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Decisione

15.2006.106

Determinazione degli onorari dell'amministrazione speciale e della delegazione dei creditori.

2 aprile 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

17 maggio 1996, la prima assemblea dei creditori del fallimento PI 1 ha

nominato un’amministrazione speciale (art. 237 cpv. 2 LEF) composta di IS 1 e IS

2. Nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori composta

di:

avv. __________,

avv. __________,

avv. __________,

avv. __________,

__________.

B. Gli

stati di riparto definitivi relativi ai fondi part. n. __________ e __________

RFD di __________, alla realizzazione della cartella ipotecaria gravante in

primo rango la part. n. __________ RFD di __________ nonché ai fondi part. n. __________,

__________, __________ e __________ RFD di __________ sono stati depositati il

29 maggio 2006. Per svista, le note d’onorario degli amministratori speciali

non sono state allestite né sottoposte a questa Camera prima del deposito degli

stati di riparto.

C. Con

istanza 6 settembre 2006, gli amministratori speciali fallimentari chiedono il

riconoscimento della (terza ed ultima) nota emessa per l’incasso dei propri

onorari e spese durante il periodo successivo all’ultima tassazione (inc.

15.03.14), ossia dal 1° dicembre 2002 al 18 agosto 2006, nota che si presenta

così:

Ore titolari: 91.00 a fr. 130.-- fr. 11'830.00

Ore contabile: 12.00 a fr. 70.-- fr. 840.00

Ore segretariato: 20.00 a fr. 50.-- fr. 1'000.00

– Sborsi per pubblicazioni fr. 1'200.00

– Spese di cancelleria, carta, computer,

fax

fotocopie,

telefoniche e postali fr. 2'500.00

fr. 17'370.00

D. Così

come richiesta da questa Camera il 12 settembre 2006, l’amministrazione

speciale del fallimento ha pure prodotto i conti delle tasse e delle spese di

realizzazione allegati agli stati di riparto provvisori, così come il conto

perdite e profitti globale dal 30 luglio 1996 al 30 aprile 2006, che riassume

le operazioni contabili non connesse direttamente con la realizzazione dei

fondi, in particolare per quanto concerne l’amministrazione dei fondi;

l’“eccedenza d’esercizio” (differenza tra ricavi e costi, pari a fr.

186'207.--) è poi stata ripartita tra i fondi n. __________ di __________ (fr. 28'838,25) e n. __________ e __________ di __________

(fr. 51'262.20, rispettivamente fr. 106'106.55).

E. In

occasione dell’ispezione 21 marzo 2007, l’amministrazione ha spiegato e

giustificato le differenze tra quanto effettivamente percepito a titolo di

onorari e riportato nei tabulati contabili consegnati all’autorità di vigilanza

(fr. 148'337,45 per i fondi di __________, oltre gli onorari dei membri della

delegazione dei creditori di fr. 11'943,40, ossia complessivamente fr.

160'280,85; fr. 21'181,35 per la gestione di P__________ AG), e il totale

risultante dalle note approvate dalla Camera (decisioni 11 novembre 1998

[15.98.60] e 11 marzo 2003e[15.03.14]) nonché dalla nota ora in esame,

differenze che ammontano a fr. 5’867,45 per quanto concerne i fondi di __________

e a fr. 1'422,10 per quanto concerne la gestione di P__________ AG.

Considerando in diritto

1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per

il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento

(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver

diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),

dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente

autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata

delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna.

L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun

provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono

limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad

art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso

dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).

Considerandi

2.

L’art.

47.

OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure

complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

2.1

Giusta

l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della

fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle

difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo

impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà

aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che

speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

OTLEF).

2.2

Con

“tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla

complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in

attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il

rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra

altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché

necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi

che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea

di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un

calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e

lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in

categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra

nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130

III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di

complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione),

mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004

[15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,

op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

2.3

L’autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si

giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della

rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa

della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato

spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120

III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

2.4

Riservata

la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta

all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte

dall’amministrazione speciale.

3.

Nel

caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi

dell’art. 47 OTLEF, in considerazione del fatto che l’amministrazione

fallimentare speciale ha dovuto attivarsi per far annullare i contratti di

affitto degli esercizi pubblici (__________e __________) situati sui fondi del

fallito, che quest’ultimo aveva concluso poco prima dell’apertura del

fallimento in compenso di canoni estremamente bassi (cfr. relazione alla

seconda assemblea dei creditori, allegato E alla relazione finale 18 agosto

2006), controllare nel frattempo la gestione dell’affittuario, risolvere i

problemi sorti in tale contesto e realizzare poi i cinque fondi del fallito e

la cartella ipotecaria gravante il fondo n. __________ di __________ intestato

alla società P__________ AG, di cui il fallito era azionista unico. Inoltre,

l’amministrazione speciale ha dovuto occuparsi della gestione e della

contabilità di tale società.

3.1

Dai

dati forniti alla Camera risulta che l’impegno complessivo per il periodo dal

17.

maggio 1996 al 18 agosto 2006 (compresa una riserva per le ultima

operazioni, cfr. infra cons. 5) è stato di 776 ore per le prestazioni di

entrambi gli amministratori speciali (= 350 ore [15.98.60] + 326 ore [15.03.14]

+ 91 ore [15.06.106] + 9 ore [presenze dell’amministratore IS 2 alle sedute

della delegazione dei creditori erroneamente contabilizzate quali prestazioni

dei membri della delegazione]), 239 ore per le prestazioni del contabile (=

113,25 + 113,75 + 12 ore) e 371 ore per il lavoro di segretariato (= 174,5 +

176,5 + 20 ore), ovvero 1386 ore in tutto (pari a circa 173 giorni a 8 ore al

giorno) su un periodo di oltre 10 anni, a cui si sono aggiunti i costi di

gestione di P__________ AG, già determinati dalla Camera in fr. 19'759,25 (fr.

6’709.25 + 13'050).

3.2

Le

tariffe orarie esposte dagli amministratori (fr. 130.--/ora per gli

amministratori, fr. 70.--/ora per il contabile, fr. 50.--/ora per i lavori di

segretariato) sono conformi a quelle ammesse dalla giurisprudenza cantonale e

del resto sono già state approvate dalla Camera nelle sue due precedenti

decisioni.

3.3

Globalmente,

le ore lavorative indicate dall’amministrazione fallimentare speciale per il

periodo dal 1° dicembre 2002 al 18 agosto 2006 (123 ore [= 91 + 12 + 20]) e la

loro ripartizione tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto

riguardo alle circostanze concrete della procedura e alle note d’onorario già

approvate dalla Camera.

Anche il

rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome l’importo

complessivo degli onorari dell’amministrazione, di fr. 155'529,25 (= fr.

61'922,50 + 60'177,50 + 13'670 + 19'759,25 [onorari P__________ AG]) – senza le

spese – rappresenta il 2,27% del totale dei ricavi, pari a fr. 6'850'063,16 (ossia

fr. 6'270'000.-- per la vendita dei fondi e della cartella ipotecaria e fr.

580'063,16 per gli altri attivi, tenuto conto del fatto che dal totale dei

ricavi [di fr. 641'440,06] indicato nel conto “perdite e profitti globale dal

30.07.1996

al 30.04.2006” occorre dedurre le spese di realizzazione riferite a __________,

__________ e __________ [cfr. infra cons. 3.5]).

3.4

Certo,

non si può non rilevare come l’indicazione e la ripartizione dei costi

d’inventario, di amministrazione e di realizzazione non siano conformi alle

regole del diritto del fallimento (in particolare gli art. 262 LEF e 16 ss., 85

e 97 RUF), in quanto gli amministratori non hanno formalmente distinto gli

onorari e le spese riferiti ai singoli attivi gravati da pegno (da indicare,

per quanto concerne gli immobili, nei singoli stati di riparto) dagli altri

costi (generali), da coprire con gli attivi non gravati da pegno. Negli stati

di ripartizione relativi a ogni singolo fondo (doc. K-Q), sono infatti state

indicate alla voce “spese di realizzazione” importi senza riscontro concreto

apparentemente calcolate secondo l’art. 46 OTLEF (cfr. “conto delle tasse e

delle spese di realizzazione” annesso a ogni stato di riparto provvisorio), per

un totale di fr. 37'862’95; in realtà, come si è visto sopra, l’importo degli onorari

effettivamente prelevati è ben superiore, anche perché essi sono stati

calcolati a tempo secondo i criteri dell’art. 47 OTLEF. Negli stessi stati di

riparto, ha però indicato quali “spese di amministrazione” dei fondi soltanto

le tasse di fognature e i contributi di canalizzazione riferiti ai fondi di __________.

3.5

Dal

punto di vista materiale, e per quanto d’interesse in questa sede, gli onorari

e le spese effettive sono comunque stati riportati – ancorché non

esplicitamente – in alcuni degli stati di riparto definitivi (quelli relativi

ai fondi __________ RFD di __________ [fr. 28'838,25, doc. L] nonché __________

e __________ RFD di __________ [fr. 51'262,20 e fr. 106'106,55, doc. M e N]),

alla voce “eccedenze d’esercizio”. Queste eccedenze, che ammontano

complessivamente a fr. 186'207.--, sono state calcolate detraendo dai ricavi

dell’amministrazione dei singoli fondi (affitto, interessi attivi, vendita di

mobili, ecc.) i costi di amministrazione, con il rilievo che gli onorari, le

spese d’amministrazione e le spese legali e giudiziarie relative ai fondi di __________ e __________ sono stati ripartiti in proporzione dei relativi

ricavi da affitto, ossia 32,3973% a carico della part. n. __________ RFD di __________

e 67,6027% a carico delle part. __________ e __________ RFD di __________. D’altra

parte, le “spese di realizzazione” (senza concreti

riscontri) indicate negli stati di ripartizione in fin dei conti non sono state

prelevate in più degli onorari sottoposti all’approvazione della Camera, perché

dette spese sono state attivate nel conto “perdite e profitti globale dal

30.07.1996

al 30.04.2006”, ovvero sono state aggiunte ai ricavi.

3.6

Va pure

ricordato che la Camera, in occasione dell’ispezione 21 marzo 2007, ha

verificato che le differenze tra, da una parte, l’importo degli onorari già

autorizzati e di quelli di cui è ora chiesta la determinazione, e dall’altra

gli onorari risultanti dalla contabilità (complessivamente fr. 7'289,55) non si

riferiscono ad onorari dell’amministrazione speciale, bensì ad onorari della

delegazione dei creditori (oggetto di un esame separato, cfr. infra cons. 4) e

a spese documentate, il cui controllo comunque non compete all’autorità di

vigilanza in questa sede (cfr. supra cons. 2.4).

3.7

A

scanso equivoci, occorre infine ricordare che non spetta all’autorità di

vigilanza, in questa sede, controllare la ripartizione degli onorari e delle

spese tra gli attivi gravati da pegno e gli altri attivi ai sensi dell’art. 262

LEF, con il rilievo che la maggior parte degli attivi indicati nel conto

“perdite e profitti globale dal 30.07.1996 al 30.04.2006” appaiono comunque a

prima vista essere gravati dai pegni iscritti negli stati di ripartizione, o

come redditi da affitto o come accessori dei fondi.

4.

Secondo

l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per

il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--

per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate

fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la

tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.

Nel caso

concreto, i membri della delegazione dei creditori sono stati rimunerati secondo

la tariffa dell’art. 46 OTLEF. In assenza di ricorso (cfr. art. 2 OTLEF), la

loro nota professionale non deve essere verificata d’ufficio da questa Camera

(CEF 13 giugno 2006 [15.05.64], cons. 4).

5.

La

nota d’onorario in esame comprende già un preventivo (di 16 ore) per le

prestazioni ancora da fornire fino alla chiusura definitiva del fallimento,

ossia – a titolo indicativo – l’allestimento e l’invio degli attestati di

carenza di beni e, dopo che la Pretura di Lugano avrà pronunciato la chiusura

del fallimento, la pubblicazione della decisione pretorile sul Foglio ufficiale

cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e il deposito

dell’incarto all’Ufficio fallimenti di Lugano (cfr. foglio informativo allegato

alla Circolare CEF n° 31/2005 sulle amministrazioni fallimentari speciali).

Ricordato che il termine per chiudere il fallimento, prorogato l’ultima volta

fino al 30 giugno 2006 (cfr. CEF 13 marzo 2006 15.06.2), è ampiamente scaduto, si

fissa all’amministrazione speciale un’ultimo termine al 30 giugno 2007 per

eseguire le operazioni summenzionate (art. 270 cpv. 2 LEF).

6.

Non

si prelevano spese.

Richiamati

gli art. 237 cpv. 2, 241, 270 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;

pronuncia:

1.

L’istanza

6.

settembre 2007 di IS 1, __________, e IS 2, __________, è accolta.

2.

La

rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento di PI 1

per il periodo dal 1° dicembre 2002 sino alla chiusura del fallimento, è determinata

come segue:

– Ore titolari: 91.00 a fr. 130.-- fr. 11'830.00

Ore contabile: 12.00 a fr. 70.-- fr. 840.00

Ore segretariato: 20.00 a fr. 50.-- fr. 1'000.00

fr. 13'670.00

3.

Non

sottostanno a verifica da parte dell'autorità di vigilanza:

·

le spese dell'amministrazione speciale (sborsi

per pubblicazioni; spese di cancelleria, carta, computer, fax, fotocopie,

telefoniche e postali);

·

la rimunerazione dei membri della delegazione

dei creditori.

4.

Il

termine per ultimare le operazioni di fallimento è prorogato fino al 30 giugno

2007.

5.

Non

si prelevano spese.

6.

Intimazione

a:

– IS 1, __________;

– IS 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, Sezione 5, e all’Ufficio dei fallimenti di Lugano,

Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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