15.2005.87
comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito (in concreto eccezione di prescrizione)
16 settembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
15.2005.87
Data decisione, Autorità:
16.09.2005, CEF
Titolo:
comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito (in concreto eccezione di prescrizione)
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 166 LEF
Incarto n.
15.2005.87
Lugano
16 settembre
2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 22 luglio 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di
fallimento emessa il 13 luglio 2005 nell’esecuzione n° __________1 promossa
contro il ricorrente da
PI 1
viste
le osservazioni 26 luglio 2005 della procedente e 27 luglio 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,
Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/
Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad
esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39
e 40 LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione
Fatti
di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33
cons. 2);
che per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto il ricorrente ammette di essere
iscritto a registro di commercio;
che la
sua affermazione secondo cui non avrebbe mai ricevuto “alcuna specifica”
inerente al debito in questione è confutata dagli atti, in particolare dal
fatto che egli ha interposto opposizione al PE, la quale è stata rigettata in
via provvisoria con sentenza 2 maggio 2005 della Pretore __________ (inc. __________);
che la
censura relativa all’asserita prescrizione del credito posto in esecuzione non
può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso (art. 17 LEF) per
carenza di competenza materiale di questa Camera quale autorità di vigilanza;
che semmai
essa andava sollevata in sede di rigetto dell’opposizione;
che la
comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di
diritto esecutivo;
che nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è pertanto da respingere;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 22 luglio 2005 di RI 1,
__________, è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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