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Decisione

15.2005.59

esecuzione per l'incasso di premi di assicurazione malattia diretta contro il coniuge dell'assicurato. Rigetto dell'opposizione dalla Cassa medesima. Raccomandata contenente la decisione di rigetto no

13 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.59

Data decisione, Autorità:

13.06.2005, CEF

Titolo:

esecuzione per l'incasso di premi di assicurazione malattia diretta contro il coniuge dell'assicurato. Rigetto dell'opposizione dalla Cassa medesima. Raccomandata contenente la decisione di rigetto non ritirata. Assenza di presunzione di notifica

PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE

art. 22 LEF

art. 88 LEF

Incarto n.

15.2005.59

Lugano

13 giugno

2005

CJ/sc/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 30 aprile 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di

pignoramento 17 febbraio 2005, la decisione 22 aprile 2005 e la diffida 28

aprile 2005 emessi nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente

da

PI 1

viste le

osservazioni 10 maggio 2005 di PI 1 e 23 maggio 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che RI 1 si

aggrava contro l’avviso di pignoramento, affermando che l’opposizione da essa

interposta non è mai stata revocata;

che la

ricorrente precisa di non aver mai firmato un accordo o una polizza di

assicurazione con la procedente, la polizza sulla quale PI 1 fonda il proprio

credito essendo stata stipulata dal marito prima che la ricorrente l’abbia

conosciuto;

che dal

canto suo la procedente allega, vista l’insolvibilità del marito di RI 1, di

aver promosso esecuzione contro quest’ultima in base al vincolo di solidarietà

che la legge istituisce tra i coniugi per il pagamento dei premi e delle

partecipazioni LAMal (cfr. art. 166 cpv. 3 CC), precisando che così facendo si

è limitata a seguire le direttive dell’Istituto delle assicurazioni sociali

(comunicazione IAS n° 1/2003 del 27 gennaio 2003);

che nel

caso concreto si può prescindere dall’esaminare la questione della tempestività

del ricorso, siccome la continuazione di un’esecuzione nella quale

l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare

nulla (cfr. DTF 130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.; STF 7B.29/2002, cons. 2c;

CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290]);

che la

nullità va accertata d’ufficio (art. 22 LEF);

che dalla

risposta 30 maggio 2005 di PI 1 alla domanda 24 maggio 2005 di questa Camera,

si evince che l’invio raccomandato contenente la decisione 22 dicembre 2004 con

la quale la procedente ha rigettato l’opposizione della ricorrente non è stato

ritirato da quest’ultima;

che la

decisione di rigetto dell’opposizione non è pertanto stata notificata all’escussa,

sicché non le è opponibile e di conseguenza non costituisce valido titolo per

la prosecuzione dell’esecuzione;

che infatti,

secondo una recente sentenza del Tribunale federale (DTF 130 III 396 ss.), qualora

l’opposizione sia stata rigettata dalla cassa malati medesima senza che

l’assicurato sia stato interpellato, non vale la presunzione secondo cui la

decisione di rigetto è ritenuta notificata l’ultimo giorno del termine di

giacenza postale in caso di mancato ritiro della raccomandata;

che per i

giudici federali il rigetto dell’opposizione da parte della cassa malati

medesima inizia una nuova procedura rispetto a quella propriamente esecutiva,

sicché l’escusso non deve aspettarsi la notifica della decisione di rigetto;

che ciò

vale tanto più nei casi in cui, come nella fattispecie, l’escusso non

intrattiene nessuna relazione contrattuale con l’escutente, ma viene escusso

sulla base di una responsabilità solidale legale;

che il

ricorso va pertanto accolto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 22, 80, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 30 aprile 2005 di RI 1, __________, è accolto.

1.1. Di

conseguenza, sono annullati l’avviso di pignoramento 17 febbraio 2005 emesso

nell’esecuzione n° __________ così come i successivi atti esecutivi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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