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Decisione

15.2005.79

sospensione del fallimento per mancanza di attivo. Mancato anticipo delle spese per continuare la procedura fallimentare. Ricorso contro la decisione di chiusura del fallimento. Tardività

14 luglio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.79

Data decisione, Autorità:

14.07.2005, CEF

Titolo:

sospensione del fallimento per mancanza di attivo. Mancato anticipo delle spese per continuare la procedura fallimentare. Ricorso contro la decisione di chiusura del fallimento. Tardività

CHIUSURA DEL FALLIMENTO

art. 17 LEF

art. 230 LEF

Incarto n.

15.2005.79

Lugano

14 luglio

2005

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Walzer ed Epiney-Colombo in sostituzione di

Pellegrini, assente

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 giugno 2005 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la sospensione per

mancanza di attivi della procedura fallimentare a carico di

PI 1

viste le

osservazioni 14 giugno 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il

fallimento di PI 1, decretato il 16 marzo 2005, è stato sospeso per mancanza di

attivi con decreto 19 aprile 2005 del Pretore di __________;

che tale

sospensione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale del __________

con l’avvertenza che la procedura fallimentare sarebbe stata chiusa se nessun

creditore avesse anticipato l’importo di fr. 10'000.-- a garanzia delle spese;

che il 31

maggio 2005, l’CO 1 ha comunicato alla creditrice RI 1 la sospensione

definitiva (recte: la chiusura) della procedura fallimentare, non avendo nessun

creditore versato l’anticipo richiesto;

che il 6

giugno 2005, RI 1 si è aggravata contro questo provvedimento, facendo valere

che il fallimento non sarebbe dovuto essere chiuso prima dell’evasione del

procedimento penale avviato sulla base della denuncia 21 aprile 2005 che essa

aveva sporto contro l’amministratore unico e il direttore della fallita per

titolo di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento

giudiziale ai sensi dell’art. 169 CP, in relazione alla cessione delle

attrezzature della fallita (in particolare benne e cassoni) a una società terza

gestita dalle stesse persone;

che il

ricorso, in quanto diretto contro la decisione 31 maggio 2005 di chiusura del

fallimento, sarebbe tempestivo;

che la

ricorrente non può invece – seppur indirettamente –rimettere in discussione il

decreto 19 aprile 2005 di sospensione della procedura fallimentare, che è

regolarmente passato in giudicato;

che il

ricorso è però esclusivamente fondato su un motivo – l’esistenza di beni della

fallita indebitamente ceduti a una terza società – che RI 1 avrebbe potuto e dovuto

far valere con appello contro il decreto pretorile di sospensione del

fallimento nel termine di 10 giorni (cfr. art. 19 e 22 LALEF, con riferimento

all’art. 230 LEF) tanto più che la denuncia penale è stata sporta 2 giorni dopo

l’emissione del decreto in questione;

che la

ricorrente non contesta la constatazione dell’Ufficio secondo cui l’anticipo

richiesto non è stato tempestivamente versato;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

che in

virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, il ricorso non è stato notificato agli altri

creditori, con il rilievo che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un

giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a

carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.

3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

che per

lo stesso motivo si può prescindere dal notificare la sentenza agli altri

creditori.

Richiamati

gli art. 17, 20a, 230 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 6 giugno 2005 di RI 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

all’avv. RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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