15.2006.112
Proroga del termine per chiudere il fallimento.
11 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2006.112
Data decisione, Autorità:
11.10.2006, CEF
Titolo:
Proroga del termine per chiudere il fallimento.
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2006.112
Lugano
11 ottobre
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo
nella procedura di liquidazione fallimentare diretta contro
PI 1, __________
rappr. dall’__________ IS 1, __________, amministratore speciale
richiamata
la sentenza 27 giugno 2005 (inc. 15.04.156);
Considerandi
ritenuto in fatto e considerato in diritto
che
la procedura fallimentare è aperta dal 29 settembre 1993, l’istante essendo
subentrato al precedente amministratore speciale, avv. __________, il 26
febbraio 1998;
che
così come diverse volte richiesto da questa Camera,
l’avv. IS 1, il 31 agosto 2004, ha formulato istanza per l’ottenimento di una
proroga del termine per chiudere il fallimento;
che
preso atto che l’avv. IS 1 era stato per lo più inattivo dopo il 12 dicembre 2000, la Camera, con sentenza 27 giugno 2005 (inc. 15.04.156), ha
prorogato il termine dell’art. 270 LEF, stabilendo uno scadenzario preciso
delle ultime operazioni di competenza dell’amministratore speciale (deposito
degli stati di ripartizione definitivi, pagamento dei dividendi, emissione degli
attestati di carenza di beni e inoltro dell’istanza di chiusura del
fallimento);
che l’avv. IS 1 ha rispettato solo la prima delle scadenze, mentre la
Camera ha dovuto sollecitare l’esecuzione dei rimanenti atti a diverse riprese
(scritti 26 settembre e 4 novembre 2005, 2 e 22 febbraio, 12 luglio 2006, oltre
diversi messaggi elettronici);
che
la procedura di fallimento è stata chiusa con decreto 17 agosto 2006 della
Pretura __________, pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale __________ e sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio __________;
che
rimane ancora in sospeso il pagamento delle tasse e spese relative ad alcune
operazioni eseguite dall’PI 2 a favore della massa, che l’avv. IS 1 non avrebbe
tuttora corrisposto;
che
si tratta comunque di una questione di responsabilità di un agente pubblico –
in concreto l’amministratore speciale del fallimento – nei confronti dello
Stato, questione che non rientra nelle competenze di questa Camera (cfr. art.
22.
cpv. 2 LResp., RL 2.6.1.1);
che
inoltre all’avv. Jelmini rimane ancora da
consegnare il protocollo e gli atti del fallimento all’PI 2 (art. 98 cpv. 2 RUF), informandone la Camera.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto
l’art. 270 LEF,
decreta:
1. Si
prende atto della chiusura della procedura di liquidazione fallimentare diretta
contro PI 1, __________.
2. È
ordinata all’avv. IS 1, nella sua qualità di amministratore speciale del
fallimento la consegna del protocollo e degli atti del fallimento all’PI
2.
3. Intimazione
all’__________ IS 1, __________.
Comunicazione all’PI 2.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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