15.2005.78
seconda assemblea dei creditori. Diritto di ricorrere contro le deliberazioni del creditore la cui insinuazione è contestata dalla massa. Conferma "in blocco" della delegazione dei creditori. Motivi d
9 agosto 2005Italiano19 min
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Numero d'incarto:
15.2005.78
Data decisione, Autorità:
09.08.2005, CEF
Titolo:
seconda assemblea dei creditori. Diritto di ricorrere contro le deliberazioni del creditore la cui insinuazione è contestata dalla massa. Conferma "in blocco" della delegazione dei creditori. Motivi di esclusione
DELEGAZIONE DEI CREDITORI
SECONDA ASSEMBLEA DEI CREDITORI
art. 252 LEF
art. 253 LEF
Incarto n.
15.2005.78
Lugano
9 agosto 2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 13 giugno 2005 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
due deliberazioni della seconda assemblea dei
creditori del 10 giugno 2005 nella procedura fallimentare relativa a
CO 1
rappr. dall’avv. PI 1, __________,
amministratore speciale
e meglio contro le deliberazioni sulla trattanda di
cui alla lettera “f”, in quanto colloca il credito insinuato dal ricorrente in
terza classe, e sulla trattanda di cui alla lettera “i”, che conferma in blocco
la delegazione dei creditori, composta oltre che del presidente, __________, di
avv. PI 2,
__________
avv.dott. PI
3, __________
PI 4, __________
PI 5, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. L’11 maggio 2004, il Pretore __________ ha decretato il fallimento
delle CO 1 e – il 4 giugno 2004 – ne ha ordinato la liquidazione in via
ordinaria.
B. Il
23 giugno 2004 si è tenuta la prima assemblea dei creditori, che in particolare
ha designato l’avv. PI 1 quale amministratore speciale e una delegazione dei
creditori composta dall’avv. __________ (presidente), avv. dott. PI 3, avv. PI
2, PI 5 e PI 4.
C. La
graduatoria è stata depositata il 22 aprile 2005. Sono stati iscritti pro
memoria i crediti tendenti al pagamento del salario per giornate di libero
e ore supplementari non rimunerate, insinuati da due dipendenti della fallita
con funzioni dirigenziali, fra i quali RI 1, con l’osservazione seguente: “Nonostante l’estensione (di cui all’art.
219 cpv. 5 LEF) del periodo di computo dei 6 mesi di cui all’art. 219 cpv. 4
prima classe lett. a LEF, il credito si riferisce ad un periodo antecedente di
oltre 6 mesi la concessione di una moratoria concordataria a favore della
fallita. Non si giustifica pertanto l’iscrizione del credito in 1a
classe, bensì unicamente in 3a classe. Il credito in esame è oggetto
di una azione giudiziaria presso la Pretura del Distretto di Leventina,
attualmente sospesa per intervenuto fallimento della datrice di lavoro. Come
sancito dall’art. 63 cpv. 1 RUF (RS 281.32) i crediti che formano oggetto di
una lite avviata prima della dichiarazione di fallimento devono essere iscritti
in graduatoria pro memoria. Ne consegue che ex art. 63 cpv. 2 RUF la decisione
se ammettere o meno la pretesa compete unicamente alla seconda assemblea dei
creditori, che potrà decidere sia l’ammissione in 3a classe del
credito, sia la continuazione della causa.”
D. Il
10 giugno 2005, la seconda assemblea dei creditori ha riconosciuto il credito di
RI 1, con 10 voti favorevoli, 1 contrario e 15 astensioni, rifiutando però la
sua collocazione in prima classe (con 12 voti contrari, 9 favorevoli e 5
astensioni) (cfr. deliberazione sulla trattanda di cui alla lettera “f” del
verbale della seconda assemblea), e ha confermato la delegazione dei creditori,
con 23 voti favorevoli e 3 astensioni (cfr. deliberazione sulla trattanda di
cui alla lettera “i”).
E. Con
reclamo (recte: ricorso), RI 1 ha impugnato queste due deliberazioni. Egli
sostiene che il quesito relativo alla collocazione del suo credito in terza
classe è stato sottoposto alla seconda assemblea dei creditori in modo irrito e
illegale poiché nella sua risposta di causa nella procedura di contestazione
della graduatoria la massa fallimentare avrebbe postulato il parziale accoglimento
della domanda con l’inserimento di parte del credito in prima classe e parte in
terza. L’assemblea non sarebbe pertanto stata legalmente abilitata a rivedere
quella parziale acquiescenza. Inoltre, il ricorrente contesta la riconferma
della delegazione dei creditori, ritenendo che tutti i suoi membri, tranne il
presidente, si trovino in un conflitto d’interessi tale da non permettere loro
un giudizio indipendente ed equanime per la salvaguardia degli interessi della
massa fallimentare. Rimprovera rispettivamente:
– all’avv. PI 2 di patrocinare la ditta E__________ in una causa
diretta contro la massa fallimentare;
– all’avv. PI 3 di aver patrocinato la fallita prima dell’apertura
del fallimento, segnatamente nella causa promossa dal ricorrente per il pagamento
di arretrati di salario;
– a PI 4 di aver gestito gli impianti della fallita durante due anni
su mandato della delegazione dei creditori e di essere figlio di __________ che
faceva parte del consiglio di amministrazione della fallita;
– a PI 5 di essere municipale del Comune di __________, ente che
aveva nel consiglio di amministrazione della fallita un altro municipale, __________,
e, seppur a titolo personale, il sindaco __________.
Il
ricorrente critica inoltre il fatto che la conferma della delegazione dei
creditori sia avvenuta “in blocco” e non separatamente per ogni singolo
componente.
F. Con
ordinanza 16 giugno 2005, il presidente di questa Camera ha concesso al gravame
effetto sospensivo parziale limitatamente alla deliberazione sulla trattanda di
cui alla lettera “i” del verbale della seconda assemblea dei creditori del 10
giugno 2005 (“conferma della delegazione dei creditori”).
G. Sulle osservazioni dell’amministratore speciale e di alcuni
membri della delegazione dei creditori (PI 2, PI 3 e PI 4) si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi seguenti.
Considerandi
in diritto:
1.
Le
deliberazioni della seconda assemblea dei creditori (così come quelle delle
successive assemblee) possono essere impugnate con ricorso (art. 17 LEF)
all’autorità di vigilanza nel termine di 10 giorni – e non di 5 giorni come
previsto all’art. 239 cpv. 1 LEF per le deliberazioni della prima assemblea dei
creditori (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 20 ad
art. 239 e n. 33 ad art. 253; Bürgi,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13
ad art. 253).
Nel caso
concreto, l’assemblea dei creditori di cui sono contestate alcune deliberazioni
si è tenuta il 10 giugno 2005: il ricorso inoltrato il 13 giugno 2005 è
pertanto tempestivo.
2.
Poiché
la seconda assemblea dei creditori ordina “inappellabilmente” quanto richiede
la gestione del fallimento (art. 253 cpv. 2 LEF), le sue deliberazioni possono
di regola essere oggetto di ricorso soltanto per violazione della legge, abuso
o eccesso del potere di apprezzamento e denegata giustizia, la questione della
loro opportunità essendo sottratta all’esame dell’autorità di vigilanza (cfr.
DTF 109 III 87; Gilliéron, op.
cit., n. 19 ad art. 253; Bürgi,
op. cit., n. 11 ad art. 253).
3.
In
linea di massima sono legittimati a ricorrere tutti i creditori che avevano il
diritto di partecipare alla seconda assemblea, ossia tutti i creditori la cui
insinuazione non è stata oggetto di una decisione definitiva che ne escluda la
collocazione (art. 252 cpv. 1 LEF) – compresi quelli il cui credito è oggetto
di una contestazione della graduatoria o di una causa sospesa in virtù
dell’art. 207 LEF (DTF 90 III 88) –, i membri della delegazione dei creditori e
il fallito (cfr. Gilliéron, op.
cit., n. 127 ss. ad art. 253; Bürgi,
op. cit., n. 15 ad art. 253).
3.1
Il
creditore, la cui pretesa è oggetto di una causa sospesa in virtù dell’art. 207
LEF (e quindi iscritta “pro memoria” nella graduatoria in virtù dell’art. 63
cpv. 1 RUF), è tuttavia escluso dalle deliberazioni relative alla decisione
vertente sulla continuazione del processo da parte della massa fallimentare o
sulla rinuncia a tale facoltà, con contestuale cessione (ai sensi dell’art. 260
LEF) ai singoli creditori (cfr. art. 63 cpv. 4 RUF). Non è pertanto legittimato
a ricorrere contro una simile deliberazione (DTF 90 III 88 s.; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art.
253).
3.2
Nel
caso concreto, è quindi esclusa, per un motivo analogo, la legittimazione del
ricorrente a contestare la deliberazione di cui alla lettera “f”, che colloca in
terza classe il credito da lui insinuato. Certo, tale deliberazione non verte
sulla continuazione di un processo promosso prima dell’apertura del fallimento
circa un credito poi iscritto “pro memoria” nella graduatoria, bensì
sulla continuazione di un processo di contestazione della graduatoria (art. 250
cpv. 1 LEF). Non è di conseguenza applicabile direttamente la giurisprudenza
citata al considerando precedente sull’assenza di legittimazione del creditore
la cui pretesa è oggetto del processo in corso, tanto più che l’amministrazione
del fallimento non pare necessitare di autorizzazione per rappresentare la
massa in una causa di contestazione della graduatoria (cfr. Alexander Brunner/Mark Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2.
ed., Berna 2002, p. 41), riservati comunque i diritti della delegazione dei
creditori e dei singoli creditori in caso di transazione (cfr. art. 66 RUF).
Un’applicazione analogica del principio espresso nella citata DTF 90 III 88 s.
al caso in esame appare però del tutto giustificata. La seconda assemblea dei
creditori è infatti “inappellabilmente” competente per ogni decisione circa la
gestione del fallimento (art. 253 cpv. 2 LEF), comprese quelle riferite alla
continuazione di processi promossi dalla massa o contro essa diretti (cfr. DTF
86.
III 128; Gilliéron, op. cit.,
n. 12 ad art. 253, ad tertio; Russenberger,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
n. 47 ad art. 237), sotto riserva delle competenze della
delegazione dei creditori per quanto concerne l’approvazione delle transazioni
concluse dall’amministrazione fallimentare (cfr. art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF e 66
cpv. 3 RUF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo
1997/1999, n. 16 ad art. 237). Qualora l’amministrazione del fallimento decida
di consultare l’assemblea in merito a tali processi, i creditori titolari della
pretesa litigiosa devono astenersi dal partecipare alla deliberazione,
conformemente al principio generale di cui all’art. 10 cpv. 1 n. 1 LEF, e
pertanto essi difettano della legittimazione per impugnare la decisione
dell’assemblea. Un’eccezione a questo principio è ipotizzabile solo qualora
l’assemblea decida di modificare una decisione definitivamente iscritta nella
graduatoria (cfr. DTF 107 III 136 ss.). Non è il caso nella fattispecie in
esame, perché la seconda assemblea dei creditori ha solo confermato una
decisione di collocazione che non è ancora diventata definitiva. È d’altronde
irrilevante il fatto di sapere se tale deliberazione sarà vincolante per il
giudice del merito o se invece essa non potrà rimettere in discussione una
transazione che eventualmente fosse già avvenuta con la regolare autorizzazione
della delegazione dei creditori. La questione va in effetti risolta nella
procedura giudiziaria di contestazione della graduatoria e il ricorrente non ha
nessun interesse degno di protezione a discuterla già in sede di ricorso, dato
che potrà far valere i suoi argomenti davanti al giudice civile.
4.
A
prescindere dall’irricevibilità del ricorso su questo punto, va evidenziato, a
titolo abbondanziale, come la censura ricorsuale andrebbe comunque respinta nel
merito. Essa appare infatti contraddittoria, siccome è proprio il patrocinatore
del ricorrente, durante l’assemblea del 10 giugno 2005, ad aver insistito,
contro il parere di alcuni creditori, per far deliberare l’assemblea sulla
collocazione del credito di RI 1 (cfr. verbale, p. 11-12), procedura che ora
egli ritiene irrita e illegale. D’altronde il ricorrente non ha dimostrato che
l’amministrazione del fallimento abbia effettivamente, con la risposta di causa
nella procedura di contestazione della graduatoria, incondizionatamente
postulato il parziale accoglimento della domanda. Come detto, la questione
andrà comunque risolta in sede di contestazione della graduatoria.
5.
Giusta
l’art. 253 cpv. 2 LEF, la seconda assemblea dei creditori delibera fra l’altro
sulla conferma dell’amministrazione ed eventualmente della delegazione dei
creditori.
5.1
L'autorità
di vigilanza, d'ufficio o su ricorso (art. 17 LEF), può intervenire nel caso in
cui siano state designate persone inadatte, suscettibili di avere o determinare
conflitti di interesse tali da nuocere ai diritti dei creditori (DTF 119 III
122.
cons. 4, 97 III 121, 86 III 121, 59 III 134 e 48 III 196 s.; CEF 15 ottobre
2001.
[15.01.253], cons. 4e; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 5e). Il
potere di cognizione dell'autorità cantonale di vigilanza, chiamata a statuire
sulla designazione e composizione della delegazione dei creditori, non è
limitato: essa non solo può ma anzi deve riesaminare la questione tanto dal
profilo della conformità al diritto esecutivo quanto sotto l'aspetto
dell'opportunità, sostituendo il proprio apprezzamento a quello dell'assemblea
dei creditori (DTF 119 III 122, cons. 4; CEF 15 ottobre 2001 [15.01.253], cons.
4f; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 5f). Questo principio, espresso
in merito a una delegazione designata dalla prima assemblea dei creditori, vale
anche per le nomine e le conferme decise dalla seconda assemblea, siccome il
carattere “inappellabile” delle decisioni di quest’ultima, come si evince dal
testo dell’art. 253 cpv. 2 LEF, non riguarda la designazione
dell’amministrazione né della delegazione dei creditori (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 16 ss. ad art.
253).
5.2
Dal
momento che compito principale della delegazione dei creditori è la tutela
degli interessi di tutti i creditori, appare indicato applicare le regole di
esclusione previste all’art. 10 LEF (Russenberger,
op. cit., n. 25 ad art. 237; CEF 15 ottobre 2001
[15.01.253], cons. 4c; CEF 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 5c).
Occorre al proposito distinguere tra motivi d’incompatibilità relativa, che
hanno l’unico effetto di precludere a un membro della delegazione dei creditori
di partecipare alla discussione e alla deliberazione su questioni puntuali che
lo riguardano personalmente oppure come rappresentante o patrocinatore di un
creditore, e motivi d’incompatibilità assoluta, che escludono d’acchito ogni
partecipazione alla delegazione dei creditori, ove l’interessato tuteli,
secondo qualsivoglia modalità e funzioni, interessi del debitore e/o dei suoi
parenti o società del gruppo o comunque vicine al debitore e alla sua cerchia
familiare.
5.3
Nel
caso concreto, il ricorrente contesta la riconferma della delegazione dei
creditori per motivi che già gli erano noti al momento della prima assemblea
dei creditori. L’amministratore speciale intravede in tale comportamento un
agire contraddittorio, che non meriterebbe tutela (art. 2 cpv. 2 CC), siccome
il ricorso avrebbe l’evidente scopo ricattatorio di ottenere la sospensione
dell’asta degli impianti, che invece la seconda assemblea dei creditori ha
deciso debba avere luogo entro la prima settimana di settembre 2005. L’asserito
abuso di diritto non appare tuttavia così manifesto da proibire al ricorrente
l’esercizio di una facoltà – quella di ricorrere – che gli riconosce la legge
(cfr. art. 17 LEF). Non va infatti dimenticato che se il legislatore ha
previsto che la seconda assemblea dei creditori debba deliberare sulla conferma
della delegazione dei creditori (art. 253 cpv. 2 LEF), significa che ha
ritenuto che i creditori potessero, tra la prima e la seconda assemblea,
cambiare parere sull’idoneità dei membri della delegazione. Occorre di
conseguenza entrare nel merito delle censure sollevate dal ricorrente.
a) Per
quanto concerne la posizione dell’avv. PI 2, va evidenziato come il solo fatto
che essa rappresenti un creditore non sia motivo di esclusione assoluto, poiché
uno dei presupposti per far parte della delegazione dei creditori è proprio
quello di essere creditore o di rappresentare un creditore (cfr. Russenberger, op. cit., n. 28 ad art.
237). Non è poi determinante che il credito della ditta da lei patrocinata (E__________)
sia contestato né che la seconda assemblea dei creditori abbia deciso a
maggioranza di non ammetterlo in graduatoria (deliberazione sulla trattanda
“g”), perché tutti i creditori la cui pretesa non è stata definitivamente
rigettata – ciò che è il caso di E__________, siccome la causa giudiziaria è
ancora pendente – hanno il diritto di partecipare alla seconda assemblea (art.
252.
cpv. 1 LEF) e quindi fanno parte dei “membri” tra i quali possono essere
designati i delegati (cfr. art. 237 cpv. 3 LEF). L’esigenza formulata in
dottrina (cfr. Russenberger, op.
cit., loc. cit.) secondo cui la qualità di creditore del membro della
delegazione non dovrebbe essere dubbia non sembra quindi corrispondere al senso
della legge né alla giurisprudenza del Tribunale federale, che non vincola in
modo assoluto la capacità di essere membro della delegazione dei creditori alla
legittimazione quale creditore (cfr. DTF 51 III 225). Va da sé che,
conformemente all’art. 10 cpv. 1 n. 1 LEF (cfr. DTF 56 III 163, cons. 3; Peter, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 10; Gilliéron,
op. cit., n. 22 ad art. 10), l’avv. PI 2 dovrà astenersi dal partecipare ad
eventuali deliberazioni sul credito della sua patrocinata. Si tratta però di un
caso di incompatibilità relativa. Non sono invece dati motivi di
incompatibilità assoluta.
b) L’indipendenza
dell’avv. PI 3 viene messa in questione per il motivo che ha patrocinato la
fallita prima dell’apertura del fallimento segnatamente nella causa promossa
dal ricorrente per il pagamento di arretrati di salario. Il ricorrente non
asserisce però che l’avv. PI 3 abbia con la fallita legami di dipendenza (ai
sensi dell’art. 10 cpv. 1 n. 3 LEF) che ne compromettano l’autonomia, ricordato
che una delle caratteristiche del mandato tipico di patrocinio è appunto quella
dell’indipendenza dell’avvocato nei confronti del cliente. Non avendo il
ricorrente addotto alcun particolare indizio di subordinazione, non appare dato
un motivo di incompatibilità assoluta. Nella procedura fallimentare, l’avv. PI
3.
fa del resto valere interessi propri (ovvero l’incasso degli onorari
dovutigli dalla fallita per il patrocinio nelle cause avviate dal ricorrente, e
da altri) in contrapposizione con quelli della fallita, interessi che peraltro
collimano con quelli della maggioranza dei creditori, la quale risulta
interessata ad avere nella delegazione dei creditori una persona già cognita
delle cause promosse contro la massa prima del fallimento.
c) Il
ricorrente chiede pure l’esclusione di PI 5, per il fatto di essere municipale
del Comune di __________, ente pubblico che era rappresentato nel consiglio di
amministrazione della fallita da un altro municipale, __________, e, seppure a
titolo personale, dal sindaco __________. Dal registro di commercio non si
evince tuttavia che queste due persone rappresentassero (ai sensi dell’art. 707
cpv. 3 CO) il Comune di __________ nel consiglio di amministrazione della
fallita. D’altronde, il ricorrente non pretende che quel Comune sia un
azionista influente della fallita. Non si vedono pertanto motivi per ritenere
che PI 5 abbia un interesse proprio nella procedura fallimentare ai sensi
dell’art. 10 LEF, segnatamente tale da imporre la sua ricusazione. Certo, egli
dovrà attentamente valutare la propria posizione quando si tratterà di
deliberare sulla questione della responsabilità degli organi della fallita,
ricordato che la responsabilità dei membri di un consiglio di amministrazione
per il proprio operato è comunque personale anche quando rappresentano una
persona giuridica (cfr. Wernli,
Basler Kommentar zum OR, vol. II, 2. ed. Basilea/ Ginevra/Monaco 2002, n. 40
ss. ad art. 707).
d) Il
ricorrente ritiene che a PI 4 sia preclusa una posizione di indipendenza per il
fatto di aver gestito gli impianti della fallita durante due anni su mandato
della delegazione dei creditori e di essere figlio di __________, il quale
faceva parte del consiglio di amministrazione della fallita. Gli argomenti sono
rilevanti. Infatti, appaiono dati, in modo generale, sia il motivo d’esclusione
dell’art. 10 cpv. 1 n. 1 o 4 LEF (affari o interessi propri) sia quello
dell’art. 10 cpv. 1 n. 2 LEF (affari di parenti). È innegabile che PI 4, nella
sua qualità di amministratore unico della società che gestisce gli impianti
della fallita (__________), abbia un ovvio interesse personale al mantenimento
del loro funzionamento, soluzione che ha del resto strenuamente difeso durante
la seconda assemblea dei creditori (cfr. verbale, p. 5 ss.). Se è vero che le
sue competenze tecniche possono essere utili alla massa fallimentare, esse lo
possono essere anche senza che egli faccia parte della delegazione dei
creditori. Una separazione delle competenze gestionali e strategiche appare
infatti opportuna, tanto più che il padre di PI 4 è stato membro del consiglio
di amministrazione della fallita nonché (fino al giugno 2003) presidente del
consiglio di amministrazione della società __________ La conferma di PI 4 quale
membro della delegazione dei creditori va pertanto annullata. Gli organi della
massa fallimentare esamineranno l’opportunità di proporne o no la sostituzione
ai creditori, con il rilievo che la delegazione potrà nel frattempo validamente
deliberare nella sua composizione a quattro membri.
5.4
Il
ricorrente ha anche chiesto l’annullamento della deliberazione di nomina della
delegazione dei creditori, considerando che la votazione non avrebbe dovuto
avvenire in blocco bensì separatamente per ogni candidato. La legge non
prescrive quali siano le modalità di designazione della delegazione dei
creditori. Esse devono essere definite dall’assemblea dei creditori.
Trattandosi di un problema d’opportunità, l’autorità di vigilanza può
intervenire solo in caso di modalità manifestamente abusive. Nel caso concreto,
si è decisa tacitamente una votazione in blocco conformemente a quanto previsto
dall’ordine del giorno. Neppure il rappresentante del ricorrente si è opposto,
prima della votazione, a siffatta modalità. È pertanto malvenuto a contestarla
solo in questa sede.
6.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 10, 17, 20a, 237, 252, 253
LEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 13 giugno 2005 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza è annullata la deliberazione della seconda assemblea dei creditori
del 10 giugno 2005 sulla trattanda di cui alla lettera “i”, limitatamente alla
conferma di PI 4, __________, a membro della delegazione dei creditori.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
–
avv. PI 2, Bellinzona;
–
avv.dott. PI 3, Bellinzona;
–
PI 4, __________;
–
PI 5, __________.
Comunicazione
all’avv. PI 1, __________, nella sua qualità di amministratore speciale.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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