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Decisione

15.2006.124

Compensazione di crediti nel fallimento. Competenza per decidere sulla compensazione.

16 gennaio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 20 ottobre

2006 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento di PI

1, __________.

B. Con scritto 26

ottobre 2006 RI 1 ha notificato un credito nei confronti del fallito di fr.

103'742.65 riferito al mutuo ipotecario n. __________, di fr. 311'008.30

riferito al mutuo ipotecario n. __________ e di fr. 2'722.15 quale saldo avere

sul conto n. __________.

RI 1RI 1 ha indicato

l’esistenza del conto garanzia affitto n. __________ avente un saldo alla data

del fallimento di fr. 13'356.25, del conto n. __________ avente un saldo alla

data del fallimento di fr. 37'891.66 e del conto n. __________ e avente un

saldo, sempre alla data di apertura del fallimento, di fr. 140'076.20. Su tali

relazioni bancarie RI 1 ha fatto valere, richiamandosi all’art. 8 delle proprie

condizioni generali e all’art. 120 del CO, sia un diritto di pegno che un

diritto di compensazione.

C.

Con provvedimento

27 ottobre 2006 l’CO 1 ha comunicato a RI 1 di non accettare la richiesta di

compensazione, poiché contraria a quanto stabilito all’art. 214 LEF . Per

questo motivo l’Ufficio ha invitato la banca a trattenere a favore della massa

fallimentare l’importo complessivo di fr. 191’324.11.

D. Con

tempestivo ricorso 8 novembre 2006 RI 1 ha postulato di annullare la decisione

27 ottobre 2006 e di

riconoscerle il diritto di opporre in compensazione il proprio credito nei

confronti del fallito con quanto si trova sulle tre relazioni bancarie

menzionate.

A

mente di RI 1 in concreto non sarebbero realizzati i presupposti dell’art. 214

LEF per impugnare la compensazione, ossia l’acquisto del credito prima del

fallimento - dove agli effetti temporali della citata norma anziché la

dichiarazione di fallimento farebbe stato la concessione della moratoria - la

conoscenza dell’insolvenza del fallito e l’intenzione di danneggiare la massa.

I

crediti della ricorrente nei confronti del fallito risalirebbero ad un credito

di costruzione consolidato il 13 novembre 1984 e poi ripreso con due contratti

di ipoteca fissa del novembre 2002 di fr. 100'000.-- e del dicembre 2002 /

gennaio 2003 di fr. 313'200.--, entrambi garantiti da cartelle ipotecarie

gravanti una particella di proprietà del fallito. Tali contratti di ipoteca

fissa sarebbero stati rubricati sotto il conto n. __________, suddiviso nei sottoconti

__________ e __________ per il mutuo ipotecario e nel sottoconto __________ per

il servizio interessi e spese. Il credito vantato dalla ricorrente nei

confronti del fallito e insinuato il 26 ottobre 2006 non sarebbe quindi stato

acquisito per creare fittiziamente e fraudolentemente la compensazione a

vantaggio di RI 1 e a pregiudizio della massa.

La

ricorrente ha disdetto nel febbraio 2006 il suo credito ipotecario nei

confronti del fallito che all’epoca era in mora solo per una rata nel pagamento

degli interessi e quindi non era in stato d’insolvenza. Quando, nel novembre

del 2005, ad PI 1 è stata concessa la moratoria concordataria, il conto

corrente n. __________ presentava una tale movimentazione in entrata ed in

uscita da escludere lo stato d’insolvenza dello stesso o perlomeno la

riconoscibilità di un tale stato da parte di RI 1.

La ricorrente rileva

che anche il conto garanzia affitto n. __________, il conto risparmio n. __________

e il conto corrente n. __________ sarebbero dei “conti storici”. Sebbene

durante la moratoria siano stati operati da parte del commissario degli

accrediti rispettivamente degli addebiti tra i sottoconti __________ e __________,

tale movimentazione interna non può essere opposta al diritto di compensazione

della ricorrente. RI 1 precisa che il conto garanzia affitto n. __________

sarebbe stato aperto nel maggio del 1998, che il conto

risparmio n. __________ sarebbe stato estinto nel gennaio 2000 ma sarebbe stato

riattivato su ordine del commissario l’11 aprile 2006 e che il conto corrente

n. __________ sarebbe stato aperto nel gennaio 1998.

E. Con

osservazioni 15 novembre 2006 l’ CO 1 ha postulato la reiezione del gravame con

motivazioni che verranno, se del caso, riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 213

LEF il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di

lui. Questa norma riprende l'istituto di diritto privato della compensazione

regolato nell'art. 120 e segg.CO (Stäubli/Dubacher, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

Basilea/Ginevra/Monaco, n. 2 ad art. 213). La compensazione non ha luogo, di

principio, quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto

dopo la dichiarazione di fallimento o quando un creditore del fallito diventa

debitore di lui o della massa solo dopo la dichiarazione di fallimento (art.

213.

cpv. 2 LEF; Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 2, 8 ad art. 213; Schüpbach, Compensation et

exécution forcée, Festschrift Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea

2000, pag. 141).

La compensazione può essere impugnata quando un

debitore del fallito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo

l’insolvenza di lui, abbia acquistato un credito verso il medesimo allo scopo

di procurare mediante la compensazione un vantaggio a sé o ad altri in

pregiudizio della massa (art. 214 LEF).

L’art.

213.

LEF enuncia le fattispecie che escludono la possibilità di una

compensazione: l’art. 214 LEF invece enuncia le fattispecie che non la escludono

a propri ma che la rendono impugnabile (Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 39 ad art. 213; Jeanneret, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 32 ad art. 213).

2.

La decisione sulla

compensazione è una decisione che riguarda un attivo della massa fallimentare:

per questo motivo riconoscere la compensazione - circostanza che in concreto significa

rinunciare a far valere una pretesa del fallito - non compete all’amministrazione

del fallimento ma, per confermata giurisprudenza del tribunale federale, alla

seconda assemblea dei creditori (Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 35 e 41 ad

art. 213 e rif. ivi; Jeanneret, op.

cit., n. 32 ad art. 213). Nell’ipotesi che la seconda assemblea dei creditori

dovesse rinunciare a contestare la compensazione, questa pretesa litigiosa

contro il debitore del fallito dovrebbe allora essere ceduta a creditori che ne

facessero richiesta conformemente all’art. 260 LEF (Stäubli/Dubacher, op.

cit., n. 41 ad art. 213; Jeanneret,

op. cit., n. 32 ad art. 213). In ogni caso la decisione su tale pretesa verrà

presa dal giudice competente in procedura giudiziaria ordinaria (Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 41 ad art. 213). L’CO 1 nella sua qualità di

amministrazione del fallimento non è quindi competente per

decidere se riconoscere o meno a RI 1 il diritto di compensazione e neppure a

ordinare alla ricorrente di tenere a disposizione della massa il saldo

figurante sulle relazioni bancarie n. __________, n. __________ e n. __________

Il provvedimento 27 ottobre 2006 deve pertanto essere annullato.

3.

In tal senso,

il ricorso 8 novembre 2006 di RI 1 dev’essere accolto.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 213, 214 LEF; 120 ss. CO; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 8 novembre 2006 di RI 1, è accolto.

1.1. Il provvedimento

27 ottobre 2006 dell’CO 1 nel fallimento di __________, __________, è

annullato.

2. Non si

prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

- __________. RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1,

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione; il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel

caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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