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Decisione

15.2006.13

Rimunerazione amministrazione speciale del fallimento e delegazione dei creditori. IVA non dovuta.

21 febbraio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

fallimento in oggetto è aperto dall’8 settembre 1997.

Il 3 dicembre 1997, la prima assemblea dei creditori ha nominato IS

1 in qualità di amministratrice speciale del fallimento e gli avv. __________ e

__________ quali membri della “commissione di vigilanza” (recte: delegazione

dei creditori).

B. Il

15 novembre 1999, l’amministratrice del fallimento ha depositato uno stato di

riparto provvisorio relativo a un importo di fr. 80'000.-- (dopo deduzione di

fr. 46'602,24 di competenze e spese di liquidazione), che ha permesso il

versamento di un dividendo del 65,98% ai creditori di prima classe. Per svista,

le note d’onorario dell’amministratrice speciale e dei membri della delegazione

dei creditori non sono state sottoposte a questa Camera prima del deposito dello

stato di riparto.

C. L’amministratrice

del fallimento ha ora predisposto lo stato di riparto definitivo, che prevede

il versamento a favore dei creditori di un ulteriore importo di fr. 22'650,99,

dopo deduzione di competenze e spese di liquidazione supplementari per fr.

51'045,40. Il dividendo dei creditori di prima classe aumenterà così al 84,92%

(+18,94%).

D. Con

l’istanza in esame, IS 1 sottopone per approvazione la sua nota d’onorario, che

si presenta così:

Onorario (ore 178,25 a fr. 120.--/ora) fr. 21'390.--

Trasferte

(km 132 a fr. 2.--/km) fr. 264.--

Prestazioni

a corpo fr. 3'860.--

Prestazioni

di segretariato (lettere) fr. 2'216.--

Fotocopie

(768 a fr. 0,30) fr. 230,40

Telefoni

e diversi fr. 500.--

fr. 28'460,40

– acconto

21 gennaio 2000 (fr. 10'000.--)

IVA

7,6% su fr. 28'460,40 fr. 2'163.--

Totale fr. 20'623,40

E. Così

come richiesto da questa Camera, IS 1, il 15 gennaio 2006, ha prodotto le note

d’onorario dei membri della delegazione dei creditori, che ammontano ognuna a

fr. 1'495.--, oltre fr. 112’10 d’IVA (a 7,5%), pari a 11½ ore a fr. 130.--/ora

per le prestazioni fornite in occasione di 4 riunioni della delegazione, che

hanno avuto luogo il 1° aprile 1998, il 17 novembre 1998, il 19 maggio 1999 e il

1° luglio 1999, nonché nell’ambito di diversi colloqui telefonici.

Considerando in diritto

1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per

il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento

(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver

diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),

dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla

competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta

particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede

tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun

provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono

limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad

art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso

dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).

Considerandi

2.

L’art.

47.

OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure

complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

2.1

Giusta

l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della

fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle

difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo

impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà

aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che

speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

OTLEF).

2.2

Con

“tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla

complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in

attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il

rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra

altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché

necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi

che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea

di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo

misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di

segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie

di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel

potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III

617.

ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di

complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione),

mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004

[15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,

op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

2.3

L’autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si

giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF, nonché l’importo della

rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa

della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato

spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120

III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

2.4

Riservata

la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta

all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte

dall’amministrazione speciale.

3.

Nel

caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi

dell’art. 47 OTLEF, in considerazione dell’entità e della composizione

dell’attivo (inventario di 234 posizioni per un valore di stima totale di fr.

29'697.-- e 32 crediti per un importo nominale di fr. 475'223,95).

3.1

Dai

dati forniti dall’amministratrice speciale risulta che il suo impegno

complessivo è stato di 178,25 ore, oltre a prestazioni a corpo (riunioni della

delegazione dei creditori, seconda assemblea dei creditori, contabilità e

preparazione delle pubblicazioni FUSC e FUC) per un importo di fr. 3'860.--

(pari a circa 32 ore a fr. 120.--), che corrispondono a circa 26 giorni

lavorativi di 8 ore su un periodo che si estende su un po’ più di 7 anni.

3.2

La

tariffa oraria esposta dall’amministratrice per le proprie prestazioni (fr. 120.--/ora)

è conforme a quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale.

L’istante ha poi correttamente tenuto conto in modo separato delle

prestazioni di segretariato, rimunerate in ragione di fr. 8.-- per ogni

scritto, ciò che è ammissibile, dal momento che tale costo corrisponde alla

tassa prevista all’art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF per la stesura di atti la cui

tariffa non è esplicitamente regolata dall’ordinanza.

L’importo

a corpo di fr. 1'940.-- (pari a un po’ più di 16 ore a fr. 120.--/ora) per

“registrazione contabilità e oper. pagamento” può anche essere ammesso, seppure

la legge non prescriva la tenuta della contabilità del fallito, bensì l’allestimento

di un “mastro” (conto corrente delle operazioni di cassa e di deposito) e di un

“conto tasse e spese” (art. 1 n. 3, 2 n. 11, 17-18, 24 e 97 RUF). La

contabilità presentata dall’amministratrice speciale consente infatti di

ricavare i dati prescritti dalla legge, ancorché in una forma diversa e di meno

immediata comprensione.

3.3

Complessivamente,

le ore lavorative indicate dall’amministratrice speciale e la loro ripartizione

tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto riguardo alle

circostanze concrete della procedura.

Per il

resto, il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome l’importo

degli onorari dell’amministrazione (fr. 27'466.--) rappresenta circa il 19% del

ricavato netto (pari a fr. 142'461,74, ossia: fr. 153'696,39 [ricavato lordo] –

fr. 7'243,35 [spese esecutive] – fr. 3'991,30 [spese di realizzazione

dell’inventario], cfr. conti n° 4706 e 4609).

3.4

Giusta

l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli organi dell’esecuzione forzata non sono assoggettati

all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni effettuate

nell’esercizio della loro sovranità (cfr. promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione

e fallimenti” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, ad n° 10,

pubblicato in BlSchK 2001, pp. 37 s.). Ciò vale anche per l’imposta sulle

prestazioni fornite prima del 1° gennaio 2001 (data dell’entrata in vigore

della LIVA), siccome l’art. 17 cpv. 4 della precedente Ordinanza concernente

l’imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994 aveva lo stesso contenuto

dell’art. 23 cpv. 1 LIVA (cfr. X. Oberson,

Droit fiscal suisse, 1a ed., Basilea 1998, n. 116 ad § 16; F. Frontini/T. Held, Imposta sul valore

aggiunto (IVA), in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, Bellinzona 1999, p.

446.

ad 4.1). La posta di fr. 2'163.-- relativa all’IVA va di conseguenza depennata.

4.

Secondo

l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per

il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--

per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate

fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la

tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.

Nel caso

concreto, i membri della delegazione dei creditori sono stati rimunerati

secondo una tariffa (fr. 130.--/ora) superiore a quella prevista dall’art. 46

OTLEF. Visto il carattere complesso riconosciuto alla procedura fallimentare in

esame (cfr. supra cons. 3), la tariffa adottata, peraltro conforme a quella

riconosciuta da questa Camera, risulta ammissibile. Il dispendio orario appare

congruo all’importanza del fallimento. La rimunerazione della delegazione dei

creditori va pertanto determinata secondo le cifre di cui alle note d’onorario

degli avv. __________ e __________, fatta eccezione dell’IVA, la quale non è

dovuta e deve quindi essere depennata (cfr. supra cons. 3.4).

Richiamati

gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;

pronuncia:

1.

L’istanza

25.

novembre 2005 di IS 1, __________, è parzialmente accolta.

2.

La

rimunerazione dell’amministratrice speciale del fallimento di PI 1, __________,

per il periodo dal 3 dicembre 1997 sino alla chiusura del fallimento, è determinata

come segue:

Onorario fr. 27'466.--

a tempo: 178,25 a fr. 120.--/ora fr. 21'390.--

a corpo fr. 3'860.--

prestazioni di segretariato (lettere) fr. 2'216.--

Spese fr. 994,40

trasferte (km 132 a fr. 2.--/km) fr. 264.--

– fotocopie

(768 a fr. 0,30) fr. 230,40

– telefoni

e diversi fr. 500.--

Totale

onorari e spese fr. 28'460,40

3.

La

rimunerazione dei membri della delegazione dei creditori, avv. __________ e __________,

è determinata in fr. 1'495.-- per ogni membro.

4.

Il

progetto di stato di riparto definitivo va modificato nel senso dei dispositivi

n. 2 e 3.

5.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

6.

Intimazione

a: – IS 1, __________;

avv. __________, __________;

avv. __________, __________.

Comunicazione

all’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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