15.2005.71
domanda di sospensione dell'esecuzione. Competenza per decidere sulla domanda
16 giugno 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.71
Data decisione, Autorità:
16.06.2005, CEF
Titolo:
domanda di sospensione dell'esecuzione. Competenza per decidere sulla domanda
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
art. 56 cf. 3 LEF
Incarto n.
15.2005.71
Lugano
16 giugno 2005 /CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 maggio 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento
10 maggio 2005 di reiezione della richiesta 18 febbraio 2005 del ricorrente
tendente alla sospensione delle 35 procedure esecutive (da n° __________ a n° __________)
di cui è oggetto (al 14 giugno 2005);
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
numerosi creditori procedono in via esecutiva nei confronti di RI 1 per
l’incasso dei loro crediti;
che con
scritto 31 gennaio 2005, l’escusso ha chiesto all’CO 1 la sospensione di tutte
le esecuzioni promosse nei suoi confronti, allegando di aver presentato una
richiesta motivata al Ministero pubblico per ottenere “il rifacimento puro e
semplice di tutto quanto ha deciso la Pretura di __________ e la giudicatura di
pace”;
che con
esposto 18 febbraio 2005, considerato quale ricorso da questa Camera, egli ha
riproposto la stessa domanda;
che con
sentenza 2 marzo 2005 (inc. 15.05.19), questa Camera ha dichiarato il ricorso
irricevibile, in quanto l’CO 1 non aveva ancora emesso alcun provvedimento
sulla domanda del ricorrente;
che gli
atti sono pertanto stati retrocessi all’Ufficio affinché avesse a determinarsi
in merito alla richiesta di sospensione delle esecuzioni, ricordando – di
transenna – che l’esecuzione può essere sospesa unicamente per uno dei motivi
previsti agli art. 57 a 62 LEF;
che l’11
aprile 2005, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall’escusso contro la
sentenza 2 marzo 2005;
che il 10
maggio 2005, l’CO 1 ha respinto la richiesta di sospensione delle esecuzioni
formulata da RI 1, ritenendo che non fosse dato nessuno dei motivi di cui agli
art. 57 a 62 LEF;
che
l’escusso si aggrava nuovamente contro tale provvedimento, facendo valere
l’incompetenza dell’CO 1 a pronunciarsi sulla sua domanda di sospensione, in
quanto la stessa non gli era indirizzata;
che RI 1 allega
al ricorso un suo scritto 23 marzo 2005 a questa Camera nonché un’istanza 30
marzo 2005 indirizzata al Ministero pubblico tendente al “rifacimento querele
disperse e inoltro delle stesse”;
che in
virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso
è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio
2002 [15.2002.89/96], cons. 1);
che
nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito
del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato
sentito (Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il
ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti;
che,
salvo eccezioni esplicitamente previste dalla legge (ad es. art. 132 LEF), gli
uffici di esecuzione sono competenti, in prima istanza, per l’emanazione di
tutti i provvedimenti relativi ad esecuzioni in corso;
che l’CO
1 era pertanto competente per emanare il provvedimento impugnato;
che il
ricorrente non espone altri motivi d’impugnazione;
che anche
volendo considerare che RI 1 fonda implicitamente il suo ricorso sulla
motivazione esposta nei suoi precedenti scritti, ossia sul fatto di aver
presentato l’istanza 30 marzo 2005 di “rifacimento querele disperse e inoltro
delle stesse”, occorre ribadire che non si tratta di un motivo di sospensione
previsto dalla legge (cfr. art. 78 cpv. 1, 85, 85a, 57 a 62, 109 cpv. 5, 123,
230 cpv. 4, 297 cpv. 1, 337 ss. LEF);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che a
scanso di equivoci, si precisa che il ricorrente non ha chiesto –
contrariamente a quanto indicato dall’Ufficio nelle sue osservazioni 23 maggio
2005 – l’effetto sospensivo, con il rilievo che una simile richiesta sarebbe
comunque stata irricevibile, siccome il ricorrente non avrebbe avuto interesse
a chiedere la sospensione di una decisione che respingeva la sua domanda;
che la
sentenza non va comunicata ai procedenti, poiché non è stato comunicato loro il
ricorso;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 18 maggio 2005 di RI 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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