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Decisione

15.2005.73

fallimento. Retribuzione della delegazione dei creditori. Assenza dei presupposti per un'indennità speciale

5 luglio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.73

Data decisione, Autorità:

05.07.2005, CEF

Titolo:

fallimento. Retribuzione della delegazione dei creditori. Assenza dei presupposti per un'indennità speciale

SPESE ESECUTIVE

art. 46 OTLEF

Incarto n.

15.2005.73

Lugano

5 luglio 2005

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sull’istanza 23 maggio 2005 di

IS 1

con cui chiede la determinazione della sua

rimunerazione per l’attività svolta in seno alle delegazioni dei creditori dei

fallimenti di

PI 1

PI 2

PI 3

PI 4

tutti rappr.

dall’PI 5

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

l’istante chiede la tassazione dei conteggi delle sue ore svolte quale membro

delle delegazioni dei creditori menzionate sopra, esponendo 30 minuti per la

seduta relativa alla verifica dei crediti in ciascuno dei fallimenti;

che

per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III

65 ss.), la funzione di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituisce

esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni

connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto

dall’art. 1 OTLEF;

che per

l’art. 46 cpv. 3 OTLEF l’indennità per il presidente della delegazione dei

creditori e per il segretario è di fr. 60.-- per ogni mezz’ora di seduta,

mentre ammonta a fr. 50.--/½

ora per gli altri membri;

che se la

procedura richiede indagini approfondite della fattispecie o giuridiche, si

dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso,

del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), l’autorità

di vigilanza potendo aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione

sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei

creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF);

che giusta l’art. 84 RUF, ove l'amministrazione del fallimento o la

delegazione dei creditori creda di aver diritto a una

speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima

di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente

autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata

delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna;

che l'autorità di vigilanza

fissa l'indennità da corrispondere;

che

nel caso di specie, l’istante non afferma (né ha reso verosimile) che siano

adempiuti i presupposti dell’art. 47 OTLEF e nemmeno si richiama a tale norma;

che la

verifica dei crediti (ai sensi degli art. 244 o 247 cpv. 3 LEF) costituisce del

resto un’operazione del tutto ordinaria nella procedura di fallimento (cfr.

art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF);

che

siccome l’istante non chiede un’indennità speciale ai sensi dell’art. 47 OTLEF,

la sua retribuzione va determinata dall’CO 1 in base all’art. 46 cpv. 3 OTLEF e

non dall’autorità di vigilanza;

che

l’istanza si rivela pertanto irricevibile;

Richiamati

gli art. 247 cpv. 3 LEF, 84 RUF, 1, 46, 47 OTLEF;

pronuncia:

1. L’istanza

23 maggio 2005 dell’avv. IS 1, __________, è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

all’avv. IS 1, __________.

Comunicazione

all’PI 2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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