15.2006.108
Ammissione al gratuito patrocinio. Osservazioni in lingua non italiana. Determinazione del minimo vitale di debitore obbligato a versare alimenti al coniuge.
25 ottobre 2006Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2006.108
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CEF
Titolo:
Ammissione al gratuito patrocinio. Osservazioni in lingua non italiana. Determinazione del minimo vitale di debitore obbligato a versare alimenti al coniuge.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
BENE IMPIGNORABILE
EFFETTO SOSPENSIVO
MINIMO DI ESISTENZA
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 50 LAI
art. 92 LEF
art. 93 LEF
art. 93 cpv. 3 LEF
art. 7 cpv. 2 LPR
art. 7 cpv. 5 LPR
art. 19 LPR
art. 22 LPR
Incarto n.
15.2006.108
Lugano
25 ottobre
2006
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 agosto 2006 di
RI 1
patrocinato da PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo d’esistenza del debitore del 20 giugno 2006 nell’ambito delle diverse procedure
esecutive promosse contro il ricorrente da
PI 1
rappr. daRA 1, __________
es. n. __________, __________, __________
PI 2
rappr. RA 1
es. n. __________, __________, __________
PI 3
es. n. __________;
viste
le osservazioni:
- 4 settembre 2006
dello PI 2, __________, e della PI 1, __________;
- 11 settembre 2006
dell’CO 1, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
20 giugno 2006 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera ha determinato in
fr. 5'351.00 il minimo vitale di __________, moglie dell’escusso, sulla base
del seguente conteggio:
Importi
di base fr. 1’250.00
Figli
minorenni fr. 850.00
Affitto fr. 1'700.00
Riscaldamento fr. 100.00
AVS fr. 112.00
Cassa
malati fr. 365.00
Cure
odontotecniche per i figli fr. 285.00
Assicurazioni
Div.+Leasing auto fr. 589.00
Diversi
fr. 100.00
Totale fr. 5'351.00
B. Lo
stesso giorno l’Ufficio ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti
di RI 1, __________, nell’ambito delle diverse esecuzioni promosse nei suoi
confronti, stabilendo una trattenuta mensile di fr. 1’751.--, determinata come
segue:
Introiti:
Debitore
AI fr. 4'515.00
Rentenanstalt fr.
6’205.00
Totale
mensile fr. 10'720.00
Minimo
di esistenza:
Minimo
base fr. 1’100.00
Riscaldamento fr.
150.00
Locazione fr. 1'625.00
AVS fr.
111.00
Cassa
malati fr. 332.00
Alimenti fr. 5'351.00
Assicurazioni fr.
150.00
Diversi
- part. medicamenti fr. 150.00
Totale
deduzioni fr. 8'969.00
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 1'751.00
C. Con
tempestivo ricorso 21 agosto 2006 RI 1 insorge contro il conteggio del suo
minimo vitale, postulando l’accertamento dell’inesistenza di un’eccedenza
pignorabile e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
Il
ricorrente rileva che nel calcolo del suo minimo di esistenza l’Ufficio ha
conteggiato in modo del tutto ingiustificato soli fr. 5'351.00 a titolo di
alimenti versati alla moglie ed ai figli, in luogo dell’importo di fr. 6'500.00
stabilito dal Pretore. Il ricorrente contesta poi
che il minimo vitale della moglie assommi a soli fr. 5'351.00, atteso che non sarebbero
state considerate spese documentate per oltre fr. 1'000.00 mensili e neppure sarebbe
stato considerato l’onere fiscale complessivo della moglie di fr. 4'000.00
annui.
RI
1 evidenzia che versando fr. 6'500.00 alla moglie ed essendo pignorati fr.
1'751.00, gli rimarrebbero fr. 2'469.00 mensili, che salirebbero a fr. 3'317.00
considerando un versamento alla moglie di soli fr. 5'351.00. Rimanendo a sua
disposizione in entrambe le ipotesi menzionate un importo inferiore alla somma
di fr. 4'515.00 versatagli dall’AI, in concreto sarebbe violato l’art. 92 cpv.
1 cifra 9a LEF.
A
mente del ricorrente nella determinazione del proprio minimo vitale deve essere
conteggiato anche l’importo del leasing dell’autovettura da lui utilizzata, in
quanto, malgrado egli sia invalido e non eserciti alcuna attività, tale mezzo
gli necessiterebbe per esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli
e per occuparsi convenientemente di loro.
Non
essendo in grado di sopperire alle spese della lite e avendo la procedura di
ricorso probabilità di esito favorevole, il ricorrente postula l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1.
D. Delle
osservazioni dellaPI 1, dello PI 2, e dell’CO 1, tutte postulanti la reiezione
del gravame si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. Sulle osservazioni di PI 3 si rinvia al considerando 1 che segue.
Considerato
Considerandi
1.
Le osservazioni
4.
settembre 2006 di PI 3, in quanto non redatte in lingua italiana (cfr. art. 7
cpv. 2 LPR per rinvio dell’art. 9 cpv. 4 LPR), sono irricevibili. In
considerazione dell’esito del ricorso e del principio di celerità, la
fissazione di un termine ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 LPR si rivela comunque
inutile.
2.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto
che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3.
In
merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al verbale di pignoramento
allestito dall’Ufficio va rilevato.
3.1
Dalla giurisprudenza federale si evince che solo quanto veramente necessario al sostentamento del creditore di alimenti può essere preso in considerazione nella determinazione del minimo vitale del debitore degli stessi (cfr. ad es. DTF 89 III 67 cons. 1; 107 III 77, cons. 1). Nell'applicazione dell'art. 93 LEF le autorità di esecuzione non sono, in linea di principio, vincolate dalla decisione emanata dal giudice riguardo agli alimenti dovuti dal debitore ai membri della sua famiglia. Esse si attengono generalmente all'importo fissato dal giudice, tranne quando il creditore degli alimenti non ha bisogno dell'intero contributo posto a carico del debitore. La libertà di apprezzamento delle autorità esecutive è in ogni caso illimitata quando il giudice non ha fissato il contributo alimentare, ma si è limitato ad omologare una convenzione stipulata dal debitore con il coniuge (DTF 130 III 46). Infatti, la base del computo degli alimenti nel minimo di esistenza va ricercata nell’art. 93 cpv. 1 LEF, che dichiara impignorabile quanto assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Quindi, logicamente, soltanto la parte degli alimenti corrispondente al minimo di esistenza del creditore ai sensi dell’art. 93 LEF può essere considerata. Non si vedono d’altronde motivi per privilegiare i membri della famiglia dell’escusso che vivono fuori dalla comunione domestica rispetto a quelli che vivono con l’escusso: in entrambi i casi, il fabbisogno vitale va calcolato secondo la Tabella dei minimi di esistenza. I costi supplementari connessi alla separazione vanno considerati tramite il computo di un minimo di base più elevato (fr. 1'250.-- [cifra I.2] invece di fr. 1'100.-- [cifra I.1]).
Infine va ricordato
che il criterio sul quale deve fondarsi il giudice civile chiamato a
pronunciare su alimenti chiesti con istanza di misure a tutela dell’unione
coniugale non è (solo) il fabbisogno vitale del creditore d’alimenti: l’intero
reddito della famiglia va infatti ripartito tra i coniugi – di regola per metà
–, dopo copertura del loro fabbisogno, che si calcola secondo regole in parte
diverse da quelle del diritto esecutivo (ad es. si tiene conto dell’onere
fiscale e, per determinare il fabbisogno dei figli minorenni, delle
raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento
professionale del Canton Zurigo), sotto riserva dei casi di situazione economica
molto agiata, in cui il sostentamento conveniente viene determinato in base al
(precedente) tenore di vita della comunione domestica (cfr. Epiney-Colombo, Prime esperienze nel nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, p. 5
ss.). L’ufficio di esecuzione non può quindi essere vincolato dalla decisione
del giudice civile, tanto meno in casi come quello in esame in cui il giudice del
merito ha omologato la convenzione pattuita tra i coniugi.
3.2
L’Ufficio ha quindi correttamente proceduto, in via preliminare,
alla determinazione del minimo di esistenza di moglie e figli dell’escusso. A
tal riguardo il ricorrente ha contestato il conteggio dell’Ufficio, sostenendo
che quest’ultimo non avrebbe considerato spese documentate per oltre fr.
1'000.00 mensili e non avrebbe considerato l’onere fiscale complessivo della
moglie quantificabile in fr. 4'000.00 annui.
3.2.1
Per quanto riguarda il prospettato conteggio di spese non meglio
specificate e delle imposte a carico della moglie nella determinazione del minimo
vitale di quest’ultima, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto
di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La
giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo
principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel
senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è
autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti:
è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il
fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro
del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio
dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Tale indirizzo giurisprudenziale
concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua
famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93
LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza
che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento di fr. 4'000.00
annuali per le imposte e di 1'000.00 per non meglio specificate spese mensili
della moglie, importi che il ricorrente neppure pretende essere dovuti a
creditori privilegiati, non possono entrare in linea di conto per il calcolo
del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla
giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a
Confederazione, Cantone, Comune e a terzi creditori.
Abbondanzialmente si
rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.
3.3
Nel
conteggio del minimo vitale della moglie dell’escusso, alla voce “assicurazioni
diverse + leasing auto”, l’Ufficio ha conteggiato costi complessivi mensili di
fr. 589.00 per l’assicurazione responsabilità civile privata, l’assicurazione
stabili riferita alla casa di vacanza di proprietà dei figli, l’assicurazione mobilia
domestica, l’assicurazione e il leasing dell’auto posseduta dalla moglie.
3.3.1
E’ di tutta evidenza che le deduzioni conteggiate dall’ufficio
nella determinazione del minimo vitale della moglie dell’escusso per i costi
delle assicurazioni responsabilità civile, economia domestica e stabili per una
casa di vacanza dei figli, non possono entrare in linea di conto per il calcolo
del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati (confronta
cons. 3.2.1.), nulla giustifica di concedere alle compagnie di assicurazione
dei privilegi per il pagamento di polizze assicurative riferite ad assicurazioni
non obbligatorie.
3.3.2
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù
dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della sua professione
(cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.).
Nel caso in esame,
come emerge dal verbale di pignoramento, la moglie del debitore non esercita
alcuna attività lucrativa. Di conseguenza l’Ufficio non avrebbe dovuto riconoscere
alcun importo a titolo di spese connesse all’utilizzo di un’autovettura.
3.4
Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il minimo
di esistenza di __________ assomma a fr. 4'762.00 e non
a fr. 5'351.00, come stabilito dall’CO 1, e ciò sulla base del seguente
conteggio:
Importo
di base fr. 1’250.00
Figli
minorenni fr. 850.00
Affitto fr. 1'700.00
Riscaldamento fr. 100.00
AVS fr. 112.00
Cassa
malati fr. 365.00
Cure
odontotecniche per i figli fr. 285.00
Diversi
fr. 100.00
Minimo
d’esistenza fr. 4'762.00
3.5
RI 1 è al
beneficio di una rendita di invalidità e, perlomeno da quanto emerge dagli atti
di causa, non esercita alcuna attività lucrativa. Per questo motivo non gli può
essere riconosciuto alcun importo a titolo di spese connesse all’uso di
un’autovettura. Questo anche se egli fosse riuscito a dimostrare la necessità dell’auto
per esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli e per
occuparsi convenientemente di loro, poiché spese di questo
genere non rientrano fra quelle riconosciute in base agli attuali principi
dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo.
3.6
Per l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF la rendita giusta l’art. 50 della
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità è impignorabile.
3.6.1
Le
prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili –come nel caso
di specie–, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite
dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia,
decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate
nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore
dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile in base all’art. 93 LEF come il
salario che sostituisce (Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p.
174).
3.6.2
Nel
quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore,
sia quelli impignorabili conformemente all’art. 92 LEF, che quelli
limitatamente pignorabili in base all’art. 93 LEF (Ammon/Walther, op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore
reddito eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita
impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non
coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol
solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre tale
rendita il debitore possa ancora beneficiare del minimo di esistenza (DTF 104 III 40 cons. 1).
3.6.3
Dalle
precedenti considerazioni emerge che l’Ufficio, ha operato correttamente,
computando nel calcolo degli introiti del debitore, oltre alla rendita versata
dalla cassa pensione anche la rendita AI. L’importo pignorato di fr. 1'751.00 è
pertanto coperto dalla rendita versata dalla cassa pensione, che come si deduce
dalla precedenti considerazioni è limitatamente pignorabile conformemente all’art.
93.
LEF, mentre non vi è pignoramento della rendita AI, impignorabile sulla base
dell’art. 92 LEF.
3.7
Perché
si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa
norma di legge in tale senso (cfr. consid. 4.2.1.). Per questo motivo la
deduzione di fr. 150.00 mensili operata dall’Ufficio alla voce assicurazioni
non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale (cfr.
consid. 4.3.1.).
3.8
Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo
di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non
quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è
infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del
creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
3.8.1
Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve
limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato
vale anche per le spese dell’alloggio (DTF
129.
III 526 ss.).
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (DTF 104 III 38–41;
87.
III 102 e 57 III 207; CEF 10
novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per
il calcolo del minimo d’esistenza, n. II. 1, FUCT
2/2001 pag. 74 ss.).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua comodità (DTF
114.
III 12 cons. 2 e 4; CEF 10
novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di
regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF
1.1.2001
per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74
ss.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.). Se il debitore vive in casa propria, in
luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr.
Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2).
3.8.2
In
concreto non vi è dubbio che il costo per l'alloggio occupato ora dal solo ricorrente
appare sproporzionato e non corrispondente al costo di un appartamento per una persona
sola a __________ o in un Comune viciniore. L’Ufficio avrebbe pertanto dovuto assegnare all’escusso un termine adeguato per la ricerca di un
appartamento più consono alle sue possibilità economiche, con la comminatoria
che decorso tale termine gli verranno riconosciuti unicamente i costi di un canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale
si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete.
4.
Sebbene le
singole poste di reddito e di minimo esistenziale possono essere modificate
dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del
ricorrente, l'art. 22 LPR sancisce il divieto della
reformatio in peius, che concerne l'esito finale del ricorso.
La scrivente Camera
non può pertanto procedere a modificare il calcolo del minimo vitale
dell’escusso conformemente a quanto evidenziato ai precedenti considerandi 3.3.1.,
3.3.2
, 3.4., 3.7 oppure ad assegnare a RI 1 un termine adeguato per la ricerca
di un nuovo appartamento (cfr. consid. 3.8.2.), ostandovi il divieto della reformatio
in peius sancito dall’art. 22 LPR. È tuttavia
richiamata la facoltà di riconsiderazione – d’ufficio o su istanza –
riconosciuta all’Ufficio di esecuzione dall’art. 93 cpv. 3 LEF. In occasione di ulteriori pignoramenti, se ve ne fossero, l'Ufficio
dovrà comunque tener conto delle considerazioni espresse in questa sentenza.
5.
Per
tutti questi motivi, il ricorso dev’essere respinto.
Vista
la reiezione del ricorso, peraltro ampiamente prevedibile essendo lo stesso sprovvisto di probabilità di esito favorevole, la domanda per la
concessione dell'effetto sospensivo, comunque presentata solo il 12 ottobre
2006, è divenuta priva d'oggetto.
6.
RI
1.
postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1, __________, asserendo di
essere indigente e pretendendo che il ricorso ha probabilità di esito
favorevole.
6.1
L’assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio
della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito
patrocinio.
Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è
concessa alle condizioni cumulative seguenti:
– il richiedente
è una persona fisica indigente (art. 3);
– la procedura
per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una
persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
– per
il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a
contrario), ossia:
– la
persona richiedente non è in grado di procedere con
atti
propri, o
– la
designazione di un patrocinatore è necessaria alla
corretta
tutela dei suoi interessi, oppure;
– la causa
presenta difficoltà particolari.
La necessità oggettiva
di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche
adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le
questioni di diritto da risolvere sono complesse.
6.2
L’assistenza
di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell’art. 17
LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122
I 10, cons. 2c; Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art.
20a). Ne consegue che – salvo casi particolari - un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato
rispettivamente di un pensionato o di un invalido non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l’interessato essendo in
grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia. Nel caso di specie, inoltre il ricorso dell’escusso non presentava la benché
minima possibilità di esisto favorevole. La richiesta di ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio presentata da RI 1 deve così essere respinta.
Per questi
motivi,
richiamati gli art. 17, 92,
92.
cpv. 1 n. 9a, 93, 93 cpv. 3 LEF.; 7 cpv. 2 e 5, 9
cpv. 4, 19, 22 LPR; 50 LAI; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 21 agosto 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
L’istanza
di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
4.
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
5.
Intimazione
a:
-__________
PA 1, __________;
-RA
1, __________;
-PI
3, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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