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Decisione

15.2005.64

determinazione degli onorari dell'amministrazione speciale del fallimento e della delegazione dei creditori

13 giugno 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1. Il

fallimento in oggetto è aperto dal 18 ottobre 1993.

La prima assemblea dei creditori ha nominato un’ammini-strazione

speciale composta dell’avv. IS 1 e dell’__________ __________.

Considerandi

2.

Con

l’istanza in esame, l’avv. IS 1 ha sottoposto a questa Camera per approvazione

la sua parcella legale, che riporta un importo totale per le spese avute dal

1993.

al 2005 di fr. 11'152,15, mentre le prestazioni lavorative ammontano per

lo stesso periodo a 644 ore e 14 minuti. Complessivamente, l’avv. IS 1 espone

una nota di fr. 85'500.--, pari all’importo già prelevato finora a titolo di

anticipi, rinunciando a tenere conto della maggior entità delle prestazioni

svolte. Dedotte le spese, l’importo chiesto a titolo di onorari, pari a fr. 74'347,85

(= fr. 85'500 – 11'152,15), corrisponde a un onorario orario di circa fr.

115.

--/ora (fr. 74'347,85/644,23 ore).

Le prestazioni della fiduciaria __________ ammontano complessivamente

a fr. 27'596,30, fatturate fr. 26'331,30 dopo una “deduzione forfetaria per

mandato sociale”. Nel dettaglio, queste prestazioni sono suddivise in 223,87

ore a fr. 100.--/ora e 2 ore a fr. 87,30/ora per il periodo dal 10 dicembre

1993.

al 3 novembre, nonché 14,49 ore a fr. 100.--/ora e 7,39 ore a fr.

50.

--/ora per il periodo dall’11 novembre 2003 al 9 marzo 2005. A ciò si aggiungono

le prestazioni per la comunicazione dei singoli riparti ai creditori nonché

degli attestati di carenza di beni, fatturate forfetariamente in fr. 3'216.--

(pari a 2 x fr. 8.-- x 201 creditori). Tenuto conto degli acconti finora

ricevuti (pari a fr. 14'000.--), l’importo preteso dalla E__________ ammonta a

fr. 12'331,30. Con scritto 23 maggio 2005, l’avv. IS 1 ha tuttavia precisato

che sarà versato alla fiduciaria un importo ridotto di fr. 9'800.--, conformemente

a quanto previsto dallo stato patrimoniale della fallita al 3 novembre 2003.

L’importo globale richiesto dalla fiduciaria è pertanto di fr. 23'800.-- ( 14'000

+ 9'800).

L’avv. IS

1, su richiesta di questa Camera, ha inoltre prodotto le note d’onorario dei

membri della delegazione dei creditori (del 1999), che ammontano a fr. 645.--

per l’avv. __________, fr. 3'108,90 per l’avv. __________ e fr. 1'988.-- per il

lic. iur. __________, per un totale di fr. 5'741,90. Non tutti i membri della

delegazione hanno chiesto di essere rimunerati.

Considerando in diritto

1.

Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per

il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente

la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a

una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà,

prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente

autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata

delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna.

L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun

provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare

all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è

impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda

proposizione OTLEF).

2.

L’art.

47.

OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure

complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

2.1

Giusta

l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della

fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle

difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo

impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà

aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che

speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

OTLEF).

2.2

Con

tempo impiegato si intende quello che ragionevolmente doveva esserlo, avuto

riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza

indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto

conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione

saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate,

purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche

nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si

pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno

eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti”

(qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La

suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa

oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza

(cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra

prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo

di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF

29.

aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,

op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

2.3

L’autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si

giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione.

Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF

che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate

(DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100,

cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

3.

Nel

caso concreto, la procedura è indubbiamente da qualificare come complessa ai

sensi dell’art. 47 OTLEF, già solo per il numero delle insinuazioni (oltre 130)

e il numero, la tipologia e l’entità degli attivi della fallita (macchine,

merci, incasso crediti, ecc.), la cui realizzazione ha sfruttato fr.

1'048'291,75.

3.1

Le ore esposte dagli amministratori appaiono congrue, avuto riguardo

alle peculiarità della liquidazione della società fallita. Le tariffe orarie

praticate (fr. 115.--/ora per l’amministratore, fr. 150.--/ora per il contabile

e fr. 50.--/ora per le ore di segretariato) sono d’altronde conformi a quelle

ammesse dalla giurisprudenza cantonale. Un dubbio potrebbe tuttavia sorgere in

merito alle ore contabilizzate quali lavori di segretariato, che sono poche

rispetto alle mansioni amministrative e contabili. Si può però prescindere dal

verificare nel dettaglio se gli istanti hanno rinunciato a fatturare i lavori

di segretariato oppure se essi sono indebitamente stati contabilizzati alla

tariffa più elevata ammessa soltanto per le prestazioni di complessità

accresciuta (ciò che è ovviamente il caso per alcune prestazioni della

fiduciaria, ad esempio per quanto concerne le prestazioni del 7 marzo 1994

[“Fotocopie graduatoria”: 2 ore], del 22 marzo 1994 [“Etichette”: 2 ore], del 20

ottobre 1994 [“Stampa graduatoria”: 2 ore] o del 24 febbraio 1998 [“Ristampa

graduatoria: 1,5 ore]). In effetti, gli istanti hanno rinunciato a fatturare

una parte rilevante delle proprie prestazioni, l’avv. IS 1 esponendo una

tariffa inferiore a quella ammessa da questa Camera (fr. 170.--/ora) e la fiduciaria

avendo consentito a una deduzione forfetaria globale del 10% nonché rinunciando

ad incassare l’importo residuo di fr. 2'531,30 (fr. 12'331,30 – 9'800.--).

3.2

D’altronde,

il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome a fronte di un

ricavato di fr. 1'048'291,75, le spese e onorari complessivi dell’amministrazione

speciale ammontano a fr. 109'300.-- (di fr. 85'500 +23’800), ossia il 10,42%.

4.

Secondo

l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per

il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--

per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate

fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la

tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.

Nel caso

concreto, i membri della delegazione dei creditori, avv. __________, presidente,

avv. __________, e lic. iur. __________, hanno tutti chiesto di essere rimunerati

secondo la tariffa dell’art. 46 OTLEF. In assenza di ricorso (cfr. art. 2 OTLEF),

la loro nota professionale non deve essere verificata d’ufficio da questa

Camera. Si può pertanto lasciare aperta la questione di sapere se gli importi

di fr. 216,90, rispettivamente di fr. 45.-- esposti dagli avv. __________ e __________

a titolo d’IVA non sarebbero dovuti essere stralciati, ritenuto che giusta

l’art. 23 cpv. 1 LIVA, entrato in vigore il 1° gennaio 2001, gli organi

dell’esecuzione forzata non sono assoggettati all’IVA per le prestazioni

effettuate nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK 2001, p. 28 ss.). La

risposta non è del resto immediata, perché gli importi in questione sono stati esposti

nel 1999 prima dell’entrata in vigore della LIVA, quando la materia era ancora

disciplinata da un’ordinanza, e prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio

2001, del promemoria n° 02 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (n°

610.

-02) che ha fatto chiarezza sulla non imponibilità degli onorari degli

organi di esecuzione forzata.

Richiamati

gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss. e 46 e 47 OTLEF

pronuncia:

1.

L’istanza

9.

maggio 2005 dell’avv. IS 1, __________, e dell’__________ E__________, __________,

è accolta.

2.

La

rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento di PI 1,

__________, per il periodo dal 2 dicembre 1993 sino alla chiusura del

fallimento è determinata come segue:

avv.

IS 1: fr. 74'347,85

Spese:

fr. 11'152,15

Totale

fr. 85'500.--

Eldamco

S.A.: fr. 22'313.--

Spese: fr. 1'487.--

Totale

fr. 23'800.--

3.

Non

si prelevano spese.

4.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione

a: – avv. IS 1, __________;

E__________, __________.

Comunicazione

all’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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