15.2006.106
Determinazione degli onorari dell'amministrazione speciale e della delegazione dei creditori.
2 aprile 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
15.2006.106
Data decisione, Autorità:
02.04.2007, CEF
Titolo:
Determinazione degli onorari dell'amministrazione speciale e della delegazione dei creditori.
SPESE ESECUTIVE
art. 270 LEF
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2006.106
Lugano
2 aprile 2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 6 settembre 2006 di
1. IS 1
2. IS 2
tendente
alla determinazione della loro rimunerazione quali membri dell’Amministra-zione
speciale del fallimento di
PI 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
17 maggio 1996, la prima assemblea dei creditori del fallimento PI 1 ha
nominato un’amministrazione speciale (art. 237 cpv. 2 LEF) composta di IS 1 e IS
2. Nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori composta
di:
–
avv. __________,
–
avv. __________,
–
avv. __________,
–
avv. __________,
–
__________.
B. Gli
stati di riparto definitivi relativi ai fondi part. n. __________ e __________
RFD di __________, alla realizzazione della cartella ipotecaria gravante in
primo rango la part. n. __________ RFD di __________ nonché ai fondi part. n. __________,
__________, __________ e __________ RFD di __________ sono stati depositati il
29 maggio 2006. Per svista, le note d’onorario degli amministratori speciali
non sono state allestite né sottoposte a questa Camera prima del deposito degli
stati di riparto.
C. Con
istanza 6 settembre 2006, gli amministratori speciali fallimentari chiedono il
riconoscimento della (terza ed ultima) nota emessa per l’incasso dei propri
onorari e spese durante il periodo successivo all’ultima tassazione (inc.
15.03.14), ossia dal 1° dicembre 2002 al 18 agosto 2006, nota che si presenta
così:
–
Ore titolari: 91.00 a fr. 130.-- fr. 11'830.00
–
Ore contabile: 12.00 a fr. 70.-- fr. 840.00
–
Ore segretariato: 20.00 a fr. 50.-- fr. 1'000.00
– Sborsi per pubblicazioni fr. 1'200.00
– Spese di cancelleria, carta, computer,
fax
fotocopie,
telefoniche e postali fr. 2'500.00
fr. 17'370.00
D. Così
come richiesta da questa Camera il 12 settembre 2006, l’amministrazione
speciale del fallimento ha pure prodotto i conti delle tasse e delle spese di
realizzazione allegati agli stati di riparto provvisori, così come il conto
perdite e profitti globale dal 30 luglio 1996 al 30 aprile 2006, che riassume
le operazioni contabili non connesse direttamente con la realizzazione dei
fondi, in particolare per quanto concerne l’amministrazione dei fondi;
l’“eccedenza d’esercizio” (differenza tra ricavi e costi, pari a fr.
186'207.--) è poi stata ripartita tra i fondi n. __________ di __________ (fr. 28'838,25) e n. __________ e __________ di __________
(fr. 51'262.20, rispettivamente fr. 106'106.55).
E. In
occasione dell’ispezione 21 marzo 2007, l’amministrazione ha spiegato e
giustificato le differenze tra quanto effettivamente percepito a titolo di
onorari e riportato nei tabulati contabili consegnati all’autorità di vigilanza
(fr. 148'337,45 per i fondi di __________, oltre gli onorari dei membri della
delegazione dei creditori di fr. 11'943,40, ossia complessivamente fr.
160'280,85; fr. 21'181,35 per la gestione di P__________ AG), e il totale
risultante dalle note approvate dalla Camera (decisioni 11 novembre 1998
[15.98.60] e 11 marzo 2003e[15.03.14]) nonché dalla nota ora in esame,
differenze che ammontano a fr. 5’867,45 per quanto concerne i fondi di __________
e a fr. 1'422,10 per quanto concerne la gestione di P__________ AG.
Considerando in diritto
1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per
il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento
(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver
diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),
dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente
autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata
delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna.
L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun
provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono
limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad
art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso
dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).
Considerandi
2.
L’art.
47.
OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure
complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1
Giusta
l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della
fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà
aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che
speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF).
2.2
Con
“tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla
complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in
attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il
rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra
altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché
necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi
che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea
di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un
calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e
lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in
categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra
nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130
III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di
complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione),
mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004
[15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,
op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).
2.3
L’autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si
giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della
rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa
della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato
spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120
III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
2.4
Riservata
la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta
all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte
dall’amministrazione speciale.
3.
Nel
caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi
dell’art. 47 OTLEF, in considerazione del fatto che l’amministrazione
fallimentare speciale ha dovuto attivarsi per far annullare i contratti di
affitto degli esercizi pubblici (__________e __________) situati sui fondi del
fallito, che quest’ultimo aveva concluso poco prima dell’apertura del
fallimento in compenso di canoni estremamente bassi (cfr. relazione alla
seconda assemblea dei creditori, allegato E alla relazione finale 18 agosto
2006), controllare nel frattempo la gestione dell’affittuario, risolvere i
problemi sorti in tale contesto e realizzare poi i cinque fondi del fallito e
la cartella ipotecaria gravante il fondo n. __________ di __________ intestato
alla società P__________ AG, di cui il fallito era azionista unico. Inoltre,
l’amministrazione speciale ha dovuto occuparsi della gestione e della
contabilità di tale società.
3.1
Dai
dati forniti alla Camera risulta che l’impegno complessivo per il periodo dal
17.
maggio 1996 al 18 agosto 2006 (compresa una riserva per le ultima
operazioni, cfr. infra cons. 5) è stato di 776 ore per le prestazioni di
entrambi gli amministratori speciali (= 350 ore [15.98.60] + 326 ore [15.03.14]
+ 91 ore [15.06.106] + 9 ore [presenze dell’amministratore IS 2 alle sedute
della delegazione dei creditori erroneamente contabilizzate quali prestazioni
dei membri della delegazione]), 239 ore per le prestazioni del contabile (=
113,25 + 113,75 + 12 ore) e 371 ore per il lavoro di segretariato (= 174,5 +
176,5 + 20 ore), ovvero 1386 ore in tutto (pari a circa 173 giorni a 8 ore al
giorno) su un periodo di oltre 10 anni, a cui si sono aggiunti i costi di
gestione di P__________ AG, già determinati dalla Camera in fr. 19'759,25 (fr.
6’709.25 + 13'050).
3.2
Le
tariffe orarie esposte dagli amministratori (fr. 130.--/ora per gli
amministratori, fr. 70.--/ora per il contabile, fr. 50.--/ora per i lavori di
segretariato) sono conformi a quelle ammesse dalla giurisprudenza cantonale e
del resto sono già state approvate dalla Camera nelle sue due precedenti
decisioni.
3.3
Globalmente,
le ore lavorative indicate dall’amministrazione fallimentare speciale per il
periodo dal 1° dicembre 2002 al 18 agosto 2006 (123 ore [= 91 + 12 + 20]) e la
loro ripartizione tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto
riguardo alle circostanze concrete della procedura e alle note d’onorario già
approvate dalla Camera.
Anche il
rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome l’importo
complessivo degli onorari dell’amministrazione, di fr. 155'529,25 (= fr.
61'922,50 + 60'177,50 + 13'670 + 19'759,25 [onorari P__________ AG]) – senza le
spese – rappresenta il 2,27% del totale dei ricavi, pari a fr. 6'850'063,16 (ossia
fr. 6'270'000.-- per la vendita dei fondi e della cartella ipotecaria e fr.
580'063,16 per gli altri attivi, tenuto conto del fatto che dal totale dei
ricavi [di fr. 641'440,06] indicato nel conto “perdite e profitti globale dal
30.07.1996
al 30.04.2006” occorre dedurre le spese di realizzazione riferite a __________,
__________ e __________ [cfr. infra cons. 3.5]).
3.4
Certo,
non si può non rilevare come l’indicazione e la ripartizione dei costi
d’inventario, di amministrazione e di realizzazione non siano conformi alle
regole del diritto del fallimento (in particolare gli art. 262 LEF e 16 ss., 85
e 97 RUF), in quanto gli amministratori non hanno formalmente distinto gli
onorari e le spese riferiti ai singoli attivi gravati da pegno (da indicare,
per quanto concerne gli immobili, nei singoli stati di riparto) dagli altri
costi (generali), da coprire con gli attivi non gravati da pegno. Negli stati
di ripartizione relativi a ogni singolo fondo (doc. K-Q), sono infatti state
indicate alla voce “spese di realizzazione” importi senza riscontro concreto
apparentemente calcolate secondo l’art. 46 OTLEF (cfr. “conto delle tasse e
delle spese di realizzazione” annesso a ogni stato di riparto provvisorio), per
un totale di fr. 37'862’95; in realtà, come si è visto sopra, l’importo degli onorari
effettivamente prelevati è ben superiore, anche perché essi sono stati
calcolati a tempo secondo i criteri dell’art. 47 OTLEF. Negli stessi stati di
riparto, ha però indicato quali “spese di amministrazione” dei fondi soltanto
le tasse di fognature e i contributi di canalizzazione riferiti ai fondi di __________.
3.5
Dal
punto di vista materiale, e per quanto d’interesse in questa sede, gli onorari
e le spese effettive sono comunque stati riportati – ancorché non
esplicitamente – in alcuni degli stati di riparto definitivi (quelli relativi
ai fondi __________ RFD di __________ [fr. 28'838,25, doc. L] nonché __________
e __________ RFD di __________ [fr. 51'262,20 e fr. 106'106,55, doc. M e N]),
alla voce “eccedenze d’esercizio”. Queste eccedenze, che ammontano
complessivamente a fr. 186'207.--, sono state calcolate detraendo dai ricavi
dell’amministrazione dei singoli fondi (affitto, interessi attivi, vendita di
mobili, ecc.) i costi di amministrazione, con il rilievo che gli onorari, le
spese d’amministrazione e le spese legali e giudiziarie relative ai fondi di __________ e __________ sono stati ripartiti in proporzione dei relativi
ricavi da affitto, ossia 32,3973% a carico della part. n. __________ RFD di __________
e 67,6027% a carico delle part. __________ e __________ RFD di __________. D’altra
parte, le “spese di realizzazione” (senza concreti
riscontri) indicate negli stati di ripartizione in fin dei conti non sono state
prelevate in più degli onorari sottoposti all’approvazione della Camera, perché
dette spese sono state attivate nel conto “perdite e profitti globale dal
30.07.1996
al 30.04.2006”, ovvero sono state aggiunte ai ricavi.
3.6
Va pure
ricordato che la Camera, in occasione dell’ispezione 21 marzo 2007, ha
verificato che le differenze tra, da una parte, l’importo degli onorari già
autorizzati e di quelli di cui è ora chiesta la determinazione, e dall’altra
gli onorari risultanti dalla contabilità (complessivamente fr. 7'289,55) non si
riferiscono ad onorari dell’amministrazione speciale, bensì ad onorari della
delegazione dei creditori (oggetto di un esame separato, cfr. infra cons. 4) e
a spese documentate, il cui controllo comunque non compete all’autorità di
vigilanza in questa sede (cfr. supra cons. 2.4).
3.7
A
scanso equivoci, occorre infine ricordare che non spetta all’autorità di
vigilanza, in questa sede, controllare la ripartizione degli onorari e delle
spese tra gli attivi gravati da pegno e gli altri attivi ai sensi dell’art. 262
LEF, con il rilievo che la maggior parte degli attivi indicati nel conto
“perdite e profitti globale dal 30.07.1996 al 30.04.2006” appaiono comunque a
prima vista essere gravati dai pegni iscritti negli stati di ripartizione, o
come redditi da affitto o come accessori dei fondi.
4.
Secondo
l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per
il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--
per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate
fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la
tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.
Nel caso
concreto, i membri della delegazione dei creditori sono stati rimunerati secondo
la tariffa dell’art. 46 OTLEF. In assenza di ricorso (cfr. art. 2 OTLEF), la
loro nota professionale non deve essere verificata d’ufficio da questa Camera
(CEF 13 giugno 2006 [15.05.64], cons. 4).
5.
La
nota d’onorario in esame comprende già un preventivo (di 16 ore) per le
prestazioni ancora da fornire fino alla chiusura definitiva del fallimento,
ossia – a titolo indicativo – l’allestimento e l’invio degli attestati di
carenza di beni e, dopo che la Pretura di Lugano avrà pronunciato la chiusura
del fallimento, la pubblicazione della decisione pretorile sul Foglio ufficiale
cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e il deposito
dell’incarto all’Ufficio fallimenti di Lugano (cfr. foglio informativo allegato
alla Circolare CEF n° 31/2005 sulle amministrazioni fallimentari speciali).
Ricordato che il termine per chiudere il fallimento, prorogato l’ultima volta
fino al 30 giugno 2006 (cfr. CEF 13 marzo 2006 15.06.2), è ampiamente scaduto, si
fissa all’amministrazione speciale un’ultimo termine al 30 giugno 2007 per
eseguire le operazioni summenzionate (art. 270 cpv. 2 LEF).
6.
Non
si prelevano spese.
Richiamati
gli art. 237 cpv. 2, 241, 270 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;
pronuncia:
1.
L’istanza
6.
settembre 2007 di IS 1, __________, e IS 2, __________, è accolta.
2.
La
rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento di PI 1
per il periodo dal 1° dicembre 2002 sino alla chiusura del fallimento, è determinata
come segue:
– Ore titolari: 91.00 a fr. 130.-- fr. 11'830.00
–
Ore contabile: 12.00 a fr. 70.-- fr. 840.00
–
Ore segretariato: 20.00 a fr. 50.-- fr. 1'000.00
fr. 13'670.00
3.
Non
sottostanno a verifica da parte dell'autorità di vigilanza:
·
le spese dell'amministrazione speciale (sborsi
per pubblicazioni; spese di cancelleria, carta, computer, fax, fotocopie,
telefoniche e postali);
·
la rimunerazione dei membri della delegazione
dei creditori.
4.
Il
termine per ultimare le operazioni di fallimento è prorogato fino al 30 giugno
2007.
5.
Non
si prelevano spese.
6.
Intimazione
a:
– IS 1, __________;
– IS 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5, e all’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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