15.2006.118
Procedimento disciplinare contro il commissario di un concordato con abbandono dell'attivo
20 dicembre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2006.118
Data decisione, Autorità:
20.12.2007, CEF
Ricorso:
TF,5A_9/2008, 02.07.2008
Titolo:
Procedimento disciplinare contro il commissario di un concordato con abbandono dell'attivo
DISCIPLINARE
art. 14 LEF
Incarto n.
15.2006.118
Lugano
20 dicembre 2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nel procedimento disciplinare (art. 14 cpv.
2 LEF) promosso -in seguito a segnalazioni 19 ottobre e 13 novembre 2006- nei
confronti di
avv. DN 1 CO 1 Lugano;
nella sua qualità di commissario nella procedura di
moratoria concordataria relativa a
PI 1;
considerato in fatto e
ritenuto in diritto:
che già
il 10 aprile 2006 i signori DE 2, amministratore unico, e DE 1, azionista delle
società allora in moratoria concordataria __________, __________, avevano
interposto ricorso a questa Camera, muovendo nei confronti __________ DN 1 numerosi
addebiti relativamente all'attività da lui svolta di commissario in quelle
procedure, chiedendone l'allontanamento, rispettivamente la rimozione
dall'incarico;
che questa
Camera, esperita l'istruttoria del caso, si è pronunciata il 5 ottobre 2006,
dichiarando che al procedimento disciplinare nei confronti del commissario non
veniva dato seguito;
che in
data 18 ottobre 2006 il Pretore di __________ ha revocato le moratorie
concordatarie nei confronti delle tre ditte;
che con
il presente ulteriore ricorso, gli stessi denuncianti sottopongono alla Camera
un contratto sottoscritto dall'avv. DN 1 per conto di PI 1 con tale __________
con cui la prima cedeva in locazione alla seconda società (con diritto
d'acquisto) una macchina pallinatrice __________ per fr. 6'000.- mensili, canone
corrispondente al valore di acquisto dell'inventario locato, pari a fr.
360'000.- rateizzato sull'arco di 5 anni;
che i
denuncianti considerano di tale contratto prezzo e durata ridicoli, tenuto
conto che il valore di mercato della macchina sarebbe di fr. 1'000'000.-;
che con
osservazioni 27 ottobre 2006 DN 1 ha anzitutto rilevato l'irricevibilità del
ricorso in quanto formulato successivamente alla revoca della moratoria
concordataria di PI 1, ossia quando egli non era ormai più commissario della
moratoria, pur ammettendo di aver sottoscritto quel contratto in data 13
ottobre, ossia dopo l'udienza di discussione dell'istanza di revoca della
moratoria (tenutasi due giorni prima), ma precedentemente al decreto che l'ha
accolta, tempo in cui era ancora nel pieno diritto di agire come ha agito;
che, nel
merito e a titolo aggiuntivo, egli puntualizza le caratteristiche del
contratto, segnatamente la sua durata (di mese in mese con rinnovo tacito), il
fatto che la conduttrice fosse informata che controparte aveva rivendicato la
proprietà della macchina nei confronti della massa fallimentare __________ da
cui una situazione conosciuta di incertezza giuridica e la condizione per cui
l'immissione in possesso dei beni locati sarebbe avvenuta solo dopo il
pagamento di una garanzia di fr. 18'000.-;
che
pertanto non v'erano rischi per la società locatrice, ma semmai l'occasione per
creare liquidità, osservando come fino a quel momento la conduttrice non avesse
comunque preso possesso della macchina, avendo addirittura chiesto la retrocessione
degli importi già pagati, segnatamente la garanzia e un canone di locazione;
che,
interpellato dalla Camera, DN 1 -con scritto 10 novembre 2006- ha osservato tra
l'altro che il contratto dev'essere inteso nel senso che il diritto d'acquisto
sarebbe valido finché fosse in vigore la locazione, che il valore
dell'inventario -non determinato peritalmente- corrisponde da tempo alla cifra
da tutti riconosciuta (compreso DE 1) e che comunque egli avrebbe dovuto
chiedere l'autorizzazione del giudice per poter alienare il bene;
che i
denuncianti hanno formulato una seconda segnalazione nei confronti del
commissario, poiché non pago del pasticcio combinato con il contratto 13
ottobre 2006 tra la PI 1 e la __________, si è permesso di sottoporre alla
firma di quest'ultima un nuovo contratto -a dir poco demenziale- con falsa data
(13 ottobre 2006) e contenente delle clausole talmente assurde da non meritare
manco un commento";
che la
bozza di contratto allegata dai denuncianti è una versione modificata del
contratto di locazione di cui già s'è detto (destinata a sostituirlo), laddove
il prezzo della macchina riferito al diritto d'acquisto -contrariamente a
quanto apparirebbe dalla denuncia- resta fissato in fr. 400'000.-, mentre fra i
sottoscrittori del previsto accordo figurano anche DE 1 personalmente e
l'Ufficiale dei fallimenti di __________;
che con
osservazioni 17 novembre 2006 DN 1 ha comunicato alla Camera -ciò che peraltro
era già stato esperito presso i rispettivi uffici dei fallimenti- che l'Ufficio
di __________ aveva assegnato un termine alla massa fallimentare __________ __________
per eventualmente promuovere azione di contestazione della rivendicazione di
proprietà, formulata da PI 1, e per essa dallo stesso commissario;
che con
ulteriore scritto 1° dicembre 2006, rispondendo a domande della Camera, egli
insiste sulla correttezza del suo agire, confermando che la bozza di contratto
non è mai stata firmata dalle parti e da chi comunque avrebbe dovuto
approvarla;
che, in
conformità con l'art. 14 LEF, l'Autorità cantonale di vigilanza esercita il
potere disciplinare su tutti gli organi d'esecuzione forzata (art. 11 LALEF),
compreso il commissario in una procedura di moratoria concordataria (art. 14 e
295 cpv. 3 LEF). Il procedimento disciplinare ha quale funzione il mantenimento
dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle
autorità e la fiducia nelle stesse. Le misure disciplinari mirano a garantire,
dal punto di vista sia preventivo che repressivo, il corretto adempimento dei
rispettivi obblighi da parte degli organi sottoposti al potere disciplinare (Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, N. 12-13 ad art. 14 LEF);
che il
procedimento disciplinare è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2
LALEF), tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3
LALEF), quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla
LORD (art. 7 LALEF); può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di
vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto
funzionamento del diritto esecutivo federale (Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86). Giusta l’art.
14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti, o di un
funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti:
l’ammonimento, la multa sino a 1'000 franchi, la sospensione dall’ufficio per
una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione. Il commissario di un
concordato è passibile delle medesime sanzioni; non può essere destituito, ma
gli può essere revocato il mandato (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 37 ad art. 295);
che,
mentre il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti
costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge: in senso
generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di
funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione
dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto
esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dalle autorità di vigilanza (Gilliéron, op. cit., vol. I, Losanna
1999, n. 32 ad art. 14). Nell'ambito disciplinare vige tuttavia il principio di
opportunità secondo cui non ogni violazione dei doveri di funzione dev'essere
sanzionata (Emmel, in Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 10 ad art. 14);
che, sebbene
la legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell'intervento
disciplinare (Gilliéron, op.
cit., n. 14 e 32 ad art. 14; Emmel,
op. cit., n. 8 ad art. 14; Lorandi,
op. cit., n. 33 e 36 ad art. 14);
che
la sanzione disciplinare deve inoltre rispettare il principio della proporzionalità,
ciò che significa che, da una parte, essa deve essere idonea a garantire
l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle
mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione,
e dall’altra, dev'essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e
al grado di colpa dell’agente (Lorandi,
op. cit., n. 40 ad art. 14; Dallèves,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 14);
che, in
generale, sanzioni disciplinari possono essere inflitte fintanto che la persona
da sanzionare detiene una funzione ufficiale (Häfelin/Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, n.
1191; Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 37 ad art. 14). Non
si può tuttavia escludere che, a dipendenza della natura di tale funzione, la
sanzione possa essere applicata anche se l’infrazione disciplinare è stata
commessa durante il periodo in cui la persona da sanzionare deteneva
una funzione ufficiale giunta a termine (Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 14);
che, in concreto, la
revoca della moratoria concordataria (art. 295 cpv. 5 LEF) e quindi la fine
della funzione specifica svolta DN 1 sono diventate effettive con la
pubblicazione della revoca (Gani,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 23 ad art. 295),
sotto riserva della concessione di un effetto sospensivo a un eventuale ricorso
contro la decisione di revoca;
che
tuttavia, non occorre definire se DN 1 sia o no passibile di sanzione, dal
momento che non v'è prova che, approvando l'idea del contratto in esame o
potendo esserne anche il promotore, egli abbia contravvenuto a doveri di
funzione o abbia violato doveri imposti da una corretta applicazione del
diritto esecutivo;
che in
particolare non v'è prova che il contratto sia stato concluso, prova ne sia che
Fatti
il dissenso DE 1 avrebbe in ogni modo potuto essere fattivamente espresso non
sottoscrivendo quell'atto, così come peraltro si suppone che abbia fatto; né
v'è prova che egli abbia agito in quell'ambito in modo da nuocere alla società
di cui era commissario nella fase di moratoria concordataria, ovvero
contravvenendo al mandato affidatogli;
che non
vi sono pertanto motivi per procedere nei confronti DN 1, laddove dev'essere
osservato, almeno di transenna, che le critiche dei denunciati non sono state
di nessuna efficacia, data la loro sommarietà e genericità.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF, 11 LALEF, 16 e
17 LPR,
pronuncia:
1. Al
procedimento dipendente dalle segnalazioni 19 ottobre e 13 novembre 2006 dei
signori DE 1 e DE 2 nei confronti DN 1, nella sua veste di commissario nella
procedura concordataria PI 1, non è dato seguito.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese.
3.
Intimazione
a: DN 1;
- Dipartimento
delle istituzioni, Divisione
della
giustizia, Bellinzona;
DE
1;
DE
2.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Conto la presente decisione -a norma dell'art. 72 e
segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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