15.2005.66
domanda d'informazione su una società il cui fallimento è chiuso da tempo. Denegata giustizia. Richiesta di anticipo delle spese. Tardività del ricorso. Domanda d'intervento contro i responsabili dell
12 luglio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.66
Data decisione, Autorità:
12.07.2005, CEF
Titolo:
domanda d'informazione su una società il cui fallimento è chiuso da tempo. Denegata giustizia. Richiesta di anticipo delle spese. Tardività del ricorso. Domanda d'intervento contro i responsabili dell'Ufficio
DISCIPLINARE
PROCEDURA DI RICORSO
art. 11 cpv. 4 LALEF
art. 17 cpv. 3 LEF
art. 68 LEF
art. 98 cpv. 3 RUF
Incarto n.
15.2005.66
Lugano
12 luglio
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Walzer e Epiney-Colombo in sostituzione di
Pellegrini, assente
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 17 maggio 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la sua asserita
inazione nel consegnare la documentazione relativa al fallimento (ora chiuso)
della società PI 1 già in __________;
viste le
osservazioni 27 maggio 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 30
marzo 2005, il ricorrente, presentandosi quale azionista unico nonché correntista
unico della società PI 1, cancellata d’ufficio dal registro di commercio il 30
luglio 1997 in seguito a chiusura del suo fallimento, ha chiesto all’CO 1 che
gli fosse trasmesso “l’incarto completo relativo ai pagamenti creditori e
onorario commissario [...] entro e non oltre 10 gg per questioni di termini
legali”;
che il 29
aprile 2005, RI 1 ha ribadito la sua domanda, minacciando l’Ufficio di
procedere nei suoi confronti per via giudiziaria se non avesse ricevuto quanto
richiesto entro 5 giorni;
che il 2
maggio 2005, l’Ufficio ha informato il ricorrente che la documentazione in
questione era già stata richiesta il 13 ottobre 1994 dal suo patrocinatore,
avv. __________, al quale era stato risposto di rivolgersi all’amministratore
speciale del fallimento, __________ __________, motivo per cui l’Ufficio aveva
ritenuto che gli atti fossero già da diversi anni in possesso del ricorrente,
rispettivamente in possesso del suo rappresentante legale;
che
l’Ufficio ha nondimeno comunicato di essere disposto a consegnare i documenti non
appena il ricorrente avesse bonificato l’importo di fr. 41.-- per spese e
competenze (art. 9 OTLEF);
che RI 1
chiede ora l’intervento di questa Camera affinché ordini la trasmissione degli
atti entro e non oltre 5 giorni, “con tutte le relative documentazioni
(incassi, ricevute, ecc...)”, nonché l’apertura di un’inchiesta nei confronti
dell’Ufficiale __________ e del funzionario __________;
che nelle
sue osservazioni 27 maggio 2005, l’CO 1 espone che l’anticipo di fr. 41.-
richiesto per la trasmissione degli atti è stato calcolato in base all’art. 9
OTLEF, tenuto conto del costo di 16 fotocopie a fr. 2.- ciascuna, dello scritto
2 maggio 2005 (fr. 8.-) e delle spese postali (fr. 1.-);
che in
quanto RI 1 si ritiene vittima di denegata o ritardata giustizia, il ricorso è
ricevibile poiché non è subordinato al rispetto del termine d’impugnazione di
10 giorni (cfr. art. 17 cpv. 3 LEF);
che il
ricorso va tuttavia respinto, siccome non vi è stata nessuna denegata o ritardata
giustizia, l’Ufficio, con scritto 2 marzo 2005, essendosi dichiarato disposto a
dare seguito alla richiesta del ricorrente, alla condizione che anticipasse le
relative spese;
che
denegata giustizia potrebbe fors’anche essere ipotizzata qualora l’importo da
anticipare fosse talmente sproporzionato agli atti da compiere, da apparire
abusivo, ovvero inteso soltanto a dissuadere la domanda;
che, per
contro, le spese richieste in concreto dall’ufficio, di complessivi fr. 41.-
sarebbero semmai dovute essere contestate con ricorso nel termine di 10 giorni
(art. 17 cpv. 2 LEF);
che RI 1
non ha contestato tempestivamente la decisione e nemmeno espone i motivi per i
quali l’art. 9 OTLEF sul quale l’Ufficio fonda la propria decisione non sarebbe
applicabile nel caso concreto;
che comunque l’Ufficio può
validamente sospendere ogni operazione, la cui tassa non sia stata anticipata
da chi ne chiede l’adempimento (cfr. art. 68 cpv. 1 LEF; Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 e 7 ad art. 68);
che, a titolo
abbondanziale, può essere ricordato all’ufficio l’art. 98 cpv.
3 RUF secondo il quale il protocollo e gli atti
del fallimento devono essere conservati nell’archivio dell’ufficio dei
fallimenti, per la durata di dieci anni (art. 14 cpv. 1 RUF);
che il diritto del
debitore di consultare gli atti di un fallimento chiuso sussiste fintanto che
gli atti del fallimento non sono stati distrutti (DTF 130 III 42 ss.);
che
infine la domanda d’intervento nei confronti dei responsabili dell’Ufficio __________
non può avere un seguito in questa sede, dal momento che la decisione sull’apertura
di una procedura disciplinare è riservata all’autorità di vigilanza, il
denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF);
che il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 8a, 17, 20a, 68 LEF; 14, 98 RUF; 11 LALEF; 9, 12, 13, 61, 62
OTLEF;
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 17 maggio 2005 di RI 1, __________, è
respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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