15.2006.113
Pignoramento di salario. Tredicesima mensilità. Assistenza giudiziaria
2 gennaio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2006.113
Data decisione, Autorità:
02.01.2007, CEF
Titolo:
Pignoramento di salario. Tredicesima mensilità. Assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
MINIMO DI ESISTENZA
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 22 LEF
Incarto n.
15.2006.113
Lugano
2 gennaio
2007
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 ottobre 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo d’esistenza del debitore nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n.
__________ promosse contro il ricorrente da
PI 1
rappr. dalla RA 1
esecuzione n. __________
PI 2
rappr. dalla RA 2
esecuzione n. __________
viste
le osservazioni preliminari 9 ottobre 2006 e le osservazioni 30 ottobre 2006
dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 10 ottobre 2006 di non concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
27 settembre 2006 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti
di RI 1, __________, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in
fr. 3’934.50, sulla base del seguente conteggio:
Introiti:
Debitore (AI) fr. 1’875.00
Cassa
pensione fr. 2’550.00
Totale
mensile fr. 4’425.00
Minimo di
esistenza:
Minimo
base fr. 1’100.00
Locazione fr. 1’280.00
AVS fr.
94.45
Cassa
malati fr. 484.60
Franchigia
cassa malati fr. 25.00
10% spese
mediche fr. 50.00
Imposte
arretrate fr. 900.00
Totale
deduzioni fr. 3’934.50
Lo stesso
giorno l’Ufficio ha quindi notificato il pignoramento alla cassa pensione __________,
indicando che a RI 1 devono essere versati fr. 2'060.00 mensili mentre
l’eccedenza deve essere trasmessa allo stesso Ufficio.
B. Con
tempestivo ricorso 6 ottobre 2006 RI 1 insorge contro il pignoramento. Egli
chiede innanzitutto “la cancellazione del debito” e l’annullamento delle due esecuzioni
a seguito della sua disagiata situazione finanziaria. Il ricorrente asserisce che
dalla notificazione del pignoramento alla Cassa pensione emergerebbe che non
gli rimarrebbero fr. 2'060.-- bensì solo fr. 1'100.--, importo insufficiente
per il vitto e per il pagamento delle varie fatture mensili.RI 1 evidenzia che il
suo minimo di esistenza assomma a fr. 3'934.-- come determinato dall’Ufficio,
atteso che tale importo corrisponde alle sue reali uscite. Egli chiede che non
gli venga pignorata la tredicesima mensilità in quanto nel corso del mese di
dicembre avrà parecchie fatture da pagare.
Il
ricorrente postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e la
concessione del gratuito patrocinio.
C. Con osservazioni
preliminari 9 ottobre 2006 e con osservazioni 30
ottobre 2006 l’CO 1 postula la reiezione del gravame, con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
D. Con
scritto 9 novembre 2006 RI 1 comunica che, come si evince dal conteggio delle
prestazioni della cassa pensione per il mese di novembre 2006 quest’ultima gli avrebbe
versato solo fr. 1'514.00 (in luogo di fr. 2'060.00). Questo sulla base del seguente
conteggio:
Pensione fr. 3'096.00
%
Riversamento
alla ex moglie fr. 546.00 %
Riversamento
a __________ fr. 1'036.00
Residuo fr. 1'514.00
Il
ricorrente chiede pertanto la retrocessione di quanto trattenuto in eccesso.
Considerato
Considerandi
1.
Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art.
19.
LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha
per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale
posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un
organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,
il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una
misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss.
ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III
100.
cons. 2.).
La richiesta del ricorrente di “cancellare” i debiti posti a
fondamento delle due esecuzioni e di “annullare” le stesse a seguito della sua
disagiata situazione finanziaria, concerne quindi una questione sottratta al
potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza. Tale richiesta deve essere
pertanto formulata direttamente ai creditori.
2.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto
che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3.
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e
delle spese effettivi mensili; la tredicesima, se percepita, fa parte del
salario e va anch'essa presa in considerazione nel calcolo di un’eccedenza
pignorabile. Essa non può tuttavia venir staggita pro rata, ma va pignorata
quale reddito futuro, valendo il suo pignoramento unicamente al momento del
versamento da parte del datore di lavoro (DTF
71.
III 61; Von der Mühll, op.
cit., n. 4 ad art. 93). Ne consegue che la richiesta del ricorrente di non pignorare la tredicesima mensilità in quanto nel corso del
mese di dicembre avrà delle non meglio precisate fatture da pagare, deve essere respinta.
4.
A
differenza di quanto evidenziato dal ricorrente, nella
notificazione di pignoramento di salario del 27 settembre 2006 (doc. 4), l’Ufficio
ha chiaramente indicato alla cassa pensione che al dipendente devono essere
versati fr. 2'060.00 mensili. Ne consegue quindi che RI 1 dispone mensilmente,
per poter far fronte al proprio minimo esistenziale, di fr. 3'935.00 (fr.
2'060.00 versati dalla cassa pensione e fr. 1'875.00 quale rendita dell’AI) e
non di soli fr. 1'100.00, come da lui asserito nell’atto ricorsuale. L’Ufficio
si è pertanto correttamente determinato .
5.
Il
ricorso 6 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
6.
Dal conteggio delle prestazioni per il mese di novembre 2006
della cassa pensione dei dipendenti dello Stato emerge che all’escusso sono
stati versati fr. 1'514.00 in luogo di fr. 2'060.00,
come stabilito nel verbale di pignoramento e come comunicato alla cassa
pensione con provvedimento del 27 settembre 2006. Per questo motivo è ordinato
all’Ufficio di retrocedere a Renato Bernasconi l’importo di fr. 546.00
versatogli in eccedenza dalla cassa pensione dell’escusso per il mese di
novembre 2006.
7.
RI
1.
chiede l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio.
L’assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio
della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito
patrocinio.
A
prescindere dai presupposti indicati dalla Legge
cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria
(Lag, RL
3.1.1
), la necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo
di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento
impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. L’assistenza
di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell’art. 17
LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122
I 10, cons. 2c; Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art.
20a). Ne consegue che – salvo casi particolari - un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato
rispettivamente di un pensionato o di un invalido non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l’interessato essendo in
grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia.
Nel caso di specie, al di là del fatto che il ricorso non presentava
possibilità di esisto favorevole, lo stesso è stato presentato dall’escusso personalmente. Già per questo motivo difetta il
presupposto della necessità oggettiva di un legale. La questione del gratuito
patrocinio non si pone e la richiesta in tal senso va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 19, 22 LEF; 3, 14
cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 6 ottobre
2006 di RI 1, __________, è respinto.
2. E’ fatto ordine all’CO
1 di retrocedere a RI 1 l’importo di fr. 546.00 versatogli in
eccedenza dalla cassa pensione dell’escusso per il mese di novembre 2006.
3. Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
4. L’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
5. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- RA 1, __________;RA 1
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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