15.2005.98
Proroga della cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF.
2 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.98
Data decisione, Autorità:
02.11.2005, CEF
Titolo:
Proroga della cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF.
CESSIONE DEI DIRITTI DELLA MASSA
art. 260 LEF
Incarto n.
15.2005.98
Lugano
2 novembre
2005
EC/sc/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 agosto 2005 di
RI 1 (BE)
contro
l’operato dell’CO 1 nell’ambito del fallimento di
CO 1
concernente anche quali parti interessate
__________, __________
__________, __________
entrambe rappresentate dall’avv. __________, __________
e meglio in tema di cessione di pretese della massa ex art.
260 LEF;
viste le osservazioni:
- 15 settembre 2005 di __________, __________, e __________,
__________;
- 16 settembre 2005 dell'CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
nell’ambito della procedura di fallimento a carico della __________, l’CO 1 con
circolare del 14 maggio 2003 ha assegnato ai creditori iscritti in graduatoria
un termine di 20 giorni per chiedere la cessione ex art. 260 LEF “del diritto
di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita
a norma degli art. 754/757 CO”;
che
in data 3 agosto 2004 RI 1, unitamente ad altri creditori, ha ottenuto la
cessione di tali pretese;
che
nel provvedimento 3 agosto 2004 l’amministrazione fallimentare si è riservata
il diritto di annullare la cessione nel caso che non venga incoato il processo
entro il 31 ottobre 2004;
che
con lettera 18 ottobre 2004 RI 1 ha richiesto una proroga sino a fine anno per
l’introduzione di un’eventuale azione di responsabilità contro gli organi della
fallita;
che
con decisione 2 novembre 2004 l’CO 1 ha concesso a tutti i cessionari una
proroga sino al 31 gennaio 2005;
che
il 20 gennaio 2005 RI 1 ha richiesto una ulteriore proroga per procedere contro
gli organi della fallita;
che
con decisione 11 febbraio 2005 l’Ufficio gli ha concesso una proroga scadente
il 31 luglio 2005;
che
con scritto 4 agosto 2005 l’CO 1, richiamandosi al punto numero 6 dell’atto di
cessione, ha invitato il ricorrente a comunicargli entro il 12 agosto 2005 se
nel termine impartitogli egli ha promosso azione contro gli organi della
fallita;
che
nel menzionato scritto, l’Ufficio ha avvertito RI 1 che “la mancata
presentazione dei giustificativi richiesti, verrà considerata quale rinuncia e
la cessione revocata”;
che
RI 1 nel termine impartitogli non ha prodotto alcunché all’amministrazione
fallimentare;
che
pertanto l’CO 1 con provvedimento 19 agosto 2005 ha revocato l’atto di cessione
rilasciato il 31 ottobre 2004 a RI 1;
che
con atto 29 agosto 2005 RI 1 ha postulato, con
motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito, una proroga del termine per promuovere l’azione contro gli organi
della società;
che
con le rispettive osservazioni __________, __________. e l'CO 1 hanno postulato
la reiezione del gravame;
che
il Tribunale federale ha esplicitamente stabilito che il cessionario che
intende conservare il proprio diritto deve richiedere personalmente una proroga
della cessione, in caso contrario si riterrà che egli vi abbia rinunciato (cfr.
DTF 121 III 296);
che
in concreto RI 1 ha lasciato trascorrere senza richiedere prima della sua
scadenza una ulteriore proroga e senza intentare alcunché, il termine
impartitogli per agire nei confronti degli organi della
fallita, malgrado la minaccia formale di revoca della cessione in caso di
inazione espressamente contenuta nell’atto di cessione del 3 agosto 2004;
che
la richiesta di proroga del termine per procedere contro gli organi della
fallita del 29 agosto 2005 è pertanto tardiva in quanto formulata dopo la
decorrenza del termine assegnato con il provvedimento dell’11 febbraio 2005;
che
il ricorso 29 agosto 2005 di RI 1, in quanto rivolto contro il provvedimento di
revoca della cessione, è da respingere perché il creditore cessionario non ha tempestivamente
richiesto una proroga, lasciando trascorrere il termine impartitogli senza
reagire, nonostante la formale avvertenza di revoca della cessione in caso di
inazione (cfr. DTF 121
III 291 e ss.; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la falllite,
Losanna 2001, n. 73 ad art 260 LEF);
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17, 260 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 29 agosto 2005 di RI 1__________, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
–__________
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
all'CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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