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Decisione

15.2006.118

Procedimento disciplinare contro il commissario di un concordato con abbandono dell'attivo

20 dicembre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il dissenso DE 1 avrebbe in ogni modo potuto essere fattivamente espresso non

sottoscrivendo quell'atto, così come peraltro si suppone che abbia fatto; né

v'è prova che egli abbia agito in quell'ambito in modo da nuocere alla società

di cui era commissario nella fase di moratoria concordataria, ovvero

contravvenendo al mandato affidatogli;

che non

vi sono pertanto motivi per procedere nei confronti DN 1, laddove dev'essere

osservato, almeno di transenna, che le critiche dei denunciati non sono state

di nessuna efficacia, data la loro sommarietà e genericità.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF, 11 LALEF, 16 e

17 LPR,

pronuncia:

1. Al

procedimento dipendente dalle segnalazioni 19 ottobre e 13 novembre 2006 dei

signori DE 1 e DE 2 nei confronti DN 1, nella sua veste di commissario nella

procedura concordataria PI 1, non è dato seguito.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese.

3.

Intimazione

a: DN 1;

- Dipartimento

delle istituzioni, Divisione

della

giustizia, Bellinzona;

DE

1;

DE

2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La

segretaria

Conto la presente decisione -a norma dell'art. 72 e

segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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