15.2005.63
proroga del termine per chiudere il fallimento
13 giugno 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.63
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, CEF
Titolo:
proroga del termine per chiudere il fallimento
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2005.63
Lugano
13 giugno
2005
CJ/sc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 9 maggio 2005 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
Considerandi
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la procedura fallimentare è aperta dal 1993;
che la delegazione dei creditori ha nominato un’amministrazione speciale composta
dell’avv. IS 1 e dell’__________ E__________.;
che con decisione 12 ottobre 2004 (inc.
15.04
), questa Camera ha concesso un ulteriore proroga del termine per
chiudere il fallimento fino al 31 dicembre 2004 (l’avv. IS 1 avendo chiesto, il
31.
agosto 2004, una proroga di 4 mesi);
che dopo richiamo 29 marzo 2004 di questa
Camera, l’avv. IS 1, il 18 aprile 2005, ha presentato una nuova domanda di
proroga, preannunciando la presentazione di un’istanza di determinazione degli
onorari degli amminsitratori speciali;
che il 20 aprile 2005, questa Camera ha
informato l’avv. IS 1 che, per motivi di opportunità, avrebbe statuito
sull’istanza di proroga dopo la presentazione delle note di spese e d’onorario;
che il 9 maggio 2005, l’avv. IS 1 ha
presentato le note dettagliate sue e dell’E__________;
che l’istante ha giustificato il suo
ritardo nell’invio delle note finali in parte con difficoltà di ordine
personale;
che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura
di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del
medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare
tale termine;
che con sentenza odierna, questa Camera ha
statuito sull’istanza di determinazione della rimunerazione degli
amministratori speciali (inc. 15. 05.64);
che di conseguenza non sussistono più
ostacoli ad una celere conclusione della procedura fallimentare;
che occorre pertanto concedere la proroga richiesta, con il fermo
invito all’avv. IS 1 di giungere alla chiusura della liquidazione entro la fine
dell’anno.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta: 1.
L’istanza 18 aprile 2005 dell’avv. IS 1, per conto dell’amministrazione
speciale del fallimento di PI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere
la liquidazione fallimentare, è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2005.
2. Intimazione
a IS 1, in rappresentanza dell’amministrazione speciale del fallimento.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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