15.2006.116
Riesame del pignoramento da parte dell'Ufficio di esecuzione a seguito della modifica della situazione.
16 gennaio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2006.116
Data decisione, Autorità:
16.01.2007, CEF
Titolo:
Riesame del pignoramento da parte dell'Ufficio di esecuzione a seguito della modifica della situazione.
REVISIONE
art. 93 LEF
art. 9 cpv. 3 LPR
Incarto n.
15.2006.116
Lugano
16 gennaio
2007
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2006 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento 29
luglio 2006 di notifica del pignoramento di salario nell’ambito delle diverse
procedure esecutive promosse contro il ricorrente da
__________, __________
rappr. dal __________, __________, __________
es. n. __________
__________, __________
rappr. dalla __________, __________
es. n. __________
PI 1, __________
rappr. dal RA 2, __________
es. n. __________
PI 2
rappr. dal RA 2
es.
n. __________
viste le osservazioni:
- 15 novembre 2006 dello PI 2, __________, e della PI 1, __________;
- 16 ottobre 2006 e 22 novembre 2006 dell’CO 1,
;
richiamata l’ordinanza presidenziale 26 ottobre 2006
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito di
diverse procedure esecutive promosse contro RI 1 dalla PI 1 (es. n. __________,
__________, __________), dallo PI 2 (es. n. __________, __________, __________)
e da PI 3 (es. n. __________), il 20 giugno 2006 l’CO 1 aveva
proceduto al pignoramento del reddito dell’escusso stabilendo una trattenuta
mensile di fr. 1’751.--, e ciò a partire dal mese di aprile 2007 e non prima a
causa di precedenti pignoramenti.
B. Con
ricorso __________ agosto 2006 RI 1 è insorto contro il conteggio del suo
minimo vitale, postulando l’accertamento dell’inesistenza di un’eccedenza
pignorabile.
C. Con decisione __________
ottobre 2006 (incarto n. 15.2006.__________) la scrivente Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza ha respinto il
ricorso di RI 1.
D. Nell’ambito di
tutt’altre procedure esecutive promosse dal __________ (es. n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________), dalla __________
(es. n. __________), dalla PI 1 (es. n. __________, n. __________) e dallo PI 2
(es. n. __________, n. __________) contro il ricorrente, con provvedimento 29
luglio 2006 l’Ufficio ha notificato alla Cassa pensione di RI 1 il pignoramento
con effetto immediato della rendita nella misura di fr. 1'751.00 mensili.
E. Con ricorso 12
ottobre 2006 RI 1 chiede di annullare il provvedimento 29 luglio 2006. Egli evidenzia
che nel verbale di pignoramento del 20 giugno 2006 l’Ufficio ha deciso la
trattenuta di fr. 1'751.00 mensili sulle rendite da lui percepite solo a
decorrere dal mese di aprile 2007. Per questo motivo quindi la notifica di pignoramento
di salario del 29 luglio / 9 ottobre 2006 violerebbe tale decisione.
RI 1 argomenta che il
20 giugno 2006 l’Ufficio non ha commisurato il pignoramento in vigore alle
mutate circostanze, ma ha effettuato un pignoramento nell’ambito di esecuzioni
diverse da quelle che qui ci occupano. Per questo motivo non sarebbe
applicabile l’art. 93 cpv. 3 LEF, non essendovi in concreto una decisione con
la quale il pignoramento viene commisurato alle mutate circostanze.
F. Delle osservazioni
dello PI 2, della PI 1, e dell’CO 1, tutte chiedenti la reiezione del gravame,
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere
al pignoramento o al sequestro del reddito le autorità di esecuzione sono
tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108
III 12; 106 III 13; Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/
Monaco 1998, n. 17 ad art. 93). L’Ufficio potrà tenere conto di eventuali
modifiche della situazione successive al momento del pignoramento o del
sequestro in linea di principio soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13; Vonder Mühll, op. cit., n. 17
e 54 ss. ad art. 93 LEF; Ochsner,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 210 ad art. 93
LEF; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF
nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 271).
Nell’ambito di un riesame del pignoramento - che può avvenire anche d’ufficio
(cfr. art. 93 cpv. 3 LEF; Vonder Mühll,
op. cit., n. 54 ad art. 93 LEF; Ochsner,
op. cit., n. 211 ad art. 93 LEF) - l’organo esecutivo che ha
preso il provvedimento originario (cresciuto in giudicato) non è di principio
legato al divieto della reformatio in peius, nel senso che è tenuto a
verificare liberamente gli elementi di fatto determinanti per il calcolo del
minimo esistenziale - in particolare, ma non solo, quelli fatti valere con l’eventuale
domanda di riesame - e ad adattare il pignoramento alle nuove circostanze, sia
in favore che a detrimento di colui che ha chiesto il riesame.
2.
Nel caso di
specie nell’ambito delle procedure esecutive promosse
dal __________, dalla __________, dalla PI 1 e dallo PI 2 contro RI 1 e meglio
specificate nella narrativa fattuale sub D, il 1° marzo
2005.
rispettivamente il 7 marzo 2006 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del
reddito dell’escusso stabilendo una trattenuta mensile di fr. 136.65.
In altre procedure
esecutive, oggetto di successive domande di proseguimento, il 20 giugno 2006 l’Ufficio ha proceduto ad un nuovo pignoramento del
reddito dell’escusso. In questa occasione esso ha potuto preliminarmente determinare
l’esatto ammontare del minimo vitale della moglie dell’escusso. A seguito di
ciò ha conteggiato nella determinazione del minimo vitale del ricorrente, quale
spesa per alimenti a favore della moglie, l’importo corrispondente al minimo
vitale di quest’ultima e non, come aveva fatto nei precedenti pignoramenti, l’importo
superiore stabilito dal Pretore nell’ambito della procedura di divorzio pendente
tra i due. Principalmente a seguito di questa modifica nelle basi di calcolo, l’Ufficio
ha ordinato, in quest’ultimo gruppo di esecuzioni, una trattenuta mensile di
fr. 1’751.-- a partire dal mese di aprile 2007.
In considerazione poi
della mutata circostanza, con provvedimento 29 luglio 2006, l’Ufficio ha operato una corrispondente revisione della propria decisione nell’ambito dei primi e precedenti due gruppi di esecuzioni, notificando
alla Cassa pensione di RI 1 il pignoramento con effetto immediato della rendita
percepita dal debitore per “un importo di fr. 1'751.00 al mese”. Appurato l’esatto ammontare del minimo esistenziale della moglie
dell’escusso, i dati numerici in base ai quali l’Ufficio ha eseguito i primi
pignoramenti hanno subito una sostanziale modifica. Per questo motivo quindi,
conformemente all’art. 93 cpv. 3 LEF, esso doveva procedere ad un riesame
dell’importo pignorato a scapito dell’escusso (cfr. Vonder Mühll, op.
cit., n. 54 i.f. ad art. 93), cosa che ha correttamente fatto emanando il
provvedimento impugnato.
3.
Secondo l’art.
9.
cpv. 3 LPR l’organo di esecuzione forzata deve impartire a tutte le parti
interessate un termine (non superiore a quello di ricorso) per formulare
eventuali osservazioni (Cometta,
Commentario alla LPR, n. 6 ad art. 9). Dall’analisi dell’incarto, si rileva che
l’Ufficio ha intimato l’atto ricorsuale all’escusso, alla PI 1, allo PI 2 e a __________,
quest’ultimo creditore facente parte del gruppo di esecuzioni che hanno condotto
al pignoramento del 20 giugno 2006 ma non dei gruppi di esecuzioni che hanno portato ai pignoramenti
del 1° marzo 2005 rispettivamente del 7 marzo 2006. L’Ufficio ha invece omesso di intimare il ricorso agli altri
creditori partecipanti ai pignoramenti oggetto del provvedimento di revisione,
ossia al __________ e alla __________. Visto l’esito del ricorso, tale vizio
procedurale viene sanato da questa Camera con la trasmissione anche a questi
creditori della presente decisione. La decisione non verrà invece trasmessa a __________,
malgrado egli abbia ricevuto l’atto ricorsuale, in quanto non parte delle
procedure esecutive che qui ci interessano.
4.
Il ricorso 12
ottobre 2006 di RI 1 è respinto.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 93 LEF; 9 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e
62.
cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 12 ottobre 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
-
__________, __________, __________;
-
__________, __________;
-
RA 2, __________;
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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