15.2005.7
tassazione della nota di onorario
2 febbraio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
15.2005.7
Data decisione, Autorità:
02.02.2005, CEF
Titolo:
tassazione della nota di onorario
DELEGAZIONE DEI CREDITORI
art. 46 OTLEF
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2005.7
Lugano
2 febbraio
2005
FP/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sull’istanza 31 gennaio 2005 di
IS 1
chiedente
la
determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno alla
delegazione dei creditori nel fallimento dott. __________, __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che
Il 27 febbraio 1997 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________
nominava un’amministrazione speciale composta degli avvocati __________, __________
che
nel contempo veniva pure nominata una delegazione dei creditori nelle persone
degli avvocati e IS 1;
che
con istanza 31 gennaio 2005 l’avv. IS 1 ha chiesto il riconoscimento
dell’importo di fr. 150.– quale tariffa oraria applicata alle prestazioni
effettuate nel fallimento del __________
che
per il periodo 16 febbraio 2001 / 31 gennaio 2005 l’avv. IS 1 ha esposto il
seguente onorario:
19
h 35’ a fr. 150.–/h fr. 2’912.50
Spese
fr.
378.70
Totale fr. 3'291.20;
che
Fatti
i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della
liquidazione fallimentare riferita al __________
che
per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III
65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento
costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività
dedotto dall’art. 1 OTLEF;
richiamati gli art.
1 ss., 46 e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza 31 gennaio 2005 dell’ avv IS 1 , è accolta.
Considerandi
2.
La
rimunerazione dell’avv IS 1 per l’attività svolta nell’ambito del fallimento __________,
per il periodo 16 febbraio 2001 / 31 gennaio 2005 è determinata come segue:
19.
h 35’ a fr. 150.–/h fr. 2’912.50
Spese
fr.
378.70
Totale fr. 3'291.20
3.
Non
si prelevano spese.
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF
5.
Intimazione
a:
–
avv. IS 1,;
–
avv. __________;
–
avv. __________;
–
lic. rer. pol. __________.
Comunicazione
all’__________.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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