15.2006.12
Termine per chiedere la realizzazione. Domanda del creditore tendente a far pubblicare l'asta dopo una determinata data. Perenzione dell'esecuzione. Assenza di abuso di diritto.
4 aprile 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2006.12
Data decisione, Autorità:
04.04.2006, CEF
Titolo:
Termine per chiedere la realizzazione. Domanda del creditore tendente a far pubblicare l'asta dopo una determinata data. Perenzione dell'esecuzione. Assenza di abuso di diritto.
DOMANDA DI REALIZZAZIONE
art. 2 cpv. 2 CC
art. 154 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2006.12
Lugano
4 aprile 2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 30 gennaio 2006 di
RI 1
contro
l¿operato dell¿CO 1, e meglio contro le esecuzioni in
via di realizzazione di pegno immobiliare n° __________, __________ e __________
promosse contro la ricorrente e contro il coniuge,
PI 2, __________
dalla
PI 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con
atto recante la data del 3 febbraio 2006, l¿CO 1 ha comunicato
alla ricorrente l¿avviso d¿incanto unico riferito al fondo n° __________ RFD di
__________ di cui è comproprietaria con il marito.
B. La
ricorrente si aggrava contro tale atto, ritenendo le esecuzioni nulle in quanto
la banca procedente, dopo aver chiesto la realizzazione, avrebbe chiesto all¿CO
1 di tenere in sospeso l¿asta.
C. L¿Ufficio,
nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2006, ammette che un rappresentante
della banca escutente, il 10 febbraio 2005, ha chiesto telefonicamente di
pubblicare l¿incanto dopo il 30 aprile 2005 (secondo quanto risulta da
un¿annotazione riportata sulla copertina dell¿incarto). A mente dell¿ufficiale,
tale comunicazione non sarebbe tuttavia da ritenere quale ritiro della domanda
di vendita del 5 ottobre 2004, bensì come un sollecito della stessa.
D. La PI
1 non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto:
1.
In
virtù dell'art. 154 cpv. 1 LEF, il creditore può chiedere la realizzazione del
pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla
notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini
rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua
definizione giudiziale (cfr. pure art. 98 cpv. 2 RFF). Secondo l'art. 154 cpv.
2.
LEF, l'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta
nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata nel termine di
preclusione.
1.1
Nel caso concreto, i sei
precetti esecutivi (ossia tre per ognuno dei coniugi riferiti a tre diversi
mutui garantiti dallo stesso fondo) sono stati notificati alla ricorrente e a suo
marito il 16 gennaio 2003. Non sono state interposte opposizioni. In tutte le
procedure esecutive, la procedente ha poi chiesto la realizzazione l¿8 ottobre
2003.
e, dopo avere ritirato tutte le domande il 16 febbraio 2004, le ha
ripresentate il 4 ottobre 2004, ossia prima della scadenza del termine di
perenzione dell¿art. 154 LEF (16 gennaio 2005).
1.2
La ricorrente allega
però che la banca procedente ha successivamente chiesto una sospensione della
realizzazione, che avrebbe fatto decadere le esecuzioni, senza precisare la
data della richiesta. Dalle osservazioni dell¿Ufficio e dall¿incarto si può
comunque dedurre che la procedente, il 10 febbraio 2005,
scaduto il termine di perenzione, ha chiesto di pubblicare
l¿incanto dopo il 30 aprile 2005 (le critiche espresse su questo fatto dal
marito della ricorrente con scritto 24 febbraio 2006, oltre che inammissibili
dal profilo formale ¿ cfr. art. 12 LPR ¿, non sono documentate). Qualora tale
intervento sia da parificare a un ritiro della domanda di realizzazione ai
sensi dell¿art. 154 cpv. 2 LEF, le esecuzioni sarebbero da considerare perente.
2.
La
comunicazione 10 febbraio 2005 della procedente non può essere qualificata come
un ¿ritiro¿ della domanda di realizzazione nel senso grammaticale della parola.
Il significato letterale non è però determinante.
2.1
In
effetti, il Tribunale federale (STF del 19 novembre 2004 [7B.199/2004], cons.
2) ha recentemente avuto modo di ricordare che una sospensione della vendita
accordata al debitore con il consenso del creditore equivale al ritiro della
domanda di realizzazione (DTF
38.
I 292, cons. 1, 41 III 429, 42 III 42, cons. 2,
95.
III 16, cons. 3, 114 III 102, cons. 3). Infatti, una
proroga di tal genere concessa al debitore dal creditore è inconciliabile con i
doveri dell'Ufficio di procedere alla realizzazione entro i termini legali (DTF 38 I 292 cons.
1), i quali sono sottratti alle disposizioni delle parti (DTF 42 III 42, cons. 2 in fine; art. 33 cpv. 1 LEF). Anche il
modulo 27, allestito dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del
Tribunale federale alla spiegazione 5 indica che "ogni proroga concessa
dal creditore dopo l'introduzione della domanda di realizzazione interrompe lo
svolgimento legale dell'esecuzione e vale quale dichiarazione di ritiro dell'ultima
domanda inoltrata." I termini utilizzati nella richiesta di sospensione
non sono determinanti, decisivo è lo scopo perseguito: nella DTF 42 III 42,
cons. 2, il Tribunale federale ha precisato che se lo scritto era inteso ad
ottenere dall'Ufficio il rinvio di un incanto imminente, poco importa che i
creditori non abbiano espressamente domandato all'Ufficio di sospendere la
vendita, ma lo abbiano unicamente autorizzato a procedere in tal senso. Nella
sentenza del 19 novembre 2004 precitata, l¿autorità federale di vigilanza ha
d¿altronde ritenuto che la dichiarazione del creditore secondo cui egli non si
oppone al differimento di un atto esecutivo già previsto (in concreto la
pubblicazione dell¿incanto) equivale a una proroga concessa al debitore e quindi
a un ritiro della domanda di realizzazione.
2.2
Nel
caso di specie, v¿è da rilevare come la comunicazione 10 febbraio 2005 della
procedente non abbia avuto quale diretta conseguenza di procrastinare un atto
esecutivo già previsto, siccome non si evince né dalle osservazioni
dell¿Ufficio né dall¿incarto che atti preparatori dell¿asta fossero stati
compiuti prima del 10 febbraio 2005. Non si può comunque negare che l¿intervento
della procedente abbia avuto quale effetto un rinvio di fatto dell¿incanto, nel
senso che l¿Ufficio si è ritenuto autorizzato a non organizzarlo prima del 30
aprile 2005, tant¿è vero che l¿Ufficiale ha scritto sulla copertina
dell¿incarto la seguente nota: ¿10.2.05. tel. __________ pubblicare dopo il
30.4
¿. L¿intervento della banca equivale a una proroga concessa ai debitori
e quindi a un ritiro delle domande di realizzazione.
2.3
Ci si
deve tuttavia chiedere se il ricorso non sia manifestamente abusivo in virtù
dell¿art. 2 cpv. 2 CC dal momento che il patrocinatore degli escussi si era
impegnato ¿ da parte sua- nei confronti della banca a non invocare la
perenzione della procedura esecutiva onde favorire un componimento bonale della
controversia (cfr. scritto 10 febbraio 2005 dell¿avv. __________ prodotto con
il ricorso). Certo, la ricorrente pare considerare che tale impegno non la
vincoli, siccome l¿avv. __________ rappresenterebbe solo suo marito. In realtà,
nell¿incarto dell¿Ufficio figura una procura che entrambi i coniugi hanno
rilasciato il 13 novembre 2004 a favore di questo avvocato. Comunque sia, non
vi è spazio per l¿ammissione di un¿invocazione abusiva della perenzione di cui
all¿art. 154 cpv. 2 LEF, poiché i termini di questa norma sono sottratti alle
disposizioni delle parti (art. 33 cpv. 1 LEF). Tale
interpretazione della legge ha comunque l¿indiscutibile vantaggio della
chiarezza e garantisce la sicurezza del diritto. Il creditore, in particolare
se è professionalmente attivo nel settore del credito, deve sapere che, dopo
aver iniziato una procedura esecutiva, è poi tenuto a portarla a termine
ininterrottamente nel rispetto dei termini legali, ritenuto che può sì
scegliere di risolvere la controversia bonalmente in margine dell¿esecuzione,
ma rinuncia in tale ipotesi al beneficio della procedura di esecuzione forzata,
ciò che peraltro gli viene ricordato alla spiegazione 5 della domanda di
realizzazione (mod. 27).
3.
Il
ricorso va pertanto accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 154 LEF; 2 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 30 gennaio 2006 di RI 1, __________, è accolto.
1.1
Di
conseguenza, le esecuzioni n° __________, __________ e __________ dell¿CO 1
sono dichiarate perente e tutti gli atti esecutivi emessi in queste procedure
sono nulli.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: ¿ RI 1, __________;
¿ avv. RA 1, __________;
¿ PI
1, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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