15.2006.127
Rappresentanza da parte di società non fiduciaria. Opposizione per non ritorno a miglior fortuna.
12 febbraio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2006.127
Data decisione, Autorità:
12.02.2007, CEF
Titolo:
Rappresentanza da parte di società non fiduciaria. Opposizione per non ritorno a miglior fortuna.
NON RIOTORNO A MIGLIOR FORTUNA
RAPPRESENTANZA
art. 25 LALEF
LEF
art. 22 LEF
art. 27 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 75 cpv. 2 LEF
art. 265a LEF
art. 5 cpv. 1 let. d LFID
Incarto n.
15.2006.127
Lugano
12 febbraio
2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 novembre 2006 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
PI 3
rappr. daRA 2
in tema
di rappresentanza e di opposizione per carenza del presupposto del ritorno a
miglior fortuna;
viste
le osservazioni preliminari 21 novembre 2006 e le osservazioni 11 dicembre 2006
dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 21 novembre 2006 di non concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto:
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ del 22 agosto 2005 dell’CO 1 PI 3 procede
contro RI 1 per l’incasso di fr. 6'978.95 oltre accessori. L’escussa ha
interposto al momento della notifica, avvenuta il 29 agosto 2005, immediata opposizione
al precetto. Con scritto 8 settembre 2005 RI 1 ha precisato all’Ufficio che
l’opposizione “deve essere motivata al creditore col mio non ritorno a miglior
fortuna dopo il fallimento a mio carico liquidato nel 2003”.
B.
L’CO 1 ha reputato
tardiva l’opposizione di non
ritorno a miglior fortuna e pertanto non l’ha trasmessa al giudice del luogo dell’esecuzione .
C. Con
pronunciato 11 novembre 2005 (incarto n. EF.2005 __________), cresciuto in giudicato,
il Segretario assessore della Pretura di __________, statuendo su istanza 31
agosto 2005 di PI 3, ha rigettato l’opposizione dell’escussa argomentando che
l’istante fonda la propria pretesa su un attestato di carenza beni emesso il 22
settembre 1999 e che tale documento costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione. Il Segretario assessore, non essendo stato ritualmente adito
al riguardo, non si è invece occupato della questione a sapere se l’escussa sia
ritornata a miglior fortuna.
D.
Nell’ambito di altre procedure esecutive
promosse contro la ricorrente, il 12 ottobre 2006 l’CO 1 ha proceduto al
pignoramento del reddito nei confronti di RI 1, determinando il minimo
d’esistenza mensile della debitrice in fr. 2108.80 e stabilendo la trattenuta
del salario eccedente tale importo.
E. Il
6 novembre 2006 PI 3 ha presentato domanda di continuazione della procedura esecutiva
n. __________. Non essendo ancora decorsi trenta giorni dall’esecuzione del
pignoramento del 12 ottobre 2006, la procedente ha potuto parteciparvi. Il
verbale relativo è stato intimato alle parti il 15 novembre 2006.
F. Con
tempestivo ricorso 20 novembre 2006 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del
12 ottobre 2006 in quanto riferito all’esecuzione n. __________, atteso che nel
2003 ella sarebbe stata soggetta ad una procedura di autofallimento.
La
ricorrente rileva pure che la rappresentante della creditrice, la spettabileRA
2, non potrebbe incassare crediti per conto terzi perché non sarebbe una
società fiduciaria. A conferma di quanto asserito RI 1 ha prodotto lo scritto
19 settembre 2005 del Consiglio di vigilanza sull’esercizio delle professioni
di fiduciario dal quale emerge che RA 2 non è una società fiduciaria ai sensi
della Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario e per tale ragione non
potrebbe procedere all’attività di incasso di crediti.
G. Con
osservazioni preliminari 21 novembre 2006 e con osservazioni 11 dicembre 2006
l’CO 1 ha postulato la reiezione del gravame, evidenziando in particolare che
l’opposizione di RI 1 per non ritorno a miglior fortuna sarebbe tardiva perché trasmessagli
solo l’8 settembre 2006 (recte: l’8 settembre 2005, come emerge sia dallo
scritto contenente l’opposizione che dal timbro dell’CO 1 ivi apposto e recante
la data della ricezione avvenuta il giorno successivo 9 settembre 2005).
Considerato
Considerandi
1.
a) La
ricorrente ha argomentato che la rappresentante della creditrice, spettabile RA
2, non potrebbe incassare crediti per conto terzi in quanto non sarebbe una
società fiduciaria ai sensi della Legge sull’esercizio delle professioni di
fiduciario (Lfid).
b) Giusta
l'art. 27 LEF, i Cantoni possono disciplinare la funzione di rappresentante a
titolo professionale delle persone interessate nel procedimento esecutivo. Il
Canton Ticino non ha fatto uso di tale competenza nemmeno all’art. 5 cpv. 1 lett.
d) Lfid, atteso che tale norma si limita a precisare chi, conformemente alla
legge, è considerato fiduciario commercialista. La rappresentanza, anche professionale,
davanti agli Uffici del Cantone è pertanto libera. Anche il rinvio dell'art.
25.
LALEF al Codice di procedura civile, e in particolare agli art. 64 e 64a
CPC, vale solo per le procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimento
(cfr. titolo IV della LALEF) (CEF 21 ottobre 2004 in 15.2004.139).
2.
a) Per l’art. 75 cpv. 2 LEF il debitore che contesta di essere
ritornato a miglior fortuna deve dichiararlo esplicitamente nell’opposizione,
altrimenti si reputa che egli abbia rinunciato a tale eccezione. Per i
combinati art. 74 cpv. 1 e 75 cpv. 2 LEF l’eccezione di non ritorno a miglior
fortuna va formulata nel termine per fare opposizione al precetto, al più tardi
quindi entro dieci giorni dalla sua notificazione, riservato l’art. 33 cpv. 4
LEF. L’opponente può ritirare in ogni tempo la propria opposizione e fino alla
scadenza del termine di dieci giorni la può anche modificare, indipendentemente
dalla circostanza che la stessa sia già stata comunicata al creditore (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 74).
b) Nel caso di specie il precetto esecutivo n. __________ è stato
notificato a RI 1 il 29 agosto 2005. Al momento della notifica l’escussa ha
interposto immediata opposizione. Con scritto 8 settembre 2005, giunto
all’Ufficio il giorno successivo, l’escussa ha poi precisato che l’opposizione
interposta al precetto “deve essere motivata al creditore col mio non ritorno a
miglior fortuna dopo il fallimento a mio carico liquidato nel 2003”. L’eccezione di non ritorno a miglior fortuna, formulata dalla
debitrice con lo scritto dell’8 settembre 2005 è tempestiva perché sollevata proprio alla scadenza, ma comunque nel termine
di dieci giorni dalla notificazione del PE. L’Ufficio avrebbe pertanto dovuto
trasmettere l’eccezione al giudice del luogo dell’esecuzione (art. 265a cpv. 1
primo periodo LEF) che avrebbe dovuto determinarsi nell’ambito della specifica
procedura stabilita dall’art. 265a LEF.
c) La
continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente
rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (CEF 19
aprile 2005 [15.2005.27] e rif. ivi; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 p. 167 ad art. 22; Bessenich, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 78; Gilliéron,
op. cit., n. 11 ad art. 78; Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 28 ad art. 22). Ne consegue che l’escusso può far valere in ogni
tempo che la sua opposizione non è stata validamente rigettata, cosa che in
concreto RI 1 ha fatto presentando ricorso il 20 novembre 2006. Il pignoramento del 12 ottobre 2006 deve pertanto essere annullato
d’ufficio per quanto riguarda l’esecuzione n. __________ promossa da PI 3: a favore
degli altri creditori procedenti il pignoramento rimane invece valido. All’CO 1 è pure ordinata l’immediata trasmissione dell’opposizione di non
ritorno a miglior fortuna al giudice del luogo dell’esecuzione (art. 265a cpv. 1
primo periodo LEF) affinché proceda conformemente all’art. 265a cpv. 2 e 3 LEF.
3.
Il ricorso 20 novembre 2006 di RI 1, __________, è pertanto accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi;
richiamati
gli art. 17, 22, 27, 74 cpv. 1, 75 cpv. 2, 265a LEF, 25 LALEF; 5 cpv. 1 lett.
d) Lfid; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 20 novembre 2006 di RI 1, __________, è accolto.
1.1
E’ annullato il pignoramento 12 ottobre 2006
dell’CO 1 contro RI 1 limitatamente all’esecuzione n. __________ promossa da PI
3.
1.2
E’
fatto ordine all’CO 1 di trasmettere l’opposizione di
data 8 settembre 2005 di non ritorno a miglior fortuna sollevata da RI 1 nella
procedura esecutiva n. __________ al giudice del luogo dell’esecuzione.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
- RI 1, __________;
- RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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