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Decisione

15.2005.55

fallimento. Onorari dell'amminsitrazione speciale e della delegazione dei creditori. Spese per consulenti giuridici. IVA

14 luglio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

fallimento in oggetto è aperto dal 3 gennaio 2000.

Il 4 febbraio 2000 la prima assemblea dei creditori ha nominato

un’amministrazione speciale composta dell’avv. __________, cui è succeduto

l’avv. IS 2, e della ditta F__________, nella persona di IS 1.

Nella

stessa occasione è stata designata una delegazione dei creditori composta

dell’avv. __________, presidente, dei membri __________, __________ e avv. __________.

B. Lo

stato di riparto relativo ai crediti di prima classe è stato depositato dal 4

al 13 dicembre 2001 (dividendo: 100%) e quello relativo ai crediti di terza

classe dal 26 maggio al 6 giugno 2003 (dividendo: 5,49%). Per svista, le note

d’onorario degli amministratori speciali non sono state allestite né sottoposte

a questa Camera prima del deposito degli stati di riparto.

C. Con

l’istanza in esame, l’avv. IS 2 sottopone a questa Camera per approvazione la

sua parcella legale, che si presenta così:

Onorario (in ragione di fr. 130.--/h) fr. 12'068.--

Spese fr. 1'300,70

IVA

7,6% su fr. 2'108,70 fr. 160,25

Totale fr. 13'528,25

Anticipi ./. fr. 11'100.--

Scoperto fr. 2'428,95

Il totale

delle ore lavorative ammonta a 92½ ore ripartite su un periodo compreso tra il

31 gennaio 2000 e il 7 aprile 2005. L’avv. IS 2 si è dichiarato disposto a

rinunciare alla parte della sua nota non coperta da anticipo, ossia a fr.

2'428,95.

F__________

ha emesso 5 fatture per le prestazioni fornite per l’amministrazione speciale

del fallimento, per un importo complessivo di fr. 42'218,50. Ha incassato a

titolo di anticipi fr. 38'562,40 e rinunciato a percepire il saldo, pari a fr.

3'656,10.

Nel dettaglio,

le prestazioni e le spese di F__________ possono essere così riassunte:

IS

1: 180.50 ore in ragione di fr. 130.--/h fr. 23'465.--

51.00 ore in ragione di fr. 140.--/h fr. 7'140.--

(totale

Bellinelli: 231.50 ore fr. 30'605.--)

Contabile

diplomato: 28.50 ore a fr. 90.--/h fr. 2'565.--

Segretariato:

31.75 ore a fr. 70.--/h fr. 2'222,50

3.00 ore a fr. 50.--/h fr. 150.--

(totale

segretariato: 34.75 ore fr. 2'372,50)

Apprendista:

15.50 ore a fr. 20.--/h fr. 310.--

Spese fr. 3'562.--

IVA fr. 2'804.--

Totale fr. 42'218,50

anticipi ./. fr. 38'562,40

Scoperto fr. 3'656,10

Tenuto

conto dello scoperto (interamente portato in deduzione degli onorari), il

totale degli onorari (fr. 41'835,45 = 9'639,05 + 32'196,40) e delle spese (fr.

7'826,95 = 1'460,95 + 6'366) preteso dall’amministrazione speciale ammonta

pertanto a fr. 49'662,40.

D. Così

come richiesta da questa Camera il 9 maggio 2005, l’amministrazione speciale

del fallimento ha pure prodotto il dettaglio delle prestazioni corrisposte alla

delegazione dei creditori, allegato allo stato di ripartizione del 22 maggio

2003, che riassunto si presenta così come segue:

avv.

Moghini: 9.75 ore in ragione di fr. 150.--/h fr. 1'462,50

spese fr. 248,40

(totale

avv. Moghini fr. 1'710,90)

avv.

Dominé: 9.75 ore in ragione di fr. 150.--/h fr. 1'462,50

spese fr. 115,20

(totale avv. Dominé fr. 1'577,70)

Pezzati:

9.75 ore in ragione di fr. 130.--/h fr. 1'267,50

spese fr. 115,20

(totale Pezzati fr. 1'382,70)

Guidicelli:

6.75 ore in ragione di fr. 130.--/h fr. 877,50

spese fr. 86,40

(totale Guidicelli fr. 963,90)

Totale complessivo degli onorari fr. 5'070.--

Totale

complessivo delle spese fr. 565,20

Totale

onorari e spese fr. 5'635,20

Considerando in diritto

1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per

il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento

(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver

diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),

dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla

competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta

particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede

tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento

autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare

all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è

impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2

seconda proposizione OTLEF).

Considerandi

2.

L’art.

47.

OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure

complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

2.1

Giusta

l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della

fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle

difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo

impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà

aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che

speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

OTLEF).

2.2

Con

“tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla

complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in

attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il

rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra

altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché

necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi

che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea

di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un

calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e

lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in

categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra

nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130

III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di

complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione),

mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004

[15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,

op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

2.3

L’autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si

giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della

rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa

della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato

spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120

III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

3.

Nel

caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi

dell’art. 47 OTLEF, in considerazione dell’elevato numero dei crediti insinuati

(quasi 150), tra cui 59 collocati in prima classe, la cui verifica ha parecchio

impegnato l’amministrazione speciale. Va anche menzionato l’operato

dell’amministrazione in relazione con l’insinuazione del credito della fallita

contro la società “sorella” italiana __________, la rivendicazione di tutti i

crediti della fallita formulata dalla __________ e il fallimento della ditta __________

di __________ (che risultava debitrice della fallita per fr. 441'754.--).

3.1

Dai

dati forniti dagli amministratori speciali risulta che l’impegno complessivo è

stato di un po’ più di 400 ore su un periodo che si estende dal 31 gennaio 2000

e il 7 aprile 2005.

3.2

Le

tariffe orarie esposte dagli amministratori (fr. 130.--/ora per gli

amministratori, fr. 90.--/ora per i collaboratori, fr. 70.--/ora per le ore di

segretariato e fr. 20.-- per le ore dell’apprendista) sono conformi a quelle

ammesse dalla giurisprudenza cantonale, se non per quanto attiene alle ore di

segretariato, che vanno rimunerate alla tariffa oraria di fr. 50.--, così come d’altronde

esposto nell’ultima fattura di F__________ del 28 dicembre 2004. Non si

giustifica nemmeno l’aumento a fr. 140.--/ora della tariffa per le prestazioni

dell’amministratore IS 1 esposta nell’ultima fattura, anche per il fatto che tale

modifica non risulta essere stata sottoposta ai creditori. La rimunerazione di

F__________ va pertanto ridotta di fr. 1'145.-- (31,75 x 20.-- + 51 x 10.--).

3.3

Globalmente,

le ore lavorative indicate dall’amministrazione fallimentare speciale e la loro

ripartizione tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto

riguardo alle circostanze concrete della procedura. Vi sono sì alcuni lavori apparentemente

fatturati secondo una tariffa troppo elevata (ad es. “fotocopia delle

pubblicazioni + invio” del 5.11.2001; “ aiutato AB ad imbustare” del 13.5.2002;

“prep. liste raccomandate + in posta” del 23.5.2003”), ma riguardano importi

che non eccedono ciò a cui F__________ ha rinunciato (ossia fr. 3'656,10),

anche tenuto conto della riduzione di fr. 1'145.-- di cui al precedente

considerando e del riconoscimento solo parziale delle deduzioni dell’IVA (cfr.

infra cons. 3.4).

Per il

resto, il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome l’importo

complessivo degli onorari dell’amministrazione (fr. 41'835,45) rappresenta il

6,1% del ricavato (pari a fr. 684'792,20 secondo la tabella allegata allo

scritto 11 luglio 2005 di F__________).

3.4

Giusta

l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli organi dell’esecuzione forzata non sono assoggettati

all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni effettuate

nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK 2001, p. 28 ss.). Pertanto, non possono venire riconosciuti gli importi

fatturati a questo titolo per i periodi successivi al 1° gennaio 2001 (data

dell’entrata in vigore della LIVA e del promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione e

fallimenti” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni), pari a fr. 160,25 per l’avv. IS 2 e fr. 1'770,85 (fr. 2'804.-- ./. 503,13

[fattura n° 29 del 1° aprile 2000] ./. 530,04 [fattura n° __________ del

31.12

]) per F__________

Siffatte deduzioni non hanno però conseguenze concrete nel caso di specie,

siccome sono da considerare incluse negli importi ai quali hanno rinunciato gli

amministratori speciali.

4.

Secondo

l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per

il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--

per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate

fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la

tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.

Nel caso

concreto, i membri della delegazione dei creditori sono stati rimunerati

secondo una tariffa superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF (fr.

150.

--/ora, rispettivamente fr. 130.--/ora). Visto il carattere complesso

riconosciuto alla procedura fallimentare in esame (cfr. supra cons. 3), la

tariffa adottata, peraltro conforme a quella riconosciuta da questa Camera,

risulta ammissibile. Il dispendio orario appare congruo all’elevato numero di

insinuazioni da verificare e all’esame della questione delle cessioni dei

diritti della massa. La rimunerazione della delegazione dei creditori va

pertanto determinata così come al dettaglio allegato allo stato di ripartizione

del 22 maggio 2003 (cfr. supra ad D).

5.

L’art.

47.

OTLEF si applica solo alle prestazioni fornite dai membri dell’amministrazione

speciale e delle delegazione dei creditori. Non appare direttamente applicabile

alle prestazioni delegate a terzi, sebbene la OTLEF ne determini di principio

anche la remunerazione (cfr. DTF 103 III 45 s.). In assenza di ricorso, questa

Camera non deve pertanto d’ufficio verificare la nota d’onorario esposta dai

consulenti italiani intervenuti in relazione con l’insinuazione del credito

della fallita contro la società “sorella” italiana __________. Può parimenti

rimanere aperta la questione di sapere se l’amministrazione fallimentare non

avrebbe dovuto chiedere alla __________ la rifusione di questi onorari, che in

fin dei conti sono stati esposti nell’esclusivo interesse della banca, siccome

la cessione del credito in questione è stata ammessa dalla massa fallimentare.

Richiamati

gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;

pronuncia:

1.

L’istanza

25.

aprile 2005 dell’avv. IS 2, __________, e di F__________, __________, è

accolta.

2.

La

rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento di PI 1,

__________, per il periodo dal 4 febbraio 2000 sino alla chiusura del

fallimento, è determinata come segue:

avv. IS 2:

fr. 9'799,30

Spese: fr. 1'300,70

Totale fr.

11'100.--

F__________:

fr. 33'967,25

Spese: fr. 3'562.--

IVA

(prima del 1.1.2001) fr. 1'033,15

Totale fr. 38'562,40

3.

La

rimunerazione dei membri della delegazione dei creditori è determinata come indicato

al considerando D della presente sentenza.

4.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione

a: – avv. IS 2, __________;

F__________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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