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Decisione

15.2006.131

Congiunzione di ricorsi. Ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Concessione di una dilazione.

23 marzo 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ e n. __________ dell’CO 1 del 22 giugno 2005 PI 1 procede

contro RI 1 e contro RI 2 per l’incasso di fr. 11'089.-- oltre accessori.

Ai

precetti esecutivi gli escussi hanno interposto tempestive opposizioni, poi

ritirate all’udienza di rigetto.

B. Il

3 marzo 2006 la creditrice ha chiesto la prosecuzione delle esecuzioni per un

credito di fr. 9'539.-- e il 5 aprile 2006 l’Ufficio ha pignorato presso gli

escussi vari beni mobili.

C. Il

20 novembre 2006 la procedente ha chiesto la vendita di quanto pignorato a

copertura di un credito ora ridottosi a fr. 5'499.25 oltre accessori.

D. Il

23 novembre 2006 l’Ufficio ha comunicato agli escussi la domanda di vendita.

E. Con

tempestivi ricorsi presentati con atto unico il 26 novembre 2006, RI 1 e RI 2

chiedono l’annullamento della comunicazione della domanda di vendita e dell’intera

procedura di vendita dei beni pignorati, atteso che essi avrebbero ridotto il

debito da oltre fr. 15'000.-- a fr. 5'650.-- effettuanto regolari versamenti.

F. Delle

osservazioni 6 febbraio 2007 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

Considerato

Considerandi

1.

a. Più

ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un

solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo

d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il

medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,

possono essere congiunti conformemente agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non

solo quando sviluppino allegazioni fattuali ed in diritto del medesimo tenore

ma anche ove formulino tesi divergenti.

b. Il giudizio di

congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza,

preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura

ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano

comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e

possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio

1999.

[15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a;

cfr. pure Cometta, Commentario

alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6);

c. I

ricorsi 26 novembre 2006 di RI 1 e di RI 2, presentati in un atto unico, in

quanto sviluppano allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore,

possono essere congiunti.

2.

Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la

realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di

un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi,

non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di

realizzazione può anche essere formulata oralmente (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare

la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla

sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L’esecuzione è perenta se la

domanda di realizzazione non é stata fatta nel termine legale o se, ritirata,

non fu più rinnovata (art. 121 LEF). A domanda del debitore la realizzazione si

può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124

cpv. 1 LEF). Effettuato il pignoramento, una volta ricevuta la domanda di

vendita, l’Ufficio avvisa il debitore che il creditore ha domandato la realizzazione

(art. 120 LEF), e vi procede nei modi e nelle forme previste agli articoli 122

segg. LEF.

3.

Nel caso di

specie i ricorrenti argomentano che essi hanno effettuato a favore della

creditrice dei versamenti regolari riducendo così il debito a fr. 5'650.--. A

prescindere dal fatto che gli avvenuti pagamenti sono stati considerati dalla

procedente che, a fronte di un precetto esecutivo emesso per l’incasso di fr.

11'089.--, ha chiesto la vendita per fr. 5'499.25, va rilevato che l'Ufficio di esecuzione non è tenuto a esaminare

l'esistenza e l’ammontare del credito in esecuzione. Infatti il ricorso

dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art. 19 LEF alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, essendo un istituto

di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 1 seg. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109

III 100 cons. 2), ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di

un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il

provvedimento di un organo amministrativo. L'escusso è pertanto nella

possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il

precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o

l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. E. Lebrecht, Basler Kommentar zum

SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).

4.

Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito ad opera dell’Ufficio

il 5 aprile 2006 e il 20 novembre 2006 la creditrice ha presentato -conformemente

all’art. 116 cpv. 1 LEF entro il termine di un anno dall’avvenuto pignoramento-

la domanda di realizzazione. L’Ufficio, dando seguito alla richiesta e

comunicando agli escussi il 23 novembre 2006 la ricezione di tale domanda, ha operato

correttamente, atteso che in assenza di pagamento integrale del credito posto

in esecuzione, la creditrice ben poteva domandare la realizzazione di quanto

pignorato.

In

concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’CO 1. I

ricorsi sono di conseguenza respinti.

5.

A

titolo abbondanziale va ricordato ai ricorrenti che in virtù dell’art. 123 cpv.

1.

LEF se essi rendono verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti

rateali il debito e si impegnano a versare congrui e regolari acconti

all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo il pagamento della prima rata,

potrà differire la realizzazione dei beni pignorati di dodici mesi al massimo.

6.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 19, 116 cpv. 1, 120, 121, 123 cpv. 1, 124 cpv. 1 LEF; 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm; 61 cpv. 2 lett. a,

62.

cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Le

procedure dipendenti dai ricorsi 26 novembre 2006 di RI 1, __________, e RI 2, __________,

sono congiunte.

2.

Il

ricorso 26 novembre 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2.1

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Il

ricorso 26 novembre 2006 di RI 2, __________, è respinto.

3.1

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Intimazione a:

- RI 1, __________;

-

RI 2, __________;

-

PI 1, __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro le presenti

decisioni -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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