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Decisione

15.2006.126

Fallimento. Rinuncia a contestare una rivendicazione proposta per mezzo di circolare prima del deposito della graduatoria. Stima dei beni rivendicati. Diniego di giustizia.

13 marzo 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 26 settembre 1995, la “__________ Collection” (composta di cinque

zaffiri e di un rubino di grossa caratura, assicurati, nel 1996, per un valore

di US$ 53'339'000) è stata depositata presso la ditta di __________ V__________

in un safe della zona franca dell’aeroporto di Kloten intestato a nome della

ditta individuale T__________ di PI 1. Le pietre sono tuttora depositate in

tale safe e non risultano ancora essere state sdoganate.

B. Il

19 novembre 1996, la collezione di pietre preziose è stata sequestrata dal

Ministero pubblico ticinese in esecuzione di una domanda di assistenza

giudiziaria del Giudice istruttore di Bruxelles, nell’ambito di un procedimento

penale avviato per presunti reati di riciclaggio di denaro, possesso illecito e

importazione di sostanze stupefacenti, estorsione, organizzazione criminale e

traffico di persone, destinati a finanziare una società attiva nella produzione

e diffusione di programmi televisivi in curdo. Secondo l’impianto accusatorio belga

(cfr. STF 6 giugno 2006 [1A.314/2005], doc. H), il riciclaggio del provento dei

presunti traffici di stupefacenti ed estorsioni sarebbe stato effettuato

attraverso (in particolare) la società RI 1 (qui ricorrente), la quale aveva

concluso il 5 febbraio 1996 un contratto con PI 1, che prevedeva a favore di

quest’ultimo un prestito senza interesse di circa 10'600’000 ECU, che egli si

sarebbe impegnato a restituire a RI 1 sotto forma di 36 ordini di pagamento

irrevocabili e incondizionati di una primaria banca occidentale. Le pietre

preziose sarebbero state utilizzate a garanzia dell’operazione. PI 1 pretende

però che il contratto sarebbe stato annullato il 6 marzo 1998.

C. Il

28 settembre 1999, la Pretura di __________ ha decretato il fallimento di PI 1.

La “__________ Collection” è stata iscritta nell’inventario pro memoria.

Dopo che il fallito aveva anticipato fr. 3'000.-- per evitare la sospensione

del fallimento per mancanza di attivo e in seguito al versamento di un

ulteriore anticipo di fr. 3'000.-- da parte della ricorrente, la liquidazione è

stata continuata in procedura ordinaria. Oltre a RI 1, che rivendica un diritto

di pegno sulle pietre preziose a concorrenza del suo credito determinato in fr.

36'000'000.--, si sono insinuati il fisco ticinese (per circa complessivi fr.

12'000.--) e, recentemente (il 9 agosto, rispettivamente il 6 ottobre 2006), il

fratello del fallito, PI 3, per circa fr. 3'000'000.--, e la società PI 2 per

circa lo stesso importo. Le insinuazioni degli altri creditori sono state nel

frattempo ritirate, nella maggior parte dei casi in seguito al pagamento del

credito.

D. Il 6

giugno 2006, il Tribunale federale, (nuovamente) adito da RI 1, ha annullato il

sequestro penale in considerazione del tempo eccessivo intercorso senza che le

autorità belghe avessero emanato un decreto di confisca (doc. H). Poiché PI 1

appariva formalmente essere il proprietario della “__________ Collection”, il

Tribunale federale ha inoltre ordinato al Ministero pubblico ticinese di mettere

quegli oggetti a disposizione della massa fallimentare, ciò che è stato fatto

con la consegna delle chiavi del safe all’CO 1, poi trasmesse all’Ufficio dei

fallimenti di Bassersdorf (ZH) per un controllo dell’inventario.

E. Il 3

agosto 2006, __________ V__________, il depositario, ha rivendicato un diritto

di ritenzione sui gioielli a concorrenza delle spese di deposito, determinate

in fr. 570'468.-- all’8 giugno 2006 (cfr. fascicolo “Rogatorie”).

F. Il

27 settembre 2006, la società canadese M__________, __________, ha rivendicato

la proprietà delle pietre preziose (come preannunciato da PI 1 all’Ufficio già

il 31 luglio 2006).

G. Il 3

novembre 2006, l’CO 1 ha comunicato ai creditori la rivendicazione formulata

dalla società canadese e ha preavvisato negativamente la continuazione della

causa. Salvo decisione contraria della maggioranza dei creditori, l’Ufficio ha

impartito loro un termine di 20 giorni per chiedere la cessione del diritto di

contestare la rivendicazione.

H. Il

16 novembre 2006, RI 1 ha interposto ricorso contro il provvedimento

dell’Ufficio, domandandone l’annullamento. La ricorrente ha inoltre chiesto che

venisse ordinato all’CO 1 d’impartire a M__________ il termine di 20 giorni

dell’art. 242 LEF per promuovere azione di rivendicazione, di trasferire la “__________

Collection” alla Banca dello Stato del Cantone Ticino, di procedere a una

perizia per stimare il valore della collezione di pietre, di completare gli

accertamenti sulla sostanza del fallito, d’interrogare __________ G__________

sull’acquisto e la vendita della collezione e di convocare un’assemblea dei

creditori.

Anzitutto,

la ricorrente ritiene che l’assegnazione del termine per chiedere la cessione

del diritto di contestare la rivendicazione non sia valida, perché la rinuncia

dei creditori a far valere detta pretesa della massa non sarebbe valida a sua

volta, in quanto non è intervenuta nelle forme previste dalla legge (assenza di

graduatoria e di seconda assemblea dei creditori; violazione delle competenze

della delegazione dei creditori stabilite all’art. 237 cpv. 3 LEF). Non vi

sarebbero circostanze particolari idonee ad anticipare la decisione sulla

rivendicazione. Il termine impartito ai creditori sarebbe comunque troppo breve

(ad 11). La formulazione della circolare sarebbe oltretutto contraria agli art.

242, 253, 255a LEF e 47 RUF e una decisione per mezzo di circolare sarebbe

comunque esclusa nella fattispecie. Del resto, a mente della ricorrente, la rivendicazione

di M__________ è assolutamente incomprensibile e infondata.

A sostegno della sua richiesta di trasferimento della “__________

Collection” alla Banca dello Stato del Cantone Ticino, la ricorrente sostiene

che le condizioni per l’accesso al safe non costituirebbero una sicurezza

sufficiente.

Essa

chiede inoltre che l’amministrazione fallimentare proceda alla stima della

collezione a norma dell’art. 227 LEF, perché la decisione dei creditori sulla

cessione del diritto di contestare la rivendicazione potrebbe dipendere dal

valore delle pietre preziose (ad 9).

La

ricorrente ribadisce poi la sua richiesta di convocazione urgente della

delegazione dei creditori del 14 marzo 2006.

Da ultimo

RI 1 si dice vittima di un diniego di giustizia da parte dell’amministrazione

fallimentare la quale non avrebbe dato seguito alla sua domanda tendente

all’assunzione d’informazioni sulla sostanza del fallito.

I. Il

6, rispettivamente il 20 e il 23 novembre 2006, l’Ufficio esazione e condoni, PI

2 e RI 1, quest’ultima a titolo prudenziale, hanno chiesto la cessione del

diritto di contestare la rivendicazione.

L. Il

20 novembre 2006, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al

ricorso.

M. Nelle

sue osservazioni 4 dicembre 2006, PI 3 chiede la reiezione del ricorso, facendo

notare come la circolare impugnata non sia una decisione bensì una semplice

proposta dell’amministrazione fallimentare. Condivide peraltro tale proposta,

in quanto non vede l’interesse per lo Stato del Cantone Ticino di assumersi le

spese di una causa di fr. 50'000'000.-- tra due società estere (la ricorrente e

M__________), né quello di trasferire la collezione presso la Banca dello

Stato, giacché dovrebbe sopportare una spesa che solo per l’IVA ammonterebbe a

fr. 4'833'600.--, da pagare al momento del trasferimento in Svizzera dalla zona

franca. Non spetterebbe d’altronde all’Ufficio sostituirsi al giudice

nell’istruttoria relativa alla questione della proprietà delle pietre. La

procedura seguita all’amministrazione fallimentare sarebbe comunque

espressamente prevista all’art. 225a LEF. Infine, PI 3 osserva come

l’Ufficio non si sia ancora espresso sulla questione della convocazione

dell’assemblea dei creditori.

N. PI 2,

con osservazioni 4 dicembre 2006, contesta sia il credito sia il pegno vantati

dalla ricorrente. Per il resto, si rimette al giudizio dell’autorità di

vigilanza, chiedendo però l’accoglimento del petitum n° 4, ovvero la richiesta

che l’CO 1 abbia ad assegnare a M__________ un termine per promuovere azione in

rivendicazione. PI 2 ritiene infatti che quest’ultima non ha seriamente reso

verosimile la sua pretesa.

O. Con

osservazioni 6 dicembre 2006, l’CO 1 si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto:

1.

È

legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF la parte che ha un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o

di un fallimento (Cometta, BAKO,

n. 38 ad art. 17; Cometta,

Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

Nel caso in esame, la legittimazione attiva della ricorrente è

evidente, dal momento che è destinataria del provvedimento impugnato e che ha

insinuato la sua pretesa nel fallimento. È poi irrilevante che il suo credito

sia contestato da PI 2, dato che la sua insinuazione non è stata respinta con

una decisione cresciuta in giudicato e non appare manifestamente inesistente

(cfr. Lorandi, op. cit., n. 185

ad art. 17).

2.

Il

ricorso pone dapprima la questione dell’applicabilità dell’art. 242 cpv. 1 e 2

LEF. Tale norma trova applicazione quando gli oggetti rivendicati sono in

possesso esclusivo del fallito (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 40 ad art. 242). Nel caso

concreto, non è contestato che le pietre preziose erano in esclusivo possesso

del fallito al momento dell’apertura del fallimento. Del resto, il Ministero

pubblico ticinese, prima dell’apertura del fallimento, aveva fatto sequestrare

le due chiavi del safe presso una cassetta di sicurezza della __________ sulla

quale aveva procura tale __________ G__________, il quale aveva tuttavia

dichiarato che per l’accesso al safe era necessaria la presenza di un impiegato

della ditta di __________ V__________ (verbale di perquisizione 29 marzo 1996

della Polizia cantonale ticinese, doc. 9 dell’inc. 2194/96 DU), precisando poi,

davanti al Procuratore pubblico, che il proprietario delle pietre era PI 1

(verbale d’interrogatorio 3 aprile 1996, doc. AA allegato al ricorso). Orbene,

anche __________ V__________ ha sempre dichiarato di detenere le pietre per

conto del fallito, tant’è vero che rivendica ora un diritto di ritenzione su di

esse. Quale ulteriore conferma del possesso di PI 1 si può infine citare la

decisione 6 giugno 2006, con cui il Tribunale federale ha ordinato al Ministero

pubblico ticinese di mettere quegli oggetti a disposizione della massa fallimentare.

3.

Giusta

l’art. 242 cpv. 1 e 2 LEF, l’amministrazione del fallimento decide se le cose

rivendicate devono essere restituite al rivendicante oppure se a questi va

fissato un termine di 20 giorni per promuovere azione di rivendicazione davanti

al giudice del luogo del fallimento, a seconda che la pretesa del terzo venga

ritenuta fondata o no (cfr. pure art. 45 RUF; Gilliéron,

op. cit., n. 45 ad art. 242). I creditori hanno quindi la scelta tra, da una

parte, confermare la decisione dell’amministrazione del fallimento, e

dall’altra imporle di contestare la rivendicazione a nome della massa, ritenuto

che se la maggioranza dei creditori non si pronuncia a favore della seconda

alternativa, ogni creditore può chiedere, nel termine impartito dall’amministrazione,

la cessione ai sensi dell’art. 260 LEF del diritto di contestare la

rivendicazione (cfr. Brunner/ Reutter,

Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2a ed., Berna 2002, p. 93 ad

3.2

; Jeandin/Fischer, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad

art. 242). La “decisione” dell’amministrazione di

ammettere una rivendicazione è quindi una semplice proposta, ovvero una presa

di posizione all’intenzione dei creditori (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 242) che non determina

effetti vincolanti per la massa, la quale è infatti libera di non confermarla.

La proposta dell’amministrazione non è pertanto in sé un provvedimento

impugnabile ai sensi dell’art. 17 LEF; sono ammissibili solo le censure fondate

su violazioni della procedura prevista agli art. 45 ss. RUF (cfr. CEF 11

febbraio 2001 [15.01.315]; Gilliéron,

op. cit., n. 50 ad art. 242, con rif.).

Nel caso

concreto, le censure rivolte alla proposta dell’CO 1 di rinunciare a contestare

la rivendicazione sono pertanto irricevibili. Vanno invece esaminate quelle

riferite alla regolarità della procedura seguita dall’amministrazione

fallimentare.

4.

Anzitutto,

la ricorrente ritiene che l’assegnazione del termine per chiedere la cessione

del diritto di contestare la rivendicazione non sia valida, perché la rinuncia

dei creditori a far valere detta pretesa della massa sarebbe irregolare, nella

misura in cui non è intervenuta nelle forme previste dalla legge, ovvero

nell’ambito della seconda assemblea dei creditori (ricorso, ad 10).

4.1

Ancorché

ciò non risulti chiaro nella circolare impugnata, l’CO 1, onde derogare alla

sua ordinaria prassi secondo cui le rivendicazioni vengono decise nella seconda

assemblea dei creditori (cfr. art. 47 cpv. 1 RUF), si è manifestamente fondato

sull’art. 48 cpv. 2 RUF, in virtù del quale ove “le speciali circostanze

del caso consiglino di liquidare una rivendicazione prima che si raduni

la seconda assemblea dei creditori, si potrà convocare un'assemblea

straordinaria, oppure fissare ai creditori, mediante circolare, un congruo

termine, entro il quale essi dovranno, sotto pena di perenzione, notificare

all'amministrazione del fallimento, se intendono contestare in luogo della

massa le pretese del terzo, conformemente all'articolo 260 capoverso 1 della

LEF”. La ricorrente ha capito il senso della decisione impugnata, nella misura

in cui ha contesto l’esistenza di circostanze particolari

idonee ad anticipare la decisione sulla rivendicazione (cfr. infra ad 4.2/a).

4.2

L’Ufficio

non ha motivato esplicitamente la sua scelta di anticipare la decisione sulla

rivendicazione della collezione, ma risulta implicitamente dalla circolare

(doc. C) e dallo scritto accompagnatorio (doc. B) che l’Ufficio ha considerato

inutile continuare una procedura che, qualora la rivendicazione di M__________

dovesse venire riconosciuta, dovrebbe verosimilmente essere sospesa per

mancanza di attivo. È d’altronde noto alla Camera e alla ricorrente che

l’Ufficio teme, sempre nel caso in cui la rivendicazione di M__________ dovesse

essere accolta, che le spese di deposito delle pietre (per la parte che

concerne il periodo successivo all’apertura del fallimento) rimangano a carico

della massa e per la parte scoperta a carico dello Stato.

a) La ricorrente è invece del parere che non sussisterebbero

circostanze particolari sufficienti a giustificare la procedura seguita

dall’Ufficio, dal momento che la rivendicazione è stata formulata (esattamente)

sette anni dopo l’apertura del fallimento, che la graduatoria poteva essere pubblicata

rapidamente, che la seconda assemblea dei creditori avrebbe potuto avere luogo

nel giro di poche settimane (visto il numero ridotto di creditori) e che __________

V__________ ha comunque rinunciato a chiedere il rimborso delle spese di

deposito fino alla fine del fallimento (ricorso, ad 11, pp. 11 s.).

b) Non

si può in realtà negare che, nel caso concreto, sussistano “speciali

circostanze” che consigliano di liquidare la rivendicazione di M__________ il più rapidamente possibile. In effetti, l’interesse

alla continuazione della liquidazione dipende totalmente dall’esito della

rivendicazione. Se essa dovesse essere ammessa, le pietre preziose, che

costituiscono l’unico attivo importante della massa, ne verrebbero escluse

definitivamente, ciò che probabilmente costringerebbe l’CO 1 a richiedere la

sospensione della liquidazione per mancanza di attivo (art. 230 LEF). In

effetti, gli attivi inventariati del fallito, senza le pietre

preziose, ammontano a fr. 7'000.-- (compresi i due anticipi di fr. 3'000.--

versati dal fallito e dalla ricorrente e quello di fr. 800.-- depositato dalla __________

presso il giudice del fallimento) a fronte di spese di liquidazione che, al 5

marzo 2007, assommavano a fr. 4'524,45; quest’ultimo importo non tiene però

conto delle spese di chiusura della liquidazione, né delle spese che potrebbero

sorgere qualora si desse seguito a tutte le richieste della ricorrente (perizia

sul valore delle pietre preziose, accertamenti supplementari sulla

sostanza del fallito, convocazione della delegazione e dell’assemblea dei

creditori). L’art. 39 cpv. 1

RUF, citato dalla ricorrente (ricorso, ad 12 i.f.), non consente peraltro di

giungere a una diversa conclusione, perché si applica solo se l’attivo gravato

da pegno fa parte della massa fallimentare. D’altronde, la ricorrente non

spiega quale svantaggio essa subirebbe per il fatto che la decisione sulla

rivendicazione è stata sottoposta ai creditori per mezzo di circolare e non

nella seconda assemblea dei creditori: infatti, una coordinazione con gli altri

creditori è possibile anche fuori di un’assemblea. Del resto, nessuno degli

altri creditori ha contestato il modo di procedere scelto dall’Ufficio, né la

proposta di rinunciare, quale massa, a contestare la rivendicazione. Da ultimo,

va rilevato che sebbene __________ V__________, con scritto 1° novembre 2000

(menzionato nella relazione dell’amministrazione fallimentare alla prima

assemblea dei creditori), abbia effettivamente dichiarato all’CO 1 di non voler

insinuare alcuna pretesa finanziaria per quanto concerne l’affitto del deposito

di sicurezza, e ciò per tutta la durata della liquidazione fallimentare, egli

ha poi comunque dichiarato all’Ufficio di voler esercitare un diritto di

ritenzione sulla “__________ Collection” (cfr. scritto 3 agosto 2006 nella fascicolo “Rogatoria”). In

queste condizioni, non si può escludere il rischio che lo Stato possa essere

chiamato a rispondere delle spese di deposito, ancorchè la rinuncia appaia

chiara e vincolante: donde l’interesse a una celere decisione sulla questione

della rivendicazione.

5.

Secondo

la ricorrente, il provvedimento impugnato violerebbe le competenze della

delegazione dei creditori stabilite all’art. 237 cpv. 3 LEF (ricorso, p. 10 ad

11).

Nel caso

concreto, la prima assemblea dei creditori non ha conferito compiti speciali

alla delegazione dei creditori (cfr. doc. Z), sicché le sue competenze sono

quelle definite all’art. 237 cpv. 3 LEF (cfr. Jeandin/Fischer,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 33 ad art. 237, con rif.). Non si vede – e la

ricorrente non indica – quale di quelle competenze sarebbe stata violata

dall’amministrazione del fallimento. Infatti, quest’ultima non è mai tenuta a

chiedere pareri alla delegazione dei creditori (cfr. Jeandin/Fischer, op. cit., n. 37 ad

art. 237), nemmeno in un caso come quello in esame.

Inoltre, il diritto di veto della delegazione dei creditori non le conferisce

né il diritto di annullare le decisioni dell’amministrazione fallimentare, né

quello d’inoltrare ricorso (cfr. Jeandin/

Fischer, op. cit., n. 38 ad art. 237). L’CO 1 non era poi tenuto a chiedere l’autorizzazione della

delegazione dei creditori prima di emanare il provvedimento impugnato, perché

non ha voluto né stare in giudizio, né riconoscere la pretesa della

rivendicante, ma si è limitata a proporre ai creditori la cessione dei diritti

della massa. Infine, non era nemmeno necessaria, a quello stadio della

procedura, una consultazione della delegazione dei creditori sulle insinuazioni,

dal momento che l’Ufficio intende aspettare l’esito della rivendicazione per

valutare se sarà necessario allestire la graduatoria oppure se sarà il caso di

chiedere la sospensione del fallimento per mancanza di attivo.

6.

Secondo

RI 1, la cessione del diritto di contestare la rivendicazione sarebbe in ogni

caso esclusa fintanto che la graduatoria non è stata depositata, poiché solo i

creditori ammessi nella graduatoria sono legittimati a chiedere la cessione

(ricorso, p. 10 s. ad 11).

Occorre innanzitutto

osservare come né l’art. 242 né l’art. 260 LEF, e nemmeno l’art. 48 cpv. 2 RUF

– di cui si è ritenuta l’applicabilità nel caso concreto (supra ad cons. 4) –

presuppongano per la loro applicazione il deposito della graduatoria. Inoltre,

sono legittimati a chiedere la cessione non solo i creditori ammessi nella

graduatoria ma anche – condizionalmente – i creditori la cui insinuazione non è

(ancora) stata definitivamente respinta (cfr. DTF 128 III 292 s., cons. 4/c/aa,

con rif.; Jeanneret/Carron, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad

art. 260). Del resto, siccome non vi sono motivi per

ritenere che i creditori a cui l’CO 1 ha notificato la circolare impugnata non

contesterebbero un’eventuale reiezione della propria insinuazione, si può

considerare che, nella fattispecie, il mancato allestimento della graduatoria è

irrilevante per quanto concerne la questione della legittimazione dei creditori

abilitati a chiedere la cessione del diritto di contestare la rivendicazione.

In ogni caso, qualora i cessionari dovessero ottenere la reiezione della

rivendicazione, la ricorrente potrà sempre contestare le insinuazioni degli

altri cessionari al momento in cui verrà depositata la graduatoria.

7.

La

ricorrente critica anche la formulazione della circolare, che ritiene contraria

agli art. 242, 253, 255a LEF e 47 RUF, siccome, in virtù di queste

norme, la proposta di rinuncia dell’amministrazione fallimentare sarebbe da

ritenere accettata solo qualora la maggioranza dei creditori l’abbia espressamente

approvata nel termine impartito e non – come previsto nel provvedimento

impugnato – qualora la maggioranza dei creditori non l’abbia rifiutata

(ricorso, p. 12 ad 12).

Orbene,

l’art. 255a cpv. 1 LEF prevede esplicitamente il contrario di quanto

sostenuto dalla ricorrente: “una proposta è accettata quando la maggioranza dei

creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, nel termine impartito”.

L’amministrazione del fallimento può pertanto legittimamente considerare che i

creditori che non hanno manifestato la loro opposizione nel termine impartito

hanno tacitamente accettato la proposta sottoposta loro (Gilliéron, op. cit., n. 25 ad art.

255a; Bürgi, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 9 ad art. 255a); l’autore citato dalla ricorrente, se letto correttamente, non

dice altro (cfr. Merkt, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9 ad

art. 256, recte: 255a). Per il resto, il riferimento

agli art. 242, 253 LEF e 47 RUF è irrilevante, perché nel caso concreto si applicano

le regole particolari che reggono le decisioni di rivendicazione adottate in

via circolare prima della seconda assemblea dei creditori (art. 48 cpv. 2 RUF e

255a LEF).

8.

Aggiuntivamente,

la ricorrente allega che una decisione per mezzo di circolare sarebbe comunque

stata esclusa nella fattispecie, poiché le precedenti assemblee dei creditori

avevano avuto il quorum necessario per validamente deliberare (ricorso, ad 12).

Vale la

pena, a questo punto, ricordare che l’art. 48 cpv. 2 RUF consente

all’amministrazione del fallimento di organizzare la consultazione dei

creditori sulle rivendicazioni che propone di ammettere anche per mezzo di

circolare. Inoltre, tale modo di consultazione non è possibile solo nei casi in

cui il quorum non è stato raggiunto in una precedente assemblea dei creditori,

ma anche in caso di urgenza. Nel caso di specie, si può certo discutere se la

questione delle spese di deposito delle pietre preziose sia davvero un motivo

di particolare urgenza (cfr. supra ad cons. 4.2b i.f.). In ogni caso, non si

può ritenere che in questa valutazione l’Ufficio abbia manifestamente abusato

del suo potere di apprezzamento (cfr. Merkt,

op. cit., n. 4 i.f. ad art. 255a). E si può ribadire che la ricorrente non ha

specificato quale pregiudizio le abbia causato il modo di procedere scelto

dall’amministrazione del fallimento (cfr. supra cons. 4b).

9.

A

mente della ricorrente, la rivendicazione di M__________ è assolutamente

incomprensibile, viola il principio della buona fede, non è comprovata e

contraddice una dichiarazione 20 novembre 1995 a firma di __________ G__________

nonché successive dichiarazioni dello stesso fallito; inoltre, l’asserito

trapasso dal fallito alla società __________, diventata poi M__________,

sarebbe inefficace, in quanto il trasferimento del possesso sarebbe intervenuto

mediante “longa manu traditio” senza che l’alienante avesse il possesso

immediato delle pietre preziose in violazione dell’art. 924 cpv. 1 CC (ricorso,

ad 13).

Già si è detto in precedenza (ad cons. 3) che la proposta di

rinuncia dell’amministrazione fallimentare non è un provvedimento impugnabile

ai sensi dell’art. 17 LEF bensì una semplice proposta i cui motivi non possono

pertanto essere criticati in sede di ricorso. La ricorrente potrà far valere i

suoi argomenti nella procedura giudiziaria predisposta a tale scopo. Per il

medesimo motivo, va anche respinta – perché relativa a fatti irrilevanti per la

procedura in oggetto – la conclusione (n. 5) tendente all’interrogatorio di __________

G__________.

10.

La

domanda tendente ad obbligare l’CO 1 ad impartire a M__________ un termine di

20.

giorni per promuovere azione di rivendicazione (conclusione n. 4) è invece giustificata,

ancorché prematura.

Visto che

la maggioranza dei creditori non si è opposta alla proposta dell’CO 1, quest’ultimo

dovrà infatti impartire alla rivendicante il termine di 20 giorni di cui

all’art. 242 cpv. 2 LEF (cfr. Gilliéron,

op. cit., n. 49 ad art. 242) affinché promuova azione di rivendicazione non

contro la massa bensì contro i tre cessionari.

11.

A

sostegno della richiesta di trasferimento della “__________ Collection” alla

Banca dello Stato del Cantone Ticino, la ricorrente allega che le condizioni

per l’accesso alla cassetta di sicurezza, ovvero l’uso di due chiavi, la

presentazione del certificato originale di deposito e la firma del depositario __________

V__________, non costituirebbero una sicurezza sufficiente (ricorso, ad 7).

La

ricorrente misconosce però che il provvedimento impugnato non verte affatto su detta

richiesta, la quale non risulta essere stata sottoposta all’Ufficio prima

dell’inoltro del ricorso. In assenza di un provvedimento impugnabile o di un

diniego di giustizia, la censura è irricevibile.

Aggiuntivamente,

occorre comunque rilevare che la ricorrente ha messo in dubbio l’efficacia

soltanto di due delle tre misure di sicurezza, omettendo di evidenziare che le

chiavi della cassetta di sicurezza sono ora in possesso dell’UEF di

Bassersdorf, per conto dell’CO 1. D’altronde, la situazione attuale perdura dal

1996.

(con la sola differenza che fino a giugno 2006 le chiavi erano in possesso

del Ministero pubblico ticinese). La ricorrente potrà comunque riproporre la

sua domanda direttamente all’amministrazione del fallimento, fermo restando che

la massa non pare disporre delle liquidità necessarie al pagamento delle spese

di trasferimento, dell’IVA e dei costi bancari che la misura richiesta

comporterebbe.

12.

Ricordate

le sue precedenti richieste 22 aprile 2001, 14 marzo e 26 giugno 2006, la ricorrente

chiede anche che l’amministrazione fallimentare faccia eseguire una perizia sul

valore della collezione a norma dell’art. 227 LEF (ricorso, ad 9).

a) In

realtà, come peraltro ammesso dalla ricorrente, l’CO 1, il 23 marzo 2006 (cfr.

doc. U), si è già determinato sulla richiesta 14 marzo 2006, indicando che “la

stessa potrà eventualmente venire accolta dal momento in cui le pietre

confluiranno nella massa fallimentare, e pertanto unicamente dopo una decisione

di dissequestro”. La ricorrente non ha contestato tale provvedimento e così ha

anche rinunciato alla sua richiesta 22 aprile 2001 (qualora non si dovesse già

dedurne l’abbandono a causa del lungo periodo – quasi cinque anni – trascorso

senza nuovo sollecito). Dopo la revoca del sequestro penale, avvenuta il 6

giugno 2006, RI 1 non risulta aver formalmente ribadito la domanda di stima.

Nel suo scritto 26 giugno 2006, si è infatti limitata a comunicare all’Ufficio

“che sarebbe opportuno procedere alla vendita delle pietre”. Sotto questo punto

di vista, non si può rimproverare all’Ufficio un diniego di giustizia ai sensi

dell’art. 17 cpv. 3 LEF.

b) Ciò

posto, è pur vero che l’art. 227 LEF prescrive che si indichi nell’inventario

il valore di stima di ogni singolo attivo. Questa prescrizione, che l’amministrazione

del fallimento deve applicare d’ufficio, vale anche per gli attivi rivendicati

da terzi (cfr. Lustenberger, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 227; Gilliéron, op. cit., n. 5, 15, e 20 ad

art. 227; Vouilloz, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 227). Nel caso

concreto, dopo la revoca del sequestro penale, l’Ufficio avrebbe quindi dovuto

riesaminare la sua decisione, presa all’inizio della procedura di fallimento, di

aspettare l’esito della procedura penale per stimare le pietre preziose

(decisione che venne formalizzata con l’indicazione pro memoria [“p.M.”]

apposta nell’inventario). Ora, non risulta che lo abbia fatto e comunque non ha

comunicato ai creditori un’eventuale decisione di conferma della decisione protocollata

nell’inventario. La ricorrente è pertanto legittimata a

censurare l’assenza di decisione da parte dell’Ufficio (art. 17 cpv. 3 LEF).

Non compete tuttavia all’autorità di vigilanza di ordinare all’Ufficio di

procedere ad una perizia del valore della “__________ Collection”. Spetta

infatti anzitutto all’amministrazione del fallimento decidere, se la perizia

richiesta è indispensabile (o se i documenti agli atti non permettono già di

determinare il valore di realizzazione delle pietre preziose) e,

sussidiariamente, se le risorse della massa sono sufficienti a coprire i costi

presumibili della perizia o se devono essere anticipati – o addirittura

sopportati – da chi la chiede (cfr. Jeandin/Casonato,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 17 e 21 ad art. 262): in caso di mancato

anticipo, l’Ufficio potrebbe validamente rifiutare di dare seguito alla misura

richiesta. A questo stadio della procedura, la Camera deve quindi limitarsi ad invitare

l’Ufficio a determinarsi sul valore di realizzazione della “__________

Collection”.

c) La

ricorrente sostiene che la stima delle pietre preziose avrebbe dovuto

intervenire prima dell’avvio della procedura di rivendicazione ai sensi

dell’art. 242 LEF, perché la decisione dei creditori

sulla cessione del diritto di contestare la rivendicazione potrebbe dipendere

dal valore delle pietre preziose.

La

censura è condivisibile per quanto concerne la posizione della ricorrente. Non

vi sono per contro motivi – in particolare di ordine pubblico giusta l’art. 22

LEF – per annullare il provvedimento impugnato, giacché lo stesso è stato

approvato (almeno implicitamente) da tutti gli altri creditori. Onde tenere

conto degli interessi della ricorrente, appare sufficiente che l’Ufficio

impartisca alla rivendicante il termine dell’art. 242 cpv. 2 LEF (cfr. supra ad

cons. 10) solo dopo la fine della procedura di stima delle pietre preziose,

così da permettere alla ricorrente, se necessario, di ritirare la sua richiesta

di cessione prima dell’eventuale avvio della procedura giudiziaria di

rivendicazione. In tal modo viene anche evasa la critica ricorsuale relativa

alla durata – ritenuta troppo breve – del termine impartito dall’Ufficio nella

circolare impugnata (cfr. ricorso, p. 10 ad 11).

13.

La

ricorrente ribadisce inoltre la sua richiesta di convocazione urgente della

delegazione dei creditori già formulata il 14 marzo 2006 (ricorso, ad 8, e doc.

T).

RI 1

omette però di precisare che l’CO 1, con scritto 24 marzo 2006 (doc. U), ha

respinto tale richiesta, ritenuta inutile a quello stadio della procedura (le

pietre erano allora ancora sotto sequestro penale), in quanto non era stata

presentata dalla delegazione “in corpore”. La ricorrente non allega di aver contestato

questo provvedimento né di aver rinnovato la sua richiesta successivamente. Ma

soprattutto, si evince dall’incarto

che la

delegazione dei creditori, nella persona del patrocinatore della ricorrente

(l’altro membro sembra aver perso la qualità di delegato in seguito al

pagamento – nel 2003 – delle pretese del creditore che rappresentava), si è “riunita”

il 20 luglio 2006 (cfr. fascicolo “delegazione dei creditori”). Il ricorso è

pertanto inammissibile pure su questo punto.

14.

La

ricorrente si duole di un diniego di giustizia da parte dell’amministrazione

fallimentare, perché essa non avrebbe dato seguito alla sua domanda tendente

all’assunzione d’informazioni sulla sostanza del fallito, formulata con scritto

19.

aprile 2000 e ribadita alla prima assemblea dei creditori del 28 novembre

2000.

(ricorso, ad 10).

È bene

ricordare che la richiesta 19 aprile 2000 (doc. E) è stata formulata a un

momento in cui l’Ufficio ipotizzava una sospensione del fallimento per mancanza

di attivo e quindi è stata superata dalla successiva decisione di continuare la

liquidazione nella forma ordinaria. Dagli atti (fascicolo “inventario”) si

evince inoltre che dopo la prima assemblea dei creditori, in cui l’avv. RA 1 aveva

chiesto di completare l’interrogatorio con l’audizione dei responsabili della

società V__________ (cfr. doc. Z), l’amministrazione del fallimento ha

interpellato quest’ultima e ha ricevuto in risposta, il 19 luglio 2001, estratti

relativi a conti in oro e argento che il fallito aveva aperto presso questa

società dopo l’apertura del fallimento. La documentazione non consente però di determinare

se PI 1 aveva agito per conto proprio o a titolo fiduciario. Il lungo tempo

trascorso dopo tale accertamento senza ulteriori interventi della ricorrente

potrebbe far pensare che la questione sia stata risolta. In queste condizioni,

non si può rimproverare all’Ufficio alcun diniego di giustizia. Rimane comunque

salva la facoltà per la ricorrente di ulteriormente riproporre le sue richieste

– debitamente precisate – direttamente all’amministrazione del fallimento, pur

ricordando che le misure d’istruzione relative alla questione della proprietà

delle pietre preziose sono fondamentalmente di competenza del giudice civile

(cfr. supra ad cons. 10).

15.

La ricorrente

chiede anche la convocazione di un’assemblea dei creditori, che abbia a

decidere la sostituzione dell’avv. __________ nella delegazione dei creditori e

a dare non meglio precisate istruzioni all’amministrazione del fallimento

(ricorso, ad 14 e conclusione n. 5).

Anche

tale domanda non risulta essere stata sottoposta all’amministrazione

fallimentare prima del ricorso ed è quindi irricevibile, fermo restando che

essa potrà essere ulteriormente ripresentata, quella volta direttamente

all’Ufficio.

16.

Nella

motivazione (ricorso, ad 14), la ricorrente esprime la sua sorpresa per aver

scoperto ultimamente che diversi crediti insinuati nel fallimento sono stati

pagati mentre altri, nuovi, sono stati successivamente insinuati. Non trae però

nessuna conseguenza da tale osservazione, se non – forse – la necessità di

convocare un’assemblea dei creditori. Si può, a questo proposito, rinviare a

quanto espresso al considerando precedente.

17.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati

gli art. 17, 20a, 227, 237 cpv. 3, 242, 255a, 260 LEF, 39 cpv. 1 48 cpv.

2.

RUF, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso 16 novembre 2006 di RI 1, __________

(B), è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, è ordinato all’CO 1 di procedere come indicato al considerando 12

b) della presente decisione.

1.2

Appena

il provvedimento di cui al dispositivo n. 1.1 sia diventato definitivo, l’CO 1

impartirà alla società M__________, __________ (Canada), un termine di 20

giorni per promuovere azione di rivendicazione delle summenzionate pietre

preziose nei confronti dei cessionari del diritto di contestazione della massa.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

avv. RA 2, __________;

avv. RA 3, __________;

Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;

__________, sede.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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