15.2006.10
Notifica di precetto a persona giuridica. Nullità rispettivamente impugnabilità per vizi nelle formalità di notifica.
13 giugno 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2006.10
Data decisione, Autorità:
13.06.2006, CEF
Titolo:
Notifica di precetto a persona giuridica. Nullità rispettivamente impugnabilità per vizi nelle formalità di notifica.
PRECETTO ESECUTIVO
art. 65 cpv. 1 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2006.10
Lugano
13 giugno
2006
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 gennaio 2006 di
RI 1
RA 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente contro
PI 1
RA 2
in materia di notifica e di opposizione a precetto
esecutivo;
richiamate le osservazioni:
- 2
febbraio 2006 dell¿CO 1;
- 3
febbraio 2006 di PI 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 3/5 gennaio 2006 dell¿CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per
l¿incasso di fr. 157'629.50 oltre interessi indicando quale titolo di credito
¿contratto di locazione del 4 maggio 2005¿.
B. Il precetto
esecutivo, indirizzato al recapito della società in __________, __________, è
stato emesso il 3 gennaio 2006 ed è stato notificato il 5 gennaio 2006 a tale __________.
Al precetto esecutivo non vi è stata immediata opposizione. Lo stesso giorno
comunque __________, sottoscrivendo a nome di __________, ha interposto
opposizione. L¿Ufficio ha iscritto l¿opposizione in data 5 gennaio 2006 e il 12
gennaio 2006 ha trasmesso alla creditrice la copia del precetto esecutivo a lei
destinata.
C. Con
tempestivo ricorso 19 gennaio 2006 RI 1 ha postulato l¿annullamento
dell¿opposizione di PI 1 al PE n. __________, atteso che la stessa non sarebbe
stata sottoscritta dall¿escussa ma da __________. Per la ricorrente il fatto
che lo scritto con il quale è stata fatta opposizione porterebbe il nome della
debitrice come mittente del medesimo sarebbe irrilevante, perché lo stesso non
sarebbe stato firmato dall¿escussa. Inoltre __________ non è iscritto nel
registro di commercio quale rappresentante né dell¿escussa né di __________: per
questo motivo egli non potrebbe interporre valida opposizione né per la debitrice
né per la persona giuridica firmataria dello scritto 5 gennaio 2006.
D. Delle
osservazioni 2 febbraio 2006 dell¿CO 1 e 3 febbraio 2006 di PI 1, chiedenti la
reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
a)PI 1 la notifica
del precetto esecutivo sarebbe nulla in quanto l¿avviso di ritiro sarebbe stato
messo nella casella postale n. __________ intestata alla società __________.
Inoltre il precetto esecutivo è stato consegnato a __________, dipendente di
quest¿ultima società e non autorizzato a ritirare raccomandate per l¿escussa.
b) Se
l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la
notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima
a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a
qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste
persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro
funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
c) In linea di principio la carenza formale di un atto ne determina
solo la sua impugnabilità, la sanzione della nullità entrando in linea di conto
solo ove la gravità del provvedimento e i suoi effetti non consentano altro
rimedio (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, n. 4 e 8 s. ad art. 22
LEF).
E¿ data
nullità solo nel caso in cui la notificazione al debitore così come
l¿attestazione di notifica mancano oppure quando in seguito a notificazione
errata l¿atto non è pervenuto nelle mani del debitore (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 2003, § 12 n. 27/28 p. 95).
d) Nel
caso in esame la questione della notifica del precetto esecutivo a PI 1, così
come appare dagli atti, lascia ampi dubbi sulla sua validità, mancando una
prova certa; in particolare, l'avviso di ritiro del precetto esecutivo è sì stato
indirizzato a __________, __________, ossia al recapito iscritto a registro di
commercio della debitrice ed è vero -ma irrilevante- che amministratore unico dell¿escussa
è __________ amministra __________, ma chi ha ritirato il documento parrebbe essere dipendente solo di questa
seconda società. Il problema può tuttavia rimanere senza risposta, dal momento
che la debitrice, come afferma nelle osservazioni al ricorso, ha comunque avuto
conoscenza dell¿atto esecutivo (e non v'è motivo che ciò non sia avvenuto nella
sua compiutezza) il 24 gennaio 2006, quando ha ricevuto il ricorso, così che
almeno quel giorno vi è stata valida notifica nei suoi confronti.
2.
Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se l¿escusso intende fare opposizione al
precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli
consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto,
all¿ufficio d¿esecuzione.
Nel caso
in esame l¿escussa, che ha avuto conoscenza del precetto esecutivo quando le è
stato intimato il ricorso, con le osservazioni del 3 febbraio 2006 ha
interposto allo stesso rituale e tempestiva opposizione.
3.
Ne
consegue che l¿CO 1 considererà il PE n. __________ come validamente notificato
il 24 gennaio 2006 e iscriverà l'opposizione di PI 1 in
data 3 febbraio 2006.
4.
Malgrado
il tenore della richiesta ricorsale, ma tenendo conto dei motivi e delle date
in cui si ritengono effettuati gli atti in esame, il gravame di RI 1 deve
essere pertanto respinto.
Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 65
cpv. 1 e 2, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62
cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.
Il ricorso 19 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.
§.
Ciò nonostante l'Ufficio esecuzione di Lugano prenderà
nota
delle date di cui al considerando 3 della presente
decisione.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
- avv. RA
1, __________;
- avv. RA
2, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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