15.2006.123
Notifica di atti esecutivi alla moglie dell'escusso presso l'ufficio postale
15 giugno 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2006.123
Data decisione, Autorità:
15.06.2007, CEF
Titolo:
Notifica di atti esecutivi alla moglie dell'escusso presso l'ufficio postale
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 64 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2006.123
Lugano
15 giugno
2007
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 novembre 2006 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro la notifica del precetto esecutivo nell’esecuzione n.
__________ promossa contro il ricorrente da
PI 1 __________
rappr. da __________ __________ e __________ __________,
__________
viste le osservazioni 16 novembre 2006 e 8 gennaio 2007 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 16 novembre 2006 di concessione
dell’effetto sospensivo parziale;
accertata la regolare iscrizione di PI 1 e la rappresentanza legale
(con firma individuale) da parte di __________ N__________, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro __________ __________ per
l’incasso di fr. 2'850'000.00 oltre interessi al 5% dal 30.12.2004, indicando
quale titolo di credito: “Garante su investimento”.
B. Il
PE è stato emesso il 2 agosto 2006 ed è stato notificato alla moglie
dell’escusso, signora __________, l’8 agosto 2006. Al precetto esecutivo non è
stata interposta opposizione.
C. Il
5 settembre 2006 il creditore ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione. L’11
settembre 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.
D. Il
22 settembre 2006 l’escusso ha presentato istanza di restituzione del termine
per interporre opposizione sostenendo che solo alla ricezione dell’avviso di
pignoramento ha saputo dell’esecuzione perché all’estero
per lavoro dal 26 luglio 2006 al 12 settembre 2006, che la moglie non era
legittimata a ricevere precetti esecutivi e che inoltre quest’ultima non gli
avrebbe consegnato il precetto e nemmeno gli avrebbe comunicato l’avvenuta
notifica.
E. Con
pronunciato 6 novembre 2006 (15.__________) l’Autorità
di vigilanza ha respinto l’istanza perché nel caso
concreto, il precetto esecutivo è stato correttamente notificato alla moglie
dell’escusso.
F. Con
ricorso 13 novembre 2006 RI 1 postula la declaratoria di nullità della notifica
del precetto esecutivo n. __________.
L’escusso
sostiene di aver saputo solo il 13 settembre 2006, giorno in cui ha ricevuto
l’avviso di pignoramento, dell’esecuzione promossa
contro di lui con precetto esecutivo di data 2 agosto 2006, notificato alla
moglie l’8 agosto successivo. Egli infatti sarebbe stato all’estero per lavoro dal
26 luglio 2006 al 12 settembre 2006. La moglie, che non era legittimata a
ricevere precetti esecutivi, ha sempre sostenuto che il precetto esecutivo le
era stato consegnato nell’abitazione: solo il 13 novembre 2006 sarebbe emerso
che il precetto è stato notificato alla stessa presso l’ufficio postale, sebbene
ella non avesse né la chiave né la procura per ritirare la posta dalla casella
postale del marito. Non essendo il precetto stato consegnato presso
l’abitazione del debitore (art. 64 cpv. 1 LEF), ma all’ufficio postale dopo
aver messo l’invito di ritiro nella casella postale del marito di cui la moglie
non aveva la chiave per l’apertura e neppure disponeva di procura per il ritiro
della posta, la notifica sarebbe nulla.
Il
precetto esecutivo destinato al debitore inoltre non sarebbe mai pervenuto a
quest’ultimo, che disporrebbe unicamente di una copia dell’esemplare destinato
al creditore, consegnatagli dall’Ufficio.
G. Unitamente
al ricorso RI 1 produce la dichiarazione 14 novembre 2006 dell’Ufficio postale
di __________ dalla quale emerge che la signora __________, quando il marito
era assente, si recava regolarmente allo sportello postale per ritirare la
corrispondenza. Il ricorrente non avrebbe mai reclamato riguardo a tale comportamento
dell’Ufficio postale che per questo motivo l’8 agosto 2006 ha consegnato alla
signora __________ il precetto esecutivo.
H. Con
osservazioni preliminari 16 novembre 2006 l’CO 1 ha argomentato che il ricorso
sarebbe tardivo in quanto l’avviso di pignoramento è stato ricevuto dal
debitore il 13 settembre 2006.
I. Con
osservazioni 4 dicembre 2006 PI 1 ha chiesto la reiezione del gravame con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al
debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua
professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a
persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.
L’indicazione
quali luoghi della notifica dell’abitazione e del luogo in cui il debitore
esercita abitualmente la propria attività professionale non ha carattere
esclusivo: è infatti ammesso che gli atti esecutivi possono essere notificati
ovunque, ad esempio anche presso l’Ufficio postale, a condizione che l’agente
notificatore sia in grado di identificare il proprio interlocutore come persona
autorizzata a ricevere l’atto (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de la
LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 14 ad art. 64 con riferimenti).
Per
"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui
sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella
stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità
domestica (cfr. CEF 14
giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art.
64; pure Angst, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).
2.
A
prescindere da qualsiasi considerazione sulla ricevibilità del ricorso, nel
caso concreto il precetto esecutivo è stato notificato a __________, moglie
dell’escusso, presso l’Ufficio postale di __________ perché in assenza del
marito ella si recava regolarmente allo sportello postale per ritirare la
corrispondenza, che le veniva prontamente consegnata senza che il ricorrente
mai avesse reclamato al riguardo (cfr. dichiarazione 14 novembre 2006
dell’Ufficio postale di __________, doc. F). Non essendo per legge necessario
che la moglie disponga di un’autorizzazione a
rappresentare il marito nell’ambito della notifica di un atto esecutivo, la notifica avvenuta presso l’Ufficio postale l’8 agosto 2006 risulta
pertanto corretta, indipendentemente dal fatto che – a detta dell’escusso –
l’atto non gli sia stato trasmesso (cfr. DTF 71 III 74; Gilliéron,
op. cit., n. 27 ad art. 64).
3.
Il ricorrente ha saputo dell’esecuzione il 13 settembre 2006, quando ha ricevuto l’avviso di pignoramento.
Solo il 13 novembre 2006 egli avrebbe però avuto
conoscenza del fatto che il precetto è stato notificato alla moglie all’ufficio
postale.
Visto
l’esito, può rimanere irrisolta la questione della tempestività del ricorso di
data 13 novembre 2006, pur non senza rilevare che la stessa appare almeno dubbia
in considerazione del principio secondo cui in ambito
di notifica sostitutiva nelle mani di un membro dell’economia domestica, salvo
circostanze particolari, l’escusso risponde della colpa di quest’ultimo (cfr. CEF
6.
novembre 2006 tra le stesse parti [15.06.109] consid. n. 4 con riferimenti).
4.
Il ricorso 13 novembre 2006 di RI 1 è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 64 cpv. 1 LEF;
61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 13 novembre 2006 di RI 1, __________ è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
- __________
RA 1, __________;
- __________
__________ e __________ __________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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