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Decisione

15.2006.11

Notifica del precetto esecutivo a persona fisica.

20 marzo 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________

dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di complessivi fr. 4'138.80

oltre accessori.

B. Il PE n. __________

è stato emesso il 4 luglio 2005 ed è stato notificato alla madre dell¿escusso,

in Via __________ a __________, il 1. settembre 2005. Al precetto esecutivo non

è stata interposta opposizione.

C. Il 25 ottobre

2005 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell¿esecuzione e il 27 ottobre

2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento contro RI 1.

D.

Contro l¿avviso di pignoramento si è

aggravato RI 1 sostenendo che il precetto esecutivo è stato consegnato alla

madre, che non ha fatto opposizione, in quanto non era a conoscenza che debitrice

dell¿importo in esecuzione sarebbe la società per la quale il ricorrente

lavorava e non il ricorrente medesimo.

Considerato

Considerandi

1.

a) Per l¿art. 69

LEF, ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto esecutivo.

Il

precetto contiene:

1.

le

indicazioni della domanda d¿esecuzione;

2.

l¿ingiunzione

di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione

o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

3.

l¿avvertimento

che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il

diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo

all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del

precetto;

4.

la

comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia

opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.

b) Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti

esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui

suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione

può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi

impiegati.

c) Il precetto

esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und

Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).

d) Per

"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui

sviluppo fisico e psichico dia l'impressione della maturità, e che vive nella

stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità

domestica (cfr. CEF 14

giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art.

64; pure Angst, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).

e) In concreto RI 1 e sua madre

risiedono entrambi in Via __________ a __________. Ne consegue dunque che la

notificazione del precetto esecutivo in esame alla madre dell¿escusso, nel

luogo dove anche quest¿ultimo risiede, è stata corretta.

2.

a) Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se

l¿escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o

per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci

giorni dalla notificazione del precetto, all¿ufficio d¿esecuzione. Secondo

l¿art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l¿opposizione. Se l¿esecuzione

non è stata sospesa in virtù di un¿opposizione o di una decisione giudiziale,

trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può

chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF).

b) Nel caso di specie RI 1 ha omesso di

interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________ intimatogli, per il

tramite della madre, il 1. settembre 2005. È stato pertanto corretto l¿operato

dell¿Ufficio, che ricevuta la domanda di proseguimento, ha emesso nei confronti

del debitore l¿avviso di pignoramento (art. 90 LEF).

3.

Questa Camera

non è competente per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ fondata

sull¿allegazione secondo cui il debito posto a fondamento dell¿esecuzione

sarebbe un debito della società per la quale l¿escusso lavorava e non

dell¿escusso medesimo.

4.

Il ricorso 12

gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 88 cpv. 1 e 90

LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 12 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità

dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________;

Comunicazione all¿CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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