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Decisione

15.2005.74

proroga del termine per chiudere il fallimento

9 agosto 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.74

Data decisione, Autorità:

09.08.2005, CEF

Titolo:

proroga del termine per chiudere il fallimento

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2005.74

Lugano

9 agosto 2005

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 6 giugno 2005 di

AM 1

Considerandi

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

IS 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che la procedura fallimentare è aperta dall’11 maggio

2004, l’istante essendo stato nominato quale amministratore speciale in

occasione della prima assemblea dei creditori il 23 giugno 2004;

che la graduatoria fallimentare, di cui

sono parti integranti 11 elenchi oneri, è stata depositata il 22 aprile 2005;

che il 10 giugno 2005 si è tenuta la

seconda assemblea dei creditori;

che l’istante allega a sostegno

dell’istanza di essere stato quasi completamente assorbito dall’esecuzione

della decisione della prima assemblea dei creditori di riaprire gli impianti di

risalita del __________, che ha potuto essere messa in atto grazie alla

sottoscrizione, il 23 settembre 2004, di un contratto di mandato tra la fallita

e la società __________, __________;

che solo dopo la chiusura degli impianti l’amministrazione

e la delegazione dei creditori hanno potuto occuparsi dell’esame dei crediti

insinuati nel fallimento e depositare la graduatoria;

che l’istante ipotizza di poter indire

l’asta degli impianti al più tardi nel mese di settembre 2005 ed occuparsi

successivamente delle formalità di chiusura del fallimento;

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura

di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del

medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno,

prorogare tale termine;

che in concreto, visto quanto precede, la proroga richiesta appare

giustificata.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta: 1. L’istanza

6 giugno 2005 dell’avv. AM 1, __________, amministratore speciale del

fallimento di IS 1, __________, tendente alla proroga del termine per chiudere

la liquidazione fallimentare, è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 maggio 2006.

2. Intimazione

all’avv. AM 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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