15.2005.97
ricorso. Esigenza di motivazione. Contestazione dello stato di riparto
27 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.97
Data decisione, Autorità:
27.09.2005, CEF
Titolo:
ricorso. Esigenza di motivazione. Contestazione dello stato di riparto
PROCEDURA DI RICORSO
art. 264 LEF
art. 7 cpv. 3 let. b LPR
art. 7 cpv. 5 LPR
Incarto n.
15.2005.97
Lugano
27 settembre
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 27 agosto 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di
riparto depositato il 19 agosto 2005 (fino al 31 agosto 2005) nella procedura
di liquidazione n° __________ relativa al fallimento del ricorrente;
viste le
osservazioni 1° settembre 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che in
virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso
è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio
2002 [15.2002.89/96], cons. 1);
che
nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito
del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato
sentito (Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il
ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti;
che il
ricorrente censura il fatto che nell’atto impugnato siano sempre presenti le
“postazioni” C__________ e D__________, mentre mancherebbero quelle dell’AVS;
che la
censura è irricevibile, poiché disattende l’esigenza di motivazione posta
all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR;
che a
prescindere dalla questione di sapere se tale carenza possa giustificare la
fissazione al ricorrente di un termine per completare il ricorso ai sensi
dell’art. 7 cpv. 5 LPR, si evince comunque dagli atti il carattere
manifestamente infondato delle censure;
che infatti,
fatta salva la facoltà d'insinuare (nuovi) crediti fino alla chiusura del
fallimento (art. 251 LEF), una volta cresciuta in giudicato, la graduatoria non
può più di regola essere modificata allo stadio del riparto (cfr. DTF 56
III 22; Matthias Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.
7 ad art. 261), salvo casi eccezionali non realizzati in concreto;
che pertanto
sarebbero in ogni caso tardive le censure sollevate dal ricorrente;
che in
effetti le insinuazioni n° 15 e 16 dei coniugi C__________ e n° 17, 18 e 19 di
D__________ sono state riportate nello stato di riparto così come risultano
dalla graduatoria (cfr. posizioni 9 a 13), ossia per un importo di 0.-- (ciò
che d’altronde costituisce un ulteriore motivo d’irricevibilità del ricorso,
siccome al ricorrente difetta ogni interesse a contestare una decisione che non
gli arreca nessun pregiudizio);
che per
quanto concerne le insinuazioni n° 13 (di C__________) e 14 (di C__________ e M__________),
per le quali lo stato di riparto prevede il versamento di fr. 2'559,25,
rispettivamente di fr. 3'174,70, esse corrispondono pure esattamente a quelle
riportate nella graduatoria ridepositata il 31 gennaio 2005;
che per
chiarezza, occorre precisare che le liti relative al credito insinuato sotto la
cifra 14 – credito iscritto “pro memoria” nella prima graduatoria depositata
l’11 giugno 2004 –, esse sono state stralciate dai ruoli in seguito all’accordo
intervenuto tra le parti l’8 luglio 2005 davanti al Pretore __________ (inc. __________),
il quale prevede l’ammissione definitiva della pretesa appunto per l’importo di
fr. 5'000.--;
che
dall’incarto non risulta che l’AVS abbia insinuato alcun credito nel fallimento
in oggetto;
che nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 264 LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 27 agosto 2005 di RI 1, __________, è
respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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