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Decisione

15.2005.85

Notifica della comminatoria di fallimento alla persona detentrice del domicilio della società destinataria. Precetto esecutivo notificato in via edittale. Termine di ricorso.

14 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.85

Data decisione, Autorità:

14.09.2005, CEF

Titolo:

Notifica della comminatoria di fallimento alla persona detentrice del domicilio della società destinataria. Precetto esecutivo notificato in via edittale. Termine di ricorso.

NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO

art. 17 cpv. 2 LEF

art. 65 LEF

art. 66 LEF

art. 159 LEF

Incarto n.

15.2005.85

Lugano

14 settembre

2005

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 di

RI 1

rappr. dall’amministratore unico, RA 2 ,

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica in via

edittale dei precetti esecutivi e contro le comminatorie di fallimento del 22

giugno 2005 emessi nelle esecuzioni n° __________ e __________ promosse contro

la ricorrente da

PI 1

rispettivamente

da

PI 2

entrambi rappr. dall’ RA 1

viste le

osservazioni 19 luglio 2005 di PI 1 e PI 2, nonché 13/20 luglio 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che la

ricorrente contesta le comminatorie di fallimento in oggetto in quanto la

notifica dei precetti esecutivi che le hanno precedute, avvenuta tramite

pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n° __________, sarebbe proceduralmente

irrita;

che tuttavia

già d’acchito il ricorso appare tardivo poiché, come risulta dall’attestazione

dell’impiegato postale figurante sulle stesse comminatorie di fallimento, esse sono

state notificate il 24 giugno 2005, mentre il ricorso è stato inoltrato solo

l’8 luglio 2005, ossia dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall’art.

17 cpv. 2 LEF;

che

l’allegazione della ricorrente secondo cui il termine sarebbe stato rispettato

poiché le comminatorie di fallimento le sono state trasmesse (per invio

raccomandato) dalla società ____________________ solo il 28 giugno 2005 è

irrilevante, dal momento che la ricorrente non nega la legittimazione di quella

società a ricevere atti esecutivi per suo conto;

che peraltro,

dallo stesso scritto di trasmissione delle comminatorie 24 giugno 2005 di __________

(prodotto dalla ricorrente quale allegato 6) non si può affatto escludere il

consenso dell’escussa con simile via di notificazione, osservato inoltre come

l’indirizzo di __________ a Lugano, ossia “__________”, sia quello che appare

–corretto a mano verosimilmente dall’ufficio postale che ha proceduto alla

notifica- sugli esemplari per il debitore delle comminatorie di fallimento in

esame;

che se ne

conclude, come in concreto, che la notifica dev’essere considerata avvenuta al

momento della consegna dell’atto esecutivo alla persona detentrice del

domicilio della destinataria (DTF 120 III 66 s., cons. 3b), quindi quando le

comminatorie sono state notificate a __________ a Lugano, ossia il 24 giugno,

data che –tra l’altro- è anche quella dell’accennato scritto di trasmissione

interna degli stessi atti all’escussa (doc. 6);

che per

quanto riguarda la censura riferita ai precetti esecutivi, occorre ricordare

che la notifica di un atto esecutivo in via edittale, quando sia in contrasto

con i requisiti dell’art. 66 LEF, non è nulla, ma dev’essere contestata con

ricorso entro 10 giorni (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF) dal momento in cui l’escusso

ha avuto conoscenza di tale pubblicazione che ritiene irregolare (DTF 75 III 83

s., cons. 1; Angst, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 20 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 59 ad art. 66);

che qualora l’escusso

venga a conoscenza di un atto esecutivo successivo a quello irregolarmente

notificato (ad es. la prosecuzione dell’esecuzione), gli è consentito impugnare

entrambi gli atti, rispettando lo stesso termine di ricorso, computato dalla

notifica dell’ultimo provvedimento impugnato (DTF cit.);

che in concreto anche la

censura riferita alla notifica dei precetti esecutivi è pertanto tardiva;

che di

conseguenza il ricorso va dichiarato irricevibile;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 65, 66, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 8 luglio 2005 di RI 1, __________, è irricevibile in quanto tardivo.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

RI 1, c/o

RA 2, __________;

avv. RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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