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Decisione

15.2005.62

notifica di un precetto esecutivo al figlio dell'escusso. Notifica invalida perché padre e figlio non vivono nella stessa economia domestica

14 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64);

che nel caso concreto

l’istruttoria ha dimostrato che padre e figlio non vivevano nella stessa

economia domestica al momento della notifica del precetto esecutivo;

che in queste circostanze,

la notifica deve essere considerata validamente avvenuta soltanto quando IS 1

ha effettivamente avuto conoscenza del precetto esecutivo, ossia il 3 maggio

2005;

che l’istanza 3 maggio

2005, consegnata a mano all’CO 1, contiene una chiara opposizione, che l’Ufficio

dovrà pertanto iscrivere nei suoi registri come avvenuta a tale data;

che di

conseguenza il ricorso va accolto nel senso dei considerandi;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 64 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 3 maggio 2005 di IS 1, __________, è accolto nel senso dei considerandi.

1.1. Di

conseguenza, l’avviso di pignoramento emesso il 27 aprile 2005 nell’esecuzione

n° __________ è annullato.

1.2. È

fatto ordine all’CO 1 di iscrivere nei propri registri l’opposizione al

precetto esecutivo n° __________ interposta da IS 1 il 3 maggio 2005.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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