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Decisione

15.2006.10

Notifica di precetto a persona giuridica. Nullità rispettivamente impugnabilità per vizi nelle formalità di notifica.

13 giugno 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 3/5 gennaio 2006 dell¿CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per

l¿incasso di fr. 157'629.50 oltre interessi indicando quale titolo di credito

¿contratto di locazione del 4 maggio 2005¿.

B. Il precetto

esecutivo, indirizzato al recapito della società in __________, __________, è

stato emesso il 3 gennaio 2006 ed è stato notificato il 5 gennaio 2006 a tale __________.

Al precetto esecutivo non vi è stata immediata opposizione. Lo stesso giorno

comunque __________, sottoscrivendo a nome di __________, ha interposto

opposizione. L¿Ufficio ha iscritto l¿opposizione in data 5 gennaio 2006 e il 12

gennaio 2006 ha trasmesso alla creditrice la copia del precetto esecutivo a lei

destinata.

C. Con

tempestivo ricorso 19 gennaio 2006 RI 1 ha postulato l¿annullamento

dell¿opposizione di PI 1 al PE n. __________, atteso che la stessa non sarebbe

stata sottoscritta dall¿escussa ma da __________. Per la ricorrente il fatto

che lo scritto con il quale è stata fatta opposizione porterebbe il nome della

debitrice come mittente del medesimo sarebbe irrilevante, perché lo stesso non

sarebbe stato firmato dall¿escussa. Inoltre __________ non è iscritto nel

registro di commercio quale rappresentante né dell¿escussa né di __________: per

questo motivo egli non potrebbe interporre valida opposizione né per la debitrice

né per la persona giuridica firmataria dello scritto 5 gennaio 2006.

D. Delle

osservazioni 2 febbraio 2006 dell¿CO 1 e 3 febbraio 2006 di PI 1, chiedenti la

reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

a)PI 1 la notifica

del precetto esecutivo sarebbe nulla in quanto l¿avviso di ritiro sarebbe stato

messo nella casella postale n. __________ intestata alla società __________.

Inoltre il precetto esecutivo è stato consegnato a __________, dipendente di

quest¿ultima società e non autorizzato a ritirare raccomandate per l¿escussa.

b) Se

l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la

notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima

a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a

qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste

persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro

funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

c) In linea di principio la carenza formale di un atto ne determina

solo la sua impugnabilità, la sanzione della nullità entrando in linea di conto

solo ove la gravità del provvedimento e i suoi effetti non consentano altro

rimedio (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, n. 4 e 8 s. ad art. 22

LEF).

E¿ data

nullità solo nel caso in cui la notificazione al debitore così come

l¿attestazione di notifica mancano oppure quando in seguito a notificazione

errata l¿atto non è pervenuto nelle mani del debitore (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 2003, § 12 n. 27/28 p. 95).

d) Nel

caso in esame la questione della notifica del precetto esecutivo a PI 1, così

come appare dagli atti, lascia ampi dubbi sulla sua validità, mancando una

prova certa; in particolare, l'avviso di ritiro del precetto esecutivo è sì stato

indirizzato a __________, __________, ossia al recapito iscritto a registro di

commercio della debitrice ed è vero -ma irrilevante- che amministratore unico dell¿escussa

è __________ amministra __________, ma chi ha ritirato il documento parrebbe essere dipendente solo di questa

seconda società. Il problema può tuttavia rimanere senza risposta, dal momento

che la debitrice, come afferma nelle osservazioni al ricorso, ha comunque avuto

conoscenza dell¿atto esecutivo (e non v'è motivo che ciò non sia avvenuto nella

sua compiutezza) il 24 gennaio 2006, quando ha ricevuto il ricorso, così che

almeno quel giorno vi è stata valida notifica nei suoi confronti.

2.

Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se l¿escusso intende fare opposizione al

precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli

consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto,

all¿ufficio d¿esecuzione.

Nel caso

in esame l¿escussa, che ha avuto conoscenza del precetto esecutivo quando le è

stato intimato il ricorso, con le osservazioni del 3 febbraio 2006 ha

interposto allo stesso rituale e tempestiva opposizione.

3.

Ne

consegue che l¿CO 1 considererà il PE n. __________ come validamente notificato

il 24 gennaio 2006 e iscriverà l'opposizione di PI 1 in

data 3 febbraio 2006.

4.

Malgrado

il tenore della richiesta ricorsale, ma tenendo conto dei motivi e delle date

in cui si ritengono effettuati gli atti in esame, il gravame di RI 1 deve

essere pertanto respinto.

Non si

prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 65

cpv. 1 e 2, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62

cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso 19 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

§.

Ciò nonostante l'Ufficio esecuzione di Lugano prenderà

nota

delle date di cui al considerando 3 della presente

decisione.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

- avv. RA

1, __________;

- avv. RA

2, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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