15.2006.126
Fallimento. Rinuncia a contestare una rivendicazione proposta per mezzo di circolare prima del deposito della graduatoria. Stima dei beni rivendicati. Diniego di giustizia.
13 marzo 2007Italiano29 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2006.126
Data decisione, Autorità:
13.03.2007, CEF
Titolo:
Fallimento. Rinuncia a contestare una rivendicazione proposta per mezzo di circolare prima del deposito della graduatoria. Stima dei beni rivendicati. Diniego di giustizia.
RIVENDICAZIONE
art. 242 LEF
art. 255A LEF
art. 260 LEF
art. 48 cpv. 2 RUF
Incarto n.
15.2006.126
Lugano
13 marzo 2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 16 novembre 2006 di
RI
1 (B)
rappr.
dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 , nella procedura fallimentare
avviata nei confronti di
PI 1
e meglio contro la
circolare notificata il 3 novembre 2006 ai seguenti creditori:
PI 2, __________ (GB)
rappr. dall’avv. RA 2, __________
PI 3, __________
rappr. dall’avv. RA 3, __________
Confederazione Svizzera, Berna
Repubblica e Canton Ticino, Bellinzona
entrambe rappresentate dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona
__________, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 26 settembre 1995, la “__________ Collection” (composta di cinque
zaffiri e di un rubino di grossa caratura, assicurati, nel 1996, per un valore
di US$ 53'339'000) è stata depositata presso la ditta di __________ V__________
in un safe della zona franca dell’aeroporto di Kloten intestato a nome della
ditta individuale T__________ di PI 1. Le pietre sono tuttora depositate in
tale safe e non risultano ancora essere state sdoganate.
B. Il
19 novembre 1996, la collezione di pietre preziose è stata sequestrata dal
Ministero pubblico ticinese in esecuzione di una domanda di assistenza
giudiziaria del Giudice istruttore di Bruxelles, nell’ambito di un procedimento
penale avviato per presunti reati di riciclaggio di denaro, possesso illecito e
importazione di sostanze stupefacenti, estorsione, organizzazione criminale e
traffico di persone, destinati a finanziare una società attiva nella produzione
e diffusione di programmi televisivi in curdo. Secondo l’impianto accusatorio belga
(cfr. STF 6 giugno 2006 [1A.314/2005], doc. H), il riciclaggio del provento dei
presunti traffici di stupefacenti ed estorsioni sarebbe stato effettuato
attraverso (in particolare) la società RI 1 (qui ricorrente), la quale aveva
concluso il 5 febbraio 1996 un contratto con PI 1, che prevedeva a favore di
quest’ultimo un prestito senza interesse di circa 10'600’000 ECU, che egli si
sarebbe impegnato a restituire a RI 1 sotto forma di 36 ordini di pagamento
irrevocabili e incondizionati di una primaria banca occidentale. Le pietre
preziose sarebbero state utilizzate a garanzia dell’operazione. PI 1 pretende
però che il contratto sarebbe stato annullato il 6 marzo 1998.
C. Il
28 settembre 1999, la Pretura di __________ ha decretato il fallimento di PI 1.
La “__________ Collection” è stata iscritta nell’inventario pro memoria.
Dopo che il fallito aveva anticipato fr. 3'000.-- per evitare la sospensione
del fallimento per mancanza di attivo e in seguito al versamento di un
ulteriore anticipo di fr. 3'000.-- da parte della ricorrente, la liquidazione è
stata continuata in procedura ordinaria. Oltre a RI 1, che rivendica un diritto
di pegno sulle pietre preziose a concorrenza del suo credito determinato in fr.
36'000'000.--, si sono insinuati il fisco ticinese (per circa complessivi fr.
12'000.--) e, recentemente (il 9 agosto, rispettivamente il 6 ottobre 2006), il
fratello del fallito, PI 3, per circa fr. 3'000'000.--, e la società PI 2 per
circa lo stesso importo. Le insinuazioni degli altri creditori sono state nel
frattempo ritirate, nella maggior parte dei casi in seguito al pagamento del
credito.
D. Il 6
giugno 2006, il Tribunale federale, (nuovamente) adito da RI 1, ha annullato il
sequestro penale in considerazione del tempo eccessivo intercorso senza che le
autorità belghe avessero emanato un decreto di confisca (doc. H). Poiché PI 1
appariva formalmente essere il proprietario della “__________ Collection”, il
Tribunale federale ha inoltre ordinato al Ministero pubblico ticinese di mettere
quegli oggetti a disposizione della massa fallimentare, ciò che è stato fatto
con la consegna delle chiavi del safe all’CO 1, poi trasmesse all’Ufficio dei
fallimenti di Bassersdorf (ZH) per un controllo dell’inventario.
E. Il 3
agosto 2006, __________ V__________, il depositario, ha rivendicato un diritto
di ritenzione sui gioielli a concorrenza delle spese di deposito, determinate
in fr. 570'468.-- all’8 giugno 2006 (cfr. fascicolo “Rogatorie”).
F. Il
27 settembre 2006, la società canadese M__________, __________, ha rivendicato
la proprietà delle pietre preziose (come preannunciato da PI 1 all’Ufficio già
il 31 luglio 2006).
G. Il 3
novembre 2006, l’CO 1 ha comunicato ai creditori la rivendicazione formulata
dalla società canadese e ha preavvisato negativamente la continuazione della
causa. Salvo decisione contraria della maggioranza dei creditori, l’Ufficio ha
impartito loro un termine di 20 giorni per chiedere la cessione del diritto di
contestare la rivendicazione.
H. Il
16 novembre 2006, RI 1 ha interposto ricorso contro il provvedimento
dell’Ufficio, domandandone l’annullamento. La ricorrente ha inoltre chiesto che
venisse ordinato all’CO 1 d’impartire a M__________ il termine di 20 giorni
dell’art. 242 LEF per promuovere azione di rivendicazione, di trasferire la “__________
Collection” alla Banca dello Stato del Cantone Ticino, di procedere a una
perizia per stimare il valore della collezione di pietre, di completare gli
accertamenti sulla sostanza del fallito, d’interrogare __________ G__________
sull’acquisto e la vendita della collezione e di convocare un’assemblea dei
creditori.
Anzitutto,
la ricorrente ritiene che l’assegnazione del termine per chiedere la cessione
del diritto di contestare la rivendicazione non sia valida, perché la rinuncia
dei creditori a far valere detta pretesa della massa non sarebbe valida a sua
volta, in quanto non è intervenuta nelle forme previste dalla legge (assenza di
graduatoria e di seconda assemblea dei creditori; violazione delle competenze
della delegazione dei creditori stabilite all’art. 237 cpv. 3 LEF). Non vi
sarebbero circostanze particolari idonee ad anticipare la decisione sulla
rivendicazione. Il termine impartito ai creditori sarebbe comunque troppo breve
(ad 11). La formulazione della circolare sarebbe oltretutto contraria agli art.
242, 253, 255a LEF e 47 RUF e una decisione per mezzo di circolare sarebbe
comunque esclusa nella fattispecie. Del resto, a mente della ricorrente, la rivendicazione
di M__________ è assolutamente incomprensibile e infondata.
A sostegno della sua richiesta di trasferimento della “__________
Collection” alla Banca dello Stato del Cantone Ticino, la ricorrente sostiene
che le condizioni per l’accesso al safe non costituirebbero una sicurezza
sufficiente.
Essa
chiede inoltre che l’amministrazione fallimentare proceda alla stima della
collezione a norma dell’art. 227 LEF, perché la decisione dei creditori sulla
cessione del diritto di contestare la rivendicazione potrebbe dipendere dal
valore delle pietre preziose (ad 9).
La
ricorrente ribadisce poi la sua richiesta di convocazione urgente della
delegazione dei creditori del 14 marzo 2006.
Da ultimo
RI 1 si dice vittima di un diniego di giustizia da parte dell’amministrazione
fallimentare la quale non avrebbe dato seguito alla sua domanda tendente
all’assunzione d’informazioni sulla sostanza del fallito.
I. Il
6, rispettivamente il 20 e il 23 novembre 2006, l’Ufficio esazione e condoni, PI
2 e RI 1, quest’ultima a titolo prudenziale, hanno chiesto la cessione del
diritto di contestare la rivendicazione.
L. Il
20 novembre 2006, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al
ricorso.
M. Nelle
sue osservazioni 4 dicembre 2006, PI 3 chiede la reiezione del ricorso, facendo
notare come la circolare impugnata non sia una decisione bensì una semplice
proposta dell’amministrazione fallimentare. Condivide peraltro tale proposta,
in quanto non vede l’interesse per lo Stato del Cantone Ticino di assumersi le
spese di una causa di fr. 50'000'000.-- tra due società estere (la ricorrente e
M__________), né quello di trasferire la collezione presso la Banca dello
Stato, giacché dovrebbe sopportare una spesa che solo per l’IVA ammonterebbe a
fr. 4'833'600.--, da pagare al momento del trasferimento in Svizzera dalla zona
franca. Non spetterebbe d’altronde all’Ufficio sostituirsi al giudice
nell’istruttoria relativa alla questione della proprietà delle pietre. La
procedura seguita all’amministrazione fallimentare sarebbe comunque
espressamente prevista all’art. 225a LEF. Infine, PI 3 osserva come
l’Ufficio non si sia ancora espresso sulla questione della convocazione
dell’assemblea dei creditori.
N. PI 2,
con osservazioni 4 dicembre 2006, contesta sia il credito sia il pegno vantati
dalla ricorrente. Per il resto, si rimette al giudizio dell’autorità di
vigilanza, chiedendo però l’accoglimento del petitum n° 4, ovvero la richiesta
che l’CO 1 abbia ad assegnare a M__________ un termine per promuovere azione in
rivendicazione. PI 2 ritiene infatti che quest’ultima non ha seriamente reso
verosimile la sua pretesa.
O. Con
osservazioni 6 dicembre 2006, l’CO 1 si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerandi
in diritto:
1.
È
legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF la parte che ha un interesse
proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o
di un fallimento (Cometta, BAKO,
n. 38 ad art. 17; Cometta,
Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).
Nel caso in esame, la legittimazione attiva della ricorrente è
evidente, dal momento che è destinataria del provvedimento impugnato e che ha
insinuato la sua pretesa nel fallimento. È poi irrilevante che il suo credito
sia contestato da PI 2, dato che la sua insinuazione non è stata respinta con
una decisione cresciuta in giudicato e non appare manifestamente inesistente
(cfr. Lorandi, op. cit., n. 185
ad art. 17).
2.
Il
ricorso pone dapprima la questione dell’applicabilità dell’art. 242 cpv. 1 e 2
LEF. Tale norma trova applicazione quando gli oggetti rivendicati sono in
possesso esclusivo del fallito (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 40 ad art. 242). Nel caso
concreto, non è contestato che le pietre preziose erano in esclusivo possesso
del fallito al momento dell’apertura del fallimento. Del resto, il Ministero
pubblico ticinese, prima dell’apertura del fallimento, aveva fatto sequestrare
le due chiavi del safe presso una cassetta di sicurezza della __________ sulla
quale aveva procura tale __________ G__________, il quale aveva tuttavia
dichiarato che per l’accesso al safe era necessaria la presenza di un impiegato
della ditta di __________ V__________ (verbale di perquisizione 29 marzo 1996
della Polizia cantonale ticinese, doc. 9 dell’inc. 2194/96 DU), precisando poi,
davanti al Procuratore pubblico, che il proprietario delle pietre era PI 1
(verbale d’interrogatorio 3 aprile 1996, doc. AA allegato al ricorso). Orbene,
anche __________ V__________ ha sempre dichiarato di detenere le pietre per
conto del fallito, tant’è vero che rivendica ora un diritto di ritenzione su di
esse. Quale ulteriore conferma del possesso di PI 1 si può infine citare la
decisione 6 giugno 2006, con cui il Tribunale federale ha ordinato al Ministero
pubblico ticinese di mettere quegli oggetti a disposizione della massa fallimentare.
3.
Giusta
l’art. 242 cpv. 1 e 2 LEF, l’amministrazione del fallimento decide se le cose
rivendicate devono essere restituite al rivendicante oppure se a questi va
fissato un termine di 20 giorni per promuovere azione di rivendicazione davanti
al giudice del luogo del fallimento, a seconda che la pretesa del terzo venga
ritenuta fondata o no (cfr. pure art. 45 RUF; Gilliéron,
op. cit., n. 45 ad art. 242). I creditori hanno quindi la scelta tra, da una
parte, confermare la decisione dell’amministrazione del fallimento, e
dall’altra imporle di contestare la rivendicazione a nome della massa, ritenuto
che se la maggioranza dei creditori non si pronuncia a favore della seconda
alternativa, ogni creditore può chiedere, nel termine impartito dall’amministrazione,
la cessione ai sensi dell’art. 260 LEF del diritto di contestare la
rivendicazione (cfr. Brunner/ Reutter,
Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2a ed., Berna 2002, p. 93 ad
3.2
; Jeandin/Fischer, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad
art. 242). La “decisione” dell’amministrazione di
ammettere una rivendicazione è quindi una semplice proposta, ovvero una presa
di posizione all’intenzione dei creditori (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 242) che non determina
effetti vincolanti per la massa, la quale è infatti libera di non confermarla.
La proposta dell’amministrazione non è pertanto in sé un provvedimento
impugnabile ai sensi dell’art. 17 LEF; sono ammissibili solo le censure fondate
su violazioni della procedura prevista agli art. 45 ss. RUF (cfr. CEF 11
febbraio 2001 [15.01.315]; Gilliéron,
op. cit., n. 50 ad art. 242, con rif.).
Nel caso
concreto, le censure rivolte alla proposta dell’CO 1 di rinunciare a contestare
la rivendicazione sono pertanto irricevibili. Vanno invece esaminate quelle
riferite alla regolarità della procedura seguita dall’amministrazione
fallimentare.
4.
Anzitutto,
la ricorrente ritiene che l’assegnazione del termine per chiedere la cessione
del diritto di contestare la rivendicazione non sia valida, perché la rinuncia
dei creditori a far valere detta pretesa della massa sarebbe irregolare, nella
misura in cui non è intervenuta nelle forme previste dalla legge, ovvero
nell’ambito della seconda assemblea dei creditori (ricorso, ad 10).
4.1
Ancorché
ciò non risulti chiaro nella circolare impugnata, l’CO 1, onde derogare alla
sua ordinaria prassi secondo cui le rivendicazioni vengono decise nella seconda
assemblea dei creditori (cfr. art. 47 cpv. 1 RUF), si è manifestamente fondato
sull’art. 48 cpv. 2 RUF, in virtù del quale ove “le speciali circostanze
del caso consiglino di liquidare una rivendicazione prima che si raduni
la seconda assemblea dei creditori, si potrà convocare un'assemblea
straordinaria, oppure fissare ai creditori, mediante circolare, un congruo
termine, entro il quale essi dovranno, sotto pena di perenzione, notificare
all'amministrazione del fallimento, se intendono contestare in luogo della
massa le pretese del terzo, conformemente all'articolo 260 capoverso 1 della
LEF”. La ricorrente ha capito il senso della decisione impugnata, nella misura
in cui ha contesto l’esistenza di circostanze particolari
idonee ad anticipare la decisione sulla rivendicazione (cfr. infra ad 4.2/a).
4.2
L’Ufficio
non ha motivato esplicitamente la sua scelta di anticipare la decisione sulla
rivendicazione della collezione, ma risulta implicitamente dalla circolare
(doc. C) e dallo scritto accompagnatorio (doc. B) che l’Ufficio ha considerato
inutile continuare una procedura che, qualora la rivendicazione di M__________
dovesse venire riconosciuta, dovrebbe verosimilmente essere sospesa per
mancanza di attivo. È d’altronde noto alla Camera e alla ricorrente che
l’Ufficio teme, sempre nel caso in cui la rivendicazione di M__________ dovesse
essere accolta, che le spese di deposito delle pietre (per la parte che
concerne il periodo successivo all’apertura del fallimento) rimangano a carico
della massa e per la parte scoperta a carico dello Stato.
a) La ricorrente è invece del parere che non sussisterebbero
circostanze particolari sufficienti a giustificare la procedura seguita
dall’Ufficio, dal momento che la rivendicazione è stata formulata (esattamente)
sette anni dopo l’apertura del fallimento, che la graduatoria poteva essere pubblicata
rapidamente, che la seconda assemblea dei creditori avrebbe potuto avere luogo
nel giro di poche settimane (visto il numero ridotto di creditori) e che __________
V__________ ha comunque rinunciato a chiedere il rimborso delle spese di
deposito fino alla fine del fallimento (ricorso, ad 11, pp. 11 s.).
b) Non
si può in realtà negare che, nel caso concreto, sussistano “speciali
circostanze” che consigliano di liquidare la rivendicazione di M__________ il più rapidamente possibile. In effetti, l’interesse
alla continuazione della liquidazione dipende totalmente dall’esito della
rivendicazione. Se essa dovesse essere ammessa, le pietre preziose, che
costituiscono l’unico attivo importante della massa, ne verrebbero escluse
definitivamente, ciò che probabilmente costringerebbe l’CO 1 a richiedere la
sospensione della liquidazione per mancanza di attivo (art. 230 LEF). In
effetti, gli attivi inventariati del fallito, senza le pietre
preziose, ammontano a fr. 7'000.-- (compresi i due anticipi di fr. 3'000.--
versati dal fallito e dalla ricorrente e quello di fr. 800.-- depositato dalla __________
presso il giudice del fallimento) a fronte di spese di liquidazione che, al 5
marzo 2007, assommavano a fr. 4'524,45; quest’ultimo importo non tiene però
conto delle spese di chiusura della liquidazione, né delle spese che potrebbero
sorgere qualora si desse seguito a tutte le richieste della ricorrente (perizia
sul valore delle pietre preziose, accertamenti supplementari sulla
sostanza del fallito, convocazione della delegazione e dell’assemblea dei
creditori). L’art. 39 cpv. 1
RUF, citato dalla ricorrente (ricorso, ad 12 i.f.), non consente peraltro di
giungere a una diversa conclusione, perché si applica solo se l’attivo gravato
da pegno fa parte della massa fallimentare. D’altronde, la ricorrente non
spiega quale svantaggio essa subirebbe per il fatto che la decisione sulla
rivendicazione è stata sottoposta ai creditori per mezzo di circolare e non
nella seconda assemblea dei creditori: infatti, una coordinazione con gli altri
creditori è possibile anche fuori di un’assemblea. Del resto, nessuno degli
altri creditori ha contestato il modo di procedere scelto dall’Ufficio, né la
proposta di rinunciare, quale massa, a contestare la rivendicazione. Da ultimo,
va rilevato che sebbene __________ V__________, con scritto 1° novembre 2000
(menzionato nella relazione dell’amministrazione fallimentare alla prima
assemblea dei creditori), abbia effettivamente dichiarato all’CO 1 di non voler
insinuare alcuna pretesa finanziaria per quanto concerne l’affitto del deposito
di sicurezza, e ciò per tutta la durata della liquidazione fallimentare, egli
ha poi comunque dichiarato all’Ufficio di voler esercitare un diritto di
ritenzione sulla “__________ Collection” (cfr. scritto 3 agosto 2006 nella fascicolo “Rogatoria”). In
queste condizioni, non si può escludere il rischio che lo Stato possa essere
chiamato a rispondere delle spese di deposito, ancorchè la rinuncia appaia
chiara e vincolante: donde l’interesse a una celere decisione sulla questione
della rivendicazione.
5.
Secondo
la ricorrente, il provvedimento impugnato violerebbe le competenze della
delegazione dei creditori stabilite all’art. 237 cpv. 3 LEF (ricorso, p. 10 ad
11).
Nel caso
concreto, la prima assemblea dei creditori non ha conferito compiti speciali
alla delegazione dei creditori (cfr. doc. Z), sicché le sue competenze sono
quelle definite all’art. 237 cpv. 3 LEF (cfr. Jeandin/Fischer,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 33 ad art. 237, con rif.). Non si vede – e la
ricorrente non indica – quale di quelle competenze sarebbe stata violata
dall’amministrazione del fallimento. Infatti, quest’ultima non è mai tenuta a
chiedere pareri alla delegazione dei creditori (cfr. Jeandin/Fischer, op. cit., n. 37 ad
art. 237), nemmeno in un caso come quello in esame.
Inoltre, il diritto di veto della delegazione dei creditori non le conferisce
né il diritto di annullare le decisioni dell’amministrazione fallimentare, né
quello d’inoltrare ricorso (cfr. Jeandin/
Fischer, op. cit., n. 38 ad art. 237). L’CO 1 non era poi tenuto a chiedere l’autorizzazione della
delegazione dei creditori prima di emanare il provvedimento impugnato, perché
non ha voluto né stare in giudizio, né riconoscere la pretesa della
rivendicante, ma si è limitata a proporre ai creditori la cessione dei diritti
della massa. Infine, non era nemmeno necessaria, a quello stadio della
procedura, una consultazione della delegazione dei creditori sulle insinuazioni,
dal momento che l’Ufficio intende aspettare l’esito della rivendicazione per
valutare se sarà necessario allestire la graduatoria oppure se sarà il caso di
chiedere la sospensione del fallimento per mancanza di attivo.
6.
Secondo
RI 1, la cessione del diritto di contestare la rivendicazione sarebbe in ogni
caso esclusa fintanto che la graduatoria non è stata depositata, poiché solo i
creditori ammessi nella graduatoria sono legittimati a chiedere la cessione
(ricorso, p. 10 s. ad 11).
Occorre innanzitutto
osservare come né l’art. 242 né l’art. 260 LEF, e nemmeno l’art. 48 cpv. 2 RUF
– di cui si è ritenuta l’applicabilità nel caso concreto (supra ad cons. 4) –
presuppongano per la loro applicazione il deposito della graduatoria. Inoltre,
sono legittimati a chiedere la cessione non solo i creditori ammessi nella
graduatoria ma anche – condizionalmente – i creditori la cui insinuazione non è
(ancora) stata definitivamente respinta (cfr. DTF 128 III 292 s., cons. 4/c/aa,
con rif.; Jeanneret/Carron, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad
art. 260). Del resto, siccome non vi sono motivi per
ritenere che i creditori a cui l’CO 1 ha notificato la circolare impugnata non
contesterebbero un’eventuale reiezione della propria insinuazione, si può
considerare che, nella fattispecie, il mancato allestimento della graduatoria è
irrilevante per quanto concerne la questione della legittimazione dei creditori
abilitati a chiedere la cessione del diritto di contestare la rivendicazione.
In ogni caso, qualora i cessionari dovessero ottenere la reiezione della
rivendicazione, la ricorrente potrà sempre contestare le insinuazioni degli
altri cessionari al momento in cui verrà depositata la graduatoria.
7.
La
ricorrente critica anche la formulazione della circolare, che ritiene contraria
agli art. 242, 253, 255a LEF e 47 RUF, siccome, in virtù di queste
norme, la proposta di rinuncia dell’amministrazione fallimentare sarebbe da
ritenere accettata solo qualora la maggioranza dei creditori l’abbia espressamente
approvata nel termine impartito e non – come previsto nel provvedimento
impugnato – qualora la maggioranza dei creditori non l’abbia rifiutata
(ricorso, p. 12 ad 12).
Orbene,
l’art. 255a cpv. 1 LEF prevede esplicitamente il contrario di quanto
sostenuto dalla ricorrente: “una proposta è accettata quando la maggioranza dei
creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, nel termine impartito”.
L’amministrazione del fallimento può pertanto legittimamente considerare che i
creditori che non hanno manifestato la loro opposizione nel termine impartito
hanno tacitamente accettato la proposta sottoposta loro (Gilliéron, op. cit., n. 25 ad art.
255a; Bürgi, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 9 ad art. 255a); l’autore citato dalla ricorrente, se letto correttamente, non
dice altro (cfr. Merkt, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9 ad
art. 256, recte: 255a). Per il resto, il riferimento
agli art. 242, 253 LEF e 47 RUF è irrilevante, perché nel caso concreto si applicano
le regole particolari che reggono le decisioni di rivendicazione adottate in
via circolare prima della seconda assemblea dei creditori (art. 48 cpv. 2 RUF e
255a LEF).
8.
Aggiuntivamente,
la ricorrente allega che una decisione per mezzo di circolare sarebbe comunque
stata esclusa nella fattispecie, poiché le precedenti assemblee dei creditori
avevano avuto il quorum necessario per validamente deliberare (ricorso, ad 12).
Vale la
pena, a questo punto, ricordare che l’art. 48 cpv. 2 RUF consente
all’amministrazione del fallimento di organizzare la consultazione dei
creditori sulle rivendicazioni che propone di ammettere anche per mezzo di
circolare. Inoltre, tale modo di consultazione non è possibile solo nei casi in
cui il quorum non è stato raggiunto in una precedente assemblea dei creditori,
ma anche in caso di urgenza. Nel caso di specie, si può certo discutere se la
questione delle spese di deposito delle pietre preziose sia davvero un motivo
di particolare urgenza (cfr. supra ad cons. 4.2b i.f.). In ogni caso, non si
può ritenere che in questa valutazione l’Ufficio abbia manifestamente abusato
del suo potere di apprezzamento (cfr. Merkt,
op. cit., n. 4 i.f. ad art. 255a). E si può ribadire che la ricorrente non ha
specificato quale pregiudizio le abbia causato il modo di procedere scelto
dall’amministrazione del fallimento (cfr. supra cons. 4b).
9.
A
mente della ricorrente, la rivendicazione di M__________ è assolutamente
incomprensibile, viola il principio della buona fede, non è comprovata e
contraddice una dichiarazione 20 novembre 1995 a firma di __________ G__________
nonché successive dichiarazioni dello stesso fallito; inoltre, l’asserito
trapasso dal fallito alla società __________, diventata poi M__________,
sarebbe inefficace, in quanto il trasferimento del possesso sarebbe intervenuto
mediante “longa manu traditio” senza che l’alienante avesse il possesso
immediato delle pietre preziose in violazione dell’art. 924 cpv. 1 CC (ricorso,
ad 13).
Già si è detto in precedenza (ad cons. 3) che la proposta di
rinuncia dell’amministrazione fallimentare non è un provvedimento impugnabile
ai sensi dell’art. 17 LEF bensì una semplice proposta i cui motivi non possono
pertanto essere criticati in sede di ricorso. La ricorrente potrà far valere i
suoi argomenti nella procedura giudiziaria predisposta a tale scopo. Per il
medesimo motivo, va anche respinta – perché relativa a fatti irrilevanti per la
procedura in oggetto – la conclusione (n. 5) tendente all’interrogatorio di __________
G__________.
10.
La
domanda tendente ad obbligare l’CO 1 ad impartire a M__________ un termine di
20.
giorni per promuovere azione di rivendicazione (conclusione n. 4) è invece giustificata,
ancorché prematura.
Visto che
la maggioranza dei creditori non si è opposta alla proposta dell’CO 1, quest’ultimo
dovrà infatti impartire alla rivendicante il termine di 20 giorni di cui
all’art. 242 cpv. 2 LEF (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 49 ad art. 242) affinché promuova azione di rivendicazione non
contro la massa bensì contro i tre cessionari.
11.
A
sostegno della richiesta di trasferimento della “__________ Collection” alla
Banca dello Stato del Cantone Ticino, la ricorrente allega che le condizioni
per l’accesso alla cassetta di sicurezza, ovvero l’uso di due chiavi, la
presentazione del certificato originale di deposito e la firma del depositario __________
V__________, non costituirebbero una sicurezza sufficiente (ricorso, ad 7).
La
ricorrente misconosce però che il provvedimento impugnato non verte affatto su detta
richiesta, la quale non risulta essere stata sottoposta all’Ufficio prima
dell’inoltro del ricorso. In assenza di un provvedimento impugnabile o di un
diniego di giustizia, la censura è irricevibile.
Aggiuntivamente,
occorre comunque rilevare che la ricorrente ha messo in dubbio l’efficacia
soltanto di due delle tre misure di sicurezza, omettendo di evidenziare che le
chiavi della cassetta di sicurezza sono ora in possesso dell’UEF di
Bassersdorf, per conto dell’CO 1. D’altronde, la situazione attuale perdura dal
1996.
(con la sola differenza che fino a giugno 2006 le chiavi erano in possesso
del Ministero pubblico ticinese). La ricorrente potrà comunque riproporre la
sua domanda direttamente all’amministrazione del fallimento, fermo restando che
la massa non pare disporre delle liquidità necessarie al pagamento delle spese
di trasferimento, dell’IVA e dei costi bancari che la misura richiesta
comporterebbe.
12.
Ricordate
le sue precedenti richieste 22 aprile 2001, 14 marzo e 26 giugno 2006, la ricorrente
chiede anche che l’amministrazione fallimentare faccia eseguire una perizia sul
valore della collezione a norma dell’art. 227 LEF (ricorso, ad 9).
a) In
realtà, come peraltro ammesso dalla ricorrente, l’CO 1, il 23 marzo 2006 (cfr.
doc. U), si è già determinato sulla richiesta 14 marzo 2006, indicando che “la
stessa potrà eventualmente venire accolta dal momento in cui le pietre
confluiranno nella massa fallimentare, e pertanto unicamente dopo una decisione
di dissequestro”. La ricorrente non ha contestato tale provvedimento e così ha
anche rinunciato alla sua richiesta 22 aprile 2001 (qualora non si dovesse già
dedurne l’abbandono a causa del lungo periodo – quasi cinque anni – trascorso
senza nuovo sollecito). Dopo la revoca del sequestro penale, avvenuta il 6
giugno 2006, RI 1 non risulta aver formalmente ribadito la domanda di stima.
Nel suo scritto 26 giugno 2006, si è infatti limitata a comunicare all’Ufficio
“che sarebbe opportuno procedere alla vendita delle pietre”. Sotto questo punto
di vista, non si può rimproverare all’Ufficio un diniego di giustizia ai sensi
dell’art. 17 cpv. 3 LEF.
b) Ciò
posto, è pur vero che l’art. 227 LEF prescrive che si indichi nell’inventario
il valore di stima di ogni singolo attivo. Questa prescrizione, che l’amministrazione
del fallimento deve applicare d’ufficio, vale anche per gli attivi rivendicati
da terzi (cfr. Lustenberger, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 227; Gilliéron, op. cit., n. 5, 15, e 20 ad
art. 227; Vouilloz, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 227). Nel caso
concreto, dopo la revoca del sequestro penale, l’Ufficio avrebbe quindi dovuto
riesaminare la sua decisione, presa all’inizio della procedura di fallimento, di
aspettare l’esito della procedura penale per stimare le pietre preziose
(decisione che venne formalizzata con l’indicazione pro memoria [“p.M.”]
apposta nell’inventario). Ora, non risulta che lo abbia fatto e comunque non ha
comunicato ai creditori un’eventuale decisione di conferma della decisione protocollata
nell’inventario. La ricorrente è pertanto legittimata a
censurare l’assenza di decisione da parte dell’Ufficio (art. 17 cpv. 3 LEF).
Non compete tuttavia all’autorità di vigilanza di ordinare all’Ufficio di
procedere ad una perizia del valore della “__________ Collection”. Spetta
infatti anzitutto all’amministrazione del fallimento decidere, se la perizia
richiesta è indispensabile (o se i documenti agli atti non permettono già di
determinare il valore di realizzazione delle pietre preziose) e,
sussidiariamente, se le risorse della massa sono sufficienti a coprire i costi
presumibili della perizia o se devono essere anticipati – o addirittura
sopportati – da chi la chiede (cfr. Jeandin/Casonato,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 17 e 21 ad art. 262): in caso di mancato
anticipo, l’Ufficio potrebbe validamente rifiutare di dare seguito alla misura
richiesta. A questo stadio della procedura, la Camera deve quindi limitarsi ad invitare
l’Ufficio a determinarsi sul valore di realizzazione della “__________
Collection”.
c) La
ricorrente sostiene che la stima delle pietre preziose avrebbe dovuto
intervenire prima dell’avvio della procedura di rivendicazione ai sensi
dell’art. 242 LEF, perché la decisione dei creditori
sulla cessione del diritto di contestare la rivendicazione potrebbe dipendere
dal valore delle pietre preziose.
La
censura è condivisibile per quanto concerne la posizione della ricorrente. Non
vi sono per contro motivi – in particolare di ordine pubblico giusta l’art. 22
LEF – per annullare il provvedimento impugnato, giacché lo stesso è stato
approvato (almeno implicitamente) da tutti gli altri creditori. Onde tenere
conto degli interessi della ricorrente, appare sufficiente che l’Ufficio
impartisca alla rivendicante il termine dell’art. 242 cpv. 2 LEF (cfr. supra ad
cons. 10) solo dopo la fine della procedura di stima delle pietre preziose,
così da permettere alla ricorrente, se necessario, di ritirare la sua richiesta
di cessione prima dell’eventuale avvio della procedura giudiziaria di
rivendicazione. In tal modo viene anche evasa la critica ricorsuale relativa
alla durata – ritenuta troppo breve – del termine impartito dall’Ufficio nella
circolare impugnata (cfr. ricorso, p. 10 ad 11).
13.
La
ricorrente ribadisce inoltre la sua richiesta di convocazione urgente della
delegazione dei creditori già formulata il 14 marzo 2006 (ricorso, ad 8, e doc.
T).
RI 1
omette però di precisare che l’CO 1, con scritto 24 marzo 2006 (doc. U), ha
respinto tale richiesta, ritenuta inutile a quello stadio della procedura (le
pietre erano allora ancora sotto sequestro penale), in quanto non era stata
presentata dalla delegazione “in corpore”. La ricorrente non allega di aver contestato
questo provvedimento né di aver rinnovato la sua richiesta successivamente. Ma
soprattutto, si evince dall’incarto
che la
delegazione dei creditori, nella persona del patrocinatore della ricorrente
(l’altro membro sembra aver perso la qualità di delegato in seguito al
pagamento – nel 2003 – delle pretese del creditore che rappresentava), si è “riunita”
il 20 luglio 2006 (cfr. fascicolo “delegazione dei creditori”). Il ricorso è
pertanto inammissibile pure su questo punto.
14.
La
ricorrente si duole di un diniego di giustizia da parte dell’amministrazione
fallimentare, perché essa non avrebbe dato seguito alla sua domanda tendente
all’assunzione d’informazioni sulla sostanza del fallito, formulata con scritto
19.
aprile 2000 e ribadita alla prima assemblea dei creditori del 28 novembre
2000.
(ricorso, ad 10).
È bene
ricordare che la richiesta 19 aprile 2000 (doc. E) è stata formulata a un
momento in cui l’Ufficio ipotizzava una sospensione del fallimento per mancanza
di attivo e quindi è stata superata dalla successiva decisione di continuare la
liquidazione nella forma ordinaria. Dagli atti (fascicolo “inventario”) si
evince inoltre che dopo la prima assemblea dei creditori, in cui l’avv. RA 1 aveva
chiesto di completare l’interrogatorio con l’audizione dei responsabili della
società V__________ (cfr. doc. Z), l’amministrazione del fallimento ha
interpellato quest’ultima e ha ricevuto in risposta, il 19 luglio 2001, estratti
relativi a conti in oro e argento che il fallito aveva aperto presso questa
società dopo l’apertura del fallimento. La documentazione non consente però di determinare
se PI 1 aveva agito per conto proprio o a titolo fiduciario. Il lungo tempo
trascorso dopo tale accertamento senza ulteriori interventi della ricorrente
potrebbe far pensare che la questione sia stata risolta. In queste condizioni,
non si può rimproverare all’Ufficio alcun diniego di giustizia. Rimane comunque
salva la facoltà per la ricorrente di ulteriormente riproporre le sue richieste
– debitamente precisate – direttamente all’amministrazione del fallimento, pur
ricordando che le misure d’istruzione relative alla questione della proprietà
delle pietre preziose sono fondamentalmente di competenza del giudice civile
(cfr. supra ad cons. 10).
15.
La ricorrente
chiede anche la convocazione di un’assemblea dei creditori, che abbia a
decidere la sostituzione dell’avv. __________ nella delegazione dei creditori e
a dare non meglio precisate istruzioni all’amministrazione del fallimento
(ricorso, ad 14 e conclusione n. 5).
Anche
tale domanda non risulta essere stata sottoposta all’amministrazione
fallimentare prima del ricorso ed è quindi irricevibile, fermo restando che
essa potrà essere ulteriormente ripresentata, quella volta direttamente
all’Ufficio.
16.
Nella
motivazione (ricorso, ad 14), la ricorrente esprime la sua sorpresa per aver
scoperto ultimamente che diversi crediti insinuati nel fallimento sono stati
pagati mentre altri, nuovi, sono stati successivamente insinuati. Non trae però
nessuna conseguenza da tale osservazione, se non – forse – la necessità di
convocare un’assemblea dei creditori. Si può, a questo proposito, rinviare a
quanto espresso al considerando precedente.
17.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 17, 20a, 227, 237 cpv. 3, 242, 255a, 260 LEF, 39 cpv. 1 48 cpv.
2.
RUF, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 16 novembre 2006 di RI 1, __________
(B), è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, è ordinato all’CO 1 di procedere come indicato al considerando 12
b) della presente decisione.
1.2
Appena
il provvedimento di cui al dispositivo n. 1.1 sia diventato definitivo, l’CO 1
impartirà alla società M__________, __________ (Canada), un termine di 20
giorni per promuovere azione di rivendicazione delle summenzionate pietre
preziose nei confronti dei cessionari del diritto di contestazione della massa.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
–
avv. RA 2, __________;
–
avv. RA 3, __________;
–
Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;
–
__________, sede.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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