dagli amministratori speciali risulta che l’impegno complessivo è
stato di un po’ più di 400 ore su un periodo che si estende dal 31 gennaio 2000
e il 7 aprile 2005.
3.2
Le
tariffe orarie esposte dagli amministratori (fr. 130.--/ora per gli
amministratori, fr. 90.--/ora per i collaboratori, fr. 70.--/ora per le ore di
segretariato e fr. 20.-- per le ore dell’apprendista) sono conformi a quelle
ammesse dalla giurisprudenza cantonale, se non per quanto attiene alle ore di
segretariato, che vanno rimunerate alla tariffa oraria di fr. 50.--, così come d’altronde
esposto nell’ultima fattura di F__________ del 28 dicembre 2004. Non si
giustifica nemmeno l’aumento a fr. 140.--/ora della tariffa per le prestazioni
dell’amministratore IS 1 esposta nell’ultima fattura, anche per il fatto che tale
modifica non risulta essere stata sottoposta ai creditori. La rimunerazione di
F__________ va pertanto ridotta di fr. 1'145.-- (31,75 x 20.-- + 51 x 10.--).
3.3
Globalmente,
le ore lavorative indicate dall’amministrazione fallimentare speciale e la loro
ripartizione tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto
riguardo alle circostanze concrete della procedura. Vi sono sì alcuni lavori apparentemente
fatturati secondo una tariffa troppo elevata (ad es. “fotocopia delle
pubblicazioni + invio” del 5.11.2001; “ aiutato AB ad imbustare” del 13.5.2002;
“prep. liste raccomandate + in posta” del 23.5.2003”), ma riguardano importi
che non eccedono ciò a cui F__________ ha rinunciato (ossia fr. 3'656,10),
anche tenuto conto della riduzione di fr. 1'145.-- di cui al precedente
considerando e del riconoscimento solo parziale delle deduzioni dell’IVA (cfr.
infra cons. 3.4).
Per il
resto, il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome l’importo
complessivo degli onorari dell’amministrazione (fr. 41'835,45) rappresenta il
6,1% del ricavato (pari a fr. 684'792,20 secondo la tabella allegata allo
scritto 11 luglio 2005 di F__________).
3.4
Giusta
l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli organi dell’esecuzione forzata non sono assoggettati
all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni effettuate
nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK 2001, p. 28 ss.). Pertanto, non possono venire riconosciuti gli importi
fatturati a questo titolo per i periodi successivi al 1° gennaio 2001 (data
dell’entrata in vigore della LIVA e del promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione e
fallimenti” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni), pari a fr. 160,25 per l’avv. IS 2 e fr. 1'770,85 (fr. 2'804.-- ./. 503,13
[fattura n° 29 del 1° aprile 2000] ./. 530,04 [fattura n° __________ del
31.12
]) per F__________
Siffatte deduzioni non hanno però conseguenze concrete nel caso di specie,
siccome sono da considerare incluse negli importi ai quali hanno rinunciato gli
amministratori speciali.
4.
Secondo
l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per
il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--
per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate
fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la
tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.
Nel caso
concreto, i membri della delegazione dei creditori sono stati rimunerati
secondo una tariffa superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF (fr.
150.
--/ora, rispettivamente fr. 130.--/ora). Visto il carattere complesso
riconosciuto alla procedura fallimentare in esame (cfr. supra cons. 3), la
tariffa adottata, peraltro conforme a quella riconosciuta da questa Camera,
risulta ammissibile. Il dispendio orario appare congruo all’elevato numero di
insinuazioni da verificare e all’esame della questione delle cessioni dei
diritti della massa. La rimunerazione della delegazione dei creditori va
pertanto determinata così come al dettaglio allegato allo stato di ripartizione
del 22 maggio 2003 (cfr. supra ad D).
5.
L’art.
47.
OTLEF si applica solo alle prestazioni fornite dai membri dell’amministrazione
speciale e delle delegazione dei creditori. Non appare direttamente applicabile
alle prestazioni delegate a terzi, sebbene la OTLEF ne determini di principio
anche la remunerazione (cfr. DTF 103 III 45 s.). In assenza di ricorso, questa
Camera non deve pertanto d’ufficio verificare la nota d’onorario esposta dai
consulenti italiani intervenuti in relazione con l’insinuazione del credito
della fallita contro la società “sorella” italiana __________. Può parimenti
rimanere aperta la questione di sapere se l’amministrazione fallimentare non
avrebbe dovuto chiedere alla __________ la rifusione di questi onorari, che in
fin dei conti sono stati esposti nell’esclusivo interesse della banca, siccome
la cessione del credito in questione è stata ammessa dalla massa fallimentare.
Richiamati
gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;
pronuncia:
1.
L’istanza
25.
aprile 2005 dell’avv. IS 2, __________, e di F__________, __________, è
accolta.
2.
La
rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento di PI 1,
__________, per il periodo dal 4 febbraio 2000 sino alla chiusura del
fallimento, è determinata come segue:
avv. IS 2:
fr. 9'799,30
Spese: fr. 1'300,70
Totale fr.
11'100.--
F__________:
fr. 33'967,25
Spese: fr. 3'562.--
IVA
(prima del 1.1.2001) fr. 1'033,15
Totale fr. 38'562,40
3.
La
rimunerazione dei membri della delegazione dei creditori è determinata come indicato
al considerando D della presente sentenza.
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
5.
Intimazione
a: – avv. IS 2, __________;
–
F__________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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