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Decisione

15.2005.98

Proroga della cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF.

2 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.98

Data decisione, Autorità:

02.11.2005, CEF

Titolo:

Proroga della cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF.

CESSIONE DEI DIRITTI DELLA MASSA

art. 260 LEF

Incarto n.

15.2005.98

Lugano

2 novembre

2005

EC/sc/bd

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 29 agosto 2005 di

RI 1 (BE)

contro

l’operato dell’CO 1 nell’ambito del fallimento di

CO 1

concernente anche quali parti interessate

__________, __________

__________, __________

entrambe rappresentate dall’avv. __________, __________

e meglio in tema di cessione di pretese della massa ex art.

260 LEF;

viste le osservazioni:

- 15 settembre 2005 di __________, __________, e __________,

__________;

- 16 settembre 2005 dell'CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

nell’ambito della procedura di fallimento a carico della __________, l’CO 1 con

circolare del 14 maggio 2003 ha assegnato ai creditori iscritti in graduatoria

un termine di 20 giorni per chiedere la cessione ex art. 260 LEF “del diritto

di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita

a norma degli art. 754/757 CO”;

che

in data 3 agosto 2004 RI 1, unitamente ad altri creditori, ha ottenuto la

cessione di tali pretese;

che

nel provvedimento 3 agosto 2004 l’amministrazione fallimentare si è riservata

il diritto di annullare la cessione nel caso che non venga incoato il processo

entro il 31 ottobre 2004;

che

con lettera 18 ottobre 2004 RI 1 ha richiesto una proroga sino a fine anno per

l’introduzione di un’eventuale azione di responsabilità contro gli organi della

fallita;

che

con decisione 2 novembre 2004 l’CO 1 ha concesso a tutti i cessionari una

proroga sino al 31 gennaio 2005;

che

il 20 gennaio 2005 RI 1 ha richiesto una ulteriore proroga per procedere contro

gli organi della fallita;

che

con decisione 11 febbraio 2005 l’Ufficio gli ha concesso una proroga scadente

il 31 luglio 2005;

che

con scritto 4 agosto 2005 l’CO 1, richiamandosi al punto numero 6 dell’atto di

cessione, ha invitato il ricorrente a comunicargli entro il 12 agosto 2005 se

nel termine impartitogli egli ha promosso azione contro gli organi della

fallita;

che

nel menzionato scritto, l’Ufficio ha avvertito RI 1 che “la mancata

presentazione dei giustificativi richiesti, verrà considerata quale rinuncia e

la cessione revocata”;

che

RI 1 nel termine impartitogli non ha prodotto alcunché all’amministrazione

fallimentare;

che

pertanto l’CO 1 con provvedimento 19 agosto 2005 ha revocato l’atto di cessione

rilasciato il 31 ottobre 2004 a RI 1;

che

con atto 29 agosto 2005 RI 1 ha postulato, con

motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito, una proroga del termine per promuovere l’azione contro gli organi

della società;

che

con le rispettive osservazioni __________, __________. e l'CO 1 hanno postulato

la reiezione del gravame;

che

il Tribunale federale ha esplicitamente stabilito che il cessionario che

intende conservare il proprio diritto deve richiedere personalmente una proroga

della cessione, in caso contrario si riterrà che egli vi abbia rinunciato (cfr.

DTF 121 III 296);

che

in concreto RI 1 ha lasciato trascorrere senza richiedere prima della sua

scadenza una ulteriore proroga e senza intentare alcunché, il termine

impartitogli per agire nei confronti degli organi della

fallita, malgrado la minaccia formale di revoca della cessione in caso di

inazione espressamente contenuta nell’atto di cessione del 3 agosto 2004;

che

la richiesta di proroga del termine per procedere contro gli organi della

fallita del 29 agosto 2005 è pertanto tardiva in quanto formulata dopo la

decorrenza del termine assegnato con il provvedimento dell’11 febbraio 2005;

che

il ricorso 29 agosto 2005 di RI 1, in quanto rivolto contro il provvedimento di

revoca della cessione, è da respingere perché il creditore cessionario non ha tempestivamente

richiesto una proroga, lasciando trascorrere il termine impartitogli senza

reagire, nonostante la formale avvertenza di revoca della cessione in caso di

inazione (cfr. DTF 121

III 291 e ss.; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la falllite,

Losanna 2001, n. 73 ad art 260 LEF);

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati

gli art. 17, 260 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 29 agosto 2005 di RI 1__________, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro

dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale

a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

–__________

avv. __________, __________.

Comunicazione

all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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