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Decisione

15.2005.71

domanda di sospensione dell'esecuzione. Competenza per decidere sulla domanda

16 giugno 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.71

Data decisione, Autorità:

16.06.2005, CEF

Titolo:

domanda di sospensione dell'esecuzione. Competenza per decidere sulla domanda

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

art. 56 cf. 3 LEF

Incarto n.

15.2005.71

Lugano

16 giugno 2005 /CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 maggio 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento

10 maggio 2005 di reiezione della richiesta 18 febbraio 2005 del ricorrente

tendente alla sospensione delle 35 procedure esecutive (da n° __________ a n° __________)

di cui è oggetto (al 14 giugno 2005);

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

numerosi creditori procedono in via esecutiva nei confronti di RI 1 per

l’incasso dei loro crediti;

che con

scritto 31 gennaio 2005, l’escusso ha chiesto all’CO 1 la sospensione di tutte

le esecuzioni promosse nei suoi confronti, allegando di aver presentato una

richiesta motivata al Ministero pubblico per ottenere “il rifacimento puro e

semplice di tutto quanto ha deciso la Pretura di __________ e la giudicatura di

pace”;

che con

esposto 18 febbraio 2005, considerato quale ricorso da questa Camera, egli ha

riproposto la stessa domanda;

che con

sentenza 2 marzo 2005 (inc. 15.05.19), questa Camera ha dichiarato il ricorso

irricevibile, in quanto l’CO 1 non aveva ancora emesso alcun provvedimento

sulla domanda del ricorrente;

che gli

atti sono pertanto stati retrocessi all’Ufficio affinché avesse a determinarsi

in merito alla richiesta di sospensione delle esecuzioni, ricordando – di

transenna – che l’esecuzione può essere sospesa unicamente per uno dei motivi

previsti agli art. 57 a 62 LEF;

che l’11

aprile 2005, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale

ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall’escusso contro la

sentenza 2 marzo 2005;

che il 10

maggio 2005, l’CO 1 ha respinto la richiesta di sospensione delle esecuzioni

formulata da RI 1, ritenendo che non fosse dato nessuno dei motivi di cui agli

art. 57 a 62 LEF;

che

l’escusso si aggrava nuovamente contro tale provvedimento, facendo valere

l’incompetenza dell’CO 1 a pronunciarsi sulla sua domanda di sospensione, in

quanto la stessa non gli era indirizzata;

che RI 1 allega

al ricorso un suo scritto 23 marzo 2005 a questa Camera nonché un’istanza 30

marzo 2005 indirizzata al Ministero pubblico tendente al “rifacimento querele

disperse e inoltro delle stesse”;

che in

virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso

irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso

è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio

2002 [15.2002.89/96], cons. 1);

che

nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito

del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato

sentito (Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

che il

ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti;

che,

salvo eccezioni esplicitamente previste dalla legge (ad es. art. 132 LEF), gli

uffici di esecuzione sono competenti, in prima istanza, per l’emanazione di

tutti i provvedimenti relativi ad esecuzioni in corso;

che l’CO

1 era pertanto competente per emanare il provvedimento impugnato;

che il

ricorrente non espone altri motivi d’impugnazione;

che anche

volendo considerare che RI 1 fonda implicitamente il suo ricorso sulla

motivazione esposta nei suoi precedenti scritti, ossia sul fatto di aver

presentato l’istanza 30 marzo 2005 di “rifacimento querele disperse e inoltro

delle stesse”, occorre ribadire che non si tratta di un motivo di sospensione

previsto dalla legge (cfr. art. 78 cpv. 1, 85, 85a, 57 a 62, 109 cpv. 5, 123,

230 cpv. 4, 297 cpv. 1, 337 ss. LEF);

che il

ricorso va pertanto respinto;

che a

scanso di equivoci, si precisa che il ricorrente non ha chiesto –

contrariamente a quanto indicato dall’Ufficio nelle sue osservazioni 23 maggio

2005 – l’effetto sospensivo, con il rilievo che una simile richiesta sarebbe

comunque stata irricevibile, siccome il ricorrente non avrebbe avuto interesse

a chiedere la sospensione di una decisione che respingeva la sua domanda;

che la

sentenza non va comunicata ai procedenti, poiché non è stato comunicato loro il

ricorso;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 18 maggio 2005 di RI 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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