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Decisione

15.2005.99

Comminatoria di fallimento. Asserita opposizione. Assenza di prova.

26 ottobre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.99

Data decisione, Autorità:

26.10.2005, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Asserita opposizione. Assenza di prova.

OPPOSIZIONE

art. 74 LEF

Incarto n.

15.2005.99

Lugano

26 ottobre

2005

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 22 agosto 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di

fallimento del 18 agosto 2005 emessa nell’esecuzione n° __________ promossa

contro la ricorrente da

PI 1

rappr. da RA 1

viste le

osservazioni 1° settembre 2005 di PI 1 e 5 settembre 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che la

ricorrente contesta la procedura esecutiva, affermando di aver interposto opposizione;

che essa

non ha però prodotto nessun documento a dimostrazione della sua affermazione;

che essa,

d’altronde, non trova riscontri né nelle osservazioni 5 settembre 2005 dell’CO

1 né nell’incarto;

che l’8

settembre 2005, questa Camera, per scritto, ha invitato la ricorrente a

indicare le circostanze in cui ha avuto conoscenza del precetto esecutivo e ha

interposto opposizione, nonché a produrre eventuali documenti idonei a

sostanziare le sue risposte;

che essa

non ha ritirato l’invio raccomandato nel termine di giacenza postale;

che lo

scritto è comunque da considerare notificato alla scadenza di detto termine,

siccome la ricorrente doveva aspettarsi comunicazioni di questa Camera, che

aveva adito lei stessa;

che la

prova dell’avvenuta opposizione spetta all’escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 74);

che

in concreto la ricorrente non ha portato questa prova;

che essa non allega altre

censure suscettibili d’inficiare la validità della comminatoria di fallimento;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 74, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 22 agosto 2005 di RI 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– RA

1, __________

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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