15.2005.60
realizzazione di una quota in un'eredità indivisa. Procedura quando l'esistenza della comunione ereditaria o la quota parte dell'escusso sono contestate
19 luglio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2005.60
Data decisione, Autorità:
19.07.2005, CEF
Titolo:
realizzazione di una quota in un'eredità indivisa. Procedura quando l'esistenza della comunione ereditaria o la quota parte dell'escusso sono contestate
QUOTA EREDITÀ
art. 132 LEF
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2005.60
Lugano
19 luglio
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Walzer e Epiney-Colombo in sostituzione di
Pellegrini, assente
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 21 aprile 2005 dell’IS 1 tendente
a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante
all’escusso
PI 3
nella PI 2 asseritamente composta, oltre all’escusso, da:
PI 4
PI 5
nell’ambito della procedura esecutiva n° __________
promossa da
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 10 febbraio
2004, l’__________. PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione n° __________.
Il pignoramento è stato fissato per il 30 marzo 2004 ma non è stato eseguito in
seguito a una domanda di sospensione momentanea formulata dall’escutente. Il 14
maggio 2004, l’avv. PI 1 ha chiesto la riattivazione della procedura, segnalando
che l’escusso faceva parte della Comunione ereditaria fu PI 2, la quale era
titolare di un conto presso la banca __________.
B. Il
3 giugno 2004, l’Ufficio ha notificata a quest’ultima il pignoramento “presso PI
3, __________, di tutti gli averi, somme, titoli, pagamenti in uscita, valori,
beni di ogni tipo, che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie,
“tesori”, oppure in cassette di sicurezza, dei quali il debitore sia titolare,
comunque nulla escluso intestato e/o appartenente al debitore presso la Banca __________,
fino a concorrenza di fr. 5'000.--”. Il 2 luglio 2004, la banca ha comunicato
all’Ufficio l’esistenza di una relazione intestata agli eredi fu PI 2, di cui PI
3 era contitolare, precisando di aver bloccato l’importo di fr. 5'000.--, che
risultava coperto dalla quota parte dell’escusso.
C. Il 5
luglio 2004, l’CO 1 ha pignorato “una relazione bancaria presso la Banca __________,
__________, intestata a PI 2 in ragione della quota parte dell’escusso”,
attribuendole un valore di stima di fr. 1.--. Il 9 agosto 2004, il procedente
ha presentato domanda di realizzazione. Il 7 dicembre 2004, l’Ufficio ha
notificato alle presunte altre coeredi, PI 4 e PI 5, il pignoramento dei
diritti di PI 3 nella comunione ereditaria. Con scritto 20 dicembre 2004, PI 4
ha chiesto informazioni sull’oggetto del pignoramento e ha contestato che si
potesse pignorare il conto intestato alla comunione ereditaria. Il 23 dicembre
2004, l’Ufficio ha precisato che oggetto del pignoramento erano i diritti
spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu PI 2.
D. Il
14 marzo 2005, l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad
un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC. Il 16 marzo 2005,
l’avv. PI 1 ha comunicato di non poter presenziare all’udienza, chiedendo però
di mantenerla, poiché non era disposto “a trovare modi diversi di pagamento da
quello di un versamento unico a completa tacitazione del debito delle spese e
degli interessi”. Il 28 marzo 2005, PI 4 ha informato l’Ufficio che non avrebbe
presenziato all’udienza, indicando però che “il conto del mio povero Papà non
può essere deliberato in quanto le prime beneficiarie sulla spettante di PI 3
siamo Io e la Mamma abbiamo fatto un prestito al fratello e rispett. figlio
diverso tempo fa e poi il PI 3 avevo già fatto testamento alla figlia Laura
tempo fa; percui non può avere diritto a nessun bene ereditato”.
E. Com’era prevedibile, nessuno si è presentato all’udienza di conciliazione
del 12 aprile 2005, sicché non è potuta essere raggiunta nessuna intesa. Lo
stesso giorno, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10
giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della
quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito, nessuna proposta è
pervenuta all’Ufficio.
F. Il 2
maggio 2005, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 3, preavvisando la loro
vendita a pubblici incanti.
Considerandi
in diritto:
1.
Dal
verbale di pignoramento 5 luglio 2004 si evince che è stata pignorata la quota
parte spettante all’escusso nella divisione ereditaria fu PI 2, limitatamente
all’importo del conto intestato alla comunione presso la banca __________.
Poiché il provvedimento non è stato impugnato, non spetta a questa Camera
esaminare se l’Ufficio avrebbe o no dovuto pignorare l’intera interessenza
dell’escusso, dato che la sua pretesa sul conto risulta contestata (cfr.
scritti 20 dicembre 2004 e 28 marzo 2005 di PI 4). Determinante in questa sede
è il fatto che il diritto pignorato sia diretto contro una successione
apparentemente indivisa, donde l’applicabilità dell’art. 132 LEF.
2.
Procedura
e modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza
o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
2.1
Qualora
l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano
contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento
del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di
diritti in comunione (RDC, RS 281.41), citando tutti gli interessati a
un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di
formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC), com’è poi
successo nel caso di specie. L’autorità di vigilanza deve poi determinare il
modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF),
scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,
con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC),
ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta
dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della
quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle
informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione.
Secondo
il Tribunale federale (DTF 61 III 98; 62 III 28; 96 III 21), questa procedura
non è invece applicabile quando l’esistenza della comunione ereditaria o la
quota parte dell’escusso sono contestate – ciò che non impedisce comunque il
pignoramento e il sequestro dei diritti del debitore oggetto di contestazione (DTF
130.
III 652 ss.) né la loro realizzazione (DTF 62 III 27, cons. 1). Non vi è in
tale ipotesi altra scelta se non quella tra, da una parte, porre all’incanto –
quale diritto contestato – la quota di liquidazione pignorata e, dall’altra,
proporre ai creditori di autorizzarli a far valere il diritto pignorato a
proprio nome, conto e rischio ai sensi dell’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. Rutz, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 31 ad art. 132; contra: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 33 ad art. 132, che sostiene che l’autorità di
vigilanza potrebbe anche in tal caso ordinare la liquidazione della successione).
In entrambi i casi, l’aggiudicatario o il cessionario, qualora riesca a far
constatare che la comunione ereditaria esiste e che l’escusso ne è membro,
potrà poi chiederne la divisione tramite l’intervento dell’autorità competente
ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. DTF 61 III 99; Schaufelberger, Basler Kommentar zum ZGB, vol. II, 2. ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 12 ad art. 609). Ad ogni modo,
la determinazione del modo di realizzazione spetta all’autorità di vigilanza
anche quando i diritti ereditari dell’escusso sono contestati (art. 132 cpv. 3
LEF; DTF 105 III 59, cons. 2c; 87 III 108, cons. 1, e 109, cons. 2; Rutz, op. cit., n. 25 e 31 ad art. 132).
2.2
In
concreto, il diritto dell’escusso di partecipare alla comunione ereditaria fu PI
2.
appare contestato (cfr. scritti 20 dicembre 2004 e 28 marzo 2005 di PI 4). Siccome
– allo scopo di evitare realizzazione a vil prezzo – il modo di realizzazione di
cui all’art. 131 cpv. 2 LEF risulta generalmente più indicato rispetto alla
vendita ai pubblici incanti (cfr. DTF 61 III 99; 62 III 28), occorre che l’CO 1
proponga all’escutente di rilasciargli l’autorizzazione a far valere il diritto
pignorato a proprio nome, conto e rischio ai sensi dell’art. 131 cpv. 2 LEF.
Qualora rifiuti, il diritto andrà posto all’asta.
2.3
Di
conseguenza, l’Ufficio interpellerà il procedente, avv. PI 1, affinché dichiari
se intende far valere a proprio nome, conto e rischio ai sensi dell’art. 131
cpv. 2 LEF l’interessenza spettante eventualmente a PI 3 nella divisione della
comunione relitta fu PI 2, limitatamente alla relazione
bancaria aperta a nome della comunione presso __________,
__________, e limitatamente all’importo del credito posto in esecuzione, oltre
le spese e gli interessi fino alla data del rilascio dell’autorizzazione di cui
all’art. 131 cpv. 2 LEF.
Qualora l’avv. PI 1 rinunci a siffatta facoltà, l’CO 1 porrà
all’incanto la pretesa dell’escusso, ossia l’interessenza spettante
eventualmente a PI 3 nella divisione della comunione relitta fu PI 2,
limitatamente alla relazione bancaria aperta a nome della comunione presso __________, __________, e
limitatamente all’importo del credito posto in esecuzione, oltre le spese e gli
interessi fino alla data dell’asta.
3.
L’istanza
va pertanto accolta nel senso dei considerandi.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Visti gli
art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento
e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)
pronuncia:
1.
L’istanza 2 maggio 2005 dell’IS 1 è accolta nel senso dei
considerandi.
2.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
3.
Intimazione
all'IS 1 (presso l’__________) e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 04.05.2026
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