15.2005.73
fallimento. Retribuzione della delegazione dei creditori. Assenza dei presupposti per un'indennità speciale
5 luglio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.73
Data decisione, Autorità:
05.07.2005, CEF
Titolo:
fallimento. Retribuzione della delegazione dei creditori. Assenza dei presupposti per un'indennità speciale
SPESE ESECUTIVE
art. 46 OTLEF
Incarto n.
15.2005.73
Lugano
5 luglio 2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 23 maggio 2005 di
IS 1
con cui chiede la determinazione della sua
rimunerazione per l’attività svolta in seno alle delegazioni dei creditori dei
fallimenti di
PI 1
PI 2
PI 3
PI 4
tutti rappr.
dall’PI 5
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
l’istante chiede la tassazione dei conteggi delle sue ore svolte quale membro
delle delegazioni dei creditori menzionate sopra, esponendo 30 minuti per la
seduta relativa alla verifica dei crediti in ciascuno dei fallimenti;
che
per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III
65 ss.), la funzione di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituisce
esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni
connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto
dall’art. 1 OTLEF;
che per
l’art. 46 cpv. 3 OTLEF l’indennità per il presidente della delegazione dei
creditori e per il segretario è di fr. 60.-- per ogni mezz’ora di seduta,
mentre ammonta a fr. 50.--/½
ora per gli altri membri;
che se la
procedura richiede indagini approfondite della fattispecie o giuridiche, si
dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso,
del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), l’autorità
di vigilanza potendo aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione
sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei
creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF);
che giusta l’art. 84 RUF, ove l'amministrazione del fallimento o la
delegazione dei creditori creda di aver diritto a una
speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima
di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente
autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata
delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna;
che l'autorità di vigilanza
fissa l'indennità da corrispondere;
che
nel caso di specie, l’istante non afferma (né ha reso verosimile) che siano
adempiuti i presupposti dell’art. 47 OTLEF e nemmeno si richiama a tale norma;
che la
verifica dei crediti (ai sensi degli art. 244 o 247 cpv. 3 LEF) costituisce del
resto un’operazione del tutto ordinaria nella procedura di fallimento (cfr.
art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF);
che
siccome l’istante non chiede un’indennità speciale ai sensi dell’art. 47 OTLEF,
la sua retribuzione va determinata dall’CO 1 in base all’art. 46 cpv. 3 OTLEF e
non dall’autorità di vigilanza;
che
l’istanza si rivela pertanto irricevibile;
Richiamati
gli art. 247 cpv. 3 LEF, 84 RUF, 1, 46, 47 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza
23 maggio 2005 dell’avv. IS 1, __________, è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
all’avv. IS 1, __________.
Comunicazione
all’PI 2.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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