15.2005.99
Comminatoria di fallimento. Asserita opposizione. Assenza di prova.
26 ottobre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.99
Data decisione, Autorità:
26.10.2005, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Asserita opposizione. Assenza di prova.
OPPOSIZIONE
art. 74 LEF
Incarto n.
15.2005.99
Lugano
26 ottobre
2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 22 agosto 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di
fallimento del 18 agosto 2005 emessa nell’esecuzione n° __________ promossa
contro la ricorrente da
PI 1
rappr. da RA 1
viste le
osservazioni 1° settembre 2005 di PI 1 e 5 settembre 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che la
ricorrente contesta la procedura esecutiva, affermando di aver interposto opposizione;
che essa
non ha però prodotto nessun documento a dimostrazione della sua affermazione;
che essa,
d’altronde, non trova riscontri né nelle osservazioni 5 settembre 2005 dell’CO
1 né nell’incarto;
che l’8
settembre 2005, questa Camera, per scritto, ha invitato la ricorrente a
indicare le circostanze in cui ha avuto conoscenza del precetto esecutivo e ha
interposto opposizione, nonché a produrre eventuali documenti idonei a
sostanziare le sue risposte;
che essa
non ha ritirato l’invio raccomandato nel termine di giacenza postale;
che lo
scritto è comunque da considerare notificato alla scadenza di detto termine,
siccome la ricorrente doveva aspettarsi comunicazioni di questa Camera, che
aveva adito lei stessa;
che la
prova dell’avvenuta opposizione spetta all’escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 74);
che
in concreto la ricorrente non ha portato questa prova;
che essa non allega altre
censure suscettibili d’inficiare la validità della comminatoria di fallimento;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 74, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 22 agosto 2005 di RI 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– RA
1, __________
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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