15.2006.111
Istanza di revoca della moratoria concordataria. Citazione all'udienza di discussione. Assenza di ricorso all'autorità di vigilanza.
20 novembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.111
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, CEF
Titolo:
Istanza di revoca della moratoria concordataria. Citazione all'udienza di discussione. Assenza di ricorso all'autorità di vigilanza.
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
art. 295 cpv. 5 LEF
Incarto n.
15.2006.111
Lugano
20 novembre
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 ottobre 2006 di
1. RI 1 RI 12. RI
Considerandi
2.
contro
la
richiesta di revoca dei concordati delle ditte:
1.
__________, __________;
2.
__________, __________;
3.
__________, __________
presentata alla Pretura di Riviera in data 26
settembre 2006 da:
CM 1
nella sua qualità di commissario dei concordati
viste le
osservazioni 10 ottobre 2006 del commissario;
richiamata
l’ordinanza 9 ottobre 2006 con cui il Presidente della Camera non ha concesso l’effetto
sospensivo al ricorso;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1.
I
ricorrenti si dicono “danneggiati dall’agire e dal non agire del commissario”
dei tre concordati. Ritengono che l’avv. CM 1 abbia “violato perlomeno gli
artt. 295, 298, 299, 300, 301, 302 e 304 LEF, poiché dalla sua nomina e fino ad
oggi non ha compiuto alcun atto prescritto dalla legge”. Elencano, “a titolo di
esempio”, una lunga serie di censure contro l’operato del commissario,
rimproverandogli in particolare di non aver allestito l’inventario, di non aver
stimato gli attivi, di non aver incassato le fatture emesse in via di
allestimento il giorno della sua nomina, di non aver proceduto alla corretta
liquidazione dei consorzi __________, di non aver continuato l’attività della __________,
di aver “allestito delle graduatorie provvisorie letteralmente con i piedi”,
ecc. Nelle loro conclusioni, i ricorrenti insorgono contro l’atto del
commissario, inteso a proporre la revoca delle moratorie concordatarie
proponendone l’annullamento, così come l’annullamento dell’udienza di
discussione delle istanze prevista per l’11 ottobre 2006.
2.
Il
ricorso previsto dall'art. 17 LEF è un rimedio giuridico rivolto all'autorità
di vigilanza avente per oggetto un provvedimento della procedura esecutiva,
ovvero una decisione. Secondo dottrina e giurisprudenza, per decisione
s’intende ogni atto individuale e concreto, compiuto da un organo d'esecuzione
forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la prosecuzione
dell'esecuzione con effetti verso l'esterno (DTF 116 III 93, cons. 1; Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,
n. 46 ad art. 17 LEF; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/
Monaco 2005, n. 10 ad art. 17).
2.1
A questo riguardo, è di
tutta evidenza che l'istanza impugnata non è una decisione nel senso indicato,
ma una semplice domanda il cui effetto è esclusivamente quello di determinare
l'apertura di una procedura giudiziaria (art. 295 cpv. 5 LEF). Non esplica
effetti vincolanti per le parti né ha conseguenze dirette sulla procedura
esecutiva: la revoca o la continuazione della moratoria concordataria viene
infatti decisa esclusivamente ed autonomamente dal giudice del concordato. L’istanza
di revoca della moratoria non è pertanto impugnabile con un ricorso ai sensi
dell’art. 17 LEF. Di conseguenza è pure inammissibile la censura secondo cui il
commissario avrebbe violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti non
sottoponendo loro prima dell’udienza una bozza dell’istanza di revoca della
moratoria. Essi avrebbero infatti potuto esercitare il loro diritto di essere
sentiti all’udienza dell’11 ottobre 2006 (cfr. art. 295 cpv. 5 LEF), nei limiti
stabiliti all’art. 20 LALEF.
2.2
La citazione delle
parti all’udienza di discussione dell’istanza di revoca della moratoria
concordataria (art. 295 cpv. 5 LEF e 20 cpv. 1 LALEF) è un atto giudiziario di
competenza del giudice del concordato, il quale non è un organo d'esecuzione forzata. Anch’essa non può quindi essere
impugnata con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (cfr. ad es. Erard, n. 13 ad art.
17).
2.3
Data
la carenza di presupposti per considerare ricevibile il ricorso, non torna conto
esaminarne la motivazione. Si può comunque osservare che le omissioni imputate
al commissario non trovano corrispondenza nel petitum ricorsuale dove i
ricorrenti -come già accennato- non chiedono che l'autorità di vigilanza
ingiunga al commissario di procedere a determinati atti o si determini altrimenti
nell'ambito del suo mandato, ma in sostanza negano la sua facoltà di chiedere
al giudice la revoca delle moratorie.
3.
Il
ricorso dev'essere così dichiarato irricevibile, con riferimento anche all'art.
7.
cpv. 3 lett. a LPR.
Non si
preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.
a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 295 cpv. 5 LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 6 ottobre 2006 dell’avv. RI 1, __________, e di RI 2, __________, è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. RI 1, __________;
– RI
2, __________.
Comunicazione
a:
– __________;
– avv.
CM 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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