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Decisione

15.2005.87

comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito (in concreto eccezione di prescrizione)

16 settembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di rigetto provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33

cons. 2);

che per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

che nel caso concreto il ricorrente ammette di essere

iscritto a registro di commercio;

che la

sua affermazione secondo cui non avrebbe mai ricevuto “alcuna specifica”

inerente al debito in questione è confutata dagli atti, in particolare dal

fatto che egli ha interposto opposizione al PE, la quale è stata rigettata in

via provvisoria con sentenza 2 maggio 2005 della Pretore __________ (inc. __________);

che la

censura relativa all’asserita prescrizione del credito posto in esecuzione non

può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso (art. 17 LEF) per

carenza di competenza materiale di questa Camera quale autorità di vigilanza;

che semmai

essa andava sollevata in sede di rigetto dell’opposizione;

che la

comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di

diritto esecutivo;

che nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è pertanto da respingere;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 22 luglio 2005 di RI 1,

__________, è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di

appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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