15.2005.62
notifica di un precetto esecutivo al figlio dell'escusso. Notifica invalida perché padre e figlio non vivono nella stessa economia domestica
14 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2005.62
Data decisione, Autorità:
14.06.2005, CEF
Titolo:
notifica di un precetto esecutivo al figlio dell'escusso. Notifica invalida perché padre e figlio non vivono nella stessa economia domestica
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 64 LEF
Incarto n.
15.2005.62
Lugano
14 giugno
2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza (recte: ricorso) 3 maggio 2005
di
IS 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica del
precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n° __________ promossa contro il ricorrente
da
PI 1;
visti lo
scritto 30 maggio 2005 del ricorrente, la dichiarazione 3 giugno 2005 del
Municipio di __________ e le osservazioni 10 giugno 2005 di PI 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che PI 1
procede in via esecutiva contro IS 1 per l’incasso di fr. 15'064.-- oltre
interessi e spese, in virtù di una “fattura __________ del 16.07.2004”;
che il
precetto esecutivo è stato notificato il 2 marzo 2005 a __________, figlio
dell’escusso, il quale non ha interposto opposizione;
che IS 1
ha ricevuto l’avviso di pignoramento il 3 maggio 2005;
che con
scritto del medesimo giorno, egli ha chiesto la restituzione del termine di
opposizione, facendo valere di non essere stato informato dal figlio dell’esistenza
del precetto esecutivo e di non aver mai avuto alcun sospeso con la ditta PI 1;
che dal
contenuto di tale atto si evince che in realtà l’escusso contesta la validità
della notifica avvenuta presso il figlio;
che
l’atto 3 maggio 2005 va pertanto considerato quale ricorso ai sensi dell’art.
17 LEF;
che dallo
scritto 30 maggio 2005 di IS 1 e dalla dichiarazione 3 giugno 2005 del
Municipio di __________ risulta che l’escusso e il figlio non convivevano al
momento della notifica del precetto esecutivo, il primo abitando in casa
propria in via __________ a __________ mentre il secondo risiedeva in via __________,
sempre a __________, sopra il ristorante __________;
che PI 1,
nelle sue osservazioni 10 giugno 2005, non contesta questi fatti, ma si limita
ad affermare che “il figlio __________ aveva il diritto di ritirare il precetto
esecutivo in quanto rientra nella stretta cerchia famigliare”;
che secondo
l'art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione oppure, in
caso di sua assenza, a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi
impiegati;
che per
"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui
sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella
stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità
domestica (cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
Fatti
I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64);
che nel caso concreto
l’istruttoria ha dimostrato che padre e figlio non vivevano nella stessa
economia domestica al momento della notifica del precetto esecutivo;
che in queste circostanze,
la notifica deve essere considerata validamente avvenuta soltanto quando IS 1
ha effettivamente avuto conoscenza del precetto esecutivo, ossia il 3 maggio
2005;
che l’istanza 3 maggio
2005, consegnata a mano all’CO 1, contiene una chiara opposizione, che l’Ufficio
dovrà pertanto iscrivere nei suoi registri come avvenuta a tale data;
che di
conseguenza il ricorso va accolto nel senso dei considerandi;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 64 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 3 maggio 2005 di IS 1, __________, è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. Di
conseguenza, l’avviso di pignoramento emesso il 27 aprile 2005 nell’esecuzione
n° __________ è annullato.
1.2. È
fatto ordine all’CO 1 di iscrivere nei propri registri l’opposizione al
precetto esecutivo n° __________ interposta da IS 1 il 3 maggio 2005.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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