15.2005.86
pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Competenza territoriale nei casi in cui il datore di lavoro del debitore ha la sede fuori dal circondario dell'ufficio che dirige l'esecuzione. Accertamen
14 settembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2005.86
Data decisione, Autorità:
14.09.2005, CEF
Titolo:
pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Competenza territoriale nei casi in cui il datore di lavoro del debitore ha la sede fuori dal circondario dell'ufficio che dirige l'esecuzione. Accertamenti insufficienti
MINIMO DI ESISTENZA
art. 4 cpv. 2 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2005.86
Lugano
14 settembre
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 4 luglio 2005 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’attestato di
carenza di beni rilasciato il 23 giugno 2005 nell’esecuzione n° __________
promossa dal ricorrente contro
PI 1, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 3'854,50 in base a un
precedente attestato di carenza di beni rilasciatogli dall’CO 1 il 26 dicembre
1998. Il 13 aprile 2005, il procedente ha chiesto la prosecuzione
dell’esecuzione.
B. Il
17 maggio 2005, dopo aver accertato che l’escusso, benché domiciliato a __________,
lavorava a __________, l’CO 1 ha chiesto in via rogatoriale al corrispondente
ufficio di __________ di pignorare i beni dell’escusso, e in mancanza di beni
mobili o immobili, di accertare i suoi redditi e di fissare il minimo di
esistenza.
C. Il 2
giugno 2005, l’Ufficio esecuzione di __________ ha accertato l’esistenza di
un’eccedenza pignorabile mensile di fr. 53.--, secondo il calcolo seguente:
reddito netto dell’escusso fr. 2'935.--
minimo
base fr. 775.--
alimenti fr. 550.--
locazione
fr. 750.--
cassa
malati fr. 281.80
spese
di trasporto fr. 150.--
appartamento
in Lugano fr. 375.--
Totale fr. 2'882.--
Eccedenza
pignorabile: fr. 53.--
D. Il
23 giugno 2005, l’CO 1 ha emesso a favore di RI 1 un (nuovo) attestato di
carenza di beni per l’importo di fr. 4'011.--, indicando di non aver accertato
l’esistenza di beni pignorabili né di aver potuto procedere a un pignoramento
di salario, con la seguente precisazione: “Divorziato. 1 figlio minorenne.
Domiciliato a __________. Attualmente lavora a __________ dove guadagna netti
fr. 2935.-- al mese. Affitto a __________ e a __________ fr. 1125.-- al mese.
CM: fr. 282.-- al mese. Alimenti fr. 550.--, trasferte fr. 150. -- al mese,
spese per uscita figlio fr. 100.---. Nullatenente”.
E. Con
il ricorso in esame, RI 1 chiede che l’attestato di carenza di beni venga
annullato e che gli atti siano rinviati all’CO 1 affinché renda una nuova
decisione. Il ricorrente contesta l’inclusione nel minimo di esistenza dei
canoni di locazione di due appartamenti, ritenendo che l’escusso, poiché lavora
a __________, non abbia necessità di mantenere il domicilio, con relativo
alloggio, a __________; critica inoltre le spese di trasferta __________-__________,
chiedendo che l’escusso produca i relativi giustificativi. Infine, il
ricorrente esprime riserve sulla voce “uscita figlio” di fr. 100.--, non essendo
dato di sapere di cosa si tratti.
F. Nelle
sue osservazioni, l’CO 1 chiede la reiezione del ricorso.
Considerandi
in diritto:
1.
La
competenza per escutere una persona fisica spetta all’ufficio di esecuzione del
domicilio della stessa (art. 46 cpv. 1 LEF). Il pignoramento di beni situati
fuori dal circondario dell’ufficio competente deve però imperativamente
avvenire in via rogatoriale, ossia essere eseguito dall’ufficio nel circondario
del quale si trovano i beni (art. 4 cpv. 2, 2° periodo LEF). I crediti
dell’escusso domiciliato in Svizzera non incorporati in un titolo sono reputati
situati al suo domicilio. L’ufficio che dirige l’esecuzione, indipendentemente
dal domicilio o dalla sede del datore di lavoro dell’escusso, può quindi sempre
eseguire il pignoramento di salario (dopo avere chiarito in via rogatoriale i
fatti determinanti per il calcolo del minimo di esistenza) oppure – se
l’escusso ha cambiato domicilio dopo la comunicazione dell’avviso di
pignoramento (cfr. art. 53 LEF) – farlo eseguire dall’ufficio del domicilio
dell’escusso. Eventuali ricorsi (art. 17 LEF) sono da rivolgere all’autorità di
vigilanza alla quale è sottoposto l’ufficio cha ha eseguito il pignoramento. In
ogni caso, sono determinanti le direttive sul calcolo del minimo di esistenza
del domicilio dell’escusso (cfr. DTF 91 III 81 ss.; vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 47 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
Losanna 1999, n. 20 e 175 ad art. 93).
1.1
Nel
caso concreto, non è contestato che l’escusso sia domiciliato a __________.
Anche il ricorrente l’ha implicitamente ammesso, nel chiedere la prosecuzione
dell’esecuzione all’CO 1 e nel criticare il mantenimento del domicilio a __________.
1.2
L’CO
1.
era pertanto competente per pignorare il salario dell’escusso. Dalla
rogatoria del 17 maggio 2005, si evince del resto che l’ufficio non ha chiesto
al suo omologo grigionese di pignorare i redditi dell’escusso, ma unicamente di
accertarli e di fissare il minimo di esistenza. Questa Camera è pertanto
competente per determinarsi sia sull’emissione dell’attestato di carenza di
beni sia sulla questione pregiudiziale dell’accertamento del minimo di
esistenza.
2.
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.1
Nel
caso di specie gli accertamenti dell’ufficio appaiono insufficienti o almeno
insufficientemente documentati.
a) L’Ufficio
esecuzione di __________, nel determinare il minimo di base in fr. 775.--,
sembra aver implicitamente considerato che l’escusso viva in concubinato con
un’altra persona senza figli comuni (cfr. DTF 130 III 765 ss), poiché ha
dimezzato sia l’importo di base di fr. 1'550.-- ammesso per i debitori
coniugati sia le spese di locazione dell’appartamento di __________ (con il
rilievo che l’escusso ha firmato il contratto di locazione solidalmente con
tale __________); tuttavia tale circostanza non è indicata nel verbale di
pignoramento né risulta confermata dall’escusso, il cui interrogatorio non pare
essere stato verbalizzato. Non è poi dato di sapere se l’__________ ha fondato
o no la decisione impugnata sulla stessa cifra.
b) Tra
gli allegati al verbale grigionese non figura la sentenza di divorzio in base
alla quale l’escusso è tenuto a versare alimenti per fr. 550.-- al mese. Non è
pertanto possibile determinare l’estensione e le modalità (in particolare con
riferimento al luogo in cui può essere esercitato) del suo probabile diritto di
visita sul figlio undicenne. Di conseguenza mancano gli elementi per poter
stabilire se le spese riferite all’appartamento di __________ e le relative
spese di trasferta sono o no ammissibili.
c) Anche
la posta “uscita figlio” non è né motivata né documentata.
2.2
In
queste condizioni, l’attestato di carenza di beni emesso il 23 giugno 2005 va
annullato e l’incarto è rinviato all’CO 1 affinché proceda a ricalcolare il
minimo di esistenza tenendo conto delle indicazioni di cui al considerando 2.1.
3.
Il
ricorso va pertanto accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 4, 17, 20a, 46, 89, 93 LEF; 61
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 4 luglio 2005 di RI 1, __________, è accolto.
1.1
Di
conseguenza, l’attestato di carenza di beni emesso il 23 giugno 2005
nell’esecuzione n° __________ è annullato.
1.2
L’incarto
è rinviato all’CO 1 affinché proceda a ricalcolare il minimo di esistenza
tenendo conto delle indicazioni di cui al considerando 2.1.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
– avv. RA
1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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