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Decisione

15.2006.114

Notifica di un precetto esecutivo. Prova.

2 aprile 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 6 settembre 2006, dando seguito alla domanda della società PI 1,

l’CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n° __________ contro RI 1 tendente

all’incasso di fr. 100'000.--, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2006. L’atto

esecutivo è stato consegnato all’escusso il 7 settembre 2006 dall’impiegato

della posta di Lugano 2, TE 1.

B. Il 4

ottobre 2006, l’CO 1 ha emesso nella stessa esecuzione un avviso di

pignoramento, sulla base della domanda di proseguire l’esecuzione inoltrata dalla

procedente il 25 settembre 2006, alla quale era stato allegato l’esemplare per

il creditore del precetto esecutivo n° __________, dal quale risultava che

l’escusso non aveva interposto opposizione.

C. Il

12 ottobre 2006, RI 1, tramite il suo patrocinatore, ha interposto opposizione

all’esecuzione, allegando di essere venuto a conoscenza del precetto esecutivo

solo il 6 ottobre. Il giorno seguente, l’Ufficio ha comunicato all’escusso di

ritenere l’opposizione tardiva, il precetto esecutivo essendo stato

regolarmente notificato il 7 settembre 2006.

D. Con

ricorso 16 ottobre 2006, RI 1 chiede che l’avviso di pignoramento e la

“decisione” 13 ottobre 2006 dell’CO 1 siano annullati e che venga dichiarata la

nullità di tutti gli atti esecutivi emessi nell’esecuzione n° __________. Il

ricorrente contesta che il precetto esecutivo gli sia stato consegnato

personalmente il 7 settembre 2007 dall’impiegato postale di turno, perché egli,

quel giorno, si era recato al lavoro, come al solito, molto prima della

distribuzione della posta. Il 24 ottobre 2006, il ricorrente ha trasmesso alla

Camera una dichiarazione 18 ottobre 2006 del signor L__________, pittore

gessatore, che dal mese di agosto lavora in coppia con l’escusso presso la

ditta __________, __________, secondo cui “RI 1 da mesi alle nostre dipendenze,

si presenta in cantiere tra le 07,30 e le 08.00 del mattino ha dipendenza della

lontananza del posto di lavoro”.

E. Delle

osservazioni di controparte e dell’Ufficio si dirà, per quanto necessario ai

fini del giudizio, nei considerandi di diritto.

F. Il 7

dicembre 2006, la Camera ha sentito quale teste TE 1, l’impiegato postale che

aveva notificato il precetto esecutivo al ricorrente. Il teste, in sostanza, ha

dichiarato di non ricordare visivamente il momento della consegna dell’atto

esecutivo ma di escludere di non averlo fatto a dipendenza dell’indicazione da

lui fatta sul precetto esecutivo del nome e del cognome del destinatario.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo

l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato

dell’ufficio o per posta.

1.1

La

forma qualificata di notificazione – espressamente imposta dal legislatore

all'art. 72 cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo – esige l'atto formale della

consegna dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle

mani dell'escusso o di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la

dazione fisica, con possibilità per il ricevente di interporre immediata

opposizione e con l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli

esemplari del precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

11–13 ad art. 72 LEF). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve aver

luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la consegna (DTF 120 III 118

s.; Vonder Mühll, Anmerkung, in:

BlSchK 1996, p. 13).

1.2

Contro la notificazione di un atto esecutivo in una forma contraria

alla legge il debitore può ricorrere all'Autorità di vigilanza e pretenderne

l’annullamento.

2.

La

prova dell’avvenuta regolare notificazione del precetto esecutivo spetta

all’ufficio di esecuzione (DTF 120 III 118, cons. 2; Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad

art. 72; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 18 ad art. 72).

2.1

Come pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC,

l'esemplare del precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che

attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III

118, cons. 2; DTF 117 III 13, cons. 5c; CEF 30 agosto 2002 [15.02.93], cons. 2a).

La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC). Essa

deve essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della

veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità

cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p. 231 cons. 2).

2.2

Nel

caso in esame, l’impiegato postale TE 1, nella sua deposizione del 7 dicembre

2006, quand’anche abbia ammesso di non ricordarsi visivamente della consegna

del precetto esecutivo all’escusso – ciò che non sorprende visto il tempo

trascorso e il gran numero di atti esecutivi notificati dal teste dopo le

vacanze estive –, ha escluso di aver potuto indicare sull’atto esecutivo il

nome e il cognome dell’escusso senza averglielo consegnato personalmente: “Mi viene mostrato il precetto esecutivo 1185729 (esemplare per il

creditore) e vi riconosco sia la mia firma sia la mia scrittura in merito alle

particolarità della notifica. Se sul precetto ho messo il nome del debitore,

ciò significa che lo stavo intimando personalmente a lui, altrimenti avrei

messo il nome della persona che lo ritirava in sua vece. [...] Non mi è mai

capitato di consegnare un PE a una persona cui non fosse destinato. Preciso che

non ricordo visualmente il momento della consegna del PE al signor Protopapa.

Escludo tuttavia di non averlo fatto a dipendenza dell’indicazione da me fatta

sul PE del nome e del cognome del destinatario. Non mi è mai capitato di

compilare il PE prima di aver visto il destinatario”.

2.3

Di

fronte a una simile testimonianza, che non lascia spazio a dubbi in merito

all’effettiva consegna del precetto esecutivo all’escusso, la dichiarazione 18 ottobre 2006 del suo collega L__________, che, ancorché tardiva

giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF (il ricorrente, secondo la sua stessa affermazione,

avendo avuto conoscenza del precetto esecutivo al più tardi il 6 ottobre 2006),

va comunque presa in considerazione in virtù del dovere dell’autorità di

vigilanza di accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1

LALEF), non costituisce motivo per dubitare della veridicità del contenuto del

documento, visto il carattere generico della stessa. In particolare essa non

contiene nessun riferimento specifico al 7 settembre 2006, giorno della

notificazione del precetto esecutivo. In queste condizioni, la Camera non ha

ritenuto necessario sentire L__________, la cui testimonianza – peraltro non

chiesta dal ricorrente – non potrebbe comunque inficiare l’attendibilità di

quella di TE 1, che per legge era tenuto ad attestare le circostanze della

notifica (data, nome del destinatario, firma dell’agente notificatore) e l’ha

effettivamente fatto.

3.

Dal

momento che è stato accertato che il precetto esecutivo è stato regolarmente

notificato il 7 settembre 2006, l’opposizione interposta dall’escusso solo il

12.

ottobre 2006 è tardiva. L’avviso di pignoramento e la decisione 13 ottobre

2006.

dell’Ufficio (nella misura in cui non è già soltanto la conferma della

decisione – implicita nell’avviso di pignoramento – di proseguire l’esecuzione)

vanno pertanto confermati.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 72, 74 LEF, 25 LALEF

e 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 16 ottobre 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

avv. RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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