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Decisione

15.2006.123

Notifica di atti esecutivi alla moglie dell'escusso presso l'ufficio postale

15 giugno 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro __________ __________ per

l’incasso di fr. 2'850'000.00 oltre interessi al 5% dal 30.12.2004, indicando

quale titolo di credito: “Garante su investimento”.

B. Il

PE è stato emesso il 2 agosto 2006 ed è stato notificato alla moglie

dell’escusso, signora __________, l’8 agosto 2006. Al precetto esecutivo non è

stata interposta opposizione.

C. Il

5 settembre 2006 il creditore ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione. L’11

settembre 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

D. Il

22 settembre 2006 l’escusso ha presentato istanza di restituzione del termine

per interporre opposizione sostenendo che solo alla ricezione dell’avviso di

pignoramento ha saputo dell’esecuzione perché all’estero

per lavoro dal 26 luglio 2006 al 12 settembre 2006, che la moglie non era

legittimata a ricevere precetti esecutivi e che inoltre quest’ultima non gli

avrebbe consegnato il precetto e nemmeno gli avrebbe comunicato l’avvenuta

notifica.

E. Con

pronunciato 6 novembre 2006 (15.__________) l’Autorità

di vigilanza ha respinto l’istanza perché nel caso

concreto, il precetto esecutivo è stato correttamente notificato alla moglie

dell’escusso.

F. Con

ricorso 13 novembre 2006 RI 1 postula la declaratoria di nullità della notifica

del precetto esecutivo n. __________.

L’escusso

sostiene di aver saputo solo il 13 settembre 2006, giorno in cui ha ricevuto

l’avviso di pignoramento, dell’esecuzione promossa

contro di lui con precetto esecutivo di data 2 agosto 2006, notificato alla

moglie l’8 agosto successivo. Egli infatti sarebbe stato all’estero per lavoro dal

26 luglio 2006 al 12 settembre 2006. La moglie, che non era legittimata a

ricevere precetti esecutivi, ha sempre sostenuto che il precetto esecutivo le

era stato consegnato nell’abitazione: solo il 13 novembre 2006 sarebbe emerso

che il precetto è stato notificato alla stessa presso l’ufficio postale, sebbene

ella non avesse né la chiave né la procura per ritirare la posta dalla casella

postale del marito. Non essendo il precetto stato consegnato presso

l’abitazione del debitore (art. 64 cpv. 1 LEF), ma all’ufficio postale dopo

aver messo l’invito di ritiro nella casella postale del marito di cui la moglie

non aveva la chiave per l’apertura e neppure disponeva di procura per il ritiro

della posta, la notifica sarebbe nulla.

Il

precetto esecutivo destinato al debitore inoltre non sarebbe mai pervenuto a

quest’ultimo, che disporrebbe unicamente di una copia dell’esemplare destinato

al creditore, consegnatagli dall’Ufficio.

G. Unitamente

al ricorso RI 1 produce la dichiarazione 14 novembre 2006 dell’Ufficio postale

di __________ dalla quale emerge che la signora __________, quando il marito

era assente, si recava regolarmente allo sportello postale per ritirare la

corrispondenza. Il ricorrente non avrebbe mai reclamato riguardo a tale comportamento

dell’Ufficio postale che per questo motivo l’8 agosto 2006 ha consegnato alla

signora __________ il precetto esecutivo.

H. Con

osservazioni preliminari 16 novembre 2006 l’CO 1 ha argomentato che il ricorso

sarebbe tardivo in quanto l’avviso di pignoramento è stato ricevuto dal

debitore il 13 settembre 2006.

I. Con

osservazioni 4 dicembre 2006 PI 1 ha chiesto la reiezione del gravame con

argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al

debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua

professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a

persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

L’indicazione

quali luoghi della notifica dell’abitazione e del luogo in cui il debitore

esercita abitualmente la propria attività professionale non ha carattere

esclusivo: è infatti ammesso che gli atti esecutivi possono essere notificati

ovunque, ad esempio anche presso l’Ufficio postale, a condizione che l’agente

notificatore sia in grado di identificare il proprio interlocutore come persona

autorizzata a ricevere l’atto (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de la

LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 14 ad art. 64 con riferimenti).

Per

"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui

sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella

stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità

domestica (cfr. CEF 14

giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art.

64; pure Angst, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).

2.

A

prescindere da qualsiasi considerazione sulla ricevibilità del ricorso, nel

caso concreto il precetto esecutivo è stato notificato a __________, moglie

dell’escusso, presso l’Ufficio postale di __________ perché in assenza del

marito ella si recava regolarmente allo sportello postale per ritirare la

corrispondenza, che le veniva prontamente consegnata senza che il ricorrente

mai avesse reclamato al riguardo (cfr. dichiarazione 14 novembre 2006

dell’Ufficio postale di __________, doc. F). Non essendo per legge necessario

che la moglie disponga di un’autorizzazione a

rappresentare il marito nell’ambito della notifica di un atto esecutivo, la notifica avvenuta presso l’Ufficio postale l’8 agosto 2006 risulta

pertanto corretta, indipendentemente dal fatto che – a detta dell’escusso –

l’atto non gli sia stato trasmesso (cfr. DTF 71 III 74; Gilliéron,

op. cit., n. 27 ad art. 64).

3.

Il ricorrente ha saputo dell’esecuzione il 13 settembre 2006, quando ha ricevuto l’avviso di pignoramento.

Solo il 13 novembre 2006 egli avrebbe però avuto

conoscenza del fatto che il precetto è stato notificato alla moglie all’ufficio

postale.

Visto

l’esito, può rimanere irrisolta la questione della tempestività del ricorso di

data 13 novembre 2006, pur non senza rilevare che la stessa appare almeno dubbia

in considerazione del principio secondo cui in ambito

di notifica sostitutiva nelle mani di un membro dell’economia domestica, salvo

circostanze particolari, l’escusso risponde della colpa di quest’ultimo (cfr. CEF

6.

novembre 2006 tra le stesse parti [15.06.109] consid. n. 4 con riferimenti).

4.

Il ricorso 13 novembre 2006 di RI 1 è respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 64 cpv. 1 LEF;

61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 13 novembre 2006 di RI 1, __________ è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

- __________

RA 1, __________;

- __________

__________ e __________ __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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