15.2006.114
Notifica di un precetto esecutivo. Prova.
2 aprile 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2006.114
Data decisione, Autorità:
02.04.2007, CEF
Titolo:
Notifica di un precetto esecutivo. Prova.
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 72 LEF
Incarto n.
15.2006.114
Lugano
2 aprile 2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 16 ottobre 2006 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di
pignoramento del 4 ottobre 2006 e il provvedimento 13 ottobre 2006 emessi
nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da:
PI 1
rappr. dall’ RA 2
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 6 settembre 2006, dando seguito alla domanda della società PI 1,
l’CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n° __________ contro RI 1 tendente
all’incasso di fr. 100'000.--, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2006. L’atto
esecutivo è stato consegnato all’escusso il 7 settembre 2006 dall’impiegato
della posta di Lugano 2, TE 1.
B. Il 4
ottobre 2006, l’CO 1 ha emesso nella stessa esecuzione un avviso di
pignoramento, sulla base della domanda di proseguire l’esecuzione inoltrata dalla
procedente il 25 settembre 2006, alla quale era stato allegato l’esemplare per
il creditore del precetto esecutivo n° __________, dal quale risultava che
l’escusso non aveva interposto opposizione.
C. Il
12 ottobre 2006, RI 1, tramite il suo patrocinatore, ha interposto opposizione
all’esecuzione, allegando di essere venuto a conoscenza del precetto esecutivo
solo il 6 ottobre. Il giorno seguente, l’Ufficio ha comunicato all’escusso di
ritenere l’opposizione tardiva, il precetto esecutivo essendo stato
regolarmente notificato il 7 settembre 2006.
D. Con
ricorso 16 ottobre 2006, RI 1 chiede che l’avviso di pignoramento e la
“decisione” 13 ottobre 2006 dell’CO 1 siano annullati e che venga dichiarata la
nullità di tutti gli atti esecutivi emessi nell’esecuzione n° __________. Il
ricorrente contesta che il precetto esecutivo gli sia stato consegnato
personalmente il 7 settembre 2007 dall’impiegato postale di turno, perché egli,
quel giorno, si era recato al lavoro, come al solito, molto prima della
distribuzione della posta. Il 24 ottobre 2006, il ricorrente ha trasmesso alla
Camera una dichiarazione 18 ottobre 2006 del signor L__________, pittore
gessatore, che dal mese di agosto lavora in coppia con l’escusso presso la
ditta __________, __________, secondo cui “RI 1 da mesi alle nostre dipendenze,
si presenta in cantiere tra le 07,30 e le 08.00 del mattino ha dipendenza della
lontananza del posto di lavoro”.
E. Delle
osservazioni di controparte e dell’Ufficio si dirà, per quanto necessario ai
fini del giudizio, nei considerandi di diritto.
F. Il 7
dicembre 2006, la Camera ha sentito quale teste TE 1, l’impiegato postale che
aveva notificato il precetto esecutivo al ricorrente. Il teste, in sostanza, ha
dichiarato di non ricordare visivamente il momento della consegna dell’atto
esecutivo ma di escludere di non averlo fatto a dipendenza dell’indicazione da
lui fatta sul precetto esecutivo del nome e del cognome del destinatario.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo
l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato
dell’ufficio o per posta.
1.1
La
forma qualificata di notificazione – espressamente imposta dal legislatore
all'art. 72 cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo – esige l'atto formale della
consegna dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle
mani dell'escusso o di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la
dazione fisica, con possibilità per il ricevente di interporre immediata
opposizione e con l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli
esemplari del precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.
11–13 ad art. 72 LEF). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve aver
luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la consegna (DTF 120 III 118
s.; Vonder Mühll, Anmerkung, in:
BlSchK 1996, p. 13).
1.2
Contro la notificazione di un atto esecutivo in una forma contraria
alla legge il debitore può ricorrere all'Autorità di vigilanza e pretenderne
l’annullamento.
2.
La
prova dell’avvenuta regolare notificazione del precetto esecutivo spetta
all’ufficio di esecuzione (DTF 120 III 118, cons. 2; Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad
art. 72; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 18 ad art. 72).
2.1
Come pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC,
l'esemplare del precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che
attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III
118, cons. 2; DTF 117 III 13, cons. 5c; CEF 30 agosto 2002 [15.02.93], cons. 2a).
La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC). Essa
deve essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della
veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità
cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p. 231 cons. 2).
2.2
Nel
caso in esame, l’impiegato postale TE 1, nella sua deposizione del 7 dicembre
2006, quand’anche abbia ammesso di non ricordarsi visivamente della consegna
del precetto esecutivo all’escusso – ciò che non sorprende visto il tempo
trascorso e il gran numero di atti esecutivi notificati dal teste dopo le
vacanze estive –, ha escluso di aver potuto indicare sull’atto esecutivo il
nome e il cognome dell’escusso senza averglielo consegnato personalmente: “Mi viene mostrato il precetto esecutivo 1185729 (esemplare per il
creditore) e vi riconosco sia la mia firma sia la mia scrittura in merito alle
particolarità della notifica. Se sul precetto ho messo il nome del debitore,
ciò significa che lo stavo intimando personalmente a lui, altrimenti avrei
messo il nome della persona che lo ritirava in sua vece. [...] Non mi è mai
capitato di consegnare un PE a una persona cui non fosse destinato. Preciso che
non ricordo visualmente il momento della consegna del PE al signor Protopapa.
Escludo tuttavia di non averlo fatto a dipendenza dell’indicazione da me fatta
sul PE del nome e del cognome del destinatario. Non mi è mai capitato di
compilare il PE prima di aver visto il destinatario”.
2.3
Di
fronte a una simile testimonianza, che non lascia spazio a dubbi in merito
all’effettiva consegna del precetto esecutivo all’escusso, la dichiarazione 18 ottobre 2006 del suo collega L__________, che, ancorché tardiva
giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF (il ricorrente, secondo la sua stessa affermazione,
avendo avuto conoscenza del precetto esecutivo al più tardi il 6 ottobre 2006),
va comunque presa in considerazione in virtù del dovere dell’autorità di
vigilanza di accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1
LALEF), non costituisce motivo per dubitare della veridicità del contenuto del
documento, visto il carattere generico della stessa. In particolare essa non
contiene nessun riferimento specifico al 7 settembre 2006, giorno della
notificazione del precetto esecutivo. In queste condizioni, la Camera non ha
ritenuto necessario sentire L__________, la cui testimonianza – peraltro non
chiesta dal ricorrente – non potrebbe comunque inficiare l’attendibilità di
quella di TE 1, che per legge era tenuto ad attestare le circostanze della
notifica (data, nome del destinatario, firma dell’agente notificatore) e l’ha
effettivamente fatto.
3.
Dal
momento che è stato accertato che il precetto esecutivo è stato regolarmente
notificato il 7 settembre 2006, l’opposizione interposta dall’escusso solo il
12.
ottobre 2006 è tardiva. L’avviso di pignoramento e la decisione 13 ottobre
2006.
dell’Ufficio (nella misura in cui non è già soltanto la conferma della
decisione – implicita nell’avviso di pignoramento – di proseguire l’esecuzione)
vanno pertanto confermati.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 72, 74 LEF, 25 LALEF
e 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 16 ottobre 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
–
avv. RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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