15.2005.82
ricorso contro un provvedimento non scritto. Responsabilità del rappresentante della parte per il pagamento delle spese esecutive. Procedura disciplinare
5 settembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2005.82
Data decisione, Autorità:
05.09.2005, CEF
Titolo:
ricorso contro un provvedimento non scritto. Responsabilità del rappresentante della parte per il pagamento delle spese esecutive. Procedura disciplinare
SPESE D'ESECUZIONE
art. 11 cpv. 4 LALEF
art. 68 LEF
Incarto n.
15.2005.82
Lugano
5 settembre
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 22 giugno 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la trattenuta di
fr. 227,40 operata sull’importo incassato dall’Ufficio a saldo dell’esecuzione
n° __________ promossa dal ricorrente contro la società __________,
nonché sull’istanza di intervento tendente
all’apertura di un procedimento disciplinare contro l’Ufficiale dell’UE di
Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 24 settembre 2003, l’CO 1 ha chiesto al ricorrente di pagare fr.
144.-- a saldo delle spese esecutive relative all’esecuzione n° __________
promossa dal suo cliente, __________, contro PI 1.
B. Il
18 dicembre 2003, l’CO 1 ha spedito al ricorrente una lettera contro rimborso
per un importo di fr. 170,80. Il 23 dicembre 2003, l’avv. RI 1 ha informato
l’Ufficio che non avrebbe ritirato la lettera contro rimborso, in quanto non
disponeva di fondi del cliente sufficienti alla copertura delle spese. Ha
inoltre precisato che nella sua qualità di rappresentante legale, ai sensi
dell’art. 32 CO, non gli competeva provvedere al saldo dei suoi debiti. Ha
comunque assicurato che avrebbe nuovamente sollecitato il cliente di pagare
dette spese.
C. Il
19 gennaio 2004, l’CO 1, per conto dello Stato del Cantone Ticino, ha emesso un
precetto esecutivo (n° __________) contro l’avv. RI 1 in pagamento di fr.
144.--, oltre fr. 50 .-- per “spese richiami”, indicando quale titolo di
credito: “spese ACB esec. __________ contro __________, emesso in base alla sua
richiesta di proseguimento dell’esecuzione da noi registrata in data 11.6.03”.
D. Il
29 luglio 2004, lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n° __________, istanza
respinta dal Giudice di pace del Circolo di __________ con sentenza dell’11
novembre 2004.
E. Il
14 giugno 2005, l’CO 1 ha incassato fr. 17'472,45 a saldo dell’esecuzione n° __________
promossa dall’avv. RI 1 a titolo personale contro la società __________ Sul
conto bancario del ricorrente sono tuttavia stati accreditati solo fr.
17'048,15.
F. Con
ricorso del 22 giugno 2005, l’avv. RI 1 si aggrava contro il fatto che non gli
sia stato versato l’intero importo incassato dall’Ufficio, ma sia stato
decurtato di un importo che egli determina in fr. 227,40 secondo le
informazioni assunte presso l’Ufficio. Chiede inoltre l’apertura di un
procedimento disciplinare contro l’Ufficiale in merito all’indebita trattenuta
e alla mancata ed ingiustificata (recte: asseritamente tardiva) cancellazione
dell’esecuzione n° __________, che egli qualifica di “carattere meramente
vessatorio”.
G. Nelle
sue osservazioni 22 giugno 2005, l’CO 1 contesta il carattere indebito della
trattenuta, che è stata operata quale mezzo per recuperare l’importo di fr.
144.-- non pagato nell’esecuzione n° __________, maggiorato di non meglio
definite spese.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non
l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Cometta, in: Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
n. 1 ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.).
Nel caso
concreto, la decisione impugnata è senz’altro, dal profilo materiale, un
provvedimento ai sensi dell’art. 17 LEF. Dal punto di vista formale dubbi
possono però sorgere per il fatto che la decisione non è scritta, mentre
dovrebbe esserlo ai sensi dell’art. 34 LEF (cfr. Meier, Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs-
und Konkursbehörden, Zurigo 2002, p. 15). Vi sono però eccezioni (cfr. Nordmann, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 34). Ci
si potrebbe chiedere se non rientra appunto tra queste eccezioni la
ripartizione del provento della realizzazione, siccome l’ufficio è tenuto ad
allestire un stato di ripartizione solo se vi sono più creditori e se la somma
ricavata non basti a soddisfarli tutti (cfr. art. 146 cpv. 1 LEF), la legge
prevedendo d’altronde l’allestimento di un conteggio particolareggiato delle
spese solo a domanda della parte (cfr. art. 3 OTLEF). La questione può comunque
essere lasciata aperta nel caso concreto, perché la motivazione del
provvedimento impugnato (compensazione) risulta nota al ricorrente. Non ha
pertanto subito pregiudizio a causa dell’eventuale carente forma della
decisione dell’Ufficio.
2.
Giusta
l’art. 68 cpv. 1 LEF, le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il
creditore è tenuto ad anticiparla. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio
può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore. Se le
spese non sono potute essere prelevate sul ricavo della realizzazione,
l'ufficio di esecuzione, seppur non ne avesse chiesto in precedenza una
sufficiente anticipazione, è legittimato a chiederne la rifusione al procedente
(Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 14 ad art. 68, con rif.; CEF 9 dicembre 2004
[15.04.151], c. 1.2).
2.1
La
legge federale sull’esecuzione e sul fallimento non prevede esplicitamente
nessuna responsabilità del rappresentante del procedente per il pagamento delle
spese (cfr. Emmel, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 4 ad art. 68, che
cita una decisione dell’autorità di vigilanza bernese pubblicata in BlSchK
1937, 130).
2.2
Certo, giusta l’art. 9 cpv. 1 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria
(LTG, RL 3.1.1.5), le spese giudiziarie possono essere richieste al
patrocinatore o al procuratore quando la parte non è domiciliata nel Cantone. A
prescindere dalla questione di sapere se questa norma si riferisce soltanto
all’anticipazione delle spese (prevista agli art. 9 e 11 LTG) oppure se
istituisce una corresponsabilità del patrocinatore o procuratore,
un’applicazione analogica di tale norma alle spese esecutive appare d’acchito
esclusa, poiché esse sono esclusivamente regolate dal diritto federale (cfr.
art. 16 LEF e 1 OTLEF).
2.3
D’altronde, un’eventuale
responsabilità del rappresentante della parte per il pagamento delle spese
esecutive non può fondarsi sull’applicazione analogica delle norme di procedura
federali. In effetti, la legge federale sulla procedura amministrativa non
contiene alcuna norma specifica sulle spese nelle norme che disciplinano la
procedura di prima istanza (cfr. Bovay,
Procédure administrative, Berna 2000, p. 453). La questione è quindi
disciplinata dal diritto cantonale. Per quanto concerne il Ticino, l’art. 28
LPAmm non contempla alcuna responsabilità del rappresentante della parte per il
pagamento delle spese amministrative. Alla stregua dell’art. 68 cpv. 1 LEF,
benché in una misura più ridotta, l’art. 28 cpv. 3 LPAmm garantisce gli
interessi dello Stato conferendo all’autorità amministrativa – ma solo
nell’istanza di ricorso – la facoltà di chiedere un adeguato importo a titolo
di garanzia per le tasse di giustizia, segnatamente al ricorrente non dimorante
in Ticino. Inoltre, sia l’art. 63 PA che gli art. 69 PCF e 156 OG stabiliscono,
in ambito ricorsuale, il principio secondo cui le spese sono a carico della
parte che le ha cagionate (quindi, in linea di principio, la parte
soccombente). Dalla giurisprudenza relativa all’ultima disposizione citata si
evince che il (sedicente) rappresentante di una parte può essere personalmente
condannato a pagare le spese solo in casi eccezionali, ovvero se non aveva
nessuna autorizzazione a rappresentare la parte (caso del falsus procurator)
(cfr. DTF 84 II 403; Poudret,
Commentaire de l’OJ, vol. V, Berna 1992, n° 2 ad art. 156, p. 144) oppure se ha
inutilmente interposto un ricorso la cui irricevibilità poteva d’acchito essere
constatata con un minimo di attenzione (cfr. DTF 129 IV 208, c. 2, con rif. ;
STF 25 aprile 2002 [2P.92/2002], c. 3; Studer,
Neue Entwicklungen im Anwaltsrecht, SJZ 2004, 236 s. ad IV). Nello stesso
novero d’idee, il rappresentante di una parte che abbia inoltrato un ricorso in
modo temerario o in mala fede può, se del caso, essere condannato a una multa
nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF). Si può pertanto
concludere che nel diritto procedurale federale, all’infuori di questi casi
eccezionali, il rappresentante della parte non è responsabile del pagamento
delle spese di procedura giudiziaria o amministrativa. Per evitare che le spese
esecutive rimangano scoperte, l’ufficio esecuzione deve, conformemente all’art.
68.
cpv. 1 LEF, chiedere congrui anticipi e sospendere l’esecuzione dell’atto
richiesto fintanto che essi non siano versati. In tale ottica l’assenza di
responsabilità del rappresentante per il pagamento delle spese non può essere
considerata una lacuna legislativa. Non si possono certo nascondere le
difficoltà pratiche che potrebbero nascere da un’applicazione sistematica
dell’art. 68 cpv. 1 LEF. Gli uffici di esecuzione devono però comunque chiedere
la prestazione di anticipi nei casi in cui l’incasso delle spese scoperte
appaia d’acchito potersi avverare difficile, in particolare quando la parte è
domiciliata all’estero, sebbene assistita da un avvocato, qualora quest’ultimo
abbia dimostrato nel passato di non curarsi di chiedere al cliente sufficienti
anticipi in modo da poter pagare le spese esecutive.
2.4
In
concreto, non risulta né dall’incarto, né dalle osservazioni dell’Ufficio che
il ricorrente abbia richiesto la prosecuzione dell’esecuzione n° __________ in
modo temerario o senza l’autorizzazione del cliente. L’avv. RI 1 non risponde
pertanto del pagamento delle spese rimaste scoperte in quella esecuzione. Di
conseguenza, a prescindere dalla questione di sapere se gli uffici di
esecuzione possano effettuare compensazioni tra importi relativi a due diverse
esecuzioni, il provvedimento impugnato va riformato, nel senso che l’Ufficio
dovrà versare al ricorrente la differenza tra l’intera somma incassata
nell’esecuzione n° __________ il 14 giugno 2005 (ossia fr. 17'472,45), dopo
deduzione unicamente delle tasse ancora scoperte in questa esecuzione (in
particolare la tassa per l’incasso e la consegna del ricavo, art. 33 OTLEF), e
l’importo bonificato all’avv. Susin il 21 giugno 2005 (ossia fr. 17'048,15).
3.
L’istanza
d’intervento nei confronti dell’Ufficiale dell’CO 1 non può avere un seguito in
questa sede, dal momento che la decisione sull’apertura di una procedura
disciplinare è riservata all’autorità di vigilanza, il denunciante non avendo
qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF; CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a e 68 LEF, 11 LALEF, nonché
61.
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 22 giugno 2005 dell’avv. RI 1, __________, è accolto.
1.1
Di
conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di versare al ricorrente la differenza tra
l’intera somma incassata il 14 giugno 2005 nell’esecuzione n° __________, dopo
deduzione unicamente delle tasse ancora scoperte, e l’importo bonificatogli il
21.
giugno 2005.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
all’avv. RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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