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Decisione

15.2006.113

Pignoramento di salario. Tredicesima mensilità. Assistenza giudiziaria

2 gennaio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

27 settembre 2006 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti

di RI 1, __________, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in

fr. 3’934.50, sulla base del seguente conteggio:

Introiti:

Debitore (AI) fr. 1’875.00

Cassa

pensione fr. 2’550.00

Totale

mensile fr. 4’425.00

Minimo di

esistenza:

Minimo

base fr. 1’100.00

Locazione fr. 1’280.00

AVS fr.

94.45

Cassa

malati fr. 484.60

Franchigia

cassa malati fr. 25.00

10% spese

mediche fr. 50.00

Imposte

arretrate fr. 900.00

Totale

deduzioni fr. 3’934.50

Lo stesso

giorno l’Ufficio ha quindi notificato il pignoramento alla cassa pensione __________,

indicando che a RI 1 devono essere versati fr. 2'060.00 mensili mentre

l’eccedenza deve essere trasmessa allo stesso Ufficio.

B. Con

tempestivo ricorso 6 ottobre 2006 RI 1 insorge contro il pignoramento. Egli

chiede innanzitutto “la cancellazione del debito” e l’annullamento delle due esecuzioni

a seguito della sua disagiata situazione finanziaria. Il ricorrente asserisce che

dalla notificazione del pignoramento alla Cassa pensione emergerebbe che non

gli rimarrebbero fr. 2'060.-- bensì solo fr. 1'100.--, importo insufficiente

per il vitto e per il pagamento delle varie fatture mensili.RI 1 evidenzia che il

suo minimo di esistenza assomma a fr. 3'934.-- come determinato dall’Ufficio,

atteso che tale importo corrisponde alle sue reali uscite. Egli chiede che non

gli venga pignorata la tredicesima mensilità in quanto nel corso del mese di

dicembre avrà parecchie fatture da pagare.

Il

ricorrente postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e la

concessione del gratuito patrocinio.

C. Con osservazioni

preliminari 9 ottobre 2006 e con osservazioni 30

ottobre 2006 l’CO 1 postula la reiezione del gravame, con

argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

D. Con

scritto 9 novembre 2006 RI 1 comunica che, come si evince dal conteggio delle

prestazioni della cassa pensione per il mese di novembre 2006 quest’ultima gli avrebbe

versato solo fr. 1'514.00 (in luogo di fr. 2'060.00). Questo sulla base del seguente

conteggio:

Pensione fr. 3'096.00

%

Riversamento

alla ex moglie fr. 546.00 %

Riversamento

a __________ fr. 1'036.00

Residuo fr. 1'514.00

Il

ricorrente chiede pertanto la retrocessione di quanto trattenuto in eccesso.

Considerato

Considerandi

1.

Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art.

19.

LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha

per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale

posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un

organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,

il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una

misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss.

ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III

100.

cons. 2.).

La richiesta del ricorrente di “cancellare” i debiti posti a

fondamento delle due esecuzioni e di “annullare” le stesse a seguito della sua

disagiata situazione finanziaria, concerne quindi una questione sottratta al

potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza. Tale richiesta deve essere

pertanto formulata direttamente ai creditori.

2.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto

che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto

soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

3.

Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo

di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e

delle spese effettivi mensili; la tredicesima, se percepita, fa parte del

salario e va anch'essa presa in considerazione nel calcolo di un’eccedenza

pignorabile. Essa non può tuttavia venir staggita pro rata, ma va pignorata

quale reddito futuro, valendo il suo pignoramento unicamente al momento del

versamento da parte del datore di lavoro (DTF

71.

III 61; Von der Mühll, op.

cit., n. 4 ad art. 93). Ne consegue che la richiesta del ricorrente di non pignorare la tredicesima mensilità in quanto nel corso del

mese di dicembre avrà delle non meglio precisate fatture da pagare, deve essere respinta.

4.

A

differenza di quanto evidenziato dal ricorrente, nella

notificazione di pignoramento di salario del 27 settembre 2006 (doc. 4), l’Ufficio

ha chiaramente indicato alla cassa pensione che al dipendente devono essere

versati fr. 2'060.00 mensili. Ne consegue quindi che RI 1 dispone mensilmente,

per poter far fronte al proprio minimo esistenziale, di fr. 3'935.00 (fr.

2'060.00 versati dalla cassa pensione e fr. 1'875.00 quale rendita dell’AI) e

non di soli fr. 1'100.00, come da lui asserito nell’atto ricorsuale. L’Ufficio

si è pertanto correttamente determinato .

5.

Il

ricorso 6 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

6.

Dal conteggio delle prestazioni per il mese di novembre 2006

della cassa pensione dei dipendenti dello Stato emerge che all’escusso sono

stati versati fr. 1'514.00 in luogo di fr. 2'060.00,

come stabilito nel verbale di pignoramento e come comunicato alla cassa

pensione con provvedimento del 27 settembre 2006. Per questo motivo è ordinato

all’Ufficio di retrocedere a Renato Bernasconi l’importo di fr. 546.00

versatogli in eccedenza dalla cassa pensione dell’escusso per il mese di

novembre 2006.

7.

RI

1.

chiede l’ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio.

L’assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio

della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito

patrocinio.

A

prescindere dai presupposti indicati dalla Legge

cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria

(Lag, RL

3.1.1

), la necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo

di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento

impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. L’assistenza

di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell’art. 17

LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122

I 10, cons. 2c; Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art.

20a). Ne consegue che – salvo casi particolari - un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato

rispettivamente di un pensionato o di un invalido non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l’interessato essendo in

grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia.

Nel caso di specie, al di là del fatto che il ricorso non presentava

possibilità di esisto favorevole, lo stesso è stato presentato dall’escusso personalmente. Già per questo motivo difetta il

presupposto della necessità oggettiva di un legale. La questione del gratuito

patrocinio non si pone e la richiesta in tal senso va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 19, 22 LEF; 3, 14

cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 6 ottobre

2006 di RI 1, __________, è respinto.

2. E’ fatto ordine all’CO

1 di retrocedere a RI 1 l’importo di fr. 546.00 versatogli in

eccedenza dalla cassa pensione dell’escusso per il mese di novembre 2006.

3. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

4. L’istanza di

ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

5. Intimazione a:

- RI 1, __________;

- RA 1, __________;RA 1

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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