15.2005.64
determinazione degli onorari dell'amministrazione speciale del fallimento e della delegazione dei creditori
13 giugno 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2005.64
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, CEF
Titolo:
determinazione degli onorari dell'amministrazione speciale del fallimento e della delegazione dei creditori
SPESE ESECUTIVE
art. 46 OTLEF
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2005.64
Lugano
13 giugno
2005
CJ/sc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 9 maggio 2005 di
IS 1
e
__________, __________
tendente
alla determinazione della loro rimunerazione quali membri dell’Amministrazione
speciale del fallimento di
PI 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
1. Il
fallimento in oggetto è aperto dal 18 ottobre 1993.
La prima assemblea dei creditori ha nominato un’ammini-strazione
speciale composta dell’avv. IS 1 e dell’__________ __________.
Considerandi
2.
Con
l’istanza in esame, l’avv. IS 1 ha sottoposto a questa Camera per approvazione
la sua parcella legale, che riporta un importo totale per le spese avute dal
1993.
al 2005 di fr. 11'152,15, mentre le prestazioni lavorative ammontano per
lo stesso periodo a 644 ore e 14 minuti. Complessivamente, l’avv. IS 1 espone
una nota di fr. 85'500.--, pari all’importo già prelevato finora a titolo di
anticipi, rinunciando a tenere conto della maggior entità delle prestazioni
svolte. Dedotte le spese, l’importo chiesto a titolo di onorari, pari a fr. 74'347,85
(= fr. 85'500 – 11'152,15), corrisponde a un onorario orario di circa fr.
115.
--/ora (fr. 74'347,85/644,23 ore).
Le prestazioni della fiduciaria __________ ammontano complessivamente
a fr. 27'596,30, fatturate fr. 26'331,30 dopo una “deduzione forfetaria per
mandato sociale”. Nel dettaglio, queste prestazioni sono suddivise in 223,87
ore a fr. 100.--/ora e 2 ore a fr. 87,30/ora per il periodo dal 10 dicembre
1993.
al 3 novembre, nonché 14,49 ore a fr. 100.--/ora e 7,39 ore a fr.
50.
--/ora per il periodo dall’11 novembre 2003 al 9 marzo 2005. A ciò si aggiungono
le prestazioni per la comunicazione dei singoli riparti ai creditori nonché
degli attestati di carenza di beni, fatturate forfetariamente in fr. 3'216.--
(pari a 2 x fr. 8.-- x 201 creditori). Tenuto conto degli acconti finora
ricevuti (pari a fr. 14'000.--), l’importo preteso dalla E__________ ammonta a
fr. 12'331,30. Con scritto 23 maggio 2005, l’avv. IS 1 ha tuttavia precisato
che sarà versato alla fiduciaria un importo ridotto di fr. 9'800.--, conformemente
a quanto previsto dallo stato patrimoniale della fallita al 3 novembre 2003.
L’importo globale richiesto dalla fiduciaria è pertanto di fr. 23'800.-- ( 14'000
+ 9'800).
L’avv. IS
1, su richiesta di questa Camera, ha inoltre prodotto le note d’onorario dei
membri della delegazione dei creditori (del 1999), che ammontano a fr. 645.--
per l’avv. __________, fr. 3'108,90 per l’avv. __________ e fr. 1'988.-- per il
lic. iur. __________, per un totale di fr. 5'741,90. Non tutti i membri della
delegazione hanno chiesto di essere rimunerati.
Considerando in diritto
1.
Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per
il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente
la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a
una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà,
prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente
autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata
delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna.
L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun
provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare
all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è
impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda
proposizione OTLEF).
2.
L’art.
47.
OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure
complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1
Giusta
l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della
fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà
aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che
speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF).
2.2
Con
tempo impiegato si intende quello che ragionevolmente doveva esserlo, avuto
riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza
indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto
conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione
saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate,
purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche
nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si
pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno
eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti”
(qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La
suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa
oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza
(cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra
prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo
di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF
29.
aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,
op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).
2.3
L’autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si
giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione.
Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF
che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate
(DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100,
cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
3.
Nel
caso concreto, la procedura è indubbiamente da qualificare come complessa ai
sensi dell’art. 47 OTLEF, già solo per il numero delle insinuazioni (oltre 130)
e il numero, la tipologia e l’entità degli attivi della fallita (macchine,
merci, incasso crediti, ecc.), la cui realizzazione ha sfruttato fr.
1'048'291,75.
3.1
Le ore esposte dagli amministratori appaiono congrue, avuto riguardo
alle peculiarità della liquidazione della società fallita. Le tariffe orarie
praticate (fr. 115.--/ora per l’amministratore, fr. 150.--/ora per il contabile
e fr. 50.--/ora per le ore di segretariato) sono d’altronde conformi a quelle
ammesse dalla giurisprudenza cantonale. Un dubbio potrebbe tuttavia sorgere in
merito alle ore contabilizzate quali lavori di segretariato, che sono poche
rispetto alle mansioni amministrative e contabili. Si può però prescindere dal
verificare nel dettaglio se gli istanti hanno rinunciato a fatturare i lavori
di segretariato oppure se essi sono indebitamente stati contabilizzati alla
tariffa più elevata ammessa soltanto per le prestazioni di complessità
accresciuta (ciò che è ovviamente il caso per alcune prestazioni della
fiduciaria, ad esempio per quanto concerne le prestazioni del 7 marzo 1994
[“Fotocopie graduatoria”: 2 ore], del 22 marzo 1994 [“Etichette”: 2 ore], del 20
ottobre 1994 [“Stampa graduatoria”: 2 ore] o del 24 febbraio 1998 [“Ristampa
graduatoria: 1,5 ore]). In effetti, gli istanti hanno rinunciato a fatturare
una parte rilevante delle proprie prestazioni, l’avv. IS 1 esponendo una
tariffa inferiore a quella ammessa da questa Camera (fr. 170.--/ora) e la fiduciaria
avendo consentito a una deduzione forfetaria globale del 10% nonché rinunciando
ad incassare l’importo residuo di fr. 2'531,30 (fr. 12'331,30 – 9'800.--).
3.2
D’altronde,
il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome a fronte di un
ricavato di fr. 1'048'291,75, le spese e onorari complessivi dell’amministrazione
speciale ammontano a fr. 109'300.-- (di fr. 85'500 +23’800), ossia il 10,42%.
4.
Secondo
l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per
il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--
per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate
fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la
tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.
Nel caso
concreto, i membri della delegazione dei creditori, avv. __________, presidente,
avv. __________, e lic. iur. __________, hanno tutti chiesto di essere rimunerati
secondo la tariffa dell’art. 46 OTLEF. In assenza di ricorso (cfr. art. 2 OTLEF),
la loro nota professionale non deve essere verificata d’ufficio da questa
Camera. Si può pertanto lasciare aperta la questione di sapere se gli importi
di fr. 216,90, rispettivamente di fr. 45.-- esposti dagli avv. __________ e __________
a titolo d’IVA non sarebbero dovuti essere stralciati, ritenuto che giusta
l’art. 23 cpv. 1 LIVA, entrato in vigore il 1° gennaio 2001, gli organi
dell’esecuzione forzata non sono assoggettati all’IVA per le prestazioni
effettuate nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK 2001, p. 28 ss.). La
risposta non è del resto immediata, perché gli importi in questione sono stati esposti
nel 1999 prima dell’entrata in vigore della LIVA, quando la materia era ancora
disciplinata da un’ordinanza, e prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio
2001, del promemoria n° 02 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (n°
610.
-02) che ha fatto chiarezza sulla non imponibilità degli onorari degli
organi di esecuzione forzata.
Richiamati
gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss. e 46 e 47 OTLEF
pronuncia:
1.
L’istanza
9.
maggio 2005 dell’avv. IS 1, __________, e dell’__________ E__________, __________,
è accolta.
2.
La
rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento di PI 1,
__________, per il periodo dal 2 dicembre 1993 sino alla chiusura del
fallimento è determinata come segue:
avv.
IS 1: fr. 74'347,85
Spese:
fr. 11'152,15
Totale
fr. 85'500.--
Eldamco
S.A.: fr. 22'313.--
Spese: fr. 1'487.--
Totale
fr. 23'800.--
3.
Non
si prelevano spese.
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
5.
Intimazione
a: – avv. IS 1, __________;
–
E__________, __________.
Comunicazione
all’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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