15.2006.131
Congiunzione di ricorsi. Ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Concessione di una dilazione.
23 marzo 2007Italiano7 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2006.131
Data decisione, Autorità:
23.03.2007, CEF
Titolo:
Congiunzione di ricorsi. Ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Concessione di una dilazione.
DOMANDA DI REALIZZAZIONE
art. 17 LEF
art. 19 LEF
art. 116 cpv. 1 LEF
art. 120 LEF
art. 121 LEF
art. 123 cpv. 1 LEF
art. 124 cpv. 1 LEF
art. 51 LPAMM
art. 5 cpv. 1 LPR
Incarto n.
15.2006.131
Lugano
23 marzo 2007
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2006 di
RI 1
RI 2
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comunicazione
della domanda di realizzazione nelle esecuzioni n. __________ e n. __________
promosse contro i ricorrenti da
PI 1
viste le osservazioni 6 febbraio 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ e n. __________ dell’CO 1 del 22 giugno 2005 PI 1 procede
contro RI 1 e contro RI 2 per l’incasso di fr. 11'089.-- oltre accessori.
Ai
precetti esecutivi gli escussi hanno interposto tempestive opposizioni, poi
ritirate all’udienza di rigetto.
B. Il
3 marzo 2006 la creditrice ha chiesto la prosecuzione delle esecuzioni per un
credito di fr. 9'539.-- e il 5 aprile 2006 l’Ufficio ha pignorato presso gli
escussi vari beni mobili.
C. Il
20 novembre 2006 la procedente ha chiesto la vendita di quanto pignorato a
copertura di un credito ora ridottosi a fr. 5'499.25 oltre accessori.
D. Il
23 novembre 2006 l’Ufficio ha comunicato agli escussi la domanda di vendita.
E. Con
tempestivi ricorsi presentati con atto unico il 26 novembre 2006, RI 1 e RI 2
chiedono l’annullamento della comunicazione della domanda di vendita e dell’intera
procedura di vendita dei beni pignorati, atteso che essi avrebbero ridotto il
debito da oltre fr. 15'000.-- a fr. 5'650.-- effettuanto regolari versamenti.
F. Delle
osservazioni 6 febbraio 2007 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato
Considerandi
1.
a. Più
ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un
solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti conformemente agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non
solo quando sviluppino allegazioni fattuali ed in diritto del medesimo tenore
ma anche ove formulino tesi divergenti.
b. Il giudizio di
congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza,
preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura
ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano
comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio
1999.
[15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a;
cfr. pure Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6);
c. I
ricorsi 26 novembre 2006 di RI 1 e di RI 2, presentati in un atto unico, in
quanto sviluppano allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore,
possono essere congiunti.
2.
Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la
realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di
un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi,
non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di
realizzazione può anche essere formulata oralmente (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare
la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla
sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L’esecuzione è perenta se la
domanda di realizzazione non é stata fatta nel termine legale o se, ritirata,
non fu più rinnovata (art. 121 LEF). A domanda del debitore la realizzazione si
può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124
cpv. 1 LEF). Effettuato il pignoramento, una volta ricevuta la domanda di
vendita, l’Ufficio avvisa il debitore che il creditore ha domandato la realizzazione
(art. 120 LEF), e vi procede nei modi e nelle forme previste agli articoli 122
segg. LEF.
3.
Nel caso di
specie i ricorrenti argomentano che essi hanno effettuato a favore della
creditrice dei versamenti regolari riducendo così il debito a fr. 5'650.--. A
prescindere dal fatto che gli avvenuti pagamenti sono stati considerati dalla
procedente che, a fronte di un precetto esecutivo emesso per l’incasso di fr.
11'089.--, ha chiesto la vendita per fr. 5'499.25, va rilevato che l'Ufficio di esecuzione non è tenuto a esaminare
l'esistenza e l’ammontare del credito in esecuzione. Infatti il ricorso
dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art. 19 LEF alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, essendo un istituto
di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 1 seg. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109
III 100 cons. 2), ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di
un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il
provvedimento di un organo amministrativo. L'escusso è pertanto nella
possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il
precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o
l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. E. Lebrecht, Basler Kommentar zum
SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).
4.
Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito ad opera dell’Ufficio
il 5 aprile 2006 e il 20 novembre 2006 la creditrice ha presentato -conformemente
all’art. 116 cpv. 1 LEF entro il termine di un anno dall’avvenuto pignoramento-
la domanda di realizzazione. L’Ufficio, dando seguito alla richiesta e
comunicando agli escussi il 23 novembre 2006 la ricezione di tale domanda, ha operato
correttamente, atteso che in assenza di pagamento integrale del credito posto
in esecuzione, la creditrice ben poteva domandare la realizzazione di quanto
pignorato.
In
concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’CO 1. I
ricorsi sono di conseguenza respinti.
5.
A
titolo abbondanziale va ricordato ai ricorrenti che in virtù dell’art. 123 cpv.
1.
LEF se essi rendono verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti
rateali il debito e si impegnano a versare congrui e regolari acconti
all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo il pagamento della prima rata,
potrà differire la realizzazione dei beni pignorati di dodici mesi al massimo.
6.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 19, 116 cpv. 1, 120, 121, 123 cpv. 1, 124 cpv. 1 LEF; 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm; 61 cpv. 2 lett. a,
62.
cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1.
Le
procedure dipendenti dai ricorsi 26 novembre 2006 di RI 1, __________, e RI 2, __________,
sono congiunte.
2.
Il
ricorso 26 novembre 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2.1
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Il
ricorso 26 novembre 2006 di RI 2, __________, è respinto.
3.1
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Intimazione a:
- RI 1, __________;
-
RI 2, __________;
-
PI 1, __________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro le presenti
decisioni -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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