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Decisione

15.2005.82

ricorso contro un provvedimento non scritto. Responsabilità del rappresentante della parte per il pagamento delle spese esecutive. Procedura disciplinare

5 settembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24 settembre 2003, l’CO 1 ha chiesto al ricorrente di pagare fr.

144.-- a saldo delle spese esecutive relative all’esecuzione n° __________

promossa dal suo cliente, __________, contro PI 1.

B. Il

18 dicembre 2003, l’CO 1 ha spedito al ricorrente una lettera contro rimborso

per un importo di fr. 170,80. Il 23 dicembre 2003, l’avv. RI 1 ha informato

l’Ufficio che non avrebbe ritirato la lettera contro rimborso, in quanto non

disponeva di fondi del cliente sufficienti alla copertura delle spese. Ha

inoltre precisato che nella sua qualità di rappresentante legale, ai sensi

dell’art. 32 CO, non gli competeva provvedere al saldo dei suoi debiti. Ha

comunque assicurato che avrebbe nuovamente sollecitato il cliente di pagare

dette spese.

C. Il

19 gennaio 2004, l’CO 1, per conto dello Stato del Cantone Ticino, ha emesso un

precetto esecutivo (n° __________) contro l’avv. RI 1 in pagamento di fr.

144.--, oltre fr. 50 .-- per “spese richiami”, indicando quale titolo di

credito: “spese ACB esec. __________ contro __________, emesso in base alla sua

richiesta di proseguimento dell’esecuzione da noi registrata in data 11.6.03”.

D. Il

29 luglio 2004, lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n° __________, istanza

respinta dal Giudice di pace del Circolo di __________ con sentenza dell’11

novembre 2004.

E. Il

14 giugno 2005, l’CO 1 ha incassato fr. 17'472,45 a saldo dell’esecuzione n° __________

promossa dall’avv. RI 1 a titolo personale contro la società __________ Sul

conto bancario del ricorrente sono tuttavia stati accreditati solo fr.

17'048,15.

F. Con

ricorso del 22 giugno 2005, l’avv. RI 1 si aggrava contro il fatto che non gli

sia stato versato l’intero importo incassato dall’Ufficio, ma sia stato

decurtato di un importo che egli determina in fr. 227,40 secondo le

informazioni assunte presso l’Ufficio. Chiede inoltre l’apertura di un

procedimento disciplinare contro l’Ufficiale in merito all’indebita trattenuta

e alla mancata ed ingiustificata (recte: asseritamente tardiva) cancellazione

dell’esecuzione n° __________, che egli qualifica di “carattere meramente

vessatorio”.

G. Nelle

sue osservazioni 22 giugno 2005, l’CO 1 contesta il carattere indebito della

trattenuta, che è stata operata quale mezzo per recuperare l’importo di fr.

144.-- non pagato nell’esecuzione n° __________, maggiorato di non meglio

definite spese.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non

l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a

fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo

amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui

scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura

esecutiva (Cometta, in: Kommentar

zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,

n. 1 ss. ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.).

Nel caso

concreto, la decisione impugnata è senz’altro, dal profilo materiale, un

provvedimento ai sensi dell’art. 17 LEF. Dal punto di vista formale dubbi

possono però sorgere per il fatto che la decisione non è scritta, mentre

dovrebbe esserlo ai sensi dell’art. 34 LEF (cfr. Meier, Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs-

und Konkursbehörden, Zurigo 2002, p. 15). Vi sono però eccezioni (cfr. Nordmann, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 34). Ci

si potrebbe chiedere se non rientra appunto tra queste eccezioni la

ripartizione del provento della realizzazione, siccome l’ufficio è tenuto ad

allestire un stato di ripartizione solo se vi sono più creditori e se la somma

ricavata non basti a soddisfarli tutti (cfr. art. 146 cpv. 1 LEF), la legge

prevedendo d’altronde l’allestimento di un conteggio particolareggiato delle

spese solo a domanda della parte (cfr. art. 3 OTLEF). La questione può comunque

essere lasciata aperta nel caso concreto, perché la motivazione del

provvedimento impugnato (compensazione) risulta nota al ricorrente. Non ha

pertanto subito pregiudizio a causa dell’eventuale carente forma della

decisione dell’Ufficio.

2.

Giusta

l’art. 68 cpv. 1 LEF, le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il

creditore è tenuto ad anticiparla. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio

può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore. Se le

spese non sono potute essere prelevate sul ricavo della realizzazione,

l'ufficio di esecuzione, seppur non ne avesse chiesto in precedenza una

sufficiente anticipazione, è legittimato a chiederne la rifusione al procedente

(Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. I, Losanna 1999, n. 14 ad art. 68, con rif.; CEF 9 dicembre 2004

[15.04.151], c. 1.2).

2.1

La

legge federale sull’esecuzione e sul fallimento non prevede esplicitamente

nessuna responsabilità del rappresentante del procedente per il pagamento delle

spese (cfr. Emmel, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 4 ad art. 68, che

cita una decisione dell’autorità di vigilanza bernese pubblicata in BlSchK

1937, 130).

2.2

Certo, giusta l’art. 9 cpv. 1 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria

(LTG, RL 3.1.1.5), le spese giudiziarie possono essere richieste al

patrocinatore o al procuratore quando la parte non è domiciliata nel Cantone. A

prescindere dalla questione di sapere se questa norma si riferisce soltanto

all’anticipazione delle spese (prevista agli art. 9 e 11 LTG) oppure se

istituisce una corresponsabilità del patrocinatore o procuratore,

un’applicazione analogica di tale norma alle spese esecutive appare d’acchito

esclusa, poiché esse sono esclusivamente regolate dal diritto federale (cfr.

art. 16 LEF e 1 OTLEF).

2.3

D’altronde, un’eventuale

responsabilità del rappresentante della parte per il pagamento delle spese

esecutive non può fondarsi sull’applicazione analogica delle norme di procedura

federali. In effetti, la legge federale sulla procedura amministrativa non

contiene alcuna norma specifica sulle spese nelle norme che disciplinano la

procedura di prima istanza (cfr. Bovay,

Procédure administrative, Berna 2000, p. 453). La questione è quindi

disciplinata dal diritto cantonale. Per quanto concerne il Ticino, l’art. 28

LPAmm non contempla alcuna responsabilità del rappresentante della parte per il

pagamento delle spese amministrative. Alla stregua dell’art. 68 cpv. 1 LEF,

benché in una misura più ridotta, l’art. 28 cpv. 3 LPAmm garantisce gli

interessi dello Stato conferendo all’autorità amministrativa – ma solo

nell’istanza di ricorso – la facoltà di chiedere un adeguato importo a titolo

di garanzia per le tasse di giustizia, segnatamente al ricorrente non dimorante

in Ticino. Inoltre, sia l’art. 63 PA che gli art. 69 PCF e 156 OG stabiliscono,

in ambito ricorsuale, il principio secondo cui le spese sono a carico della

parte che le ha cagionate (quindi, in linea di principio, la parte

soccombente). Dalla giurisprudenza relativa all’ultima disposizione citata si

evince che il (sedicente) rappresentante di una parte può essere personalmente

condannato a pagare le spese solo in casi eccezionali, ovvero se non aveva

nessuna autorizzazione a rappresentare la parte (caso del falsus procurator)

(cfr. DTF 84 II 403; Poudret,

Commentaire de l’OJ, vol. V, Berna 1992, n° 2 ad art. 156, p. 144) oppure se ha

inutilmente interposto un ricorso la cui irricevibilità poteva d’acchito essere

constatata con un minimo di attenzione (cfr. DTF 129 IV 208, c. 2, con rif. ;

STF 25 aprile 2002 [2P.92/2002], c. 3; Studer,

Neue Entwicklungen im Anwaltsrecht, SJZ 2004, 236 s. ad IV). Nello stesso

novero d’idee, il rappresentante di una parte che abbia inoltrato un ricorso in

modo temerario o in mala fede può, se del caso, essere condannato a una multa

nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF). Si può pertanto

concludere che nel diritto procedurale federale, all’infuori di questi casi

eccezionali, il rappresentante della parte non è responsabile del pagamento

delle spese di procedura giudiziaria o amministrativa. Per evitare che le spese

esecutive rimangano scoperte, l’ufficio esecuzione deve, conformemente all’art.

68.

cpv. 1 LEF, chiedere congrui anticipi e sospendere l’esecuzione dell’atto

richiesto fintanto che essi non siano versati. In tale ottica l’assenza di

responsabilità del rappresentante per il pagamento delle spese non può essere

considerata una lacuna legislativa. Non si possono certo nascondere le

difficoltà pratiche che potrebbero nascere da un’applicazione sistematica

dell’art. 68 cpv. 1 LEF. Gli uffici di esecuzione devono però comunque chiedere

la prestazione di anticipi nei casi in cui l’incasso delle spese scoperte

appaia d’acchito potersi avverare difficile, in particolare quando la parte è

domiciliata all’estero, sebbene assistita da un avvocato, qualora quest’ultimo

abbia dimostrato nel passato di non curarsi di chiedere al cliente sufficienti

anticipi in modo da poter pagare le spese esecutive.

2.4

In

concreto, non risulta né dall’incarto, né dalle osservazioni dell’Ufficio che

il ricorrente abbia richiesto la prosecuzione dell’esecuzione n° __________ in

modo temerario o senza l’autorizzazione del cliente. L’avv. RI 1 non risponde

pertanto del pagamento delle spese rimaste scoperte in quella esecuzione. Di

conseguenza, a prescindere dalla questione di sapere se gli uffici di

esecuzione possano effettuare compensazioni tra importi relativi a due diverse

esecuzioni, il provvedimento impugnato va riformato, nel senso che l’Ufficio

dovrà versare al ricorrente la differenza tra l’intera somma incassata

nell’esecuzione n° __________ il 14 giugno 2005 (ossia fr. 17'472,45), dopo

deduzione unicamente delle tasse ancora scoperte in questa esecuzione (in

particolare la tassa per l’incasso e la consegna del ricavo, art. 33 OTLEF), e

l’importo bonificato all’avv. Susin il 21 giugno 2005 (ossia fr. 17'048,15).

3.

L’istanza

d’intervento nei confronti dell’Ufficiale dell’CO 1 non può avere un seguito in

questa sede, dal momento che la decisione sull’apertura di una procedura

disciplinare è riservata all’autorità di vigilanza, il denunciante non avendo

qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF; CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a e 68 LEF, 11 LALEF, nonché

61.

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 22 giugno 2005 dell’avv. RI 1, __________, è accolto.

1.1

Di

conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di versare al ricorrente la differenza tra

l’intera somma incassata il 14 giugno 2005 nell’esecuzione n° __________, dopo

deduzione unicamente delle tasse ancora scoperte, e l’importo bonificatogli il

21.

giugno 2005.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

all’avv. RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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