15.2005.79
sospensione del fallimento per mancanza di attivo. Mancato anticipo delle spese per continuare la procedura fallimentare. Ricorso contro la decisione di chiusura del fallimento. Tardività
14 luglio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.79
Data decisione, Autorità:
14.07.2005, CEF
Titolo:
sospensione del fallimento per mancanza di attivo. Mancato anticipo delle spese per continuare la procedura fallimentare. Ricorso contro la decisione di chiusura del fallimento. Tardività
CHIUSURA DEL FALLIMENTO
art. 17 LEF
art. 230 LEF
Incarto n.
15.2005.79
Lugano
14 luglio
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Walzer ed Epiney-Colombo in sostituzione di
Pellegrini, assente
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 giugno 2005 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la sospensione per
mancanza di attivi della procedura fallimentare a carico di
PI 1
viste le
osservazioni 14 giugno 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
fallimento di PI 1, decretato il 16 marzo 2005, è stato sospeso per mancanza di
attivi con decreto 19 aprile 2005 del Pretore di __________;
che tale
sospensione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale del __________
con l’avvertenza che la procedura fallimentare sarebbe stata chiusa se nessun
creditore avesse anticipato l’importo di fr. 10'000.-- a garanzia delle spese;
che il 31
maggio 2005, l’CO 1 ha comunicato alla creditrice RI 1 la sospensione
definitiva (recte: la chiusura) della procedura fallimentare, non avendo nessun
creditore versato l’anticipo richiesto;
che il 6
giugno 2005, RI 1 si è aggravata contro questo provvedimento, facendo valere
che il fallimento non sarebbe dovuto essere chiuso prima dell’evasione del
procedimento penale avviato sulla base della denuncia 21 aprile 2005 che essa
aveva sporto contro l’amministratore unico e il direttore della fallita per
titolo di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento
giudiziale ai sensi dell’art. 169 CP, in relazione alla cessione delle
attrezzature della fallita (in particolare benne e cassoni) a una società terza
gestita dalle stesse persone;
che il
ricorso, in quanto diretto contro la decisione 31 maggio 2005 di chiusura del
fallimento, sarebbe tempestivo;
che la
ricorrente non può invece – seppur indirettamente –rimettere in discussione il
decreto 19 aprile 2005 di sospensione della procedura fallimentare, che è
regolarmente passato in giudicato;
che il
ricorso è però esclusivamente fondato su un motivo – l’esistenza di beni della
fallita indebitamente ceduti a una terza società – che RI 1 avrebbe potuto e dovuto
far valere con appello contro il decreto pretorile di sospensione del
fallimento nel termine di 10 giorni (cfr. art. 19 e 22 LALEF, con riferimento
all’art. 230 LEF) tanto più che la denuncia penale è stata sporta 2 giorni dopo
l’emissione del decreto in questione;
che la
ricorrente non contesta la constatazione dell’Ufficio secondo cui l’anticipo
richiesto non è stato tempestivamente versato;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che in
virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, il ricorso non è stato notificato agli altri
creditori, con il rilievo che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un
giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a
carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.
3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che per
lo stesso motivo si può prescindere dal notificare la sentenza agli altri
creditori.
Richiamati
gli art. 17, 20a, 230 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 6 giugno 2005 di RI 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
all’avv. RA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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