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Decisione

15.2006.12

Termine per chiedere la realizzazione. Domanda del creditore tendente a far pubblicare l'asta dopo una determinata data. Perenzione dell'esecuzione. Assenza di abuso di diritto.

4 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto recante la data del 3 febbraio 2006, l¿CO 1 ha comunicato

alla ricorrente l¿avviso d¿incanto unico riferito al fondo n° __________ RFD di

__________ di cui è comproprietaria con il marito.

B. La

ricorrente si aggrava contro tale atto, ritenendo le esecuzioni nulle in quanto

la banca procedente, dopo aver chiesto la realizzazione, avrebbe chiesto all¿CO

1 di tenere in sospeso l¿asta.

C. L¿Ufficio,

nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2006, ammette che un rappresentante

della banca escutente, il 10 febbraio 2005, ha chiesto telefonicamente di

pubblicare l¿incanto dopo il 30 aprile 2005 (secondo quanto risulta da

un¿annotazione riportata sulla copertina dell¿incarto). A mente dell¿ufficiale,

tale comunicazione non sarebbe tuttavia da ritenere quale ritiro della domanda

di vendita del 5 ottobre 2004, bensì come un sollecito della stessa.

D. La PI

1 non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto:

1.

In

virtù dell'art. 154 cpv. 1 LEF, il creditore può chiedere la realizzazione del

pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla

notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini

rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua

definizione giudiziale (cfr. pure art. 98 cpv. 2 RFF). Secondo l'art. 154 cpv.

2.

LEF, l'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta

nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata nel termine di

preclusione.

1.1

Nel caso concreto, i sei

precetti esecutivi (ossia tre per ognuno dei coniugi riferiti a tre diversi

mutui garantiti dallo stesso fondo) sono stati notificati alla ricorrente e a suo

marito il 16 gennaio 2003. Non sono state interposte opposizioni. In tutte le

procedure esecutive, la procedente ha poi chiesto la realizzazione l¿8 ottobre

2003.

e, dopo avere ritirato tutte le domande il 16 febbraio 2004, le ha

ripresentate il 4 ottobre 2004, ossia prima della scadenza del termine di

perenzione dell¿art. 154 LEF (16 gennaio 2005).

1.2

La ricorrente allega

però che la banca procedente ha successivamente chiesto una sospensione della

realizzazione, che avrebbe fatto decadere le esecuzioni, senza precisare la

data della richiesta. Dalle osservazioni dell¿Ufficio e dall¿incarto si può

comunque dedurre che la procedente, il 10 febbraio 2005,

scaduto il termine di perenzione, ha chiesto di pubblicare

l¿incanto dopo il 30 aprile 2005 (le critiche espresse su questo fatto dal

marito della ricorrente con scritto 24 febbraio 2006, oltre che inammissibili

dal profilo formale ¿ cfr. art. 12 LPR ¿, non sono documentate). Qualora tale

intervento sia da parificare a un ritiro della domanda di realizzazione ai

sensi dell¿art. 154 cpv. 2 LEF, le esecuzioni sarebbero da considerare perente.

2.

La

comunicazione 10 febbraio 2005 della procedente non può essere qualificata come

un ¿ritiro¿ della domanda di realizzazione nel senso grammaticale della parola.

Il significato letterale non è però determinante.

2.1

In

effetti, il Tribunale federale (STF del 19 novembre 2004 [7B.199/2004], cons.

2) ha recentemente avuto modo di ricordare che una sospensione della vendita

accordata al debitore con il consenso del creditore equivale al ritiro della

domanda di realizzazione (DTF

38.

I 292, cons. 1, 41 III 429, 42 III 42, cons. 2,

95.

III 16, cons. 3, 114 III 102, cons. 3). Infatti, una

proroga di tal genere concessa al debitore dal creditore è inconciliabile con i

doveri dell'Ufficio di procedere alla realizzazione entro i termini legali (DTF 38 I 292 cons.

1), i quali sono sottratti alle disposizioni delle parti (DTF 42 III 42, cons. 2 in fine; art. 33 cpv. 1 LEF). Anche il

modulo 27, allestito dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del

Tribunale federale alla spiegazione 5 indica che "ogni proroga concessa

dal creditore dopo l'introduzione della domanda di realizzazione interrompe lo

svolgimento legale dell'esecuzione e vale quale dichiarazione di ritiro dell'ultima

domanda inoltrata." I termini utilizzati nella richiesta di sospensione

non sono determinanti, decisivo è lo scopo perseguito: nella DTF 42 III 42,

cons. 2, il Tribunale federale ha precisato che se lo scritto era inteso ad

ottenere dall'Ufficio il rinvio di un incanto imminente, poco importa che i

creditori non abbiano espressamente domandato all'Ufficio di sospendere la

vendita, ma lo abbiano unicamente autorizzato a procedere in tal senso. Nella

sentenza del 19 novembre 2004 precitata, l¿autorità federale di vigilanza ha

d¿altronde ritenuto che la dichiarazione del creditore secondo cui egli non si

oppone al differimento di un atto esecutivo già previsto (in concreto la

pubblicazione dell¿incanto) equivale a una proroga concessa al debitore e quindi

a un ritiro della domanda di realizzazione.

2.2

Nel

caso di specie, v¿è da rilevare come la comunicazione 10 febbraio 2005 della

procedente non abbia avuto quale diretta conseguenza di procrastinare un atto

esecutivo già previsto, siccome non si evince né dalle osservazioni

dell¿Ufficio né dall¿incarto che atti preparatori dell¿asta fossero stati

compiuti prima del 10 febbraio 2005. Non si può comunque negare che l¿intervento

della procedente abbia avuto quale effetto un rinvio di fatto dell¿incanto, nel

senso che l¿Ufficio si è ritenuto autorizzato a non organizzarlo prima del 30

aprile 2005, tant¿è vero che l¿Ufficiale ha scritto sulla copertina

dell¿incarto la seguente nota: ¿10.2.05. tel. __________ pubblicare dopo il

30.4

¿. L¿intervento della banca equivale a una proroga concessa ai debitori

e quindi a un ritiro delle domande di realizzazione.

2.3

Ci si

deve tuttavia chiedere se il ricorso non sia manifestamente abusivo in virtù

dell¿art. 2 cpv. 2 CC dal momento che il patrocinatore degli escussi si era

impegnato ¿ da parte sua- nei confronti della banca a non invocare la

perenzione della procedura esecutiva onde favorire un componimento bonale della

controversia (cfr. scritto 10 febbraio 2005 dell¿avv. __________ prodotto con

il ricorso). Certo, la ricorrente pare considerare che tale impegno non la

vincoli, siccome l¿avv. __________ rappresenterebbe solo suo marito. In realtà,

nell¿incarto dell¿Ufficio figura una procura che entrambi i coniugi hanno

rilasciato il 13 novembre 2004 a favore di questo avvocato. Comunque sia, non

vi è spazio per l¿ammissione di un¿invocazione abusiva della perenzione di cui

all¿art. 154 cpv. 2 LEF, poiché i termini di questa norma sono sottratti alle

disposizioni delle parti (art. 33 cpv. 1 LEF). Tale

interpretazione della legge ha comunque l¿indiscutibile vantaggio della

chiarezza e garantisce la sicurezza del diritto. Il creditore, in particolare

se è professionalmente attivo nel settore del credito, deve sapere che, dopo

aver iniziato una procedura esecutiva, è poi tenuto a portarla a termine

ininterrottamente nel rispetto dei termini legali, ritenuto che può sì

scegliere di risolvere la controversia bonalmente in margine dell¿esecuzione,

ma rinuncia in tale ipotesi al beneficio della procedura di esecuzione forzata,

ciò che peraltro gli viene ricordato alla spiegazione 5 della domanda di

realizzazione (mod. 27).

3.

Il

ricorso va pertanto accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 154 LEF; 2 CC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 30 gennaio 2006 di RI 1, __________, è accolto.

1.1

Di

conseguenza, le esecuzioni n° __________, __________ e __________ dell¿CO 1

sono dichiarate perente e tutti gli atti esecutivi emessi in queste procedure

sono nulli.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: ¿ RI 1, __________;

¿ avv. RA 1, __________;

¿ PI

1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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