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Decisione

15.2005.92

Comminatoria di fallimento. Notifica alla segretaria personale di un membro del consiglio di amministrazione della società escussa con firma collettiva.

28 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Tra il 27 aprile 2004 e il 4 luglio 2005, l’CO 1 ha emesso a carico

di “RI 1 membro PI 8, __________”, i 7 menzionati precetti esecutivi, i quali,

tra il 28 aprile e l’8 luglio 2005, sono tutti stati ritirati dalla segretaria

S__________ senza che la stessa abbia interposto opposizione al momento della

consegna.

B. Nell’esecuzione

n° __________, l’CO 1 ha poi notificato la comminatoria di fallimento il 28

aprile 2005 sempre nelle mani della segretaria __________. Successivamente sono

state notificate le comminatorie di fallimento n° __________ e __________ il 30

maggio 2005, rispettivamente il 16 giugno 2005 (non è dato di sapere a chi siano

state consegnate, poiché la ricorrente non le ha prodotte).

C. Il

29 luglio 2005, allegando di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni solo

il 27 luglio 2005, la società escussa, a mezzo di ricorso, ha chiesto il loro

annullamento, per il motivo che i precetti esecutivi sarebbero stati notificati

in modo irregolare, ossia nelle mani della segretaria personale di PI 8 la

quale non sarebbe però stata abilitata a ricevere atti esecutivi per conto dell’escussa.

D. Nelle

sue osservazioni del 23 agosto 2005, l’CO 1 sottolinea di essersi limitato ad

emettere le comminatorie di fallimento e i precetti esecutivi sulla base delle

indicazioni fornite dai procedenti.

Considerandi

in diritto:

1.

La

tempestività del ricorso è dubbia, siccome la ricorrente non ha sostenuto né

dimostrato come e quando è venuta a conoscenza dei provvedimenti impugnati. La

questione può però rimanere indecisa poiché il ricorso è comunque

manifestamente infondato.

2.

Se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione degli

atti esecutivi si fa a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione,

come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF),

indipendentemente dal diritto di firma: è pertanto valida la notifica a un

rappresentante della società, sebbene sia abilitato a firmare solo

collettivamente con un’altro rappresentante (cfr. DTF 65 III 73 s.; Angst, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 65; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 43 ad art. 65). Ciò vale per la

notifica sia dei precetti esecutivi (art. 72 cpv. 1 LEF) che delle comminatorie

di fallimento (art. 161 cpv. 1 LEF).

In

concreto, la notifica degli atti impugnati avrebbe pertanto potuto avvenire

nelle mani di PI 8 se fosse stato presente al momento dell’intimazione – ciò

che però non è stato allegato –, poiché egli è iscritto a registro di commercio

quale membro del consiglio di amministrazione dell’escussa con firma collettiva

a due (cfr. doc. B).

3.

Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli

uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1

LEF non si trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al

domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare

la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo

impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst, op. cit., n. 9 ad art. 65; Gilliéron, op. cit., n. 45 s. ad art. 65).

Nel caso concreto, secondo le stesse affermazioni della ricorrente,

le notifiche contestate sono avvenute alla sede della società escussa (__________)

nelle mani di __________, segretaria alle dipendenze del membro del consiglio

di amministrazione PI 8. Esse sono pertanto valide ai sensi dell’art. 65 cpv. 1

LEF.

Non

risulta pertanto necessario verificare se __________ era – o è tuttora – anche

alle dipendenze dell’escussa, come sarebbe legittimo pensare, siccome appare

poco verosimile che ella abbia continuato a lavorare per la ditta individuale di

PI 8 dopo il suo fallimento, dichiarato già il 16 marzo 2005.

4.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 65, 161 LEF, art. 61

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 29 luglio 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

– avv. RA

1, __________;

– PI 1, __________;

– PI

2, __________;

– PI 3, __________;

– RA 2, __________;

– PI 5, __________;

– RA 3, __________;

–RA 4, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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