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Decisione

15.2006.125

Rogatoria di vendita. Contestazione del principio stesso della vendita. Competenza ratione loci dell'autorità di vigilanza. Trasmissione d'ufficio all'autorità competente.

22 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

3 giugno 2005, si è aperto il fallimento di PI 1 (in seguito “Imtrag”), società

con sede a __________ che gestiva l’hotel-ristorante “__________” a __________.

Così incaricato dall’Ufficio fallimenti di __________ (Konkursamt __________

mediante rogatoria del 9 agosto 2005, l’CO 1 ha allestito l’inventario dei beni

del complesso “__________ dal 17 al 19 agosto 2005. Il fallimento è stato

sospeso il 19 settembre 2005 e successivamente chiuso per mancanza di attivo

(cfr. atti dell’inc. rog. 15/05). La società PI 2, che vanta un diritto di

ritenzione sui beni inventariati a __________, ha poi chiesto la realizzazione

del proprio pegno ai sensi dell’art. 230a cpv. 2 LEF.

B. Il

10 gennaio 2006, l’UF __________ ha chiesto in via rogatoriale all’CO 1 di

procedere alla realizzazione del predetto inventario. Il 6 novembre 2006, l’CO

1 ha comunicato a PI 2 (nonché ai suoi rappresentanti), all’ufficio rogante e a

RI 1 l’offerta di acquisto di fr. 53'817,10 formulata dalla stessa PI 2, ha

fissato il termine del 20 novembre 2006 per formulare opposizione contro la

vendita a trattative private o per inoltrare altre offerte e ha preannunciato

la tenuta eventuale di una licitazione privata il 28 novembre tra gli

offerenti. Con scritto 15 novembre 2006, l’CO 1 ha confermato il provvedimento

del 6 novembre.

C. Lo

stesso 15 novembre 2006, RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione 6

novembre, rivendicando la proprietà dei beni inventariati in forza del

contratto di locazione stipulato con PI 2 nel maggio 2006. Detto contratto, avente

quale oggetto il complesso “__________”, prevede alla lettera “L” quanto segue:

“A seguito del fallimento di PI 1 l’Ufficio Fallimenti ha stilato un

inventario a favore della proprietaria, la quale rinuncia a far valere ogni

diritto su tali oggetti, che potranno tutti essere asportati dagli enti locati

al momento della riconsegna, che avverrà al più tardi entro il 30 settembre

2006 (cfr. punto 7)”. La ricorrente contesta peraltro la tesi di PI 2

secondo cui quest’ultima sarebbe diventata proprietaria dei beni contesi in

virtù dell’art. 7 cpv. 3 del contratto, in seguito alla mancata riconsegna dei

locali entro il 30 settembre 2006. La ricorrente evidenzia infatti di aver

promosso azione volta a far accertare che la locazione non è cessata al 30

settembre 2006, subordinatamente volta ad ottenerne la protrazione, e di

essersi opposta alla procedura di sfratto inoltrata da PI 2

D. Si

è rinunciato, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, a notificare le osservazioni 4

dicembre 2006 di PI 2 e 5 dicembre 2006 dell’CO 1 alla ricorrente, dal momento

che – come si vedrà – il ricorso è manifestamente irricevibile.

Considerando in

diritto:

1. Il

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF relativo a un provvedimento eseguito in via

rogatoriale ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LEF dev’essere presentato all’autorità

di vigilanza da cui dipende l’ufficio rogato qualora la contestazione verta sul

modo in cui il provvedimento è stato compiuto (purché l’ufficio rogato

disponesse al riguardo di un potere d’apprezzamento indipendente), mentre se la

censura si riferisce al fondamento stesso del provvedimento o al principio

della rogatoria il ricorso va inoltrato all’autorità di vigilanza da cui

dipende l’ufficio rogante (cfr. Dallèves,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 8 ad art. 4; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 30 ad § 6; Roth, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 4; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,

Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 287 ad art. 17).

Considerandi

2.

Nel

caso concreto, la ricorrente contesta il principio stesso della vendita, che a

suo parere dev’essere annullata in quanto verte su beni che non sono proprietà

della fallita, rispettivamente la cui proprietà è litigiosa. Così facendo, la

ricorrente critica in realtà la decisione dell’UF __________ di realizzare

l’inventario e non il modo in cui l’CO 1 ha eseguito la rogatoria di vendita

(ossia mediante proposta di una vendita a trattative private con facoltà per

gli interessati di presentare offerte migliori). L’autorità di vigilanza

ticinese non è pertanto competente per statuire sul ricorso, il quale, giusta

l’art. 32 cpv. 2 LEF, dev’essere trasmesso all’autorità competente, ovvero l’autorità

di vigilanza del Canton __________.

3.

Il

ricorso è irricevibile.

L’effetto

sospensivo concesso il 20 novembre 2006 è revocato.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 4 cpv. 2, 17, 32 cpv. 2 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 15 novembre 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.

1.1

Di

conseguenza, l’effetto sospensivo concesso il 20 novembre 2006 è revocato.

1.2

Il

ricorso è trasmesso per competenza all’autorità di vigilanza di __________ (Kantonsgericht __________).

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – Kantonsgericht, __________, __________;

– avv. RA 1, __________;

– avv.

__________, Studio legale RA 2, __________.

Comunicazione all’Ufficio

fallimenti di __________ e di __________ (Konkursamt __________, __________).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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