Lexipedia

Decisione

15.2006.112

Proroga del termine per chiudere il fallimento.

11 ottobre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2006.112

Data decisione, Autorità:

11.10.2006, CEF

Titolo:

Proroga del termine per chiudere il fallimento.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2006.112

Lugano

11 ottobre

2006

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo

nella procedura di liquidazione fallimentare diretta contro

PI 1, __________

rappr. dall’__________ IS 1, __________, amministratore speciale

richiamata

la sentenza 27 giugno 2005 (inc. 15.04.156);

Considerandi

ritenuto in fatto e considerato in diritto

che

la procedura fallimentare è aperta dal 29 settembre 1993, l’istante essendo

subentrato al precedente amministratore speciale, avv. __________, il 26

febbraio 1998;

che

così come diverse volte richiesto da questa Camera,

l’avv. IS 1, il 31 agosto 2004, ha formulato istanza per l’ottenimento di una

proroga del termine per chiudere il fallimento;

che

preso atto che l’avv. IS 1 era stato per lo più inattivo dopo il 12 dicembre 2000, la Camera, con sentenza 27 giugno 2005 (inc. 15.04.156), ha

prorogato il termine dell’art. 270 LEF, stabilendo uno scadenzario preciso

delle ultime operazioni di competenza dell’amministratore speciale (deposito

degli stati di ripartizione definitivi, pagamento dei dividendi, emissione degli

attestati di carenza di beni e inoltro dell’istanza di chiusura del

fallimento);

che l’avv. IS 1 ha rispettato solo la prima delle scadenze, mentre la

Camera ha dovuto sollecitare l’esecuzione dei rimanenti atti a diverse riprese

(scritti 26 settembre e 4 novembre 2005, 2 e 22 febbraio, 12 luglio 2006, oltre

diversi messaggi elettronici);

che

la procedura di fallimento è stata chiusa con decreto 17 agosto 2006 della

Pretura __________, pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale __________ e sul

Foglio ufficiale svizzero di commercio __________;

che

rimane ancora in sospeso il pagamento delle tasse e spese relative ad alcune

operazioni eseguite dall’PI 2 a favore della massa, che l’avv. IS 1 non avrebbe

tuttora corrisposto;

che

si tratta comunque di una questione di responsabilità di un agente pubblico –

in concreto l’amministratore speciale del fallimento – nei confronti dello

Stato, questione che non rientra nelle competenze di questa Camera (cfr. art.

22.

cpv. 2 LResp., RL 2.6.1.1);

che

inoltre all’avv. Jelmini rimane ancora da

consegnare il protocollo e gli atti del fallimento all’PI 2 (art. 98 cpv. 2 RUF), informandone la Camera.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto

l’art. 270 LEF,

decreta:

1. Si

prende atto della chiusura della procedura di liquidazione fallimentare diretta

contro PI 1, __________.

2. È

ordinata all’avv. IS 1, nella sua qualità di amministratore speciale del

fallimento la consegna del protocollo e degli atti del fallimento all’PI

2.

3. Intimazione

all’__________ IS 1, __________.

Comunicazione all’PI 2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster