15.2006.121
Determinazione minimo vitale se entrambi i coniugi dispongono di un reddito. Rendita AVS. Usufrutto ai sensi LEF: suo pignoramento. Pignoramento solo di crediti esistenti. Pignorabilità della pretesa
12 marzo 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
15.2006.121
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, CEF
Titolo:
Determinazione minimo vitale se entrambi i coniugi dispongono di un reddito. Rendita AVS. Usufrutto ai sensi LEF: suo pignoramento. Pignoramento solo di crediti esistenti. Pignorabilità della pretesa dell'art. 164 CC.
IMPIGNORABILITÀ
OBBLIGO DI INFORMARE
art. 745 CC
art. 91 LEF
art. 92 LEF
art. 93 LEF
art. 164 LEF
art. 196 LEF
art. 197 cpv. 2 LEF
art. 204 LEF
art. 215 LEF
Incarto n.
15.2006.121
Lugano
12 marzo 2007
EC/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 ottobre 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente contro
PI 1
rappr. da: RA 2
in tema di pignoramento
e di emissione di attestato di carenza beni;
viste le osservazioni:
- 16 novembre 2006 di PI
1, __________;
- 21 novembre 2006
dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nel
verbale interno per le operazioni di pignoramento dell’11 agosto 2006 l’CO 1 ha
accertato che la debitrice percepisce una rendita AVS dalla Cassa federale di
compensazione SAD di fr. 1557.-- mensili mentre il marito riceve una rendita
AVS dalla stessa cassa di compensazione di fr. 1668.-- mensili oltre ad una
rendita di fr. 5'312.35 dalla SUVA. Considerato che la debitrice ha dichiarato
di non possedere beni da sottoporre a pignoramento e di non svolgere attività
lucrativa e avuto riguardo alla circostanza che la rendita dell’AVS è
impignorabile, il 19 settembre 2006 l’Ufficio ha emesso a favore della
creditrice un attestato di carenza beni per complessivi fr. 7'941.30.
B. Con scritto 3
ottobre 2006 RI 1 ha chiesto di riconvocare l’escussa, atteso che il marito
sarebbe al beneficio di una rendita pensionistica della Confederazione e che,
non vivendo i coniugi __________ nel regime matrimoniale della separazione dei
beni, alla moglie spetterebbe una partecipazione del 50% a tale rendita.
C. Con provvedimento
del 20 ottobre 2006 l’Ufficio ha comunicato alla creditrice che le rendite del
marito dell’escussa non possono essere pignorate in quanto non versate a favore
di quest’ultima.
D. Con tempestivo ricorso
30 ottobre 2006 RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 20 ottobre 2006
e la retrocessione dell’incarto all’CO 1 affinché effettui ulteriori
accertamenti sulla situazione finanziaria dell’escussa e del marito.
La ricorrente presume
che l’Ufficio non abbia assunto informazioni in merito alla sostanza e a tutti
i redditi della debitrice e del marito, atteso che essa non avrebbe mai
ricevuto i dati di verifica. Per questo motivo, nel caso in cui tale ipotesi
fosse corretta, RI 1 postula di retrocedere l’incarto all’Ufficio affinché
proceda all’assunzione delle informazioni mancanti.
La creditrice
evidenzia che il marito dell’escussa sarebbe al beneficio della pensione quale
funzionario della Confederazione e percepirebbe rendite dall’AVS e dalla SUVA.
Inoltre i coniugi __________ beneficerebbero di un diritto di usufrutto sulla particella
n. __________ di __________, che apporterebbe loro un reddito. Vivendo poi nel
regime della partecipazione agli acquisti, la debitrice vanterebbe un credito
sugli acquisti del marito, credito che dovrebbe essere pignorato.
Rileva inoltre che il
coniuge che provvede al governo della casa ha diritto di ricevere dall’altro
una congrua somma di cui possa disporre liberamente (art. 164 cpv. 1 CC):
considerato come l’importo dovuto ad un coniuge conformemente all’art. 164 cpv.
1 CC possa essere pignorato, la procedente chiede che l’ufficio, dopo aver
determinato a quanto assomma tale importo nella concreta fattispecie, proceda
al pignoramento dello stesso.
E. Con osservazioni
16 novembre 2006 PI 1 si oppone al gravame evidenziando che il proprio marito
non riceve alcuna pensione, ma, unitamente all’AVS, una rendita dell’assicurazione
militare federale.
L’osservante evidenzia
che dall’usufrutto della particella n. __________ di __________, coltivata a
vigna, essa non ricaverebbe reddito alcuno in considerazione degli elevati
costi di manutenzione di un vigneto.
Per l’escussa la
partecipazione agli acquisti del coniuge è un diritto che esiste solo in
occasione dello scioglimento del regime matrimoniale e non quando, come in
concreto, i coniugi sono regolarmente sposati.
Di conseguenza, l’osservante
contesta di poter vantare nei confronti del marito pretese ai sensi dell’art.
164 CC: essa sarebbe infatti da tempo malata ed il suo stato di salute
pregiudicherebbe in modo integrale la sua facoltà di contribuire al
mantenimento coniugale.
Inoltre, pretese
conformemente all’art. 164 CC potrebbero essere pignorate solo nella misura in
cui non sono assolutamente necessarie al mantenimento del debitore e della sua
famiglia e solo a favore di “quei creditori che hanno fornito prestazioni
necessarie al mantenimento della famiglia ai sensi dell’art. 163 CC”. In
concreto se anche si ammettesse l’esistenza di tali pretese di PI 1 nei
confronti del marito, esse non potrebbero essere pignorate, atteso che sono
assolutamente necessarie al mantenimento della famiglia e che la procedente non
sarebbe una creditrice che ha fornito delle prestazioni di questo tipo.
F. Delle
osservazioni 21 novembre 2006 dell’CO 1, pure postulanti la reiezione del
gravame si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto
che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e
delle spese effettivi mensili.
3.
In merito alle
singole censure rivolte dalla ricorrente al verbale di pignoramento allestito
dall’Ufficio va rilevato quanto segue.
a. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un
reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento
della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile
occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro
minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in
relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge
escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito
determinante (DTF 116 III
78.
e 114 III 15 Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p. 79,
n. 247).
Per l’art. 92 cpv. 1
n. 9a LEFuna rendita percepita giusta l’art. 20 della Legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è impignorabile. A seguito di
questa impignorabilità quando, come nel caso di specie, la parte escussa
percepisce unicamente una rendita dell’AVS, si rivela del tutto superflua la
determinazione delle fonti di reddito del suo coniuge.
b. Per l’art. 93 cpv. 1 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e
il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le
prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o
una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le
indennità che non sono impignorabili giusta l’art. 92, possono essere pignorati
in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al
sostentamento del debitore e della sua famiglia (art. 93 cpv. 1 LEF).
ll concetto di
usufrutto nel senso dell’art. 93 LEF è più ampio di quello inteso agli art. 745
e segg. CC e comprende in generale il diritto d’uso (“Nutzung”) di un capitale,
che per un motivo qualsiasi è sottratto al potere di disposizione del
beneficiario (cfr. Vonder Mühll,
op. cit., n. 6 ad art. 93 e rif. ivi; Gilliéron, Commentaire de la LP, 2000, n. 46
ad art. 93 e riferimenti). Conformemente all’art. 93 cpv. 1 LEF l’ufficio di
esecuzione deve dunque dedurre da simili proventi quanto sia necessario al
sostentamento del debitore e della sua famiglia (Vonder Mühll, op.
cit., n. 6 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 93). Questo importo viene calcolato
conformemente alle regole sviluppate in base all’art. 93 LEF (cfr. DTF 94 III 15-16; Gilliéron, op. cit., n. 14-15 ad art. 103). Nel caso di specie l’escussa
beneficia unitamente al marito di un diritto di usufrutto vita natural durante gravante
la particella n. __________ di __________ e iscritto a registro fondiario con
data __________ 1992 (dg. n. __________). PI 1 ha argomentato che
dall’usufrutto della menzionata particella, coltivata a vigna, essa non
ricaverebbe reddito alcuno e ciò in considerazione degli elevati costi di
manutenzione di un vigneto. Con tale argomentazione PI 1 ha espressamente ammesso
che questo diritto di usufrutto non è assolutamente necessario al proprio
sostentamento: da questa ammissione dell’escussa l’Ufficio non può distanziarsi
e quindi dovrà procedere al pignoramento a favore di RI 1 del diritto di
usufrutto spettante all’escussa sulla part. n. __________ di __________. A
seguito del pignoramento del diritto di usufrutto, l’attestato di carenza beni emesso il 19 settembre 2006 va conseguentemente
annullato.
c. A mente della
ricorrente vivendo nel regime della partecipazione agli acquisti, la debitrice
vanterebbe un credito sugli acquisti del marito, credito che dovrebbe essere
pignorato.
Secondo l'art. 196 CC
il regime ordinario della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e
i beni propri di ogni coniuge. Per l’art. 197 cpv. 2 n. 1 e 2 CC gli acquisti
di un coniuge comprendono tra l'altro il guadagno del suo lavoro e le
prestazioni di istituti di previdenza a favore del personale, di assicurazioni
sociali e di istituzioni di previdenza sociale. Per l'art. 215 CC in caso di scioglimento,
ossia nelle ipotesi previste all’art. 204 CC, a ciascun coniuge rispettivamente
ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. Prima dello
scioglimento però il coniuge non vanta alcun credito sugli acquisti dell’altro.
Potendo portare il pignoramento unicamente su dei crediti esistenti, siano essi
esigibili o non ancora esigibili, ma non su delle semplici aspettative (cfr. de Gottrau, Commentaire romand de la
LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 7 ad art. 95a con riferimenti), la
richiesta formulata dalla creditrice non può venir accolta.
d. RI 1 sostiene
che l’Ufficio deve pignorare quanto il marito deve versare all’escussa
conformemente all’art. 164 cpv. 1 CC.
Per l’art. 164 cpv. 1
CC il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o
assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere
regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente. La
pretesa risultante dall’art. 164 CC non è pignorabile come tale; pignorabile è
invece la singola prestazione, sempreché il pignoramento si fondi su di un
debito in relazione con i bisogni personali estesi del coniuge (DTF 115 III
103, 107 con riferimenti; DTF 114 III 78, 82, 86 e segg; Hasenböhler / Opel, Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 3° edizione, Basilea/Ginevra/
Monaco 2006, n. 20 ad art. 164; Vonder Mühll,
op. cit., n. 10 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 56
ad art. 93). Come i debiti contratti prima del matrimonio (DTF 114 III
78, 82; DTF 115 III 107; Hasenböhler
/ Opel, op. cit., n. 20 ad art.
164; Vonder Mühll, op. cit., n. 10 ad art. 93) e i debiti per
alimenti dovuti dal coniuge escusso a terzi beneficiari (DTF 115 III
103, 107; Hasenböhler
/ Opel, op. cit., n. 20 ad art.
164; Vonder Mühll, op. cit., n. 10 ad art. 93), anche debiti
come quelli in discussione e riferiti ad una parcella per l’allestimento di tre
brevetti notarili nell’ambito della successione di __________, madre di
creditrice e debitrice (informazione tratta dall’elenco dei dati anagrafici
“Movpop”), non rappresentano debiti che possano essere messi in relazione con
bisogni personali dell’escussa. Per questo motivo l’Ufficio ha correttamente operato,
omettendo di determinare e, se del caso, di poi pignorare un eventuale credito di
PI 1 nei confronti del coniuge, in base all’obbligo di quest’ultimo di versare
alla moglie una somma a libera disposizione.
4.
La ricorrente
chiede pure la retrocessione dell’incarto all’Ufficio affinché effettui
ulteriori accertamenti sui redditi e sulla sostanza dell’escussa e del marito.
a. PI 1 percepisce
unicamente una rendita impignorabile dell’AVS. Inoltre l’esecuzione n. __________
è diretta solo contro quest’ultima e non anche contro il di lei marito. Ne
consegue che nella fattispecie si rivela superfluo determinare le fonti di
reddito (cfr. considerando 3a) e la sostanza del coniuge dell’escussa.
b. Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare
esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che
questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al
pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici
sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve
sottoscrivere.
c. L’ufficio di esecuzione deve di regola attenersi alle indicazioni
fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ricerche atte ad individuare
altre entrate o beni pignorabili ove non vi siano indizi concreti in tale
senso, ma unicamente delle asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op.
cit., n. 12 e 13 ad art. 91 LEF)
d. Nel caso di
specie in sede di pignoramento PI 1 ha dichiarato di percepire una rendita AVS
di fr. 1557.00 mensili e di non possedere beni da sottoporre a pignoramento. In
merito alle entrate del marito, l’escussa ha riferito che egli riceve una
rendita AVS di fr. 1668.00 e una rendita dalla SUVA di fr. 5312.35 mensili. A
sostegno di quanto dichiarato, PI 1 ha pure consegnato all’Ufficio copia degli
avvisi di accredito bancario. In sede di pignoramento l’Ufficio
ha reso attenta l’escussa delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione. In
assenza di indizi concreti su altre entrate dell’escussa e sull’esistenza di
beni pignorabili, l’operato dell’Ufficio è quindi stato corretto e non è
ravvisabile nessuna violazione dei propri doveri nell’esecuzione del
pignoramento a carico di PI 1. Se la creditrice ritiene contrarie al vero le
dichiarazioni dell’escussa, potrà trovare eventuale tutela nelle sedi cui rinvia
l’art. 91 LEF, sfuggendo tale questione al potere di cognizione di questa
Camera.
5.
Il ricorso 30 ottobre 2006 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 91, 92, 93 LEF; 164, 196, 197 cpv. 2, 204,
215, 745 e seg. CC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 30 ottobre 2006 di RI 1__________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. E’ annullato l’attestato di carenza beni emesso il 19 settembre 2006 nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1
contro PI 1.
1.2. E’ fatto ordine
all’CO 1 di pignorare nell’esecuzione n. __________ il diritto di usufrutto spettante
a PI 1 sulla part. n. __________ di __________.
2. Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
-
__________ RA 1, __________;
-
__________ RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro
la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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