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Decisione

15.2005.97

ricorso. Esigenza di motivazione. Contestazione dello stato di riparto

27 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.97

Data decisione, Autorità:

27.09.2005, CEF

Titolo:

ricorso. Esigenza di motivazione. Contestazione dello stato di riparto

PROCEDURA DI RICORSO

art. 264 LEF

art. 7 cpv. 3 let. b LPR

art. 7 cpv. 5 LPR

Incarto n.

15.2005.97

Lugano

27 settembre

2005

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 27 agosto 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di

riparto depositato il 19 agosto 2005 (fino al 31 agosto 2005) nella procedura

di liquidazione n° __________ relativa al fallimento del ricorrente;

viste le

osservazioni 1° settembre 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che in

virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso

irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso

è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio

2002 [15.2002.89/96], cons. 1);

che

nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito

del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato

sentito (Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

che il

ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti;

che il

ricorrente censura il fatto che nell’atto impugnato siano sempre presenti le

“postazioni” C__________ e D__________, mentre mancherebbero quelle dell’AVS;

che la

censura è irricevibile, poiché disattende l’esigenza di motivazione posta

all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR;

che a

prescindere dalla questione di sapere se tale carenza possa giustificare la

fissazione al ricorrente di un termine per completare il ricorso ai sensi

dell’art. 7 cpv. 5 LPR, si evince comunque dagli atti il carattere

manifestamente infondato delle censure;

che infatti,

fatta salva la facoltà d'insinuare (nuovi) crediti fino alla chiusura del

fallimento (art. 251 LEF), una volta cresciuta in giudicato, la graduatoria non

può più di regola essere modificata allo stadio del riparto (cfr. DTF 56

III 22; Matthias Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

7 ad art. 261), salvo casi eccezionali non realizzati in concreto;

che pertanto

sarebbero in ogni caso tardive le censure sollevate dal ricorrente;

che in

effetti le insinuazioni n° 15 e 16 dei coniugi C__________ e n° 17, 18 e 19 di

D__________ sono state riportate nello stato di riparto così come risultano

dalla graduatoria (cfr. posizioni 9 a 13), ossia per un importo di 0.-- (ciò

che d’altronde costituisce un ulteriore motivo d’irricevibilità del ricorso,

siccome al ricorrente difetta ogni interesse a contestare una decisione che non

gli arreca nessun pregiudizio);

che per

quanto concerne le insinuazioni n° 13 (di C__________) e 14 (di C__________ e M__________),

per le quali lo stato di riparto prevede il versamento di fr. 2'559,25,

rispettivamente di fr. 3'174,70, esse corrispondono pure esattamente a quelle

riportate nella graduatoria ridepositata il 31 gennaio 2005;

che per

chiarezza, occorre precisare che le liti relative al credito insinuato sotto la

cifra 14 – credito iscritto “pro memoria” nella prima graduatoria depositata

l’11 giugno 2004 –, esse sono state stralciate dai ruoli in seguito all’accordo

intervenuto tra le parti l’8 luglio 2005 davanti al Pretore __________ (inc. __________),

il quale prevede l’ammissione definitiva della pretesa appunto per l’importo di

fr. 5'000.--;

che

dall’incarto non risulta che l’AVS abbia insinuato alcun credito nel fallimento

in oggetto;

che nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 264 LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso 27 agosto 2005 di RI 1, __________, è

respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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