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Decisione

15.2006.116

Riesame del pignoramento da parte dell'Ufficio di esecuzione a seguito della modifica della situazione.

16 gennaio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito di

diverse procedure esecutive promosse contro RI 1 dalla PI 1 (es. n. __________,

__________, __________), dallo PI 2 (es. n. __________, __________, __________)

e da PI 3 (es. n. __________), il 20 giugno 2006 l’CO 1 aveva

proceduto al pignoramento del reddito dell’escusso stabilendo una trattenuta

mensile di fr. 1’751.--, e ciò a partire dal mese di aprile 2007 e non prima a

causa di precedenti pignoramenti.

B. Con

ricorso __________ agosto 2006 RI 1 è insorto contro il conteggio del suo

minimo vitale, postulando l’accertamento dell’inesistenza di un’eccedenza

pignorabile.

C. Con decisione __________

ottobre 2006 (incarto n. 15.2006.__________) la scrivente Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza ha respinto il

ricorso di RI 1.

D. Nell’ambito di

tutt’altre procedure esecutive promosse dal __________ (es. n. __________, n. __________,

n. __________, n. __________, n. __________, n. __________), dalla __________

(es. n. __________), dalla PI 1 (es. n. __________, n. __________) e dallo PI 2

(es. n. __________, n. __________) contro il ricorrente, con provvedimento 29

luglio 2006 l’Ufficio ha notificato alla Cassa pensione di RI 1 il pignoramento

con effetto immediato della rendita nella misura di fr. 1'751.00 mensili.

E. Con ricorso 12

ottobre 2006 RI 1 chiede di annullare il provvedimento 29 luglio 2006. Egli evidenzia

che nel verbale di pignoramento del 20 giugno 2006 l’Ufficio ha deciso la

trattenuta di fr. 1'751.00 mensili sulle rendite da lui percepite solo a

decorrere dal mese di aprile 2007. Per questo motivo quindi la notifica di pignoramento

di salario del 29 luglio / 9 ottobre 2006 violerebbe tale decisione.

RI 1 argomenta che il

20 giugno 2006 l’Ufficio non ha commisurato il pignoramento in vigore alle

mutate circostanze, ma ha effettuato un pignoramento nell’ambito di esecuzioni

diverse da quelle che qui ci occupano. Per questo motivo non sarebbe

applicabile l’art. 93 cpv. 3 LEF, non essendovi in concreto una decisione con

la quale il pignoramento viene commisurato alle mutate circostanze.

F. Delle osservazioni

dello PI 2, della PI 1, e dell’CO 1, tutte chiedenti la reiezione del gravame,

si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere

al pignoramento o al sequestro del reddito le autorità di esecuzione sono

tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108

III 12; 106 III 13; Vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/

Monaco 1998, n. 17 ad art. 93). L’Ufficio potrà tenere conto di eventuali

modifiche della situazione successive al momento del pignoramento o del

sequestro in linea di principio soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III

13; Vonder Mühll, op. cit., n. 17

e 54 ss. ad art. 93 LEF; Ochsner,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 210 ad art. 93

LEF; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF

nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 271).

Nell’ambito di un riesame del pignoramento - che può avvenire anche d’ufficio

(cfr. art. 93 cpv. 3 LEF; Vonder Mühll,

op. cit., n. 54 ad art. 93 LEF; Ochsner,

op. cit., n. 211 ad art. 93 LEF) - l’organo esecutivo che ha

preso il provvedimento originario (cresciuto in giudicato) non è di principio

legato al divieto della reformatio in peius, nel senso che è tenuto a

verificare liberamente gli elementi di fatto determinanti per il calcolo del

minimo esistenziale - in particolare, ma non solo, quelli fatti valere con l’eventuale

domanda di riesame - e ad adattare il pignoramento alle nuove circostanze, sia

in favore che a detrimento di colui che ha chiesto il riesame.

2.

Nel caso di

specie nell’ambito delle procedure esecutive promosse

dal __________, dalla __________, dalla PI 1 e dallo PI 2 contro RI 1 e meglio

specificate nella narrativa fattuale sub D, il 1° marzo

2005.

rispettivamente il 7 marzo 2006 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del

reddito dell’escusso stabilendo una trattenuta mensile di fr. 136.65.

In altre procedure

esecutive, oggetto di successive domande di proseguimento, il 20 giugno 2006 l’Ufficio ha proceduto ad un nuovo pignoramento del

reddito dell’escusso. In questa occasione esso ha potuto preliminarmente determinare

l’esatto ammontare del minimo vitale della moglie dell’escusso. A seguito di

ciò ha conteggiato nella determinazione del minimo vitale del ricorrente, quale

spesa per alimenti a favore della moglie, l’importo corrispondente al minimo

vitale di quest’ultima e non, come aveva fatto nei precedenti pignoramenti, l’importo

superiore stabilito dal Pretore nell’ambito della procedura di divorzio pendente

tra i due. Principalmente a seguito di questa modifica nelle basi di calcolo, l’Ufficio

ha ordinato, in quest’ultimo gruppo di esecuzioni, una trattenuta mensile di

fr. 1’751.-- a partire dal mese di aprile 2007.

In considerazione poi

della mutata circostanza, con provvedimento 29 luglio 2006, l’Ufficio ha operato una corrispondente revisione della propria decisione nell’ambito dei primi e precedenti due gruppi di esecuzioni, notificando

alla Cassa pensione di RI 1 il pignoramento con effetto immediato della rendita

percepita dal debitore per “un importo di fr. 1'751.00 al mese”. Appurato l’esatto ammontare del minimo esistenziale della moglie

dell’escusso, i dati numerici in base ai quali l’Ufficio ha eseguito i primi

pignoramenti hanno subito una sostanziale modifica. Per questo motivo quindi,

conformemente all’art. 93 cpv. 3 LEF, esso doveva procedere ad un riesame

dell’importo pignorato a scapito dell’escusso (cfr. Vonder Mühll, op.

cit., n. 54 i.f. ad art. 93), cosa che ha correttamente fatto emanando il

provvedimento impugnato.

3.

Secondo l’art.

9.

cpv. 3 LPR l’organo di esecuzione forzata deve impartire a tutte le parti

interessate un termine (non superiore a quello di ricorso) per formulare

eventuali osservazioni (Cometta,

Commentario alla LPR, n. 6 ad art. 9). Dall’analisi dell’incarto, si rileva che

l’Ufficio ha intimato l’atto ricorsuale all’escusso, alla PI 1, allo PI 2 e a __________,

quest’ultimo creditore facente parte del gruppo di esecuzioni che hanno condotto

al pignoramento del 20 giugno 2006 ma non dei gruppi di esecuzioni che hanno portato ai pignoramenti

del 1° marzo 2005 rispettivamente del 7 marzo 2006. L’Ufficio ha invece omesso di intimare il ricorso agli altri

creditori partecipanti ai pignoramenti oggetto del provvedimento di revisione,

ossia al __________ e alla __________. Visto l’esito del ricorso, tale vizio

procedurale viene sanato da questa Camera con la trasmissione anche a questi

creditori della presente decisione. La decisione non verrà invece trasmessa a __________,

malgrado egli abbia ricevuto l’atto ricorsuale, in quanto non parte delle

procedure esecutive che qui ci interessano.

4.

Il ricorso 12

ottobre 2006 di RI 1 è respinto.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 93 LEF; 9 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e

62.

cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 12 ottobre 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

-

__________, __________, __________;

-

__________, __________;

-

RA 2, __________;

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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