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Decisione

15.2005.65

sequestro di salario. Calcolo del minimo di esistenza

19 maggio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.65

Data decisione, Autorità:

19.05.2005, CEF

Titolo:

sequestro di salario. Calcolo del minimo di esistenza

MINIMO DI ESISTENZA

art. 93 LEF

Incarto n.

15.2005.65

Lugano

19 maggio

2005

FP/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 21 aprile 2005 di

RI 1 (I)

patrocinata da: PA 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nella procedura

di sequestro n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1

viste le

osservazioni 10 maggio 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che RI 1

procede nei confronti di PI 1 per l’incasso del proprio credito;

che in

data 8 aprile 2005 l’CO 1 dichiarava infruttuoso il sequestro del reddito

dell’escussa sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza:

reddito: fr.

2'147.--

minimo di

esistenza:

importo

base fr. 1'100.--

affitto fr.

590.--

riscaldamento fr.

80.--

gas fr.

80.--

trasferte fr.

144.--

pasti

fuori domicilio fr. 240.--

totale fr.

2'234.--;

che con

ricorso 21 aprile 2005 RI 1 si è aggravata contro tale calcolo sostenendo che

l’CO 1 nell’allestimento del calcolo del minimo vitale non avrebbe fatto capo

ad alcun documento giustificativo;

che il

particolare l’Ufficio avrebbe omesso di richiedere alla debitrice il

certificato di salario allo scopo di determinare il reddito effettivamente

percepito;

che delle

osservazioni dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

dall’esame

degli atti si evince che l’CO 1 ha determinato il reddito della debitrice sulla

base del certificato di salario prodotto dalla __________, datrice di lavoro

dell’escussa;

che il

canone di locazione e le spese sono state documentate mediante la produzione

della ricevuta 3 aprile 2005 attestante il pagamento delle stesse;

che le

spese di trasferta ed i pasti fuori domicilio sono conformi a quanto stabilito

nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

edita da questa Camera, la quale prevede il riconoscimento delle spese di

trasferta, nonché il riconoscimento dell’importo di fr. 11.-- per ogni pasto

consumato fuori casa dal debitore;

che nel

caso di specie l’CO 1 ha riconosciuto a PI 1 l’importo mensile di fr. 144.-- a

titolo di spese di trasferta e fr. 240.-- per i pasti consumati fuori casa;

che tali

importi appaiono adeguati alle circostanze, ritenuto che la debitrice vive ad

oltre 30 km dal luogo di lavoro, con conseguenti costi di trasferta e di vitto

fuori casa;

che di

conseguenza l’CO 1 ha agito correttamente nel determinare il minimo di esistenza

della debitrice e nell’accertamento del suo reddito;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 21 aprile 2005 di RI 1,, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – PA 1,

– PI

1,

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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