15.2005.85
Notifica della comminatoria di fallimento alla persona detentrice del domicilio della società destinataria. Precetto esecutivo notificato in via edittale. Termine di ricorso.
14 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.85
Data decisione, Autorità:
14.09.2005, CEF
Titolo:
Notifica della comminatoria di fallimento alla persona detentrice del domicilio della società destinataria. Precetto esecutivo notificato in via edittale. Termine di ricorso.
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 65 LEF
art. 66 LEF
art. 159 LEF
Incarto n.
15.2005.85
Lugano
14 settembre
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 di
RI 1
rappr. dall’amministratore unico, RA 2 ,
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica in via
edittale dei precetti esecutivi e contro le comminatorie di fallimento del 22
giugno 2005 emessi nelle esecuzioni n° __________ e __________ promosse contro
la ricorrente da
PI 1
rispettivamente
da
PI 2
entrambi rappr. dall’ RA 1
viste le
osservazioni 19 luglio 2005 di PI 1 e PI 2, nonché 13/20 luglio 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che la
ricorrente contesta le comminatorie di fallimento in oggetto in quanto la
notifica dei precetti esecutivi che le hanno precedute, avvenuta tramite
pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n° __________, sarebbe proceduralmente
irrita;
che tuttavia
già d’acchito il ricorso appare tardivo poiché, come risulta dall’attestazione
dell’impiegato postale figurante sulle stesse comminatorie di fallimento, esse sono
state notificate il 24 giugno 2005, mentre il ricorso è stato inoltrato solo
l’8 luglio 2005, ossia dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall’art.
17 cpv. 2 LEF;
che
l’allegazione della ricorrente secondo cui il termine sarebbe stato rispettato
poiché le comminatorie di fallimento le sono state trasmesse (per invio
raccomandato) dalla società ____________________ solo il 28 giugno 2005 è
irrilevante, dal momento che la ricorrente non nega la legittimazione di quella
società a ricevere atti esecutivi per suo conto;
che peraltro,
dallo stesso scritto di trasmissione delle comminatorie 24 giugno 2005 di __________
(prodotto dalla ricorrente quale allegato 6) non si può affatto escludere il
consenso dell’escussa con simile via di notificazione, osservato inoltre come
l’indirizzo di __________ a Lugano, ossia “__________”, sia quello che appare
–corretto a mano verosimilmente dall’ufficio postale che ha proceduto alla
notifica- sugli esemplari per il debitore delle comminatorie di fallimento in
esame;
che se ne
conclude, come in concreto, che la notifica dev’essere considerata avvenuta al
momento della consegna dell’atto esecutivo alla persona detentrice del
domicilio della destinataria (DTF 120 III 66 s., cons. 3b), quindi quando le
comminatorie sono state notificate a __________ a Lugano, ossia il 24 giugno,
data che –tra l’altro- è anche quella dell’accennato scritto di trasmissione
interna degli stessi atti all’escussa (doc. 6);
che per
quanto riguarda la censura riferita ai precetti esecutivi, occorre ricordare
che la notifica di un atto esecutivo in via edittale, quando sia in contrasto
con i requisiti dell’art. 66 LEF, non è nulla, ma dev’essere contestata con
ricorso entro 10 giorni (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF) dal momento in cui l’escusso
ha avuto conoscenza di tale pubblicazione che ritiene irregolare (DTF 75 III 83
s., cons. 1; Angst, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 20 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 59 ad art. 66);
che qualora l’escusso
venga a conoscenza di un atto esecutivo successivo a quello irregolarmente
notificato (ad es. la prosecuzione dell’esecuzione), gli è consentito impugnare
entrambi gli atti, rispettando lo stesso termine di ricorso, computato dalla
notifica dell’ultimo provvedimento impugnato (DTF cit.);
che in concreto anche la
censura riferita alla notifica dei precetti esecutivi è pertanto tardiva;
che di
conseguenza il ricorso va dichiarato irricevibile;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 65, 66, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 8 luglio 2005 di RI 1, __________, è irricevibile in quanto tardivo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
RI 1, c/o
RA 2, __________;
–
avv. RA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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