15.2005.92
Comminatoria di fallimento. Notifica alla segretaria personale di un membro del consiglio di amministrazione della società escussa con firma collettiva.
28 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2005.92
Data decisione, Autorità:
28.09.2005, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Notifica alla segretaria personale di un membro del consiglio di amministrazione della società escussa con firma collettiva.
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 65 LEF
Incarto n.
15.2005.92
Lugano
28 settembre
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 29 luglio 2005 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica dei
precetti esecutivi n° __________, rispettivamente __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ emessi contro la ricorrente da:
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
4. PI 4
rappr. da RA 2
5. PI 5
6. PI 6
rappr. da RA 3
7. PI 7
rappr. dall’RA 4
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Tra il 27 aprile 2004 e il 4 luglio 2005, l’CO 1 ha emesso a carico
di “RI 1 membro PI 8, __________”, i 7 menzionati precetti esecutivi, i quali,
tra il 28 aprile e l’8 luglio 2005, sono tutti stati ritirati dalla segretaria
S__________ senza che la stessa abbia interposto opposizione al momento della
consegna.
B. Nell’esecuzione
n° __________, l’CO 1 ha poi notificato la comminatoria di fallimento il 28
aprile 2005 sempre nelle mani della segretaria __________. Successivamente sono
state notificate le comminatorie di fallimento n° __________ e __________ il 30
maggio 2005, rispettivamente il 16 giugno 2005 (non è dato di sapere a chi siano
state consegnate, poiché la ricorrente non le ha prodotte).
C. Il
29 luglio 2005, allegando di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni solo
il 27 luglio 2005, la società escussa, a mezzo di ricorso, ha chiesto il loro
annullamento, per il motivo che i precetti esecutivi sarebbero stati notificati
in modo irregolare, ossia nelle mani della segretaria personale di PI 8 la
quale non sarebbe però stata abilitata a ricevere atti esecutivi per conto dell’escussa.
D. Nelle
sue osservazioni del 23 agosto 2005, l’CO 1 sottolinea di essersi limitato ad
emettere le comminatorie di fallimento e i precetti esecutivi sulla base delle
indicazioni fornite dai procedenti.
Considerandi
in diritto:
1.
La
tempestività del ricorso è dubbia, siccome la ricorrente non ha sostenuto né
dimostrato come e quando è venuta a conoscenza dei provvedimenti impugnati. La
questione può però rimanere indecisa poiché il ricorso è comunque
manifestamente infondato.
2.
Se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione degli
atti esecutivi si fa a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione,
come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF),
indipendentemente dal diritto di firma: è pertanto valida la notifica a un
rappresentante della società, sebbene sia abilitato a firmare solo
collettivamente con un’altro rappresentante (cfr. DTF 65 III 73 s.; Angst, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 6 ad art. 65; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 43 ad art. 65). Ciò vale per la
notifica sia dei precetti esecutivi (art. 72 cpv. 1 LEF) che delle comminatorie
di fallimento (art. 161 cpv. 1 LEF).
In
concreto, la notifica degli atti impugnati avrebbe pertanto potuto avvenire
nelle mani di PI 8 se fosse stato presente al momento dell’intimazione – ciò
che però non è stato allegato –, poiché egli è iscritto a registro di commercio
quale membro del consiglio di amministrazione dell’escussa con firma collettiva
a due (cfr. doc. B).
3.
Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli
uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1
LEF non si trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al
domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare
la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo
impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst, op. cit., n. 9 ad art. 65; Gilliéron, op. cit., n. 45 s. ad art. 65).
Nel caso concreto, secondo le stesse affermazioni della ricorrente,
le notifiche contestate sono avvenute alla sede della società escussa (__________)
nelle mani di __________, segretaria alle dipendenze del membro del consiglio
di amministrazione PI 8. Esse sono pertanto valide ai sensi dell’art. 65 cpv. 1
LEF.
Non
risulta pertanto necessario verificare se __________ era – o è tuttora – anche
alle dipendenze dell’escussa, come sarebbe legittimo pensare, siccome appare
poco verosimile che ella abbia continuato a lavorare per la ditta individuale di
PI 8 dopo il suo fallimento, dichiarato già il 16 marzo 2005.
4.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 65, 161 LEF, art. 61
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 29 luglio 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
– avv. RA
1, __________;
– PI 1, __________;
– PI
2, __________;
– PI 3, __________;
– RA 2, __________;
– PI 5, __________;
– RA 3, __________;
–RA 4, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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