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Decisione

15.2006.121

Determinazione minimo vitale se entrambi i coniugi dispongono di un reddito. Rendita AVS. Usufrutto ai sensi LEF: suo pignoramento. Pignoramento solo di crediti esistenti. Pignorabilità della pretesa

12 marzo 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

verbale interno per le operazioni di pignoramento dell’11 agosto 2006 l’CO 1 ha

accertato che la debitrice percepisce una rendita AVS dalla Cassa federale di

compensazione SAD di fr. 1557.-- mensili mentre il marito riceve una rendita

AVS dalla stessa cassa di compensazione di fr. 1668.-- mensili oltre ad una

rendita di fr. 5'312.35 dalla SUVA. Considerato che la debitrice ha dichiarato

di non possedere beni da sottoporre a pignoramento e di non svolgere attività

lucrativa e avuto riguardo alla circostanza che la rendita dell’AVS è

impignorabile, il 19 settembre 2006 l’Ufficio ha emesso a favore della

creditrice un attestato di carenza beni per complessivi fr. 7'941.30.

B. Con scritto 3

ottobre 2006 RI 1 ha chiesto di riconvocare l’escussa, atteso che il marito

sarebbe al beneficio di una rendita pensionistica della Confederazione e che,

non vivendo i coniugi __________ nel regime matrimoniale della separazione dei

beni, alla moglie spetterebbe una partecipazione del 50% a tale rendita.

C. Con provvedimento

del 20 ottobre 2006 l’Ufficio ha comunicato alla creditrice che le rendite del

marito dell’escussa non possono essere pignorate in quanto non versate a favore

di quest’ultima.

D. Con tempestivo ricorso

30 ottobre 2006 RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 20 ottobre 2006

e la retrocessione dell’incarto all’CO 1 affinché effettui ulteriori

accertamenti sulla situazione finanziaria dell’escussa e del marito.

La ricorrente presume

che l’Ufficio non abbia assunto informazioni in merito alla sostanza e a tutti

i redditi della debitrice e del marito, atteso che essa non avrebbe mai

ricevuto i dati di verifica. Per questo motivo, nel caso in cui tale ipotesi

fosse corretta, RI 1 postula di retrocedere l’incarto all’Ufficio affinché

proceda all’assunzione delle informazioni mancanti.

La creditrice

evidenzia che il marito dell’escussa sarebbe al beneficio della pensione quale

funzionario della Confederazione e percepirebbe rendite dall’AVS e dalla SUVA.

Inoltre i coniugi __________ beneficerebbero di un diritto di usufrutto sulla particella

n. __________ di __________, che apporterebbe loro un reddito. Vivendo poi nel

regime della partecipazione agli acquisti, la debitrice vanterebbe un credito

sugli acquisti del marito, credito che dovrebbe essere pignorato.

Rileva inoltre che il

coniuge che provvede al governo della casa ha diritto di ricevere dall’altro

una congrua somma di cui possa disporre liberamente (art. 164 cpv. 1 CC):

considerato come l’importo dovuto ad un coniuge conformemente all’art. 164 cpv.

1 CC possa essere pignorato, la procedente chiede che l’ufficio, dopo aver

determinato a quanto assomma tale importo nella concreta fattispecie, proceda

al pignoramento dello stesso.

E. Con osservazioni

16 novembre 2006 PI 1 si oppone al gravame evidenziando che il proprio marito

non riceve alcuna pensione, ma, unitamente all’AVS, una rendita dell’assicurazione

militare federale.

L’osservante evidenzia

che dall’usufrutto della particella n. __________ di __________, coltivata a

vigna, essa non ricaverebbe reddito alcuno in considerazione degli elevati

costi di manutenzione di un vigneto.

Per l’escussa la

partecipazione agli acquisti del coniuge è un diritto che esiste solo in

occasione dello scioglimento del regime matrimoniale e non quando, come in

concreto, i coniugi sono regolarmente sposati.

Di conseguenza, l’osservante

contesta di poter vantare nei confronti del marito pretese ai sensi dell’art.

164 CC: essa sarebbe infatti da tempo malata ed il suo stato di salute

pregiudicherebbe in modo integrale la sua facoltà di contribuire al

mantenimento coniugale.

Inoltre, pretese

conformemente all’art. 164 CC potrebbero essere pignorate solo nella misura in

cui non sono assolutamente necessarie al mantenimento del debitore e della sua

famiglia e solo a favore di “quei creditori che hanno fornito prestazioni

necessarie al mantenimento della famiglia ai sensi dell’art. 163 CC”. In

concreto se anche si ammettesse l’esistenza di tali pretese di PI 1 nei

confronti del marito, esse non potrebbero essere pignorate, atteso che sono

assolutamente necessarie al mantenimento della famiglia e che la procedente non

sarebbe una creditrice che ha fornito delle prestazioni di questo tipo.

F. Delle

osservazioni 21 novembre 2006 dell’CO 1, pure postulanti la reiezione del

gravame si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto

che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto

soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo

di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e

delle spese effettivi mensili.

3.

In merito alle

singole censure rivolte dalla ricorrente al verbale di pignoramento allestito

dall’Ufficio va rilevato quanto segue.

a. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un

reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi

provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento

della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale

federale ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile

occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro

minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in

relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge

escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito

determinante (DTF 116 III

78.

e 114 III 15 Guidicelli/Piccirilli, Il

pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p. 79,

n. 247).

Per l’art. 92 cpv. 1

n. 9a LEFuna rendita percepita giusta l’art. 20 della Legge federale

sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è impignorabile. A seguito di

questa impignorabilità quando, come nel caso di specie, la parte escussa

percepisce unicamente una rendita dell’AVS, si rivela del tutto superflua la

determinazione delle fonti di reddito del suo coniuge.

b. Per l’art. 93 cpv. 1 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e

il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le

prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o

una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le

indennità che non sono impignorabili giusta l’art. 92, possono essere pignorati

in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al

sostentamento del debitore e della sua famiglia (art. 93 cpv. 1 LEF).

ll concetto di

usufrutto nel senso dell’art. 93 LEF è più ampio di quello inteso agli art. 745

e segg. CC e comprende in generale il diritto d’uso (“Nutzung”) di un capitale,

che per un motivo qualsiasi è sottratto al potere di disposizione del

beneficiario (cfr. Vonder Mühll,

op. cit., n. 6 ad art. 93 e rif. ivi; Gilliéron, Commentaire de la LP, 2000, n. 46

ad art. 93 e riferimenti). Conformemente all’art. 93 cpv. 1 LEF l’ufficio di

esecuzione deve dunque dedurre da simili proventi quanto sia necessario al

sostentamento del debitore e della sua famiglia (Vonder Mühll, op.

cit., n. 6 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 93). Questo importo viene calcolato

conformemente alle regole sviluppate in base all’art. 93 LEF (cfr. DTF 94 III 15-16; Gilliéron, op. cit., n. 14-15 ad art. 103). Nel caso di specie l’escussa

beneficia unitamente al marito di un diritto di usufrutto vita natural durante gravante

la particella n. __________ di __________ e iscritto a registro fondiario con

data __________ 1992 (dg. n. __________). PI 1 ha argomentato che

dall’usufrutto della menzionata particella, coltivata a vigna, essa non

ricaverebbe reddito alcuno e ciò in considerazione degli elevati costi di

manutenzione di un vigneto. Con tale argomentazione PI 1 ha espressamente ammesso

che questo diritto di usufrutto non è assolutamente necessario al proprio

sostentamento: da questa ammissione dell’escussa l’Ufficio non può distanziarsi

e quindi dovrà procedere al pignoramento a favore di RI 1 del diritto di

usufrutto spettante all’escussa sulla part. n. __________ di __________. A

seguito del pignoramento del diritto di usufrutto, l’attestato di carenza beni emesso il 19 settembre 2006 va conseguentemente

annullato.

c. A mente della

ricorrente vivendo nel regime della partecipazione agli acquisti, la debitrice

vanterebbe un credito sugli acquisti del marito, credito che dovrebbe essere

pignorato.

Secondo l'art. 196 CC

il regime ordinario della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e

i beni propri di ogni coniuge. Per l’art. 197 cpv. 2 n. 1 e 2 CC gli acquisti

di un coniuge comprendono tra l'altro il guadagno del suo lavoro e le

prestazioni di istituti di previdenza a favore del personale, di assicurazioni

sociali e di istituzioni di previdenza sociale. Per l'art. 215 CC in caso di scioglimento,

ossia nelle ipotesi previste all’art. 204 CC, a ciascun coniuge rispettivamente

ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. Prima dello

scioglimento però il coniuge non vanta alcun credito sugli acquisti dell’altro.

Potendo portare il pignoramento unicamente su dei crediti esistenti, siano essi

esigibili o non ancora esigibili, ma non su delle semplici aspettative (cfr. de Gottrau, Commentaire romand de la

LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 7 ad art. 95a con riferimenti), la

richiesta formulata dalla creditrice non può venir accolta.

d. RI 1 sostiene

che l’Ufficio deve pignorare quanto il marito deve versare all’escussa

conformemente all’art. 164 cpv. 1 CC.

Per l’art. 164 cpv. 1

CC il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o

assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere

regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente. La

pretesa risultante dall’art. 164 CC non è pignorabile come tale; pignorabile è

invece la singola prestazione, sempreché il pignoramento si fondi su di un

debito in relazione con i bisogni personali estesi del coniuge (DTF 115 III

103, 107 con riferimenti; DTF 114 III 78, 82, 86 e segg; Hasenböhler / Opel, Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 3° edizione, Basilea/Ginevra/

Monaco 2006, n. 20 ad art. 164; Vonder Mühll,

op. cit., n. 10 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 56

ad art. 93). Come i debiti contratti prima del matrimonio (DTF 114 III

78, 82; DTF 115 III 107; Hasenböhler

/ Opel, op. cit., n. 20 ad art.

164; Vonder Mühll, op. cit., n. 10 ad art. 93) e i debiti per

alimenti dovuti dal coniuge escusso a terzi beneficiari (DTF 115 III

103, 107; Hasenböhler

/ Opel, op. cit., n. 20 ad art.

164; Vonder Mühll, op. cit., n. 10 ad art. 93), anche debiti

come quelli in discussione e riferiti ad una parcella per l’allestimento di tre

brevetti notarili nell’ambito della successione di __________, madre di

creditrice e debitrice (informazione tratta dall’elenco dei dati anagrafici

“Movpop”), non rappresentano debiti che possano essere messi in relazione con

bisogni personali dell’escussa. Per questo motivo l’Ufficio ha correttamente operato,

omettendo di determinare e, se del caso, di poi pignorare un eventuale credito di

PI 1 nei confronti del coniuge, in base all’obbligo di quest’ultimo di versare

alla moglie una somma a libera disposizione.

4.

La ricorrente

chiede pure la retrocessione dell’incarto all’Ufficio affinché effettui

ulteriori accertamenti sui redditi e sulla sostanza dell’escussa e del marito.

a. PI 1 percepisce

unicamente una rendita impignorabile dell’AVS. Inoltre l’esecuzione n. __________

è diretta solo contro quest’ultima e non anche contro il di lei marito. Ne

consegue che nella fattispecie si rivela superfluo determinare le fonti di

reddito (cfr. considerando 3a) e la sostanza del coniuge dell’escussa.

b. Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare

esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che

questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al

pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht,

Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici

sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve

sottoscrivere.

c. L’ufficio di esecuzione deve di regola attenersi alle indicazioni

fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ricerche atte ad individuare

altre entrate o beni pignorabili ove non vi siano indizi concreti in tale

senso, ma unicamente delle asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op.

cit., n. 12 e 13 ad art. 91 LEF)

d. Nel caso di

specie in sede di pignoramento PI 1 ha dichiarato di percepire una rendita AVS

di fr. 1557.00 mensili e di non possedere beni da sottoporre a pignoramento. In

merito alle entrate del marito, l’escussa ha riferito che egli riceve una

rendita AVS di fr. 1668.00 e una rendita dalla SUVA di fr. 5312.35 mensili. A

sostegno di quanto dichiarato, PI 1 ha pure consegnato all’Ufficio copia degli

avvisi di accredito bancario. In sede di pignoramento l’Ufficio

ha reso attenta l’escussa delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione. In

assenza di indizi concreti su altre entrate dell’escussa e sull’esistenza di

beni pignorabili, l’operato dell’Ufficio è quindi stato corretto e non è

ravvisabile nessuna violazione dei propri doveri nell’esecuzione del

pignoramento a carico di PI 1. Se la creditrice ritiene contrarie al vero le

dichiarazioni dell’escussa, potrà trovare eventuale tutela nelle sedi cui rinvia

l’art. 91 LEF, sfuggendo tale questione al potere di cognizione di questa

Camera.

5.

Il ricorso 30 ottobre 2006 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 91, 92, 93 LEF; 164, 196, 197 cpv. 2, 204,

215, 745 e seg. CC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 30 ottobre 2006 di RI 1__________, è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. E’ annullato l’attestato di carenza beni emesso il 19 settembre 2006 nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1

contro PI 1.

1.2. E’ fatto ordine

all’CO 1 di pignorare nell’esecuzione n. __________ il diritto di usufrutto spettante

a PI 1 sulla part. n. __________ di __________.

2. Non si

prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

-

__________ RA 1, __________;

-

__________ RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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