Lexipedia

Decisione

15.2006.111

Istanza di revoca della moratoria concordataria. Citazione all'udienza di discussione. Assenza di ricorso all'autorità di vigilanza.

20 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.111

Data decisione, Autorità:

20.11.2006, CEF

Titolo:

Istanza di revoca della moratoria concordataria. Citazione all'udienza di discussione. Assenza di ricorso all'autorità di vigilanza.

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 LEF

art. 295 cpv. 5 LEF

Incarto n.

15.2006.111

Lugano

20 novembre

2006

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 ottobre 2006 di

1. RI 1 RI 12. RI

Considerandi

2.

contro

la

richiesta di revoca dei concordati delle ditte:

1.

__________, __________;

2.

__________, __________;

3.

__________, __________

presentata alla Pretura di Riviera in data 26

settembre 2006 da:

CM 1

nella sua qualità di commissario dei concordati

viste le

osservazioni 10 ottobre 2006 del commissario;

richiamata

l’ordinanza 9 ottobre 2006 con cui il Presidente della Camera non ha concesso l’effetto

sospensivo al ricorso;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1.

I

ricorrenti si dicono “danneggiati dall’agire e dal non agire del commissario”

dei tre concordati. Ritengono che l’avv. CM 1 abbia “violato perlomeno gli

artt. 295, 298, 299, 300, 301, 302 e 304 LEF, poiché dalla sua nomina e fino ad

oggi non ha compiuto alcun atto prescritto dalla legge”. Elencano, “a titolo di

esempio”, una lunga serie di censure contro l’operato del commissario,

rimproverandogli in particolare di non aver allestito l’inventario, di non aver

stimato gli attivi, di non aver incassato le fatture emesse in via di

allestimento il giorno della sua nomina, di non aver proceduto alla corretta

liquidazione dei consorzi __________, di non aver continuato l’attività della __________,

di aver “allestito delle graduatorie provvisorie letteralmente con i piedi”,

ecc. Nelle loro conclusioni, i ricorrenti insorgono contro l’atto del

commissario, inteso a proporre la revoca delle moratorie concordatarie

proponendone l’annullamento, così come l’annullamento dell’udienza di

discussione delle istanze prevista per l’11 ottobre 2006.

2.

Il

ricorso previsto dall'art. 17 LEF è un rimedio giuridico rivolto all'autorità

di vigilanza avente per oggetto un provvedimento della procedura esecutiva,

ovvero una decisione. Secondo dottrina e giurisprudenza, per decisione

s’intende ogni atto individuale e concreto, compiuto da un organo d'esecuzione

forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la prosecuzione

dell'esecuzione con effetti verso l'esterno (DTF 116 III 93, cons. 1; Lorandi,

Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,

n. 46 ad art. 17 LEF; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/

Monaco 2005, n. 10 ad art. 17).

2.1

A questo riguardo, è di

tutta evidenza che l'istanza impugnata non è una decisione nel senso indicato,

ma una semplice domanda il cui effetto è esclusivamente quello di determinare

l'apertura di una procedura giudiziaria (art. 295 cpv. 5 LEF). Non esplica

effetti vincolanti per le parti né ha conseguenze dirette sulla procedura

esecutiva: la revoca o la continuazione della moratoria concordataria viene

infatti decisa esclusivamente ed autonomamente dal giudice del concordato. L’istanza

di revoca della moratoria non è pertanto impugnabile con un ricorso ai sensi

dell’art. 17 LEF. Di conseguenza è pure inammissibile la censura secondo cui il

commissario avrebbe violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti non

sottoponendo loro prima dell’udienza una bozza dell’istanza di revoca della

moratoria. Essi avrebbero infatti potuto esercitare il loro diritto di essere

sentiti all’udienza dell’11 ottobre 2006 (cfr. art. 295 cpv. 5 LEF), nei limiti

stabiliti all’art. 20 LALEF.

2.2

La citazione delle

parti all’udienza di discussione dell’istanza di revoca della moratoria

concordataria (art. 295 cpv. 5 LEF e 20 cpv. 1 LALEF) è un atto giudiziario di

competenza del giudice del concordato, il quale non è un organo d'esecuzione forzata. Anch’essa non può quindi essere

impugnata con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (cfr. ad es. Erard, n. 13 ad art.

17).

2.3

Data

la carenza di presupposti per considerare ricevibile il ricorso, non torna conto

esaminarne la motivazione. Si può comunque osservare che le omissioni imputate

al commissario non trovano corrispondenza nel petitum ricorsuale dove i

ricorrenti -come già accennato- non chiedono che l'autorità di vigilanza

ingiunga al commissario di procedere a determinati atti o si determini altrimenti

nell'ambito del suo mandato, ma in sostanza negano la sua facoltà di chiedere

al giudice la revoca delle moratorie.

3.

Il

ricorso dev'essere così dichiarato irricevibile, con riferimento anche all'art.

7.

cpv. 3 lett. a LPR.

Non si

preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.

a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 295 cpv. 5 LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 6 ottobre 2006 dell’avv. RI 1, __________, e di RI 2, __________, è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RI 1, __________;

– RI

2, __________.

Comunicazione

a:

– __________;

– avv.

CM 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster