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Decisione

15.2005.63

proroga del termine per chiudere il fallimento

13 giugno 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.63

Data decisione, Autorità:

13.06.2005, CEF

Titolo:

proroga del termine per chiudere il fallimento

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2005.63

Lugano

13 giugno

2005

CJ/sc/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sull’istanza 9 maggio 2005 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

Considerandi

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la procedura fallimentare è aperta dal 1993;

che la delegazione dei creditori ha nominato un’amministrazione speciale composta

dell’avv. IS 1 e dell’__________ E__________.;

che con decisione 12 ottobre 2004 (inc.

15.04

), questa Camera ha concesso un ulteriore proroga del termine per

chiudere il fallimento fino al 31 dicembre 2004 (l’avv. IS 1 avendo chiesto, il

31.

agosto 2004, una proroga di 4 mesi);

che dopo richiamo 29 marzo 2004 di questa

Camera, l’avv. IS 1, il 18 aprile 2005, ha presentato una nuova domanda di

proroga, preannunciando la presentazione di un’istanza di determinazione degli

onorari degli amminsitratori speciali;

che il 20 aprile 2005, questa Camera ha

informato l’avv. IS 1 che, per motivi di opportunità, avrebbe statuito

sull’istanza di proroga dopo la presentazione delle note di spese e d’onorario;

che il 9 maggio 2005, l’avv. IS 1 ha

presentato le note dettagliate sue e dell’E__________;

che l’istante ha giustificato il suo

ritardo nell’invio delle note finali in parte con difficoltà di ordine

personale;

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura

di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del

medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare

tale termine;

che con sentenza odierna, questa Camera ha

statuito sull’istanza di determinazione della rimunerazione degli

amministratori speciali (inc. 15. 05.64);

che di conseguenza non sussistono più

ostacoli ad una celere conclusione della procedura fallimentare;

che occorre pertanto concedere la proroga richiesta, con il fermo

invito all’avv. IS 1 di giungere alla chiusura della liquidazione entro la fine

dell’anno.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta: 1.

L’istanza 18 aprile 2005 dell’avv. IS 1, per conto dell’amministrazione

speciale del fallimento di PI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere

la liquidazione fallimentare, è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2005.

2. Intimazione

a IS 1, in rappresentanza dell’amministrazione speciale del fallimento.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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