15.2006.11
Notifica del precetto esecutivo a persona fisica.
20 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2006.11
Data decisione, Autorità:
20.03.2006, CEF
Titolo:
Notifica del precetto esecutivo a persona fisica.
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 64 LEF
art. 69 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 75 cpv. 1 LEF
art. 88 cpv. 1 LEF
art. 90 LEF
Incarto n.
15.2006.11
Lugano
20 marzo 2006
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 gennaio 2006 di
RI 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI 1)
in tema di
notifica di precetto esecutivo e di emissione di avviso di pignoramento;
viste le
osservazioni 2 febbraio 2006 dell¿CO 1;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________
dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di complessivi fr. 4'138.80
oltre accessori.
B. Il PE n. __________
è stato emesso il 4 luglio 2005 ed è stato notificato alla madre dell¿escusso,
in Via __________ a __________, il 1. settembre 2005. Al precetto esecutivo non
è stata interposta opposizione.
C. Il 25 ottobre
2005 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell¿esecuzione e il 27 ottobre
2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento contro RI 1.
D.
Contro l¿avviso di pignoramento si è
aggravato RI 1 sostenendo che il precetto esecutivo è stato consegnato alla
madre, che non ha fatto opposizione, in quanto non era a conoscenza che debitrice
dell¿importo in esecuzione sarebbe la società per la quale il ricorrente
lavorava e non il ricorrente medesimo.
Considerato
Considerandi
1.
a) Per l¿art. 69
LEF, ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto esecutivo.
Il
precetto contiene:
1.
le
indicazioni della domanda d¿esecuzione;
2.
l¿ingiunzione
di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione
o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
3.
l¿avvertimento
che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo
all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del
precetto;
4.
la
comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia
opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.
b) Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti
esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui
suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione
può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi
impiegati.
c) Il precetto
esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und
Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).
d) Per
"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui
sviluppo fisico e psichico dia l'impressione della maturità, e che vive nella
stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità
domestica (cfr. CEF 14
giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art.
64; pure Angst, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).
e) In concreto RI 1 e sua madre
risiedono entrambi in Via __________ a __________. Ne consegue dunque che la
notificazione del precetto esecutivo in esame alla madre dell¿escusso, nel
luogo dove anche quest¿ultimo risiede, è stata corretta.
2.
a) Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se
l¿escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o
per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci
giorni dalla notificazione del precetto, all¿ufficio d¿esecuzione. Secondo
l¿art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l¿opposizione. Se l¿esecuzione
non è stata sospesa in virtù di un¿opposizione o di una decisione giudiziale,
trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può
chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF).
b) Nel caso di specie RI 1 ha omesso di
interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________ intimatogli, per il
tramite della madre, il 1. settembre 2005. È stato pertanto corretto l¿operato
dell¿Ufficio, che ricevuta la domanda di proseguimento, ha emesso nei confronti
del debitore l¿avviso di pignoramento (art. 90 LEF).
3.
Questa Camera
non è competente per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ fondata
sull¿allegazione secondo cui il debito posto a fondamento dell¿esecuzione
sarebbe un debito della società per la quale l¿escusso lavorava e non
dell¿escusso medesimo.
4.
Il ricorso 12
gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 88 cpv. 1 e 90
LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- RI 1, __________;
- PI 1, __________;
Comunicazione all¿CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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