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Decisione

15.2005.83

irricevibilità del ricorso che solleva solo questioni di merito

6 settembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.83

Data decisione, Autorità:

06.09.2005, CEF

Titolo:

irricevibilità del ricorso che solleva solo questioni di merito

PROCEDURA DI RICORSO

art. 7 LPR

Incarto n.

15.2005.83

Lugano

6 settembre

2005

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 giugno 2005 di

RI 1

rappr. dall’avv. RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comunicazione

della domanda di realizzazione emessa il 31 maggio 2005 nell’esecuzione n° __________

promossa contro il ricorrente da

__________, __________

rappr. da __________, __________

viste le

osservazioni 28 giugno 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che la

ricevibilità formale del ricorso appare dubbia, siccome non contiene nessuna

domanda esplicita né la designazione dell’atto impugnato (il quale, in

contrasto con l’art. 7 cpv. 4 lett. a LPR, non è stato prodotto);

che

secondo le osservazioni dell’Ufficio, non contestate dal ricorrente, oggetto

dell’impugnazione sembra essere la comunicazione della domanda di realizzazione

emessa il 31 maggio 2005 nell’esecuzione n° __________;

che il

ricorrente non ha prodotto la busta d’intimazione del provvedimento (in

contrasto con quanto prescritto all’art. 7 cpv. 4 lett. b LPR), sicché non

risulta possibile verificare la tempestività del ricorso;

che non

occorre tuttavia fissare al ricorrente il termine di cui all’art. 7 cpv. 5 LPR

per completare il ricorso;

che questa

Camera è infatti incompetente per pronunciarsi sulle censure esclusivamente di

merito sollevate dal ricorrente;

che esse

andavano semmai fatte valere in una causa di annullamento dell’esecuzione (art.

85 o 85a LEF);

che il

ricorso è pertanto irricevibile;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 23 giugno 2005 di RI 1, Besazio, è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

– __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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