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Decisione

15.2005.66

domanda d'informazione su una società il cui fallimento è chiuso da tempo. Denegata giustizia. Richiesta di anticipo delle spese. Tardività del ricorso. Domanda d'intervento contro i responsabili dell

12 luglio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.66

Data decisione, Autorità:

12.07.2005, CEF

Titolo:

domanda d'informazione su una società il cui fallimento è chiuso da tempo. Denegata giustizia. Richiesta di anticipo delle spese. Tardività del ricorso. Domanda d'intervento contro i responsabili dell'Ufficio

DISCIPLINARE

PROCEDURA DI RICORSO

art. 11 cpv. 4 LALEF

art. 17 cpv. 3 LEF

art. 68 LEF

art. 98 cpv. 3 RUF

Incarto n.

15.2005.66

Lugano

12 luglio

2005

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Walzer e Epiney-Colombo in sostituzione di

Pellegrini, assente

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 17 maggio 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la sua asserita

inazione nel consegnare la documentazione relativa al fallimento (ora chiuso)

della società PI 1 già in __________;

viste le

osservazioni 27 maggio 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 30

marzo 2005, il ricorrente, presentandosi quale azionista unico nonché correntista

unico della società PI 1, cancellata d’ufficio dal registro di commercio il 30

luglio 1997 in seguito a chiusura del suo fallimento, ha chiesto all’CO 1 che

gli fosse trasmesso “l’incarto completo relativo ai pagamenti creditori e

onorario commissario [...] entro e non oltre 10 gg per questioni di termini

legali”;

che il 29

aprile 2005, RI 1 ha ribadito la sua domanda, minacciando l’Ufficio di

procedere nei suoi confronti per via giudiziaria se non avesse ricevuto quanto

richiesto entro 5 giorni;

che il 2

maggio 2005, l’Ufficio ha informato il ricorrente che la documentazione in

questione era già stata richiesta il 13 ottobre 1994 dal suo patrocinatore,

avv. __________, al quale era stato risposto di rivolgersi all’amministratore

speciale del fallimento, __________ __________, motivo per cui l’Ufficio aveva

ritenuto che gli atti fossero già da diversi anni in possesso del ricorrente,

rispettivamente in possesso del suo rappresentante legale;

che

l’Ufficio ha nondimeno comunicato di essere disposto a consegnare i documenti non

appena il ricorrente avesse bonificato l’importo di fr. 41.-- per spese e

competenze (art. 9 OTLEF);

che RI 1

chiede ora l’intervento di questa Camera affinché ordini la trasmissione degli

atti entro e non oltre 5 giorni, “con tutte le relative documentazioni

(incassi, ricevute, ecc...)”, nonché l’apertura di un’inchiesta nei confronti

dell’Ufficiale __________ e del funzionario __________;

che nelle

sue osservazioni 27 maggio 2005, l’CO 1 espone che l’anticipo di fr. 41.-

richiesto per la trasmissione degli atti è stato calcolato in base all’art. 9

OTLEF, tenuto conto del costo di 16 fotocopie a fr. 2.- ciascuna, dello scritto

2 maggio 2005 (fr. 8.-) e delle spese postali (fr. 1.-);

che in

quanto RI 1 si ritiene vittima di denegata o ritardata giustizia, il ricorso è

ricevibile poiché non è subordinato al rispetto del termine d’impugnazione di

10 giorni (cfr. art. 17 cpv. 3 LEF);

che il

ricorso va tuttavia respinto, siccome non vi è stata nessuna denegata o ritardata

giustizia, l’Ufficio, con scritto 2 marzo 2005, essendosi dichiarato disposto a

dare seguito alla richiesta del ricorrente, alla condizione che anticipasse le

relative spese;

che

denegata giustizia potrebbe fors’anche essere ipotizzata qualora l’importo da

anticipare fosse talmente sproporzionato agli atti da compiere, da apparire

abusivo, ovvero inteso soltanto a dissuadere la domanda;

che, per

contro, le spese richieste in concreto dall’ufficio, di complessivi fr. 41.-

sarebbero semmai dovute essere contestate con ricorso nel termine di 10 giorni

(art. 17 cpv. 2 LEF);

che RI 1

non ha contestato tempestivamente la decisione e nemmeno espone i motivi per i

quali l’art. 9 OTLEF sul quale l’Ufficio fonda la propria decisione non sarebbe

applicabile nel caso concreto;

che comunque l’Ufficio può

validamente sospendere ogni operazione, la cui tassa non sia stata anticipata

da chi ne chiede l’adempimento (cfr. art. 68 cpv. 1 LEF; Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 e 7 ad art. 68);

che, a titolo

abbondanziale, può essere ricordato all’ufficio l’art. 98 cpv.

3 RUF secondo il quale il protocollo e gli atti

del fallimento devono essere conservati nell’archivio dell’ufficio dei

fallimenti, per la durata di dieci anni (art. 14 cpv. 1 RUF);

che il diritto del

debitore di consultare gli atti di un fallimento chiuso sussiste fintanto che

gli atti del fallimento non sono stati distrutti (DTF 130 III 42 ss.);

che

infine la domanda d’intervento nei confronti dei responsabili dell’Ufficio __________

non può avere un seguito in questa sede, dal momento che la decisione sull’apertura

di una procedura disciplinare è riservata all’autorità di vigilanza, il

denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF);

che il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 8a, 17, 20a, 68 LEF; 14, 98 RUF; 11 LALEF; 9, 12, 13, 61, 62

OTLEF;

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso 17 maggio 2005 di RI 1, __________, è

respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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