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Decisione

15.2006.108

Ammissione al gratuito patrocinio. Osservazioni in lingua non italiana. Determinazione del minimo vitale di debitore obbligato a versare alimenti al coniuge.

25 ottobre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

20 giugno 2006 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera ha determinato in

fr. 5'351.00 il minimo vitale di __________, moglie dell’escusso, sulla base

del seguente conteggio:

Importi

di base fr. 1’250.00

Figli

minorenni fr. 850.00

Affitto fr. 1'700.00

Riscaldamento fr. 100.00

AVS fr. 112.00

Cassa

malati fr. 365.00

Cure

odontotecniche per i figli fr. 285.00

Assicurazioni

Div.+Leasing auto fr. 589.00

Diversi

fr. 100.00

Totale fr. 5'351.00

B. Lo

stesso giorno l’Ufficio ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti

di RI 1, __________, nell’ambito delle diverse esecuzioni promosse nei suoi

confronti, stabilendo una trattenuta mensile di fr. 1’751.--, determinata come

segue:

Introiti:

Debitore

AI fr. 4'515.00

Rentenanstalt fr.

6’205.00

Totale

mensile fr. 10'720.00

Minimo

di esistenza:

Minimo

base fr. 1’100.00

Riscaldamento fr.

150.00

Locazione fr. 1'625.00

AVS fr.

111.00

Cassa

malati fr. 332.00

Alimenti fr. 5'351.00

Assicurazioni fr.

150.00

Diversi

- part. medicamenti fr. 150.00

Totale

deduzioni fr. 8'969.00

Eccedenza

mensile pignorabile fr. 1'751.00

C. Con

tempestivo ricorso 21 agosto 2006 RI 1 insorge contro il conteggio del suo

minimo vitale, postulando l’accertamento dell’inesistenza di un’eccedenza

pignorabile e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

Il

ricorrente rileva che nel calcolo del suo minimo di esistenza l’Ufficio ha

conteggiato in modo del tutto ingiustificato soli fr. 5'351.00 a titolo di

alimenti versati alla moglie ed ai figli, in luogo dell’importo di fr. 6'500.00

stabilito dal Pretore. Il ricorrente contesta poi

che il minimo vitale della moglie assommi a soli fr. 5'351.00, atteso che non sarebbero

state considerate spese documentate per oltre fr. 1'000.00 mensili e neppure sarebbe

stato considerato l’onere fiscale complessivo della moglie di fr. 4'000.00

annui.

RI

1 evidenzia che versando fr. 6'500.00 alla moglie ed essendo pignorati fr.

1'751.00, gli rimarrebbero fr. 2'469.00 mensili, che salirebbero a fr. 3'317.00

considerando un versamento alla moglie di soli fr. 5'351.00. Rimanendo a sua

disposizione in entrambe le ipotesi menzionate un importo inferiore alla somma

di fr. 4'515.00 versatagli dall’AI, in concreto sarebbe violato l’art. 92 cpv.

1 cifra 9a LEF.

A

mente del ricorrente nella determinazione del proprio minimo vitale deve essere

conteggiato anche l’importo del leasing dell’autovettura da lui utilizzata, in

quanto, malgrado egli sia invalido e non eserciti alcuna attività, tale mezzo

gli necessiterebbe per esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli

e per occuparsi convenientemente di loro.

Non

essendo in grado di sopperire alle spese della lite e avendo la procedura di

ricorso probabilità di esito favorevole, il ricorrente postula l’ammissione al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1.

D. Delle

osservazioni dellaPI 1, dello PI 2, e dell’CO 1, tutte postulanti la reiezione

del gravame si dirà, per quanto necessario, in seguito.

E. Sulle osservazioni di PI 3 si rinvia al considerando 1 che segue.

Considerato

Considerandi

1.

Le osservazioni

4.

settembre 2006 di PI 3, in quanto non redatte in lingua italiana (cfr. art. 7

cpv. 2 LPR per rinvio dell’art. 9 cpv. 4 LPR), sono irricevibili. In

considerazione dell’esito del ricorso e del principio di celerità, la

fissazione di un termine ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 LPR si rivela comunque

inutile.

2.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto

che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto

soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

3.

In

merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al verbale di pignoramento

allestito dall’Ufficio va rilevato.

3.1

Dalla giurisprudenza federale si evince che solo quanto veramente necessario al sostentamento del creditore di alimenti può essere preso in considerazione nella determinazione del minimo vitale del debitore degli stessi (cfr. ad es. DTF 89 III 67 cons. 1; 107 III 77, cons. 1). Nell'applicazione dell'art. 93 LEF le autorità di esecuzione non sono, in linea di principio, vincolate dalla decisione emanata dal giudice riguardo agli alimenti dovuti dal debitore ai membri della sua famiglia. Esse si attengono generalmente all'importo fissato dal giudice, tranne quando il creditore degli alimenti non ha bisogno dell'intero contributo posto a carico del debitore. La libertà di apprezzamento delle autorità esecutive è in ogni caso illimitata quando il giudice non ha fissato il contributo alimentare, ma si è limitato ad omologare una convenzione stipulata dal debitore con il coniuge (DTF 130 III 46). Infatti, la base del computo degli alimenti nel minimo di esistenza va ricercata nell’art. 93 cpv. 1 LEF, che dichiara impignorabile quanto assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Quindi, logicamente, soltanto la parte degli alimenti corrispondente al minimo di esistenza del creditore ai sensi dell’art. 93 LEF può essere considerata. Non si vedono d’altronde motivi per privilegiare i membri della famiglia dell’escusso che vivono fuori dalla comunione domestica rispetto a quelli che vivono con l’escusso: in entrambi i casi, il fabbisogno vitale va calcolato secondo la Tabella dei minimi di esistenza. I costi supplementari connessi alla separazione vanno considerati tramite il computo di un minimo di base più elevato (fr. 1'250.-- [cifra I.2] invece di fr. 1'100.-- [cifra I.1]).

Infine va ricordato

che il criterio sul quale deve fondarsi il giudice civile chiamato a

pronunciare su alimenti chiesti con istanza di misure a tutela dell’unione

coniugale non è (solo) il fabbisogno vitale del creditore d’alimenti: l’intero

reddito della famiglia va infatti ripartito tra i coniugi – di regola per metà

–, dopo copertura del loro fabbisogno, che si calcola secondo regole in parte

diverse da quelle del diritto esecutivo (ad es. si tiene conto dell’onere

fiscale e, per determinare il fabbisogno dei figli minorenni, delle

raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento

professionale del Canton Zurigo), sotto riserva dei casi di situazione economica

molto agiata, in cui il sostentamento conveniente viene determinato in base al

(precedente) tenore di vita della comunione domestica (cfr. Epiney-Colombo, Prime esperienze nel nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, p. 5

ss.). L’ufficio di esecuzione non può quindi essere vincolato dalla decisione

del giudice civile, tanto meno in casi come quello in esame in cui il giudice del

merito ha omologato la convenzione pattuita tra i coniugi.

3.2

L’Ufficio ha quindi correttamente proceduto, in via preliminare,

alla determinazione del minimo di esistenza di moglie e figli dell’escusso. A

tal riguardo il ricorrente ha contestato il conteggio dell’Ufficio, sostenendo

che quest’ultimo non avrebbe considerato spese documentate per oltre fr.

1'000.00 mensili e non avrebbe considerato l’onere fiscale complessivo della

moglie quantificabile in fr. 4'000.00 annui.

3.2.1

Per quanto riguarda il prospettato conteggio di spese non meglio

specificate e delle imposte a carico della moglie nella determinazione del minimo

vitale di quest’ultima, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto

di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La

giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo

principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel

senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è

autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti:

è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il

fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro

del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio

dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

Tale indirizzo giurisprudenziale

concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua

famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93

LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’ di tutta evidenza

che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento di fr. 4'000.00

annuali per le imposte e di 1'000.00 per non meglio specificate spese mensili

della moglie, importi che il ricorrente neppure pretende essere dovuti a

creditori privilegiati, non possono entrare in linea di conto per il calcolo

del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla

giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a

Confederazione, Cantone, Comune e a terzi creditori.

Abbondanzialmente si

rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si

chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

3.3

Nel

conteggio del minimo vitale della moglie dell’escusso, alla voce “assicurazioni

diverse + leasing auto”, l’Ufficio ha conteggiato costi complessivi mensili di

fr. 589.00 per l’assicurazione responsabilità civile privata, l’assicurazione

stabili riferita alla casa di vacanza di proprietà dei figli, l’assicurazione mobilia

domestica, l’assicurazione e il leasing dell’auto posseduta dalla moglie.

3.3.1

E’ di tutta evidenza che le deduzioni conteggiate dall’ufficio

nella determinazione del minimo vitale della moglie dell’escusso per i costi

delle assicurazioni responsabilità civile, economia domestica e stabili per una

casa di vacanza dei figli, non possono entrare in linea di conto per il calcolo

del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati (confronta

cons. 3.2.1.), nulla giustifica di concedere alle compagnie di assicurazione

dei privilegi per il pagamento di polizze assicurative riferite ad assicurazioni

non obbligatorie.

3.3.2

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù

dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della sua professione

(cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, Il

pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.).

Nel caso in esame,

come emerge dal verbale di pignoramento, la moglie del debitore non esercita

alcuna attività lucrativa. Di conseguenza l’Ufficio non avrebbe dovuto riconoscere

alcun importo a titolo di spese connesse all’utilizzo di un’autovettura.

3.4

Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il minimo

di esistenza di __________ assomma a fr. 4'762.00 e non

a fr. 5'351.00, come stabilito dall’CO 1, e ciò sulla base del seguente

conteggio:

Importo

di base fr. 1’250.00

Figli

minorenni fr. 850.00

Affitto fr. 1'700.00

Riscaldamento fr. 100.00

AVS fr. 112.00

Cassa

malati fr. 365.00

Cure

odontotecniche per i figli fr. 285.00

Diversi

fr. 100.00

Minimo

d’esistenza fr. 4'762.00

3.5

RI 1 è al

beneficio di una rendita di invalidità e, perlomeno da quanto emerge dagli atti

di causa, non esercita alcuna attività lucrativa. Per questo motivo non gli può

essere riconosciuto alcun importo a titolo di spese connesse all’uso di

un’autovettura. Questo anche se egli fosse riuscito a dimostrare la necessità dell’auto

per esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli e per

occuparsi convenientemente di loro, poiché spese di questo

genere non rientrano fra quelle riconosciute in base agli attuali principi

dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo.

3.6

Per l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF la rendita giusta l’art. 50 della

Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità è impignorabile.

3.6.1

Le

prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili –come nel caso

di specie–, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite

dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia,

decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate

nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore

dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile in base all’art. 93 LEF come il

salario che sostituisce (Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p.

174).

3.6.2

Nel

quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore,

sia quelli impignorabili conformemente all’art. 92 LEF, che quelli

limitatamente pignorabili in base all’art. 93 LEF (Ammon/Walther, op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore

reddito eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita

impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non

coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol

solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre tale

rendita il debitore possa ancora beneficiare del minimo di esistenza (DTF 104 III 40 cons. 1).

3.6.3

Dalle

precedenti considerazioni emerge che l’Ufficio, ha operato correttamente,

computando nel calcolo degli introiti del debitore, oltre alla rendita versata

dalla cassa pensione anche la rendita AI. L’importo pignorato di fr. 1'751.00 è

pertanto coperto dalla rendita versata dalla cassa pensione, che come si deduce

dalla precedenti considerazioni è limitatamente pignorabile conformemente all’art.

93.

LEF, mentre non vi è pignoramento della rendita AI, impignorabile sulla base

dell’art. 92 LEF.

3.7

Perché

si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa

norma di legge in tale senso (cfr. consid. 4.2.1.). Per questo motivo la

deduzione di fr. 150.00 mensili operata dall’Ufficio alla voce assicurazioni

non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale (cfr.

consid. 4.3.1.).

3.8

Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo

di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non

quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è

infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del

creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

3.8.1

Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve

limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato

vale anche per le spese dell’alloggio (DTF

129.

III 526 ss.).

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito

dell’escusso (DTF 104 III 38–41;

87.

III 102 e 57 III 207; CEF 10

novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per

il calcolo del minimo d’esistenza, n. II. 1, FUCT

2/2001 pag. 74 ss.).

Il

debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un

alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve

essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione

costosa solo per sua comodità (DTF

114.

III 12 cons. 2 e 4; CEF 10

novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di

regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF

1.1.2001

per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74

ss.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.). Se il debitore vive in casa propria, in

luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr.

Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2).

3.8.2

In

concreto non vi è dubbio che il costo per l'alloggio occupato ora dal solo ricorrente

appare sproporzionato e non corrispondente al costo di un appartamento per una persona

sola a __________ o in un Comune viciniore. L’Ufficio avrebbe pertanto dovuto assegnare all’escusso un termine adeguato per la ricerca di un

appartamento più consono alle sue possibilità economiche, con la comminatoria

che decorso tale termine gli verranno riconosciuti unicamente i costi di un canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale

si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete.

4.

Sebbene le

singole poste di reddito e di minimo esistenziale possono essere modificate

dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del

ricorrente, l'art. 22 LPR sancisce il divieto della

reformatio in peius, che concerne l'esito finale del ricorso.

La scrivente Camera

non può pertanto procedere a modificare il calcolo del minimo vitale

dell’escusso conformemente a quanto evidenziato ai precedenti considerandi 3.3.1.,

3.3.2

, 3.4., 3.7 oppure ad assegnare a RI 1 un termine adeguato per la ricerca

di un nuovo appartamento (cfr. consid. 3.8.2.), ostandovi il divieto della reformatio

in peius sancito dall’art. 22 LPR. È tuttavia

richiamata la facoltà di riconsiderazione – d’ufficio o su istanza –

riconosciuta all’Ufficio di esecuzione dall’art. 93 cpv. 3 LEF. In occasione di ulteriori pignoramenti, se ve ne fossero, l'Ufficio

dovrà comunque tener conto delle considerazioni espresse in questa sentenza.

5.

Per

tutti questi motivi, il ricorso dev’essere respinto.

Vista

la reiezione del ricorso, peraltro ampiamente prevedibile essendo lo stesso sprovvisto di probabilità di esito favorevole, la domanda per la

concessione dell'effetto sospensivo, comunque presentata solo il 12 ottobre

2006, è divenuta priva d'oggetto.

6.

RI

1.

postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1, __________, asserendo di

essere indigente e pretendendo che il ricorso ha probabilità di esito

favorevole.

6.1

L’assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio

della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito

patrocinio.

Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è

concessa alle condizioni cumulative seguenti:

– il richiedente

è una persona fisica indigente (art. 3);

– la procedura

per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una

persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

– per

il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a

contrario), ossia:

– la

persona richiedente non è in grado di procedere con

atti

propri, o

– la

designazione di un patrocinatore è necessaria alla

corretta

tutela dei suoi interessi, oppure;

– la causa

presenta difficoltà particolari.

La necessità oggettiva

di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche

adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le

questioni di diritto da risolvere sono complesse.

6.2

L’assistenza

di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell’art. 17

LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122

I 10, cons. 2c; Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art.

20a). Ne consegue che – salvo casi particolari - un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato

rispettivamente di un pensionato o di un invalido non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l’interessato essendo in

grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia. Nel caso di specie, inoltre il ricorso dell’escusso non presentava la benché

minima possibilità di esisto favorevole. La richiesta di ammissione al

beneficio del gratuito patrocinio presentata da RI 1 deve così essere respinta.

Per questi

motivi,

richiamati gli art. 17, 92,

92.

cpv. 1 n. 9a, 93, 93 cpv. 3 LEF.; 7 cpv. 2 e 5, 9

cpv. 4, 19, 22 LPR; 50 LAI; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 21 agosto 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

L’istanza

di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

4.

Contro

questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in

conformità dell'art. 19 LEF.

5.

Intimazione

a:

-__________

PA 1, __________;

-RA

1, __________;

-PI

3, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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