15.2005.59
esecuzione per l'incasso di premi di assicurazione malattia diretta contro il coniuge dell'assicurato. Rigetto dell'opposizione dalla Cassa medesima. Raccomandata contenente la decisione di rigetto no
13 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.59
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, CEF
Titolo:
esecuzione per l'incasso di premi di assicurazione malattia diretta contro il coniuge dell'assicurato. Rigetto dell'opposizione dalla Cassa medesima. Raccomandata contenente la decisione di rigetto non ritirata. Assenza di presunzione di notifica
PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE
art. 22 LEF
art. 88 LEF
Incarto n.
15.2005.59
Lugano
13 giugno
2005
CJ/sc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 30 aprile 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di
pignoramento 17 febbraio 2005, la decisione 22 aprile 2005 e la diffida 28
aprile 2005 emessi nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente
da
PI 1
viste le
osservazioni 10 maggio 2005 di PI 1 e 23 maggio 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che RI 1 si
aggrava contro l’avviso di pignoramento, affermando che l’opposizione da essa
interposta non è mai stata revocata;
che la
ricorrente precisa di non aver mai firmato un accordo o una polizza di
assicurazione con la procedente, la polizza sulla quale PI 1 fonda il proprio
credito essendo stata stipulata dal marito prima che la ricorrente l’abbia
conosciuto;
che dal
canto suo la procedente allega, vista l’insolvibilità del marito di RI 1, di
aver promosso esecuzione contro quest’ultima in base al vincolo di solidarietà
che la legge istituisce tra i coniugi per il pagamento dei premi e delle
partecipazioni LAMal (cfr. art. 166 cpv. 3 CC), precisando che così facendo si
è limitata a seguire le direttive dell’Istituto delle assicurazioni sociali
(comunicazione IAS n° 1/2003 del 27 gennaio 2003);
che nel
caso concreto si può prescindere dall’esaminare la questione della tempestività
del ricorso, siccome la continuazione di un’esecuzione nella quale
l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare
nulla (cfr. DTF 130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.; STF 7B.29/2002, cons. 2c;
CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290]);
che la
nullità va accertata d’ufficio (art. 22 LEF);
che dalla
risposta 30 maggio 2005 di PI 1 alla domanda 24 maggio 2005 di questa Camera,
si evince che l’invio raccomandato contenente la decisione 22 dicembre 2004 con
la quale la procedente ha rigettato l’opposizione della ricorrente non è stato
ritirato da quest’ultima;
che la
decisione di rigetto dell’opposizione non è pertanto stata notificata all’escussa,
sicché non le è opponibile e di conseguenza non costituisce valido titolo per
la prosecuzione dell’esecuzione;
che infatti,
secondo una recente sentenza del Tribunale federale (DTF 130 III 396 ss.), qualora
l’opposizione sia stata rigettata dalla cassa malati medesima senza che
l’assicurato sia stato interpellato, non vale la presunzione secondo cui la
decisione di rigetto è ritenuta notificata l’ultimo giorno del termine di
giacenza postale in caso di mancato ritiro della raccomandata;
che per i
giudici federali il rigetto dell’opposizione da parte della cassa malati
medesima inizia una nuova procedura rispetto a quella propriamente esecutiva,
sicché l’escusso non deve aspettarsi la notifica della decisione di rigetto;
che ciò
vale tanto più nei casi in cui, come nella fattispecie, l’escusso non
intrattiene nessuna relazione contrattuale con l’escutente, ma viene escusso
sulla base di una responsabilità solidale legale;
che il
ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 22, 80, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 30 aprile 2005 di RI 1, __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, sono annullati l’avviso di pignoramento 17 febbraio 2005 emesso
nell’esecuzione n° __________ così come i successivi atti esecutivi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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