15.2006.124
Compensazione di crediti nel fallimento. Competenza per decidere sulla compensazione.
16 gennaio 2007Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2006.124
Data decisione, Autorità:
16.01.2007, CEF
Titolo:
Compensazione di crediti nel fallimento. Competenza per decidere sulla compensazione.
COMPENSAZIONE
art. 213 LEF
art. 214 LEF
Incarto n.
15.2006.124
Lugano
16 gennaio
2007
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 novembre 2006 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’ambito del fallimento di
PI 1
e meglio in tema
di compensazione di crediti;
viste le osservazioni 15 novembre 2006 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il 20 ottobre
2006 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento di PI
1, __________.
B. Con scritto 26
ottobre 2006 RI 1 ha notificato un credito nei confronti del fallito di fr.
103'742.65 riferito al mutuo ipotecario n. __________, di fr. 311'008.30
riferito al mutuo ipotecario n. __________ e di fr. 2'722.15 quale saldo avere
sul conto n. __________.
RI 1RI 1 ha indicato
l’esistenza del conto garanzia affitto n. __________ avente un saldo alla data
del fallimento di fr. 13'356.25, del conto n. __________ avente un saldo alla
data del fallimento di fr. 37'891.66 e del conto n. __________ e avente un
saldo, sempre alla data di apertura del fallimento, di fr. 140'076.20. Su tali
relazioni bancarie RI 1 ha fatto valere, richiamandosi all’art. 8 delle proprie
condizioni generali e all’art. 120 del CO, sia un diritto di pegno che un
diritto di compensazione.
C.
Con provvedimento
27 ottobre 2006 l’CO 1 ha comunicato a RI 1 di non accettare la richiesta di
compensazione, poiché contraria a quanto stabilito all’art. 214 LEF . Per
questo motivo l’Ufficio ha invitato la banca a trattenere a favore della massa
fallimentare l’importo complessivo di fr. 191’324.11.
D. Con
tempestivo ricorso 8 novembre 2006 RI 1 ha postulato di annullare la decisione
27 ottobre 2006 e di
riconoscerle il diritto di opporre in compensazione il proprio credito nei
confronti del fallito con quanto si trova sulle tre relazioni bancarie
menzionate.
A
mente di RI 1 in concreto non sarebbero realizzati i presupposti dell’art. 214
LEF per impugnare la compensazione, ossia l’acquisto del credito prima del
fallimento - dove agli effetti temporali della citata norma anziché la
dichiarazione di fallimento farebbe stato la concessione della moratoria - la
conoscenza dell’insolvenza del fallito e l’intenzione di danneggiare la massa.
I
crediti della ricorrente nei confronti del fallito risalirebbero ad un credito
di costruzione consolidato il 13 novembre 1984 e poi ripreso con due contratti
di ipoteca fissa del novembre 2002 di fr. 100'000.-- e del dicembre 2002 /
gennaio 2003 di fr. 313'200.--, entrambi garantiti da cartelle ipotecarie
gravanti una particella di proprietà del fallito. Tali contratti di ipoteca
fissa sarebbero stati rubricati sotto il conto n. __________, suddiviso nei sottoconti
__________ e __________ per il mutuo ipotecario e nel sottoconto __________ per
il servizio interessi e spese. Il credito vantato dalla ricorrente nei
confronti del fallito e insinuato il 26 ottobre 2006 non sarebbe quindi stato
acquisito per creare fittiziamente e fraudolentemente la compensazione a
vantaggio di RI 1 e a pregiudizio della massa.
La
ricorrente ha disdetto nel febbraio 2006 il suo credito ipotecario nei
confronti del fallito che all’epoca era in mora solo per una rata nel pagamento
degli interessi e quindi non era in stato d’insolvenza. Quando, nel novembre
del 2005, ad PI 1 è stata concessa la moratoria concordataria, il conto
corrente n. __________ presentava una tale movimentazione in entrata ed in
uscita da escludere lo stato d’insolvenza dello stesso o perlomeno la
riconoscibilità di un tale stato da parte di RI 1.
La ricorrente rileva
che anche il conto garanzia affitto n. __________, il conto risparmio n. __________
e il conto corrente n. __________ sarebbero dei “conti storici”. Sebbene
durante la moratoria siano stati operati da parte del commissario degli
accrediti rispettivamente degli addebiti tra i sottoconti __________ e __________,
tale movimentazione interna non può essere opposta al diritto di compensazione
della ricorrente. RI 1 precisa che il conto garanzia affitto n. __________
sarebbe stato aperto nel maggio del 1998, che il conto
risparmio n. __________ sarebbe stato estinto nel gennaio 2000 ma sarebbe stato
riattivato su ordine del commissario l’11 aprile 2006 e che il conto corrente
n. __________ sarebbe stato aperto nel gennaio 1998.
E. Con
osservazioni 15 novembre 2006 l’ CO 1 ha postulato la reiezione del gravame con
motivazioni che verranno, se del caso, riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Per l’art. 213
LEF il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di
lui. Questa norma riprende l'istituto di diritto privato della compensazione
regolato nell'art. 120 e segg.CO (Stäubli/Dubacher, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco, n. 2 ad art. 213). La compensazione non ha luogo, di
principio, quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto
dopo la dichiarazione di fallimento o quando un creditore del fallito diventa
debitore di lui o della massa solo dopo la dichiarazione di fallimento (art.
213.
cpv. 2 LEF; Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 2, 8 ad art. 213; Schüpbach, Compensation et
exécution forcée, Festschrift Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea
2000, pag. 141).
La compensazione può essere impugnata quando un
debitore del fallito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo
l’insolvenza di lui, abbia acquistato un credito verso il medesimo allo scopo
di procurare mediante la compensazione un vantaggio a sé o ad altri in
pregiudizio della massa (art. 214 LEF).
L’art.
213.
LEF enuncia le fattispecie che escludono la possibilità di una
compensazione: l’art. 214 LEF invece enuncia le fattispecie che non la escludono
a propri ma che la rendono impugnabile (Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 39 ad art. 213; Jeanneret, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 32 ad art. 213).
2.
La decisione sulla
compensazione è una decisione che riguarda un attivo della massa fallimentare:
per questo motivo riconoscere la compensazione - circostanza che in concreto significa
rinunciare a far valere una pretesa del fallito - non compete all’amministrazione
del fallimento ma, per confermata giurisprudenza del tribunale federale, alla
seconda assemblea dei creditori (Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 35 e 41 ad
art. 213 e rif. ivi; Jeanneret, op.
cit., n. 32 ad art. 213). Nell’ipotesi che la seconda assemblea dei creditori
dovesse rinunciare a contestare la compensazione, questa pretesa litigiosa
contro il debitore del fallito dovrebbe allora essere ceduta a creditori che ne
facessero richiesta conformemente all’art. 260 LEF (Stäubli/Dubacher, op.
cit., n. 41 ad art. 213; Jeanneret,
op. cit., n. 32 ad art. 213). In ogni caso la decisione su tale pretesa verrà
presa dal giudice competente in procedura giudiziaria ordinaria (Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 41 ad art. 213). L’CO 1 nella sua qualità di
amministrazione del fallimento non è quindi competente per
decidere se riconoscere o meno a RI 1 il diritto di compensazione e neppure a
ordinare alla ricorrente di tenere a disposizione della massa il saldo
figurante sulle relazioni bancarie n. __________, n. __________ e n. __________
Il provvedimento 27 ottobre 2006 deve pertanto essere annullato.
3.
In tal senso,
il ricorso 8 novembre 2006 di RI 1 dev’essere accolto.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 213, 214 LEF; 120 ss. CO; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 8 novembre 2006 di RI 1, è accolto.
1.1. Il provvedimento
27 ottobre 2006 dell’CO 1 nel fallimento di __________, __________, è
annullato.
2. Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
- __________. RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1,
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione; il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel
caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster