15.2006.13
Rimunerazione amministrazione speciale del fallimento e delegazione dei creditori. IVA non dovuta.
21 febbraio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2006.13
Data decisione, Autorità:
21.02.2006, CEF
Titolo:
Rimunerazione amministrazione speciale del fallimento e delegazione dei creditori. IVA non dovuta.
SPESE ESECUTIVE
art. 23 cpv. 1 LIVA
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2006.13
Lugano
21 febbraio
2006
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 25 novembre 2005 di
IS 1
tendente
alla determinazione della sua rimunerazione quale amministratrice speciale del fallimento
di
PI 1, __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
fallimento in oggetto è aperto dall’8 settembre 1997.
Il 3 dicembre 1997, la prima assemblea dei creditori ha nominato IS
1 in qualità di amministratrice speciale del fallimento e gli avv. __________ e
__________ quali membri della “commissione di vigilanza” (recte: delegazione
dei creditori).
B. Il
15 novembre 1999, l’amministratrice del fallimento ha depositato uno stato di
riparto provvisorio relativo a un importo di fr. 80'000.-- (dopo deduzione di
fr. 46'602,24 di competenze e spese di liquidazione), che ha permesso il
versamento di un dividendo del 65,98% ai creditori di prima classe. Per svista,
le note d’onorario dell’amministratrice speciale e dei membri della delegazione
dei creditori non sono state sottoposte a questa Camera prima del deposito dello
stato di riparto.
C. L’amministratrice
del fallimento ha ora predisposto lo stato di riparto definitivo, che prevede
il versamento a favore dei creditori di un ulteriore importo di fr. 22'650,99,
dopo deduzione di competenze e spese di liquidazione supplementari per fr.
51'045,40. Il dividendo dei creditori di prima classe aumenterà così al 84,92%
(+18,94%).
D. Con
l’istanza in esame, IS 1 sottopone per approvazione la sua nota d’onorario, che
si presenta così:
Onorario (ore 178,25 a fr. 120.--/ora) fr. 21'390.--
Trasferte
(km 132 a fr. 2.--/km) fr. 264.--
Prestazioni
a corpo fr. 3'860.--
Prestazioni
di segretariato (lettere) fr. 2'216.--
Fotocopie
(768 a fr. 0,30) fr. 230,40
Telefoni
e diversi fr. 500.--
fr. 28'460,40
– acconto
21 gennaio 2000 (fr. 10'000.--)
IVA
7,6% su fr. 28'460,40 fr. 2'163.--
Totale fr. 20'623,40
E. Così
come richiesto da questa Camera, IS 1, il 15 gennaio 2006, ha prodotto le note
d’onorario dei membri della delegazione dei creditori, che ammontano ognuna a
fr. 1'495.--, oltre fr. 112’10 d’IVA (a 7,5%), pari a 11½ ore a fr. 130.--/ora
per le prestazioni fornite in occasione di 4 riunioni della delegazione, che
hanno avuto luogo il 1° aprile 1998, il 17 novembre 1998, il 19 maggio 1999 e il
1° luglio 1999, nonché nell’ambito di diversi colloqui telefonici.
Considerando in diritto
1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per
il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento
(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver
diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),
dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla
competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta
particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede
tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun
provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono
limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad
art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso
dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).
Considerandi
2.
L’art.
47.
OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure
complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1
Giusta
l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della
fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà
aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che
speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF).
2.2
Con
“tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla
complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in
attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il
rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra
altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché
necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi
che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea
di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo
misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di
segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie
di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel
potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III
617.
ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di
complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione),
mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004
[15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,
op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).
2.3
L’autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si
giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF, nonché l’importo della
rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa
della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato
spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120
III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
2.4
Riservata
la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta
all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte
dall’amministrazione speciale.
3.
Nel
caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi
dell’art. 47 OTLEF, in considerazione dell’entità e della composizione
dell’attivo (inventario di 234 posizioni per un valore di stima totale di fr.
29'697.-- e 32 crediti per un importo nominale di fr. 475'223,95).
3.1
Dai
dati forniti dall’amministratrice speciale risulta che il suo impegno
complessivo è stato di 178,25 ore, oltre a prestazioni a corpo (riunioni della
delegazione dei creditori, seconda assemblea dei creditori, contabilità e
preparazione delle pubblicazioni FUSC e FUC) per un importo di fr. 3'860.--
(pari a circa 32 ore a fr. 120.--), che corrispondono a circa 26 giorni
lavorativi di 8 ore su un periodo che si estende su un po’ più di 7 anni.
3.2
La
tariffa oraria esposta dall’amministratrice per le proprie prestazioni (fr. 120.--/ora)
è conforme a quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale.
L’istante ha poi correttamente tenuto conto in modo separato delle
prestazioni di segretariato, rimunerate in ragione di fr. 8.-- per ogni
scritto, ciò che è ammissibile, dal momento che tale costo corrisponde alla
tassa prevista all’art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF per la stesura di atti la cui
tariffa non è esplicitamente regolata dall’ordinanza.
L’importo
a corpo di fr. 1'940.-- (pari a un po’ più di 16 ore a fr. 120.--/ora) per
“registrazione contabilità e oper. pagamento” può anche essere ammesso, seppure
la legge non prescriva la tenuta della contabilità del fallito, bensì l’allestimento
di un “mastro” (conto corrente delle operazioni di cassa e di deposito) e di un
“conto tasse e spese” (art. 1 n. 3, 2 n. 11, 17-18, 24 e 97 RUF). La
contabilità presentata dall’amministratrice speciale consente infatti di
ricavare i dati prescritti dalla legge, ancorché in una forma diversa e di meno
immediata comprensione.
3.3
Complessivamente,
le ore lavorative indicate dall’amministratrice speciale e la loro ripartizione
tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto riguardo alle
circostanze concrete della procedura.
Per il
resto, il rapporto costi/benefici è globalmente sostenibile, siccome l’importo
degli onorari dell’amministrazione (fr. 27'466.--) rappresenta circa il 19% del
ricavato netto (pari a fr. 142'461,74, ossia: fr. 153'696,39 [ricavato lordo] –
fr. 7'243,35 [spese esecutive] – fr. 3'991,30 [spese di realizzazione
dell’inventario], cfr. conti n° 4706 e 4609).
3.4
Giusta
l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli organi dell’esecuzione forzata non sono assoggettati
all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni effettuate
nell’esercizio della loro sovranità (cfr. promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione
e fallimenti” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, ad n° 10,
pubblicato in BlSchK 2001, pp. 37 s.). Ciò vale anche per l’imposta sulle
prestazioni fornite prima del 1° gennaio 2001 (data dell’entrata in vigore
della LIVA), siccome l’art. 17 cpv. 4 della precedente Ordinanza concernente
l’imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994 aveva lo stesso contenuto
dell’art. 23 cpv. 1 LIVA (cfr. X. Oberson,
Droit fiscal suisse, 1a ed., Basilea 1998, n. 116 ad § 16; F. Frontini/T. Held, Imposta sul valore
aggiunto (IVA), in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, Bellinzona 1999, p.
446.
ad 4.1). La posta di fr. 2'163.-- relativa all’IVA va di conseguenza depennata.
4.
Secondo
l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per
il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--
per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate
fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la
tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.
Nel caso
concreto, i membri della delegazione dei creditori sono stati rimunerati
secondo una tariffa (fr. 130.--/ora) superiore a quella prevista dall’art. 46
OTLEF. Visto il carattere complesso riconosciuto alla procedura fallimentare in
esame (cfr. supra cons. 3), la tariffa adottata, peraltro conforme a quella
riconosciuta da questa Camera, risulta ammissibile. Il dispendio orario appare
congruo all’importanza del fallimento. La rimunerazione della delegazione dei
creditori va pertanto determinata secondo le cifre di cui alle note d’onorario
degli avv. __________ e __________, fatta eccezione dell’IVA, la quale non è
dovuta e deve quindi essere depennata (cfr. supra cons. 3.4).
Richiamati
gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;
pronuncia:
1.
L’istanza
25.
novembre 2005 di IS 1, __________, è parzialmente accolta.
2.
La
rimunerazione dell’amministratrice speciale del fallimento di PI 1, __________,
per il periodo dal 3 dicembre 1997 sino alla chiusura del fallimento, è determinata
come segue:
Onorario fr. 27'466.--
–
a tempo: 178,25 a fr. 120.--/ora fr. 21'390.--
–
a corpo fr. 3'860.--
–
prestazioni di segretariato (lettere) fr. 2'216.--
Spese fr. 994,40
–
trasferte (km 132 a fr. 2.--/km) fr. 264.--
– fotocopie
(768 a fr. 0,30) fr. 230,40
– telefoni
e diversi fr. 500.--
Totale
onorari e spese fr. 28'460,40
3.
La
rimunerazione dei membri della delegazione dei creditori, avv. __________ e __________,
è determinata in fr. 1'495.-- per ogni membro.
4.
Il
progetto di stato di riparto definitivo va modificato nel senso dei dispositivi
n. 2 e 3.
5.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
6.
Intimazione
a: – IS 1, __________;
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
all’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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