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Decisione

15.2005.81

esecuzione promossa contro un debitore domiciliato all'estero. Foro esecutivo eletto. Procura a favore del patrocinatore dell'escusso

22 luglio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 7 aprile 2005, RI 1, per il tramite della propria patrocinatrice,

ha presentato all’CO 1 domanda di esecuzione contro PI 1, indicato come

domiciliato presso l’avv. RA 2, per l’incasso di fr. 145'255,35, oltre

interessi.

B. L’8

aprile 2005, l’CO 1 ha emesso il precetto esecutivo come richiesto

dall’escutente, indicando alla voce “debitore” la dicitura seguente: “PI 1, __________,

c/o avv. RA 2 ** ART: 50 LEF**, __________”.

C. Il

23 maggio 2005, l’Ufficio ha attestato sul precetto esecutivo la sua mancata

notifica, indicando quale motivo: “l’avv. RA 2 non ritira l’atto esecutivo e

sostiene che il debitore non ha domicilio presso il suo studio”. Alla stessa

data, la procedura esecutiva è stata annullata (cfr. lista degli eventi).

L’esemplare del precetto destinato al creditore gli è pervenuto il 24 maggio

2005.

D. L’escutente

si aggrava ora contro l’operato dell’Ufficio, chiedendo che sia accertato che

il precetto esecutivo n° __________ è stato validamente notificato a PI 1

presso l’avv. RA 2. Preliminarmente, egli fa valere di essere stato, fino

all’11 maggio 2000, amministratore unico della società __________ a titolo

fiduciario, in quanto amministratore di fatto era l’azionista unico PI 1, con

procura generale estesa a tutta l’attività societaria. Con decisione 15 ottobre

2001 (confermata in ultima istanza dal Tribunale federale delle assicurazioni

in STF 2 dicembre 2003 [__________]), la Cassa di compensazione __________,

fondandosi sull’art. 52 LAVS, ha imposto a RI 1, solidalmente con PI 1, il

pagamento di fr. 101'673,55 a titolo di contributi paretici non saldati da S__________

per il periodo dal 1° marzo 1999 al 30 aprile 2000. Il 27 ottobre 2000, RI 1 ha

inoltrato denuncia penale nei confronti di PI 1 per titolo di bancarotta fraudolenta,

diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e appropriazione indebita in

relazione al suo agire in seno alla ____________________, e si è costituito

parte civile, quantificando il proprio danno in fr. 126'673,55 (pari a fr.

101'673,55 quale risarcimento degli oneri sociali scoperti e fr. 25'000.-- di

spese giudiziarie e legali). RI 1 ha poi promosso l’esecuzione in esame,

chiedendo oltre agli importi fatti valere nel procedimento penale, fr.

18'581,80 quale rifusione delle spese per la tenuta della contabilità ed

emolumento per la carica di amministratore. Quanto al merito della questione, il

ricorrente ritiene che PI 1 possa essere escusso a Lugano in virtù dell’art. 50

LEF sulla base di una procura – non datata – rilasciata dall’escusso all’avv. RA

2 “nelle pratiche S__________ /RI 1 – PI 1 presso la procura di __________

come pure innanzi a qualsiasi altra autorità”, che segnatamente conferisce

al patrocinatore la facoltà di “ricevere atti e citazioni” nonché di “iniziare

e proseguire procedimenti esecutivi”. A mente del ricorrente, la necessaria

elezione di domicilio del denunciato a __________ non è limitata alla questione

penale bensì si estende a tutte le procedure davanti a “qualsiasi altre

autorità”, esecutive comprese. Questa conclusione sarebbe confortata dal fatto

che PI 1 è ad oggi attivo a __________, dove verosimilmente risiede.

E. Nelle

sue osservazioni, l’Ufficio ha ribadito la regolarità del proprio operato.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev’essere escusso al suo

domicilio svizzero. In caso di domicilio all’estero – così come in assenza di

un domicilio stabile (DTF 119 III 56; 89 III 3) – il debitore che per

l’adempimento di un’obbligazione abbia eletto in Svizzera un domicilio speciale

può essere escusso per la medesima al domicilio da lui eletto (art. 50 cpv. 2

LEF).

1.1

Il

foro esecutivo speciale dell’art. 50 cpv. 2 LEF non può valere che per

l’esecuzione dei (singoli) debiti ai quali si riferisce l’elezione di domicilio,

a beneficio dunque di un determinato creditore (cfr. DTF 107 III 56). Per

decidere se in un caso concreto sia stato effettivamente costituito il foro

speciale dell’art. 50 cpv. 2 LEF occorre esaminare la volontà delle parti, sia

essa esplicita o risultante dalle circostanze, in particolare la volontà del

debitore di sottomettersi per l’esecuzione della specifica obbligazione a una

procedura esecutiva in Svizzera (cfr. CEF 30 aprile 1999 [15.99.21], cons. 1; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 28

ad §10, p. 73; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44 ad art. 50; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n. 33 ad art. 50

LEF; cfr. pure TF, P+F, SJ 1984, 246). È quindi necessario un accordo

tra debitore e creditore, in altre parole una convenzione procedurale (cfr. Daniel

Staehelin, Die internationale

Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995, 273

ad G; Schmid, op. cit. loc. cit.;

OGer. LU, LGVE 1991 I N. 41; CEF 29 luglio 2002 [14.02.52], cons. 4.1). In

particolare, la semplice indicazione di un domicilio ai fini di notifica di

atti giudiziari o una proroga di foro giudiziario non sono sufficienti a creare

un foro esecutivo ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF in assenza di circostanze

particolari dalle quali si possa dedurre, conformemente al principio della

buona fede, un accordo tra le parti circa la designazione di un foro esecutivo

in Svizzera per un determinato obbligo (cfr. Gilliéron,

op. cit., loc. cit.; Schmid, op.

cit., n. 37 ad art. 50). L’onere della prova dell’esistenza di un simile

accordo spetta a chi se ne prevale, ossia all’escutente nell’ipotesi in cui

chieda la notifica di un precetto esecutivo a una persona con domicilio o sede

all’estero (cfr. CEF 8 ottobre 2001 [15.01.263]).

1.2

Nel

caso di specie, la procura prodotta dal ricorrente (doc. F), a prescindere

dalla questione di sapere quando e in quali circostanze è stata rilasciata, e

se è tuttora valida o no, non contiene nessuna elezione di foro esecutivo. Si

tratta, come indica il suo titolo, di una procura ai sensi degli art. 32 segg.

CO, inserita in un contratto di mandato (cfr. segnatamente l’ultimo capoverso).

Non risulta dal testo dell’atto nessun accordo tra PI 1 e RI 1 e nemmeno

un’offerta del primo all’intenzione del secondo. La facoltà, riconosciuta al

patrocinatore, di “ricevere atti e citazioni” nonché di “iniziare e proseguire

procedimenti esecutivi” riguarda solo i rapporti tra mandante e mandatario (e

non tra creditore e debitore) ed è limitata alla questione della rappresentanza.

In mancanza di altre circostanze particolari – che sarebbe spettato al

ricorrente allegare e dimostrare – non se ne può dedurre nessuna elezione di

foro esecutivo ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF.

Quindi, è

a titolo quasi abbondanziale che si può osservare come il richiamo del

ricorrente alla sentenza federale 11 giugno 1985 (massima in Rep 1985, 26) non sia

calzante al caso concreto. In quella fattispecie infatti, era stata sì

confermata la validità della notifica di un precetto esecutivo al patrocinatore

dell’escusso, ma soltanto perché esisteva un foro esecutivo svizzero ai sensi

dell’art. 50 cpv. 2 LEF, fondato su una convenzione sottoscritta dalle parti

–ossia dall’escusso e dalla banca procedente per l’apertura di un conto

corrente- che prevedeva il domicilio della succursale come “luogo di adempimento

e di esecuzione nonché foro giudiziario esclusivo per tutte le procedure”.

1.3

È

irrilevante in questa sede il fatto che l’escutente si sia costituito parte

civile al foro penale di __________, una dichiarazione di elezione di domicilio

per la notificazione degli atti di un procedimento penale non essendo atta a

priori a creare un foro esecutivo speciale (cfr. CEF 30 aprile 1999

[15.99.21], cons. 1), a fortiori ove sia stata –

come nel caso in esame – imposta all’escusso dalla legge. Non è nemmeno pertinente

dal profilo dell’art. 50 cpv. 2 LEF il fatto – peraltro non dimostrato – che

l’escusso sarebbe attivo a __________ e vi risiederebbe. Infatti, un eventuale

suo domicilio in Svizzera escluderebbe semmai l’applicazione di questa norma.

2.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 50 cpv. 2 LEF, art.

61.

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 3 giugno 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

PI 1

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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