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sequestro di salario. Calcolo del minimo di esistenza
19 maggio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.65
Data decisione, Autorità:
19.05.2005, CEF
Titolo:
sequestro di salario. Calcolo del minimo di esistenza
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2005.65
Lugano
19 maggio
2005
FP/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 21 aprile 2005 di
RI 1 (I)
patrocinata da: PA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nella procedura
di sequestro n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
viste le
osservazioni 10 maggio 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che RI 1
procede nei confronti di PI 1 per l’incasso del proprio credito;
che in
data 8 aprile 2005 l’CO 1 dichiarava infruttuoso il sequestro del reddito
dell’escussa sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza:
reddito: fr.
2'147.--
minimo di
esistenza:
importo
base fr. 1'100.--
affitto fr.
590.--
riscaldamento fr.
80.--
gas fr.
80.--
trasferte fr.
144.--
pasti
fuori domicilio fr. 240.--
totale fr.
2'234.--;
che con
ricorso 21 aprile 2005 RI 1 si è aggravata contro tale calcolo sostenendo che
l’CO 1 nell’allestimento del calcolo del minimo vitale non avrebbe fatto capo
ad alcun documento giustificativo;
che il
particolare l’Ufficio avrebbe omesso di richiedere alla debitrice il
certificato di salario allo scopo di determinare il reddito effettivamente
percepito;
che delle
osservazioni dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;
dall’esame
degli atti si evince che l’CO 1 ha determinato il reddito della debitrice sulla
base del certificato di salario prodotto dalla __________, datrice di lavoro
dell’escussa;
che il
canone di locazione e le spese sono state documentate mediante la produzione
della ricevuta 3 aprile 2005 attestante il pagamento delle stesse;
che le
spese di trasferta ed i pasti fuori domicilio sono conformi a quanto stabilito
nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
edita da questa Camera, la quale prevede il riconoscimento delle spese di
trasferta, nonché il riconoscimento dell’importo di fr. 11.-- per ogni pasto
consumato fuori casa dal debitore;
che nel
caso di specie l’CO 1 ha riconosciuto a PI 1 l’importo mensile di fr. 144.-- a
titolo di spese di trasferta e fr. 240.-- per i pasti consumati fuori casa;
che tali
importi appaiono adeguati alle circostanze, ritenuto che la debitrice vive ad
oltre 30 km dal luogo di lavoro, con conseguenti costi di trasferta e di vitto
fuori casa;
che di
conseguenza l’CO 1 ha agito correttamente nel determinare il minimo di esistenza
della debitrice e nell’accertamento del suo reddito;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 21 aprile 2005 di RI 1,, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – PA 1,
– PI
1,
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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