15.2006.125
Rogatoria di vendita. Contestazione del principio stesso della vendita. Competenza ratione loci dell'autorità di vigilanza. Trasmissione d'ufficio all'autorità competente.
22 dicembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2006.125
Data decisione, Autorità:
22.12.2006, CEF
Titolo:
Rogatoria di vendita. Contestazione del principio stesso della vendita. Competenza ratione loci dell'autorità di vigilanza. Trasmissione d'ufficio all'autorità competente.
ASSISTENZA FRA UFFICI
art. 4 cpv. 2 LEF
art. 32 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2006.125
Lugano
22 dicembre
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 15 novembre 2006 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 __________, e meglio contro il
provvedimento 6 novembre 2006 emesso nella procedura rogatoriale n. 2/2006
inoltrata dall’Ufficio fallimenti di __________ (Konkursamt __________) nell’ambito della liquidazione speciale giusta
l’art. 230a LEF relativa a
PI 1 già
in e ora senza domicilio
rappr. dall’Ufficio fallimenti di __________
eseguita a favore
di
PI 2, __________, PA- Panama
rappr. dall’avv. __________, RA 2, __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. Il
3 giugno 2005, si è aperto il fallimento di PI 1 (in seguito “Imtrag”), società
con sede a __________ che gestiva l’hotel-ristorante “__________” a __________.
Così incaricato dall’Ufficio fallimenti di __________ (Konkursamt __________
mediante rogatoria del 9 agosto 2005, l’CO 1 ha allestito l’inventario dei beni
del complesso “__________ dal 17 al 19 agosto 2005. Il fallimento è stato
sospeso il 19 settembre 2005 e successivamente chiuso per mancanza di attivo
(cfr. atti dell’inc. rog. 15/05). La società PI 2, che vanta un diritto di
ritenzione sui beni inventariati a __________, ha poi chiesto la realizzazione
del proprio pegno ai sensi dell’art. 230a cpv. 2 LEF.
B. Il
10 gennaio 2006, l’UF __________ ha chiesto in via rogatoriale all’CO 1 di
procedere alla realizzazione del predetto inventario. Il 6 novembre 2006, l’CO
1 ha comunicato a PI 2 (nonché ai suoi rappresentanti), all’ufficio rogante e a
RI 1 l’offerta di acquisto di fr. 53'817,10 formulata dalla stessa PI 2, ha
fissato il termine del 20 novembre 2006 per formulare opposizione contro la
vendita a trattative private o per inoltrare altre offerte e ha preannunciato
la tenuta eventuale di una licitazione privata il 28 novembre tra gli
offerenti. Con scritto 15 novembre 2006, l’CO 1 ha confermato il provvedimento
del 6 novembre.
C. Lo
stesso 15 novembre 2006, RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione 6
novembre, rivendicando la proprietà dei beni inventariati in forza del
contratto di locazione stipulato con PI 2 nel maggio 2006. Detto contratto, avente
quale oggetto il complesso “__________”, prevede alla lettera “L” quanto segue:
“A seguito del fallimento di PI 1 l’Ufficio Fallimenti ha stilato un
inventario a favore della proprietaria, la quale rinuncia a far valere ogni
diritto su tali oggetti, che potranno tutti essere asportati dagli enti locati
al momento della riconsegna, che avverrà al più tardi entro il 30 settembre
2006 (cfr. punto 7)”. La ricorrente contesta peraltro la tesi di PI 2
secondo cui quest’ultima sarebbe diventata proprietaria dei beni contesi in
virtù dell’art. 7 cpv. 3 del contratto, in seguito alla mancata riconsegna dei
locali entro il 30 settembre 2006. La ricorrente evidenzia infatti di aver
promosso azione volta a far accertare che la locazione non è cessata al 30
settembre 2006, subordinatamente volta ad ottenerne la protrazione, e di
essersi opposta alla procedura di sfratto inoltrata da PI 2
D. Si
è rinunciato, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, a notificare le osservazioni 4
dicembre 2006 di PI 2 e 5 dicembre 2006 dell’CO 1 alla ricorrente, dal momento
che – come si vedrà – il ricorso è manifestamente irricevibile.
Considerando in
diritto:
1. Il
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF relativo a un provvedimento eseguito in via
rogatoriale ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LEF dev’essere presentato all’autorità
di vigilanza da cui dipende l’ufficio rogato qualora la contestazione verta sul
modo in cui il provvedimento è stato compiuto (purché l’ufficio rogato
disponesse al riguardo di un potere d’apprezzamento indipendente), mentre se la
censura si riferisce al fondamento stesso del provvedimento o al principio
della rogatoria il ricorso va inoltrato all’autorità di vigilanza da cui
dipende l’ufficio rogante (cfr. Dallèves,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 8 ad art. 4; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 30 ad § 6; Roth, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 4; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,
Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 287 ad art. 17).
Considerandi
2.
Nel
caso concreto, la ricorrente contesta il principio stesso della vendita, che a
suo parere dev’essere annullata in quanto verte su beni che non sono proprietà
della fallita, rispettivamente la cui proprietà è litigiosa. Così facendo, la
ricorrente critica in realtà la decisione dell’UF __________ di realizzare
l’inventario e non il modo in cui l’CO 1 ha eseguito la rogatoria di vendita
(ossia mediante proposta di una vendita a trattative private con facoltà per
gli interessati di presentare offerte migliori). L’autorità di vigilanza
ticinese non è pertanto competente per statuire sul ricorso, il quale, giusta
l’art. 32 cpv. 2 LEF, dev’essere trasmesso all’autorità competente, ovvero l’autorità
di vigilanza del Canton __________.
3.
Il
ricorso è irricevibile.
L’effetto
sospensivo concesso il 20 novembre 2006 è revocato.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 4 cpv. 2, 17, 32 cpv. 2 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 15 novembre 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.
1.1
Di
conseguenza, l’effetto sospensivo concesso il 20 novembre 2006 è revocato.
1.2
Il
ricorso è trasmesso per competenza all’autorità di vigilanza di __________ (Kantonsgericht __________).
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – Kantonsgericht, __________, __________;
– avv. RA 1, __________;
– avv.
__________, Studio legale RA 2, __________.
Comunicazione all’Ufficio
fallimenti di __________ e di __________ (Konkursamt __________, __________).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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